CASS
Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2024, n. 35513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35513 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EU IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Lucia ODELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;
v Penale Sent. Sez. 1 Num. 35513 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 15/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, per la parte che qui interessa, rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di VA EU volto a ottenere l'inserimento della sentenza della Corte d'appello di Milano in data 29 marzo 2001, irrevocabile in data 15 maggio 2001, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 22 aprile 2021 dalla Procura generale di Venezia, rilevando che la pena era già stata interamente espiata (con declaratoria di indulto in data 21 maggio 2007) in epoca anteriore al 3 febbraio 2010, data di commissione del reato giudicato con sentenza pronunciata in data 7 luglio 2010 dal Giudice per la indagini preliminari del Tribunale di Lodi, irrevocabile in data 4 aprile 2012, che ha dato luogo alla formazione del provvedimento di cumulo del quale si discute. 2. Ricorre VA EU, a mezzo dei difensori avv. Giacomo lana e avv. ST ET, che hanno proposto distinti atti di ricorso sostanzialmente sovrapponibili, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione anche per apparenza. In particolare, è stata erroneamente ritenuta la non ricorrenza delle condizioni per l'emissione di un nuovo provvedimento di cumulo comprensivo anche della sentenza di condanna indicata al punto 2 del certificato del casellario giudiziale (Corte d'appello di Milano in data 29 marzo 2001); andava, invece, inserita nel cumulo la pena già espiata in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. Del resto, la pena inflitta con sentenza del Tribunale di Milano in data 31 maggio 2002 (confermata da Corte d'appello di Milano in data 23 marzo 2004), ricompresa nel provvedimento di cumulo, era già stata posta in continuazione con quella inflitta dalla Corte d'appello di Milano 29 marzo 2001, sicché si trattava di pena unica ad ogni effetto giuridico che imponeva di integrare il provvedimento di cumulo. 2.1. L'avv. ST ET, difensore di EU, ha depositato una memoria con la quale insiste nelle argomentazioni sviluppate. 2.2. L'avv. Giacomo Tana, ha depositato una memoria anche in replica alle conclusioni dei Procuratore generale, con la quale insiste nelle argomentazioni sviluppate. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è infondato, come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale nelle sue conclusioni. 2. Il giudice dell'esecuzione ha mostrato di avere esattamente esaminato le ragioni sviluppate nell'incidente di esecuzione per ribadire la correttezza nel merito del provvedimento del pubblico ministero, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti, devono essere inserite nel provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data della sua redazione, ma anche quelle già espiate, che possano comunque incidere sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e sul cumulo materiale (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141; Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, De Biase, Rv. 247732; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235; Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743). Qualora, poi, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. deve essere applicato non in modo unitario e alla fine, ma mediante la formazione di cumuli parziali relativi alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione (ex multis, Sez. 1, n. 18757 del 02/12/2022, dep. 2023, Scarrone, Rv. 284690). Tale ultimo principio è ribadito da Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01, che ha affermato che «In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per ì reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.». 3 2.2. Il ricorrente non contesta che la pena inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 29 marzo 2001 era già stata interamente espiata, anche mediante applicazione dell'indulto, in data anteriore alla commissione del nuovo reato (3 febbraio 2010) che ha dato luogo a un nuovo periodo di detenzione in relazione al quale opera il principio della scissione del cumulo, ovvero della formazione di distinti cumuli. 2.3. È dunque corretta l'impostazione metodologica seguita dal pubblico ministero e avallata dal giudice dell'esecuzione che ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto dal condannato sulla base di una diversa interpretazione dei principi di diritto sopra richiamati. 3. Le conclusioni non mutano neppure quando i reati dei quali si discute siano stati unificati ex art. 81, cpv. cod. pen. • 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha, infatti, fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta» (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv. 275327; in precedenza Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017 dep. 2018, Di Perna, Rv. 272101), facendo chiaro e univoco riferimento alle date di commissione dei reati che risultano dal provvedimento di cumulo allegato dal ricorrente. Deve, dunque, ancora una volta ribadirsi il principio secondo il quale il reato continuato crea una unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente;
è quanto si verifica nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, delle date di consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al fine di operare la distinzione richiamata vedi Sez. 1, n. 9277 del 4 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809; nonché Sez. 1, Sapia, cit.; in questo senso Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651). 3.2. La riconosciuta continuazione tra i reati non vale, quindi, a derogare ai principi esposti al par. 2. Correttamente il giudice dell'esecuzione ha disatteso la prospettazione difensiva, ben applicando la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza incorrere in alcun vizio logico. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 luglio 2024.
lette le conclusioni del PG Lucia ODELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;
v Penale Sent. Sez. 1 Num. 35513 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 15/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, per la parte che qui interessa, rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di VA EU volto a ottenere l'inserimento della sentenza della Corte d'appello di Milano in data 29 marzo 2001, irrevocabile in data 15 maggio 2001, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 22 aprile 2021 dalla Procura generale di Venezia, rilevando che la pena era già stata interamente espiata (con declaratoria di indulto in data 21 maggio 2007) in epoca anteriore al 3 febbraio 2010, data di commissione del reato giudicato con sentenza pronunciata in data 7 luglio 2010 dal Giudice per la indagini preliminari del Tribunale di Lodi, irrevocabile in data 4 aprile 2012, che ha dato luogo alla formazione del provvedimento di cumulo del quale si discute. 2. Ricorre VA EU, a mezzo dei difensori avv. Giacomo lana e avv. ST ET, che hanno proposto distinti atti di ricorso sostanzialmente sovrapponibili, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione anche per apparenza. In particolare, è stata erroneamente ritenuta la non ricorrenza delle condizioni per l'emissione di un nuovo provvedimento di cumulo comprensivo anche della sentenza di condanna indicata al punto 2 del certificato del casellario giudiziale (Corte d'appello di Milano in data 29 marzo 2001); andava, invece, inserita nel cumulo la pena già espiata in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. Del resto, la pena inflitta con sentenza del Tribunale di Milano in data 31 maggio 2002 (confermata da Corte d'appello di Milano in data 23 marzo 2004), ricompresa nel provvedimento di cumulo, era già stata posta in continuazione con quella inflitta dalla Corte d'appello di Milano 29 marzo 2001, sicché si trattava di pena unica ad ogni effetto giuridico che imponeva di integrare il provvedimento di cumulo. 2.1. L'avv. ST ET, difensore di EU, ha depositato una memoria con la quale insiste nelle argomentazioni sviluppate. 2.2. L'avv. Giacomo Tana, ha depositato una memoria anche in replica alle conclusioni dei Procuratore generale, con la quale insiste nelle argomentazioni sviluppate. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è infondato, come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale nelle sue conclusioni. 2. Il giudice dell'esecuzione ha mostrato di avere esattamente esaminato le ragioni sviluppate nell'incidente di esecuzione per ribadire la correttezza nel merito del provvedimento del pubblico ministero, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti, devono essere inserite nel provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data della sua redazione, ma anche quelle già espiate, che possano comunque incidere sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e sul cumulo materiale (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141; Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, De Biase, Rv. 247732; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235; Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743). Qualora, poi, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. deve essere applicato non in modo unitario e alla fine, ma mediante la formazione di cumuli parziali relativi alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione (ex multis, Sez. 1, n. 18757 del 02/12/2022, dep. 2023, Scarrone, Rv. 284690). Tale ultimo principio è ribadito da Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01, che ha affermato che «In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per ì reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.». 3 2.2. Il ricorrente non contesta che la pena inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 29 marzo 2001 era già stata interamente espiata, anche mediante applicazione dell'indulto, in data anteriore alla commissione del nuovo reato (3 febbraio 2010) che ha dato luogo a un nuovo periodo di detenzione in relazione al quale opera il principio della scissione del cumulo, ovvero della formazione di distinti cumuli. 2.3. È dunque corretta l'impostazione metodologica seguita dal pubblico ministero e avallata dal giudice dell'esecuzione che ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto dal condannato sulla base di una diversa interpretazione dei principi di diritto sopra richiamati. 3. Le conclusioni non mutano neppure quando i reati dei quali si discute siano stati unificati ex art. 81, cpv. cod. pen. • 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha, infatti, fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta» (Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv. 275327; in precedenza Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017 dep. 2018, Di Perna, Rv. 272101), facendo chiaro e univoco riferimento alle date di commissione dei reati che risultano dal provvedimento di cumulo allegato dal ricorrente. Deve, dunque, ancora una volta ribadirsi il principio secondo il quale il reato continuato crea una unicità giuridica fittizia, mentre deve riprendere la considerazione parcellizzata degli episodi che lo compongono nei casi in cui il dato temporale di consumazione diviene dirimente;
è quanto si verifica nella specie, posto che la limitazione normativa dettata in tema di fungibilità non consente di valutare come espiata una pena sofferta in epoca pregressa alla data di consumazione del reato (sulla necessaria considerazione, ai fini della fungibilità, delle date di consumazione di tutti i reati che compongono la figura del reato continuato, al fine di operare la distinzione richiamata vedi Sez. 1, n. 9277 del 4 01/03/2006, Iozzelli, Rv. 233589; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809; nonché Sez. 1, Sapia, cit.; in questo senso Sez. 6, n. 48644 del 27/09/2017, Iamonte, Rv. 271651). 3.2. La riconosciuta continuazione tra i reati non vale, quindi, a derogare ai principi esposti al par. 2. Correttamente il giudice dell'esecuzione ha disatteso la prospettazione difensiva, ben applicando la consolidata giurisprudenza di legittimità, senza incorrere in alcun vizio logico. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 luglio 2024.