Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/11/2025, n. 9305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9305 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09305/2025REG.PROV.COLL.
N. 02785/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2785 del 2023, proposto da:
-OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE dei Servizi Energetici - SE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Antonio Pugliese e Domenico Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- in stato di fallimento, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Stralcio, n.-OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del GE dei Servizi Energetici - SE s.p.a. e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il Cons. SC MI e uditi per le parti gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Maria Lucia Civello, per Carlo Malinconico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente -OMISSIS-società proprietaria di un impianto fotovoltaico sito in agro di Sava (TA), località “ RE ” , della potenza nominale di circa 998,28Kw, impugnava dinanzi al T.a.r. Lazio il provvedimento del 5 dicembre 2014 con cui il SE decretava la decadenza dagli incentivi del IV Conto Energia.
In particolare, SE rilevata che:
«… - nella documentazione inviata dalla Società a corredo della richiesta di tariffa incentivante è stata presentata, al fine di attestare l’origine europea dei moduli di marca “-OMISSIS-”, modello “ZSM235”, che la Società ha dichiarato di aver installato nell’impianto in oggetto, una copia dell’Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Insnection Attestation), identificato dal n. 11-PPI-0006209/03-L01-TIC, non conforme a quello effettivamente rilasciato dall’Ente certificatore TUV Incert Gmbh. Esso, infatti, reca, in corrispondenza del campo “Annual Capacity”, identificativo della capacità produttiva annuale, una dicitura “XX”, mentre la versione effettivamente emessa dall’Ente certificatore, come peraltro confermato dall’Ente certificatore stesso al SE ... riporta espressamente un valore della capacità produttiva pari a “15 MW”;
- i moduli fotovoltaici installati presso l’impianto presentano dei numeri di matricola riportati su un sistema di etichettatura conforme alla norma CEI-EN 50380, che non trovano alcun riscontro nella regola sequenziale identificativa dello stabilimento produttivo della -OMISSIS- riportata nell’Attestato di Factorv IO presentato dalla Società (11-PPI-0006209/03-L01-TIC);
- sulla base delle risultanze emerse, con riferimento ai moduli fotovoltaici installati, recanti sul dato di targa marca “-OMISSIS-” modello “ZSM235P”, si rappresenta che non è possibile ritenere le certificazioni (Certificato di Conformità n. 11-PPI-0006209/03-L02-TIC, Factory IO n. 11-PPI-0006209/03-L01-TIC) presentate dalla Società, riferibili ai moduli installati presso l’impianto in oggetto;
- la dichiarazione resa dalla “-OMISSIS-” ... nonché le risultanze delle analisi condotte dalla stessa Società ... confermano quanto rappresentato dal SE nel provvedimento del 29 maggio 2014 ..., vale a dire che presso l’impianto sono stati installati moduli fotovoltaici di marca e origine diversa da quelle che sono state dichiarate dalla Società ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti … ».
Il SE, quindi, riteneva sussistere le seguenti violazioni rilevanti di cui all’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014:
« lettera a): “presentazione al SE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi”:
lettera n): “utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati” ».
La ditta ricorrente deduceva in primo grado i seguenti motivi:
«I. Violazione di legge. Art. 11 preleggi. 25, comma 2 Cost. - eccesso di potere, violazione principio di irretroattività in materia sanzionatoria - grave carenza motivazionale - difetto assoluto di istruttoria - erronea presupposizione in fatto ed in diritto - sviamento di potere. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 28/2011.
II. Violazione di legge - art. 21 nonies, l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Difetto assoluto di istruttoria - violazione del principio di proporzionalità - violazione del principio di buon andamento - violazione del principio di tutela del legittimo affidamento - sviamento di potere.
III. Eccesso di potere. Disparità di trattamento - eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale. Contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa.
IV. Violazione di legge. Art. 3, l. 241/1990 - eccesso di potere. Grave difetto di motivazione e grave carenza istruttoria. Grave violazione del principio di buona fede e collaborazione procedimentale.
V. Violazione di legge. Artt. 6 e 7, l. 241/1990. Eccesso di potere per grave carenza istruttoria. Contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto. ».
2. - Con primi motivi aggiunti la ricorrente -OMISSIS- cui si aggiungeva la De.Ca. Energy s.r.l. (quale attuale soggetto responsabile dell’impianto per cui è causa a seguito di cambio di titolarità), deducevano l’illegittimità del provvedimento già impugnato con il ricorso introduttivo alla luce dell’art. 56, comma 7, del decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, deducendo che il potere di verifica del SE soggiace al rispetto dei limiti per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
3. - Con secondi motivi aggiunti le ricorrenti -OMISSIS- e De.Ca. Energy s.r.l. impugnavano il provvedimento del 22 aprile 2021 di diniego di autotutela ex art. 56 del decreto legge n. 76/2020.
Le società articolavano i seguenti motivi:
«I. Parte prima: illegittimità in via autonoma del provvedimento di rigetto.
Sulla portata retroattiva e sulla applicabilità al caso di specie del DL Semplificazioni e sulla illegittimità degli atti impugnati per violazione della disciplina dell’autotutela amministrativa.
Violazione dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020. Violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento ex artt. 3, 97 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, 1° protocollo addizionale alla CEDU. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere.
II. Parte seconda: illegittimità in via derivata del provvedimento di rigetto. ».
4. - L’adito T.a.r., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso introduttivo integrato da motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sollevate.
5. - Con rituale atto di appello-OMISSIS- e De.Ca. Energy s.r.l. chiedevano la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione al primo, al quarto e al quinto motivo del ricorso introduttivo: sulla insussistenza di una violazione rilevante e sulla piena conformità dei pannelli alla normativa tecnica prevista al D.M. 5.5.2011.
II. Error in iudicando. Illegittimità ed ingiustizia manifesta della Sentenza in relazione al secondo e al terzo motivo del ricorso introduttivo nonché ai due successivi atti di m.a.: sulla violazione dei principi generali dell’azione amministrativa e nella specie di quelli in materia di autotutela (anche alla luce dell’art. 56, D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020). ».
6. - Resistevano al gravame il GE dei Servizi Energetici - SE s.p.a. e il Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendone il rigetto.
7. - All’udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa passava in decisione.
8. - L’appello è infondato.
8.1. - Con il primo motivo di appello (pag. 16) la --OMISSIS- e la Deca Energia S.r.l. affermano che la società produttrice “… ha comunque assolto pienamente all’onere di provare la sussistenza delle condizioni per l’accesso al sistema dei benefici, almeno per quanto attiene alla componente di base della tariffa …”, che la stessa ha “… provato pure la propria incolpevolezza e la radicale estraneità ai raggiri operati dalla società -OMISSIS- …” e che il SE si sarebbe, quindi, dovuto limitare a decurtare la maggiorazione prevista in caso di “europeità” delle componenti.
Secondo le ditte appellanti già i chiarimenti forniti dalla stessa società -OMISSIS- (con la nota trasmessa direttamente alla società in data 9 giugno 2014) e le risultanze dell’indagine tecnico - ispettiva espletata avrebbero consentito di appurare che i pannelli fotovoltaici, pur non prodotti né dalla -OMISSIS-, né in territorio europeo (e come tali non idonei al percepimento della premialità del 10%), risultavano tuttavia contraddistinti dalle specifiche caratteristiche di conformità alla norma tecnica CEI EN 61215, condizione per il percepimento della componente base della tariffa ai sensi dell’art. 11 del D.M. 5 maggio 2011.
Inoltre, le appellanti, richiamando il testo dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, affermano che qualora le violazioni rilevate dal SE non risultino rilevanti ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti, le stesse non possono essere oggetto di procedura repressiva, non essendo ammissibile un automatismo tra la presentazione, da parte del soggetto istante, di dati o documenti falsi ovvero non veritieri e la decadenza dello stesso dalle tariffe incentivanti e che nel caso di specie “… L’incolpevole violazione … non poteva assolutamente risultare rilevante ai fini dell’erogazione degli incentivi …” (cfr. pag. 20 dell’atto di appello).
Sostengono le appellanti che la conformità tecnica dei moduli installati era stata confermata dallo stesso GE «… in sede di ammissione al regime di cui al cd. “Salva Pannelli”, ove è stato accertato, a norma dell’art. 42, co. 4-quater, D. Lgs. n. 28/2011 “la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza ” …» (cfr. pag. 22 dell’atto di appello) e che “… Un corretto esercizio dei poteri istruttori, in sostanza, avrebbe dovuto condurre l’Amministrazione procedente a richiedere la rettifica e/o integrazione dell’erronea istanza avanzata dalla deducente, con conseguente produzione dei certificati realmente corrispondenti ai moduli oggetto di fornitura, o, al più, con una sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 2, L. 241/1990, al fine, previsto da quest’ultima norma, di acquisire, con autonoma e più approfondita attività, “informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni” . …” (cfr. pag. 23 dell’atto di appello).
Deducono, altresì, le appellanti, richiamando la normativa di riferimento, l’autonomia del procedimento per accedere alla maggiorazione tariffaria del 10% rispetto al procedimento per l’accesso al sistema ordinario di incentivazione e che, pertanto, la mancata corrispondenza tra la regola sequenziale del certificato con quella riportata sui moduli potesse determinare solo ed esclusivamente l’impossibilità di accedere al sistema di maggiorazione tariffaria del 10%.
Censurano, inoltre, la statuizione del Giudice di primo grado secondo cui “… la asserita non veridicità delle dichiarazioni rese in merito alla provenienza europea dei moduli fotovoltaici … possa portare con sé la decadenza tout court della concessione tariffaria per falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 42 co. 3 D. lgs. 28/2011 … ” (cfr. pag. 27 dell’atto di appello), affermando che “… il presunto problema riguardante la corrispondenza del codice a 17 cifre dei moduli con quello a 8 caratteri del Factory IO mai potrebbe essere, per quanto detto, anche latamente assimilata ad una indicazione di dati non corretti o, addirittura, ad una falsa dichiarazione …” dovendo, piuttosto, “… ritenersi una erronea indicazione, pacificamente non riconducibile in alcun modo alla Società poiché originante da un fatto del terzo (la Società produttrice dei pannelli) . …”.
Le ditte ricorrenti sostengono, infine, che la sentenza appellata sarebbe errata in quanto “… apertamente distonica rispetto agli autorevoli principi affermati dall’Adunanza Plenaria di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato …” con la sentenza n. 18/2020 (cfr. pag. 28 dell’atto di appello) e che “… l’assenza di un valido certificato di Factory IO (necessario solo ai fini della maggiorazione, essendo l’impianto entrato in esercizio prima del 30.6.2012) non può assolutamente comportare conseguenze di alcun tipo sulla componente base della tariffa …” (cfr. pag. 29 dell’atto di appello).
Il motivo di appello non è meritevole di positivo apprezzamento.
Del tutto correttamente, infatti, il SE con l’impugnato provvedimento del 5 dicembre 2014 ha dichiarato la decadenza dalle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia invece che dal solo incremento del 10%, previsto dall’art. 14, comma 1, lett. d), del decreto 5 maggio 2011 (secondo cui “ La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell’allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all’art. 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: … d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione europea ”), come preteso dalle imprese appellanti.
La società, infatti, ammettono che i pannelli fotovoltaici installati sono di produzione cinese della società “ IS SO ” e non di produzione europea della “ -OMISSIS- ” (come, invece, dichiarato nella domanda di ammissione ai benefici), e, dunque, che i pannelli fotovoltaici realmente installati presso l’impianto de quo non sono quelli dichiarati in sede di ammissione ai benefici e che le certificazioni inviate, unitamente all’istanza al SE, e cioè la Factory IO Attestation e la conformità alla norma CEI EN 61215, necessarie al riconoscimento delle tariffe incentivanti, non attengono certamente ai moduli in concreto installati.
Pertanto, è pacifico che: i) non c’è corrispondenza tra moduli fotovoltaici installati presso l’impianto (prodotti nello stabilimento cinese di Changzou dalla società IS SO Co. TD) e quelli dichiarati dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda delle tariffe incentivanti (moduli di produzione europea della società italiana -OMISSIS-) e del tutto corretti sono, dunque, gli esiti della verifica ispettiva, riportati nel provvedimento impugnato; ii) la documentazione prodotta dalla ricorrente (certificato di conformità alla norma CEI EN 61215 e “ Factory IO Attestation/Declaration ”) unitamente alla domanda di cui al punto i, non è riferibile ai pannelli fotovoltaici realmente installati; iii) la domanda di ammissione alle tariffe incentivanti di cui al Quarto Conto Energia presentata dalla ricorrente conteneva, in realtà, molteplici affermazioni oggettivamente non rispondenti alle reali caratteristiche dell’impianto, in particolare quanto a: marca dei moduli fotovoltaici, tipologia, origine, provenienza, sussistenza della documentazione comprovante determinati requisiti, ecc.
La non corrispondenza implica, in primis , la mancanza nella domanda della documentazione richiesta dalla disposizione che prevede gli incentivi.
A ciò si aggiunga un ulteriore elemento preclusivo: la produzione da parte della ricorrente, nel procedimento per la concessione della tariffa incentivante, di dati oggettivamente non veritieri.
La ditta istante ha, infatti, attestato che l’impianto si componeva di moduli fotovoltaici in silicio policristallino prodotti dalla società -OMISSIS-, conformi alla norma CEI EN 61215 ed addirittura idonei a ricevere la maggiorazione tariffaria del 10% in quanto prodotti all’interno dell’Unione europea. E per avvalorare la propria dichiarazione, la società ha trasmesso al SE, da un lato, il certificato di conformità alla norma CEI EN 61215 n° 11- PPV-0006209/03-L02-TIC e, dall’altro, il Factory IO Attestation U1-PPI-0006209/03- L01-TIC, entrambi riferibili a presunti pannelli fotovoltaici prodotti in Italia dalla società -OMISSIS-.
Invece, come pacificamente ammesso dalla ricorrente, la documentazione non è riferibile ai moduli installati (moduli che - come detto - sono di produzione cinese della società IS SO) ed i codici alfanumerici apposti sotto il vetro (etichetta inamovibile) dei moduli fotovoltaici realmente installati nell’impianto de quo , non sono riferibili ai pannelli fotovoltaici di marca “ -OMISSIS- ” a cui si riferiscono invece i certificati presentati dalla società al SE.
Mancano, quindi, per la connessione tra produttore, sito produttivo e omologazione del modello di pannello, le certificazioni di conformità alla norma tecnica.
È indiscussa la non provenienza dei pannelli da produttore UE.
Inoltre, come correttamente rilevato dal SE nel provvedimento impugnato, il Factory IO Attestation allegato dalla società alla domanda di incentivazione non è risultato conforme neppure al documento pubblicato sul sito internet della -OMISSIS-.
Infatti, mentre il documento presentato dalla società nell’ambito del procedimento per il riconoscimento delle tariffe incentivanti indicava, alla voce “ Annual Capacity ”, la dicitura “ XX MW ”, lo stesso documento reperibile sul sito web del certificatore presentava la diversa dicitura “ 15 MW ”.
Per effetto di tali dichiarazioni e attestazioni non veridiche si è concretizzata la causa di esclusione della tariffa incentivante di cui all’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014.
Infatti, l’art. 21, comma 2, del D.M. 5 maggio 2011, dispone che “ Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, l’accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto comporta, ai sensi dell’art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13 e 14, nonché la ripetizione dell’indebito da parte del SE, nel caso di incentivi già percepiti, e l’esclusione dagli incentivi, per dieci anni dalla data dell’accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato art. 24. ”.
Nello stesso senso si esprime anche l’art. 11, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2014 (recante “ Attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del GE dei Servizi Energetici SE S.p.a. ”), in forza del quale il G.S.E. dispone il rigetto dell’istanza, ovvero la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all’attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto, tra cui: “ a) presentazione al SE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi; … n) utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati .”.
Pertanto, immune da censure è la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che la violazione riscontrata comportasse la decadenza integrale dagli incentivi e non già dalla sola maggiorazione del 10% prevista per l’installazione di moduli made in EU .
Priva di rilevanza è la circostanza dedotta dalle appellanti secondo cui la “ non veridicità ” delle dichiarazioni rese in ordine ai moduli fotovoltaici sarebbe imputabile in via esclusiva alla società produttrice (-OMISSIS-).
Infatti, come correttamente evidenziato dal T.a.r. nella sentenza impugnata, in ossequio al principio di autoresponsabilità sotteso al regime di incentivazione, è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sulle stesse eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa. La non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto successivamente realizzato ha precise conseguenze alla luce della disciplina di settore, nell’ambito della quale è stato più volte affermato il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti, con conseguente irrilevanza dell’elemento soggettivo sottostante (e quindi dell’eventuale buona fede del dichiarante), insieme a quello della non configurabilità del cd. falso innocuo, con conseguente emersione, per ciò solo, di un’ipotesi di violazione rilevante, ostativa all’erogazione degli incentivi (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 127 e Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8442).
Più di recente, il Consiglio di Stato, Sez. II, 3 marzo 2025, n. 1779, nel richiamare il principio di autoresponsabilità in fattispecie analoga, ha ribadito che “… La produzione di documentazione non conforme, lungi dal configurare una violazione meramente formale, integra una violazione rilevante che osta all’erogazione degli incentivi, impedendo al gestore di riscontrare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata ed escludendosi la rilevanza del c.d. “falso innocuo”(cfr., tra le tante, sez. II n.ri 280 del 2024, 7974 del 2023, n.ri 10595, 5576 e 4913 del 2022, sez IV n.ri 8442 del 2019, 50 del 2017, 3014 del 2016). …”.
Da ultimo, il Consiglio di Stato, Sez. II, 19 agosto 2025, n. 7069 ha, inoltre, in fattispecie analoga ritenuto infondata la censura secondo cui il SE prima di disporre la decadenza avrebbe dovuto svolgere un approfondimento istruttorio, evidenziando che “… i controlli e le valutazioni del SE hanno ad oggetto primariamente la documentazione prodotta dall’interessato, non spettando al GE l’onere di svolgere istruttorie integrative per supplire a carenze o irregolarità della domanda. Questa Sezione ha già chiarito, infatti, che spetta esclusivamente all’interessato fornire al SE tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, con la conseguenza che le eventuali carenze ricadono sul medesimo e possono impedire il perfezionamento della fattispecie agevolativa (Cons. Stato, sez. II, 3 marzo 2025, n. 1776). …”.
Pertanto, non è rilevante l’invocato incolpevole affidamento della ricorrente allorché vengano in rilievo, come nel caso di specie, dichiarazioni mendaci e/o documentazioni non conformi.
D’altra parte, l’affidamento non può certamente essere invocato per mantenere posizioni di incentivazione indebite e illegittime, essendo stato il beneficio concesso anche in ragione di una dichiarazione dell’operatore non coerente con la realtà dei fatti.
Il quadro normativo di riferimento è ispirato ad un rigore giustificato dalla peculiare materia (incentivi pubblici di rilevante entità), nonché all’esigenza di evitare disparità di trattamento tra operatori, tutti interessati agli incentivi economici e, quindi, in una situazione di concorsualità, in base alla quale l’incentivo dato a uno di questi riduce quello disponibile per gli altri operatori, vista la limitatezza delle risorse disponibili provenienti dalla componente della bolletta energetica pagata da famiglie e imprese consumatrici.
Tale quadro normativo pone particolare enfasi sull’attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità o sulle differenze e difformità in ordine alle informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio.
Nel quadro normativo di settore, infatti, affinché il sistema di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili possa assolvere ai suoi scopi e svolgere correttamente la sua funzione - attraverso la destinazione delle risorse agli effettivi aventi titolo - occorre che i dati forniti siano conformi alla situazione reale, indipendentemente dalle condizioni soggettive dei dichiaranti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8442).
D’altronde, la mancanza delle certificazioni, ovvero la non riconducibilità di esse ai moduli in concreto installati, costituisce una carenza documentale che non ha un carattere meramente formale, assumendo invece rilevanza anche dal punto di vista sostanziale, poiché comporta l’impossibilità di riscontrare la sussistenza di un requisito di accesso al regime incentivante espressamente richiesto dalla normativa regolamentare di riferimento.
Infatti, in ordine ai requisiti per l’ammissione al regime incentivante di cui al cd. Quarto Conto Energia l’art. 11 del D.M. 5 maggio 2011 richiede la conformità dell’impianto alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’Allegato 1 e alle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 28/2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEIEN 61646, se realizzati con film sottili (cfr. art. 11, comma 2, lett. b).
L’art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. 5 maggio 2011 prevede in aggiunta una maggiorazione del 10% della tariffa incentivante « per gli impianti il cui costo di investimento di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione europea ».
Le concrete modalità per il riconoscimento della citata maggiorazione sono state poi definite con le “ Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal dm 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) ”, con cui il SE ha ribadito la necessità di una certificazione di provenienza dei moduli, a dimostrazione che le lavorazioni (nel caso di moduli in silicio cristallino: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici) sono state eseguite all’interno di un sito di produzione ubicato in un paese dell’UE.
Pertanto, la normativa di riferimento richiede in primis ai fini dell’accesso alla tariffa incentivante (già nella sua componente base) la certificata conformità alla norma CEI EN 61215, di fatto non sussistente nel caso di specie. Dalla normativa richiamata emerge chiaramente che il Factory IO non funge solo ed esclusivamente da attestato di provenienza (ai fini della percezione della maggiorazione di cui al citato art. 14), ma serve anche a verificare la qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, nonché l’osservanza della norma CEI EN 61215.
Ne consegue l’infondatezza della tesi di parte appellante secondo cui le irregolarità riscontrate in merito al Factory IO sarebbero irrilevanti e inciderebbero esclusivamente sulla percezione del premio per la produzione in territorio UE.
Le risultanze poste a fondamento del provvedimento impugnato, d’altronde, non attengono solo all’attestazione circa la provenienza dei pannelli, ma in generale alla loro conformità alle specifiche tecniche e comunque riferiscono una macroscopica discrasia tra quanto dichiarato e quanto rilevato in esito al sopralluogo, ed è chiaro che tali violazioni rilevano ai fini della concessione dell’intero beneficio.
Al riguardo, va osservato che, in merito alle dichiarazioni non veritiere o mendaci, il decreto legislativo n. 28/2011, inserisce una disciplina in tal senso molto stringente, laddove la disposizione di cui all’art. 23, comma 3 chiarisce che “ Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci .”.
L’art. 3 del D.M. 31 gennaio 2014, comma 1, lett. j) definisce le violazioni rilevanti quelle “ violazioni sulla scorta delle quali è disposto il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi ed il recupero delle somme già erogate ”.
La disposizione successiva di cui all’art. 11, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2014 stabilisce che “ Il SE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all’attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’allegato 1, qualora il SE rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l’indebito accesso agli incentivi, dispone comunque il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché l’integrale recupero delle somme eventualmente già erogate .”.
L’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 entra nel dettaglio delle violazioni rilevanti, tra le quali: “ a) presentazione al G.S.E. di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi; … j) insussistenza dei requisiti per l’ammissione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”.
La stessa disposizione è, altresì, contenuta nell’art. 21, comma 2, del D.M. 5 maggio 2011 che - come visto -, oltre alla sanzione del rigetto dell’istanza o della decadenza dagli incentivi con integrale ripetizione dell’indebito già erogato, impone al SE di comminare ai soggetti che hanno reso dichiarazioni non veritiere o mendaci “ l’esclusione dagli incentivi per dieci anni dalla data di accertamento ”.
In base al quadro normativo indicato, il SE, non appena riscontrata la non veridicità di dati e dichiarazioni rese da soggetti già ammessi alle tariffe incentivanti, è obbligato a disporne la decadenza ed a porre in essere atti di recupero delle somme già erogate, rivestendo tali incentivi natura pubblica e ricadendo il relativo onere sulla finanza pubblica.
In tale circostanza, il provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti e di recupero dell’indebito percepito dal soggetto responsabile è per il SE un atto dovuto.
La non corrispondenza al vero dei dati dichiarati ha di per sé rilievo decadenziale dai benefici, giacché in un sistema basato sulle autodichiarazioni, la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento, nonché il citato principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell’interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 dicembre 2022, n. 10594 e Cons. Stato, Sez. II, 2 dicembre 2022, n. 10595).
Inoltre, come pure rilevato da Cons. Stato, Sez. II, 3 marzo 2025, n. 1776 in fattispecie analoga, non rileva ai fini della dimostrazione della conformità dei moduli alla norma CEI EN 61215 la dichiarazione IS SO Co. TD “… in quanto la dichiarazione del produttore non può surrogare il certificato di conformità mancante né consente di scriminare la non veridicità della dichiarazione presentata .”.
Sicché, come pure affermato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 1776/2025, “… Poiché la certificazione CEI EN 61215 dei moduli in silicio cristallino costituisce requisito per il riconoscimento della tariffa di base, ai sensi del sopra richiamato art. 11, comma 2 lett b) d.m. 5 maggio 2011, e non solo per la maggiorazione tariffaria prevista dall’art. 14, comma 1 lett d) del medesimo decreto, l’assenza del requisito in questione ha determinato la decadenza dall’intera tariffa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.m. 2011 e art. 42, comma 3, d. lgs 28/2011, essendo stata accertata la non veridicità dei dati e dei documenti rilevanti ai fini dell’erogazione dell’intero beneficio . …”.
Inoltre, la società De.Ca. Energy s.r.l. ha presentato istanza di decurtazione della tariffa incentivante ai sensi dell’art. 42, comma 4 bis , del decreto legislativo n. 28/2011 che è stata accolta con provvedimento del SE del 19 marzo 2021 (cui è fatto riferimento nel provvedimento del 22 aprile 2021 di rigetto dell’istanza di riesame impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti).
Ai sensi della citata disposizione “ Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante base per l’energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il SE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012. La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti .”.
Pertanto, la presentazione dell’istanza volta ad ottenere il riconoscimento della tariffa incentivante base prevista dal decreto decurtata del 10%, ai sensi dell’art. 42, comma 4 bis , del decreto legislativo n. 28/2011, comporta chiaramente il riconoscimento da parte della ricorrente in ordine al fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero che, a seguito di verifiche o controlli, sono risultati essere stati installati “ moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento ”.
Detta disposizione, d’altronde, è stata introdotta dall’art. 57- quater , comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall’art. 13 bis , comma 1, lett. c), del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, in relazione alle ipotesi che in base alla normativa precedente comportavano irrimediabilmente la decadenza dagli incentivi, al dichiarato fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti composti da moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa (come nel caso di specie), ma comunque rispondenti a specifici criteri funzionali e di sicurezza (cfr. comma 4 quater ).
Con la presentazione di tale istanza la società ha, dunque, sostanzialmente ammesso che la documentazione fornita al GE non rispondeva ai parametri di legge e, per l’effetto, non poteva in alcun modo ritenersi riferibile all’impianto di cui è titolare, circostanze legittimanti l’adozione del censurato provvedimento di decadenza.
Pertanto, il SE ha legittimamente esercitato i suoi poteri in applicazione di stringenti disposizioni di legge ed il provvedimento gravato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso, a fronte dell’accertata e non contestata difformità dei pannelli rispetto a quanto dichiarato dal soggetto responsabile in sede di ammissione all’incentivo.
In altri termini, i codici alfanumerici realmente apposti sotto il vetro dei moduli fotovoltaici de quibus non sono assolutamente riferibili ai pannelli fotovoltaici di marca “ -OMISSIS- ” a cui si riferiscono invece i certificati presentati dalla società al SE.
Il SE, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalle società ricorrenti, ha correttamente annullato il proprio precedente provvedimento del 3 settembre 2012 di ammissione alle tariffe di cui al Quarto Conto, non solo in ragione della accertata discrasia tra i codici apposti sui pannelli e quelli indicati nel Factory IO , ma anche in virtù della riscontrata non corrispondenza dei certificati presentati dalla società ai pannelli effettivamente installati nell’impianto.
Trattasi, cioè, di vizi inerenti ai requisiti di ammissione specificamente richiesti dalla normativa incentivante al fine dell’erogazione della tariffa in sé, sicché non è condivisibile la tesi sostenuta dalla parte appellante secondo cui le difformità riscontrate inciderebbero eventualmente ed in via esclusiva sulla percezione del premio contemplato dall’art. 14 del D.M. 5 maggio 2011.
Ciò si ricava dalla mera lettura delle disposizioni normative di riferimento.
Ed infatti, ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al Quarto Conto Energia, l’art. 11, comma 2, lett. b), del D.M. 5 maggio 2011, dispone espressamente che “ Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti: … b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e alle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili …”.
L’Allegato 1 del D.M. 5 maggio 2011 indica chiaramente che gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono specificamente contemplate nel decreto (tra cui anche i moduli in silicio cristallino), “… devono rispettare … le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche …: 1) normativa fotovoltaica: … CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo …”.
In particolare, la condizione posta dal D.M. 5 maggio 2011 relativamente alla conformità - del modulo fotovoltaico realizzato con silicio cristallino - alla norma CEI EN 61215 è appurata, nel caso in cui il costruttore coincida con la società specificatamente indicata nel certificato di conformità, tramite l’apposizione dell’etichetta non amovibile portante il numero di serie a sua volta contenente il nome del costruttore, nonché della targa riportante il modello di modulo fotovoltaico.
La certificazione, realizzata, in tale modo, del tipo di prodotto e del produttore consente di riferire al prodotto medesimo l’attestato di conformità alla norma CEI EN 61215, rilasciato - da un laboratorio di prova accreditato - al “ modello di modulo fotovoltaico ”.
L’attestato di conformità alla norma CEI EN 61215, in altri termini, non è rilasciato con riguardo al singolo pannello fotovoltaico, bensì al modello.
E solo la provenienza del pannello dal produttore che l’ha realizzato e la corrispondenza dello stesso al modello certificato assicura la riferibilità del certificato al pannello concretamente installato e la conformità dello stesso alla norma CEI.
Si tratta, in sostanza, di un’omologazione del modello cui si presumono conformi i moduli concretamente prodotti da quel produttore e con quel processo produttivo.
Nelle ipotesi, poi, in cui sussistano tutti i requisiti per l’accesso agli incentivi, il D.M. 5 maggio 2011 all’art. 14, comma 1, lett. d) ha introdotto - come visto - un premio consistente nell’incremento della tariffa incentivante pari al “… 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro , sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione europea ”.
In altri termini, la predetta maggiorazione implica la sussistenza di un requisito di ammissione ulteriore (certificata produzione in territorio UE) che si aggiunge alle condizioni di conformità alle specifiche tecniche richieste per l’accesso alla tariffa incentivante ordinaria, come detto, insussistenti per l’impianto di proprietà dell’appellante.
Pertanto, le difformità descritte, oggettivamente rilevate e non efficacemente contestate, sono idonee a legittimare la disposta decadenza dal regime incentivante, in quanto incidenti sulla configurabilità dell’intero meccanismo di incentivazione e non solo sulla maggiorazione del 10% prevista per i moduli di provenienza europea.
I descritti rilievi trovano conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha evidenziato come la non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto successivamente realizzato, relativamente ai moduli e componenti non prodotti all’interno di un Paese UE/SEE (Unione Europea / Spazio Economico Europeo), né conformi al rapporto contenuto nell’attestazione di conformità, costituisca una violazione rilevante con “ carattere di gravità ” che “… inficia in radice la complessiva domanda di ammissione ai benefici …” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 127).
Nell’anzidetta sentenza n. 127/2023 il Consiglio di Stato, dopo avere richiamato l’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 che specifica le violazioni rilevanti ai fini del rigetto dell’istanza o della decadenza delle incentivazioni già concesse, tra le quali compare la “ presentazione al G.S.E. di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi ”, ha affermato che la suddetta violazione è sicuramente imputabile all’appellante, al di là dell’elemento soggettivo dell’intenzionalità, in base al principio di autoresponsabilità.
Rileva al riguardo Cons. Stato n. 127/2023:
«… L’indicata violazione è sicuramente imputabile all’appellante, al di là dell’elemento soggettivo dell’intenzionalità, in base al principio di autoresponsabilità secondo cui grava sull’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi documentali e dichiarativi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 05/10/2018, n. 9774, T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 13/03/2018, n. 2804; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, nn. 7295 e 9807 del 2017); allo stesso modo non è configurabile la fattispecie del cosiddetto “falso innocuo”. La produzione di documentazione non veritiera non configura una violazione meramente formale, ma integra una violazione rilevante che osta all’erogazione degli incentivi in quanto impedisce all’amministrazione di riscontrare, in capo all’impianto, la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 8838 del 2018; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 50 del 2017).
In proposito la Sezione ha recentemente osservato che tutto il meccanismo di riconoscimento degli incentivi postula, infatti, una corretta autodichiarazione da parte degli interessati dei requisiti tecnici necessari per ottenere il beneficio richiesto, essendo chiaro che, se si consentisse l’uso in materia di criteri difformi da quanto il SE ha stabilito, la possibilità di abusi aumenterebbe in modo tale da pregiudicare l’esistenza del sistema (Consiglio di Stato, Sez. II, 21/12/2022, n. 11159).
La non corrispondenza al vero dei dati dichiarati ha di per sé rilievo decadenziale dei benefici, giacché in un sistema basato sulle autodichiarazioni la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento, nonché il principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell’interessato.
La stessa Sezione ha sempre recentemente (Consiglio di Stato, Sez. II, 2/12/2022, n. 10595 e n. 10594) affermato che considerata la primazia dell’interesse pubblico al regolare e proficuo funzionamento del sistema delle autodichiarazioni rispetto all’interesse del privato”, la non corrispondenza al vero dei dati dichiarati (fatto emergente per tabulas) ha di per sé rilievo decadenziale dei benefici, giacché in un sistema basato sulle autodichiarazioni la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento nonché il principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell’interessato.
L’affidabilità dei dati comunicati e dei documenti consegnati ai fini dell’acquisizione degli incentivi è, pertanto, centrale ai fini del funzionamento dell’intero sistema delle tariffe incentivanti e la sua violazione deve connotarsi con caratteristiche di gravità.
In tal caso non può nemmeno formarsi un legittimo, in quanto incolpevole, affidamento da parte del soggetto che ha chiesto gli incentivi. …».
Con specifico riferimento alle irregolarità che riguardano i moduli -OMISSIS- anche la giurisprudenza del T.a.r. Lazio (condivisa da questo Collegio) ha rilevato che esse hanno conseguenze che si riverberano anche sul piano della conformità alla normativa sui requisiti richiesti per i moduli istallati (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III Ter , 17 maggio 2021, n. 5770; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III Stralcio, 27 luglio 2023, n. 12703; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III Stralcio, 27 luglio 2023, n. 12716; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III Stralcio, 9 agosto 2023, n. 13237) e sono sufficienti a giustificare la disposta decadenza dal regime incentivante, in quanto incidenti sulla configurabilità dell’intero meccanismo di incentivazione e non solo sulla maggiorazione del 10% prevista per i moduli di provenienza europea.
In particolare, il T.a.r. Lazio nelle menzionate sentenze, come pure nella sentenza appellata, ha ritenuto che le difformità debbano considerarsi “… rilevanti, in quanto relative all’identificazione stessa dei componenti installati e della loro provenienza da produttori aventi i requisiti di legge richiesti (Cons. di Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 8442/2019) …” e che “… l’attestazione circa la provenienza, e prima ancora la conformità, dei pannelli non rileva, infatti, ai fini esclusivi dell’attribuzione del premio, ma piuttosto ai fini della concessione dell’intero beneficio, come indicato dalla stessa normativa di riferimento . …”.
Inoltre, nelle medesime sentenze il T.a.r. ha condivisibilmente rilevato che “… trattandosi… di irregolarità rilevanti ai fini dell’incentivo come tale, e non al solo fine del riconoscimento della maggiorazione, essendo in discussione l’identificazione della fonte di produzione e lo stesso certificato di conformità, non possano trovare applicazione i principi di diritto delineati dalla Plenaria n. 18/2020 e, conseguentemente, non possa accogliersi la tesi di parte sulla rilevanza del FIA circoscritta al solo meccanismo premiale di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. 5 maggio 2011. …”.
Ciò in quanto risulta dubbia la stessa identità dei moduli istallati oggetto del procedimento di verifica documentale di cui all’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011 e al D.M. 31 gennaio 2014 ed in quanto “ L’incertezza dell’oggetto delle certificazioni finisce, quindi, per mettere giocoforza in discussione la regolarità e il valore certificativo del documento attestante la conformità alle norme tecniche di settore ” (cfr. pag. 10 della sentenza appellata che richiama i citati precedenti del T.a.r. Lazio), senza che possa invocarsi il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, atteso che la conformità dell’impianto ai requisiti tecnici richiesti dalle norme CEI EN 61215 non era riscontrabile dalla documentazione oggetto delle verifiche e dei controlli disposti dal SE.
Ne discende, dunque, l’infondatezza del motivo di appello.
8.2. - Con il secondo motivo di appello le ricorrenti-OMISSIS- e la Deca s.r.l. censurano la sentenza impugnata per avere escluso la violazione, da parte del SE, nell’adozione dei provvedimenti impugnati dei principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela.
Il motivo va disatteso.
Nel caso di specie, infatti, la legittimità dei provvedimenti impugnati deve essere valutata in base al quadro normativo vigente al momento della loro adozione (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 4168 e Cons. Stato, Sez. II, 25 ottobre 2024, n. 8542).
In particolare, essendo gli stessi stati emessi in epoca antecedente all’entrata in vigore del decreto legge n. 76/2020, le modifiche da questo apportate all’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011 non possono costituirne parametro di legittimità.
L’art. 56, comma 7, del decreto legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 120/2020 ha disposto che, nel testo dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, dopo le parole “ Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il SE ” sono aggiunte le seguenti: “ in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ” (derivandone il testo così modificato: “ Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il SE in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate …”).
L’entrata in vigore dell’anzidetta disposizione, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, non rileva ai fini della valutazione degli atti impugnati in primo grado con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, come si evince dai principi formulati dalla giurisprudenza ormai consolidata.
Come rilevato dal Consiglio di Stato, la modifica legislativa trova applicazione per i provvedimenti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della novella stessa (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 4 aprile 2022, n. 2501 e Cons. Stato, Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747) e, pertanto, la valutazione dei presupposti di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 deve essere effettuata dal SE con riferimento ai procedimenti avviati in data successiva al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 76/2020.
Il legittimo esercizio del potere decadenziale, fino all’entrata in vigore dell’art. 56, comma 7, del decreto legge n. 76/2020, non richiedeva l’esplicitazione, nell’ iter motivazionale dell’atto, dell’avvenuta ponderazione tra l’interesse pubblico alla decadenza dal beneficio e quello opposto del privato al mantenimento dell’incentivo e della sussistenza dei presupposti sostanziali (interesse pubblico attuale e valutazione dell’affidamento) e temporali (termine ragionevole, comunque, non superiore a 18 mesi, ora 12 mesi) previsti dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990.
Il presupposto temporale comunque non troverebbe applicazione nelle ipotesi di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false, giusto quanto previsto dal comma 2- bis del predetto art. 21- nonies della legge n. 241/1990 e considerata l’irretroattività della novella (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 luglio 2017, n. 3462).
In ogni caso, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 8 ottobre 2025, n. 7881) il controllo effettuato dal SE dopo l’ammissione alle incentivazioni sulla base del mero riscontro formale della documentazione presentata dall’operatore economico, non è esercizio di un potere di autotutela, bensì costituisce la prosecuzione della originale fase di controllo dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
Va escluso, poi, che la novella introdotta dall’art. 56 del decreto legge n. 76/2020 abbia portata interpretativa del precedente disposto normativo in materia di poteri di controllo del SE, come confermato dalle sentenze dell’Adunanza plenaria n. 18/2020 e della Corte costituzionale n. 237/2020 che non escludono la portata ispettiva dei poteri esercitati dal SE in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico e che confermano che, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, il potere decadenziale in esame non rientra nel genus dell’autotutela, ma costituisce espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, avente natura doverosa, volto ad acclarare lo stato dell’impianto ed accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall’interessato.
Del resto, proprio la natura del rapporto incentivante, per l’appunto ontologicamente destinato a durare nel tempo, spiega l’immanenza del potere di accertamento attribuito al GE che deve riguardare la permanenza dei presupposti di accesso alla tariffa incentivante.
In ogni caso, in linea con la giurisprudenza richiamata ed in conformità a quanto correttamente statuito nella sentenza impugnata, non può dubitarsi che i nuovi presupposti per l’esercizio del potere decadenziale, così come introdotti dall’art. 56 del decreto legge n. 76/2020, non assumono alcuna rilevanza nel caso in esame.
Dunque, il contestato provvedimento emesso ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, nella formulazione vigente ratione temporis , deve ritenersi un atto vincolato di decadenza conseguente all’accertata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico.
Pertanto, nella fattispecie per cui è causa la conclusione dell’ iter procedimentale non sarebbe potuta essere diversa, atteso che gli atti impugnati sono vincolati e l’interesse pubblico al ritiro dell’incentivo precedentemente concesso sussiste pienamente, considerata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, destinataria degli incentivi pubblici, in sede di domanda.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello nella parte in cui viene censurata la decisione di rigetto della domanda di annullamento del provvedimento prot. SE/P20210011951 del 22 aprile 2021.
Con il richiamato provvedimento, infatti, il SE ha riscontrato l’istanza di riesame del 6 ottobre 2020 della De.Ca. Energy s.r.l., comunicandone il rigetto, dopo la premessa ed una articolata e diffusa motivazione.
Nel suddetto provvedimento, in particolare, il SE:
- ha richiamato il procedimento di riconoscimento degli incentivi, esponendo, in particolare, che con il «… provvedimento del 5 dicembre 2014 (prot. SE/P20140183375), il SE, all’esito di un procedimento di controllo effettuato ai sensi dell’art 42, comma 3 del D.lgs. 28/2011, ha adottato un provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, avendo accertato, a seguito dei rilievi fotografici effettuati e dell’esame della documentazione resa disponibile dalla società --OMISSIS- solo nel corso dello svolgimento dell’attività di controllo, l’installazione di moduli fotovoltaici di marca e origine diversa da quelle dichiarate dalla Società ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti, nonché carenti della documentazione necessaria ad attestare la conformità alla normativa di riferimento …»;
- ha precisato, quindi, di avere «… accertato le seguenti violazioni rilevanti di cui all’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2013 [ rectius 2014] : lettera a): “presentazione al SE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi”: lettera n): “utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati” …»;
- ha richiamato il presente giudizio e l’orientamento giurisprudenziale consolidato alla data di emanazione del provvedimento di decadenza in materia di poteri di verifica del SE ex art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011 e che, tra l’altro, escludeva l’applicabilità dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990;
- illustrata la propria natura giuridica e gli scopi istituzionali perseguiti e precisato che “… gli incentivi sono a carico del sistema e gravano sul prezzo dell’energia elettrica pagata in bolletta da tutti gli utenti (componente Asos) …”, ha esposto, tra l’altro, che “… nell’ambito della ponderazione degli interessi appare rilevante l’interesse pubblico al corretto e razionale utilizzo delle risorse della collettività chiamata a garantire l’effettiva incentivazione dell’energia prodotta dei soli impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali sono rispettati i requisiti previsti dal quadro normativo e regolatorio di riferimento …”;
- ha esposto, altresì, che “… nella ponderazione dell’interesse pubblico concreto e attuale sotteso al provvedimento di decadenza adottato dal SE con l’interesse della società De.Ca. Energy S.r.l. a vedersi riconosciuti incentivi non spettanti, in ragione di quanto accertato dal SE in sede di verifica, deve essere accordata prevalenza al primo …”, tanto più “… quando risulti violato il principio di legalità … ” e in considerazione “… degli altri valori che vengono in gioco (per es., razionale utilizzo delle risorse pubbliche, buon andamento dell’amministrazione, etc.) … ”;
- ha rappresentato che “… il sacrificio (rideterminazione dell’entità) imposto all’interesse privato all’incentivazione economica è ragionevole e proporzionale, non ravvedendosi alcuna ragione giuridica … idonea a giustificare, anche solo potenzialmente, il ripristino pluriennale di un incentivo pubblico non spettante …”;
- ha rappresentato che “… - la società De.Ca. Energy S.r.l. non può … invocare a sostegno dell’istanza la titolarità di una situazione di affidamento legittimo circa la non rimovibilità dei provvedimenti con i quali il SE aveva originariamente riconosciuto il diritto agli incentivi, difettando l’elemento oggettivo della buona fede, la quale implica anche il dovere di rendere una completa e attendibile rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto, nonché di astenersi dal rendere dichiarazioni false o mendaci o comunque non veritiere …”;
- ha richiamato poi la “… giurisprudenza (che) è costante nell’affermare che “naturalmente, affinché un affidamento sia legittimo è necessario un requisito oggettivo, che coincide con la necessità che il vantaggio sia chiaramente attribuito da un atto all’uopo rivolto e che sia decorso un arco temporale tale da ingenerare l’aspettativa del suo consolidamento, e un requisito soggettivo, che coincide con la buona fede non colposa del destinatario del vantaggio (l’affidamento non è quindi legittimo ove chi lo invoca versi in una situazione di dolo o colpa)” (C.d.S. Sentenza n. 4392/2020) …”;
- ha esposto poi che, in coerenza con l’orientamento della giurisprudenza, era da escludersi un’applicazione retroattiva dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, comma 7, del decreto legge n. 76/2020;
- ha messo, infine, in rilievo, dopo aver richiamato l’introduzione del comma 4 bis nel testo dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011 ad opera dell’art. 57 quater del decreto legge n. 50/2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017 e la successiva modifica dell’anzidetto comma intervenuta per effetto dell’art. 13 bis del decreto legge n. 101/2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 128/2019 e la ratio della novella normativa, che nel caso di specie, in accoglimento dell’istanza della-OMISSIS- dell’11 ottobre 2017 di applicazione della decurtazione della tariffa incentivante, ai sensi dell’art. 57- quater del decreto legge n. 50/2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017, con provvedimento del 2 luglio 2018 (prot. SE/P20180058738), il SE aveva riconosciuto la tariffa incentivante base prevista dal decreto decurtata del 20% (ovvero 0,138 €/kWh) e che, successivamente, in accoglimento dell’istanza De.Ca. Energy s.r.l. del 12 maggio 2020 (prot. SE/A20200069739) di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi dell’art. 42, comma 4- bis , del decreto legislativo n. 28/2011 e, come modificato dall’art. 13 bis del decreto legge n. 101/2019, con provvedimento del 19 marzo 2021 (prot. SE/P20210008499), il SE aveva riconosciuto “… la tariffa incentivante base prevista dal Decreto decurtata del 10%, ovvero 0,155 €/kWh, in forza della quale all’impianto saranno riconosciuti incentivi per un ammontare stimato nel corso dell’intero periodo di incentivazione pari a circa 3 milioni di Euro …”.
Infondate sono, inoltre, le doglianze attraverso cui viene contestata la suddetta motivazione posta alla base del rigetto dell’istanza di riesame avanzata ai sensi dell’art. 56, comma 8, del decreto legge n. 76/2020.
Ed infatti, nel provvedimento impugnato il GE è pervenuto, come nello stesso esplicitato e come ritenuto dal T.a.r., al rigetto dell’istanza di riesame all’esito della complessiva valutazione della situazione di fatto e di diritto e tenuto conto degli interessi pubblici e privati incisi dal provvedimento di decadenza.
Con riferimento alla doglianza inerente all’omesso bilanciamento degli interessi, il T.a.r. ha richiamato la propria precedente sentenza n. 7387 del 7 giugno 2022 secondo cui “… in base ai principi affermati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2017 in materia di autotutela, l’onere motivazionale gravante sul GE potrà risultare “attenuato” in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati e coinvolti nella vicenda oggetto di riesame, “al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi”, dandone comunque atto nella motivazione del provvedimento (sent. n. 6397/2022). …”.
Detta pronuncia è stata di recente confermata da Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025, n. 2423 che ha evidenziato che “… secondo la giurisprudenza amministrativa, l’interesse pubblico all’eliminazione, ai sensi dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990, di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell’interessato risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo, perché l’interessato non può vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’Amministrazione procedente, con l’ulteriore precisazione che il concetto di "false rappresentazioni dei fatti" di cui al comma 2-bis dell’art. 21-nonies viene esteso anche al mero silenzio su circostanze rilevanti” . …”.
Nel caso in esame, il provvedimento di rigetto, come sopra evidenziato, richiama le pertinenti circostanze di fatto e rinvia alle disposizioni che risultano in concreto violate, dando rilevanza alla falsa rappresentazione dei fatti emersa in sede di controllo che, alla luce dei principi riferiti, non consente di configurare in capo alla società una posizione di legittimo affidamento, con conseguente infondatezza della censura.
Nello stesso provvedimento impugnato è ampiamente illustrata la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello del privato diretto al ripristino degli incentivi originariamente ottenuti sulla base di dichiarazioni rivelatesi non veritiere, dichiarazioni imprescindibili, alla luce della normativa applicabile, per l’accesso agli incentivi medesimi (d’altronde, il comma 2 bis dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 contempla espressamente l’annullamento degli atti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false).
Anche la circostanza, evidenziata nel contestato provvedimento del 22 aprile 2021, che con provvedimento del 19 marzo 2021 (prot. SE/P20210008499), il SE ha riconosciuto “… la tariffa incentivante base prevista dal Decreto decurtata del 10%, ovvero 0,155 €/kWh, in forza della quale all’impianto saranno riconosciuti incentivi per un ammontare stimato nel corso dell’intero periodo di incentivazione pari a circa 3 milioni di Euro ” è rilevante nella valutazione dell’interesse pubblico alla produzione di energia da fonte rinnovabile, dei valori ambientali e produttivi e della tutela della finanza pubblica, nonché nella comparazione di detto interesse con l’interesse del privato al beneficio concesso e poi ritirato.
Come correttamente evidenziato dal SE nell’impugnato provvedimento del 22 aprile 2021 (cfr. pag. 6), infatti, il legislatore italiano è intervenuto per tutelare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici affetti, come quello in esame, da problematiche afferenti alla conformità dei moduli fotovoltaici e alle loro certificazioni, prevedendo, in luogo della decadenza, la possibilità di accedere a una tariffa del 10% inferiore rispetto a quella inizialmente riconosciuta, laddove sia accertata, in particolare, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.
A prescindere dalla circostanza affermata dalle appellanti secondo cui la previsione di cui all’art. 57 quater del decreto legge n. 50/2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96/2017 (che ha introdotto - come visto il comma 4 bis nel testo dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011) non precluderebbe l’applicabilità del decreto legge Semplificazioni n. 76/2020, è evidente che con detto provvedimento del 19 marzo 2021 è stato realizzato nel caso concreto un equo contemperamento dell’interesse pubblico e di quello del privato.
Viceversa, le circostanze di fatto e di diritto evidenziate nel gravato provvedimento del 22 aprile 2021 giustificano ampiamente la disposta conferma del provvedimento di decadenza del 5 dicembre 2014 ed il rigetto della pretesa di riconoscimento delle tariffe in misura integrale.
Pienamente legittimo è, quindi, anche il provvedimento di non accoglimento dell’istanza di riesame per insussistenza dei relativi presupposti.
9. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
10. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI AN IN, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
SC Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
SC MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC MI | GI AN IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.