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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8811 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19762 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: vendita di cose immobili, vertente
TRA con sede a Milano, via Dei Parte_1
Gracchi n. 9, codice fiscale: , con l'avv. Ferdinando Iofrida P.IVA_1
CP_1
E con sede a Cardano al Campo (VA), via Controparte_2
Papa Giovanni XXIII n. 182, codice fiscale: , in persona del socio P.IVA_2
accomandatario CP_2
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, accertare e dichiarare la rinuncia alla stipula del contratto definitivo e/o la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della parte
1 convenuta e per l'effetto condannare la società e il sig. CP_2 CP_2
in proprio e in qualità di socio accomandatario illimitatamente
[...]
responsabile di alla restituzione in favore Controparte_2
dell'attrice della somma di Euro 75.000,00 e dell'ulteriore importo pattuito a titolo di penale pari ad Euro 4.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In via subordinata, si chiede la condanna della società e del sig. CP_2
in proprio e in qualità di rappresentante legale di CP_2 [...]
alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di Controparte_2
Euro 75.000,00 a titolo di indebito/ingiustificato arricchimento oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione per spese generali al 15%, Iva 22% e Cpa 4 %, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria:
si chiede interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa, con riserva di meglio ed ulteriormente articolare capitoli di prova ed indicare testi negli assegnandi termini processuali.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice in epigrafe ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 75.000,00 versata a titolo di caparra giusta quanto stabilito in un contratto preliminare di vendita immobiliare, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della controparte sito a Cardano al Campo (VA), via Papa Giovanni XXIII n. 182, in catasto fabbricati identificato al foglio 1, particella 8402, oltre che al pagamento della penale di Euro 4.800,00 come da scrittura privata del 18/01/2019 (doc. 1).
A sostegno della domanda ha dedotto che il contratto definitivo, da concludere entro il 20/02/2020, non è stato mai stipulato e che essa attrice, in forza della predetta scrittura privata, ha il diritto “di rinunciare all'acquisto dell'immobile”, con facoltà di richiedere sia la restituzione della caparra versata sia la detta “penale” di Euro 4.800,00.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta è rimasta contumace.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza di prima comparizione e trattazione, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere integralmente accolta.
Invero, pur non essendo stato rinvenuto il contratto preliminare di vendita, la menzionata scrittura privata ne costituisce sicura ricognizione e, al contempo, fonda il diritto dell'attrice di recedere da tale contratto e di pretendere tanto la restituzione della somma corrisposta a titolo di caparra, quanto la somma di Euro 4.800,00 a titolo di penale.
3 Inoltre, la documentazione contabile prodotta (docc. 2-3-4), attesta l'esecuzione di tre bonifici di Euro 25.000,00 ciascuno in favore della convenuta, il primo dei quali espressamente riconosciuto nella citata scrittura privata del 18/01/2019.
Sull'importo di Euro 79.800,00 complessivamente dovuto (75.000,00 +
4.800,00), spettano poi gli interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dalla domanda e dunque dalla notifica della citazione avvenuta il 13/05/2025.
Infine, così come espressamente richiesto, la condanna va pronunciata in solido con il socio accomandatario, sia pure nel rispetto della regola di cui all'art. 2304 del codice civile che tuttavia rileva solo in sede esecutiva
(Cass. n. 22629/2020; n. 25378/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riduzione al minimo del compenso per la fase decisionale e con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna in solido con il socio Controparte_2
accomandatario illimitatamente responsabile , fermo per CP_2
quest'ultimo il diritto alla previa escussione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2304 del codice civile, al pagamento della somma di Euro 79.800,00 oltre interessi da calcolare ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal 13/05/2025 e fino all'integrale soddisfo;
2)condanna in solido con il socio Controparte_2
4 accomandatario illimitatamente responsabile , per quest'ultimo CP_2
sempre subordinatamente alla previa escussione del patrimonio sociale, al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 786,00 per esborsi ed
Euro 12.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società attrice.
Milano, 18 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19762 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: vendita di cose immobili, vertente
TRA con sede a Milano, via Dei Parte_1
Gracchi n. 9, codice fiscale: , con l'avv. Ferdinando Iofrida P.IVA_1
CP_1
E con sede a Cardano al Campo (VA), via Controparte_2
Papa Giovanni XXIII n. 182, codice fiscale: , in persona del socio P.IVA_2
accomandatario CP_2
-CONVENUTA CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, accertare e dichiarare la rinuncia alla stipula del contratto definitivo e/o la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della parte
1 convenuta e per l'effetto condannare la società e il sig. CP_2 CP_2
in proprio e in qualità di socio accomandatario illimitatamente
[...]
responsabile di alla restituzione in favore Controparte_2
dell'attrice della somma di Euro 75.000,00 e dell'ulteriore importo pattuito a titolo di penale pari ad Euro 4.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In via subordinata, si chiede la condanna della società e del sig. CP_2
in proprio e in qualità di rappresentante legale di CP_2 [...]
alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo di Controparte_2
Euro 75.000,00 a titolo di indebito/ingiustificato arricchimento oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione per spese generali al 15%, Iva 22% e Cpa 4 %, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria:
si chiede interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa, con riserva di meglio ed ulteriormente articolare capitoli di prova ed indicare testi negli assegnandi termini processuali.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice in epigrafe ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 75.000,00 versata a titolo di caparra giusta quanto stabilito in un contratto preliminare di vendita immobiliare, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della controparte sito a Cardano al Campo (VA), via Papa Giovanni XXIII n. 182, in catasto fabbricati identificato al foglio 1, particella 8402, oltre che al pagamento della penale di Euro 4.800,00 come da scrittura privata del 18/01/2019 (doc. 1).
A sostegno della domanda ha dedotto che il contratto definitivo, da concludere entro il 20/02/2020, non è stato mai stipulato e che essa attrice, in forza della predetta scrittura privata, ha il diritto “di rinunciare all'acquisto dell'immobile”, con facoltà di richiedere sia la restituzione della caparra versata sia la detta “penale” di Euro 4.800,00.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta è rimasta contumace.
Indi, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza di prima comparizione e trattazione, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere integralmente accolta.
Invero, pur non essendo stato rinvenuto il contratto preliminare di vendita, la menzionata scrittura privata ne costituisce sicura ricognizione e, al contempo, fonda il diritto dell'attrice di recedere da tale contratto e di pretendere tanto la restituzione della somma corrisposta a titolo di caparra, quanto la somma di Euro 4.800,00 a titolo di penale.
3 Inoltre, la documentazione contabile prodotta (docc. 2-3-4), attesta l'esecuzione di tre bonifici di Euro 25.000,00 ciascuno in favore della convenuta, il primo dei quali espressamente riconosciuto nella citata scrittura privata del 18/01/2019.
Sull'importo di Euro 79.800,00 complessivamente dovuto (75.000,00 +
4.800,00), spettano poi gli interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dalla domanda e dunque dalla notifica della citazione avvenuta il 13/05/2025.
Infine, così come espressamente richiesto, la condanna va pronunciata in solido con il socio accomandatario, sia pure nel rispetto della regola di cui all'art. 2304 del codice civile che tuttavia rileva solo in sede esecutiva
(Cass. n. 22629/2020; n. 25378/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riduzione al minimo del compenso per la fase decisionale e con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna in solido con il socio Controparte_2
accomandatario illimitatamente responsabile , fermo per CP_2
quest'ultimo il diritto alla previa escussione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2304 del codice civile, al pagamento della somma di Euro 79.800,00 oltre interessi da calcolare ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal 13/05/2025 e fino all'integrale soddisfo;
2)condanna in solido con il socio Controparte_2
4 accomandatario illimitatamente responsabile , per quest'ultimo CP_2
sempre subordinatamente alla previa escussione del patrimonio sociale, al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 786,00 per esborsi ed
Euro 12.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società attrice.
Milano, 18 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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