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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.10647/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
( nata il [...] – Ibirama - Brasile in proprio ed Parte_1 Persona_1 in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a nato il Controparte_1
22.10.1962 – Criciuma – Brasile – della minore nata il [...] – Criciuma - Persona_2 [...]
nata il [...] – Ibirama – Brasile Persona_3
(SPOSATA DA AVILA) nata il [...] – Curitiba - Brasile in Parte_2 proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_4 nato il [...] – Rio Grande – Brasile - della minore nata il [...] - Rio Grande – Brasile Persona_5
nato il [...] – Porto Alegre – Brasile Parte_3
nata il [...] – Rio dos DR – Brasile in proprio ed in qualità di Parte_4 esercente la potestà genitoriale – unitamente a - della minore Controparte_2
nata il [...] – – Persona_6 Pt_5 [...]
nata il [...] – – Brasile- in proprio ed in qualità di esercente Parte_6 Pt_5 la potestà genitoriale – unitamente a - dei minori Controparte_3
nato il [...] – LU - Brasile e Persona_7
nata il [...] – LU- Brasile Parte_7
nato il [...] – Curitiba – Brasile Parte_8
nata il [...] – Curitiba – Parte_9 [...]
nato il [...] – Curitiba – Parte_10 Per_3
nato il [...] – Curitiba – Parte_11 Per_3 pagina 1 di 7 nato il [...] – Sao Paulo – in proprio ed in qualità di Parte_12 Per_3 esercente la potestà genitoriale – unitamente a - della minore Persona_8 nata il [...] – Sao Bernardo do Campo - Persona_9 Per_3 nato il [...] – Curitiba - Brasile Parte_13
nato il [...] – Sao Paulo – Brasile Parte_14
nata il [...] – Porto Amazonas – Persona_10 Per_3
nato il [...] – Rio do Sul – Parte_15 Per_3
nato il [...] – - Persona_11 Pt_5 Per_3
( nata il [...] – ME – – Parte_16 Persona_12 Per_3 in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_13 nato il [...] – Peritiba – dei minori
[...] Per_3
nato il [...] – ME - Brasile e Per_14 Parte_17
nata il [...] – ME - Persona_15 Per_3
nato il [...] – ME – - in proprio ed in qualità di Parte_18 Per_3 esercente la potestà genitoriale – unitamente a nata il [...] – Persona_16
ME – - della minore Per_3
nata il [...] – ME – Persona_17 Per_3
nata il [...] – LU – Persona_18 Per_3
RESIDENZE ALLEGATE IN ATTO SEPARATO ALLEGATO;
rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Carosi (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliati in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2 presso il suo studio legale, come da procure tradotte ed apostillate in atti.
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto pagina 2 di 7 delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente per linea retta del cittadino italiano , Parte_19 nato il [...] nel comune di Montegalda (VI), figlio di ed , Per_19 Persona_20 unito in matrimonio con , emigrato in senza mai rinunciare alla cittadinanza Parte_20 Per_3 italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (CNN n.34 in atti).
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche, veniva dichiarato contumace CP_4 all'udienza del 13.10.2025 tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ove il Giudice tratteneva la causa in decisione e decisa come da sentenza 281 sexies c.p.c. ora depositata.
In data 19.5.2025 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. pagina 3 di 7 Specificatamente l'avo , capostipite italiano, è padre di nata il [...] Parte_19 Per_21
a Lagoa Vermelha (Brasile) unita in matrimonio in data 21 marzo 1914 con il cittadino straniero,
, a sua volta madre della signora nata il [...] a [...] Parte_21 Persona_22 dos DR (Brasile).
Via via fino ai ricorrenti.
Il caso concreto riguarda quindi la discendenza per linea femminile intervenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero in epoca pre-costituzionale.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Venendo al caso della trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n.
4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948
pagina 4 di 7 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_23 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, disponendo l'adozione del pagina 5 di 7 dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
nata il [...] – Ibirama - in proprio ed Parte_22 Per_3 in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a nato il Controparte_1
22.10.1962 – Criciuma – – della minore Per_3
nata il [...] – Criciuma - Persona_2 Per_3
nata il [...] – Ibirama – Persona_3 Per_3
(SPOSATA DA AVILA) nata il [...] – Curitiba - in Parte_2 Per_3 proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_4 nato il [...] – Rio Grande – - della minore Per_3
nata il [...] - Rio Grande – Persona_5 Per_3
nato il [...] – Porto Alegre – Parte_3 Per_3
nata il [...] – Rio dos DR – in proprio ed in qualità di Parte_4 Per_3 esercente la potestà genitoriale – unitamente a - della minore Controparte_2
nata il [...] – – Persona_6 Pt_5 [...]
nata il [...] – – in proprio ed in qualità di esercente Parte_6 Pt_5 Per_3 la potestà genitoriale – unitamente a - dei minori Controparte_3
nato il [...] – LU - e Persona_7 Per_3
nata il [...] – LU- Brasile Parte_7
JONAS ato il 23.12.1986 – Curitiba – Brasile Parte_8
IA AM RD nata il [...] – Curitiba – Per_3
nato il [...] – Curitiba – Parte_10 Per_3
nato il [...] – Curitiba – Parte_11 Per_3
nato il [...] – Sao Paulo – in proprio ed in qualità di Parte_12 Per_3 esercente la potestà genitoriale – unitamente a - della minore Persona_8 nata il [...] – Sao Bernardo do Campo - Persona_9 Per_3 nato il [...] – Curitiba - Parte_13 Per_3
pagina 6 di 7 nato il [...] – Sao Paulo – Parte_14 Per_3
nata il [...] – Porto Amazonas – Persona_10 Per_3
nato il [...] – Rio do Sul – Parte_15 Per_3
nato il [...] – - Persona_11 Pt_5 Per_3
nata il [...] – ME – – Parte_16 Persona_12 Per_3 in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_13 nato il [...] – Peritiba – dei minori
[...] Per_3
nato il [...] – ME - e Persona_24 Per_3
nata il [...] – ME - Persona_15 Per_3
nato il [...] – ME – - in proprio ed in qualità di Parte_18 Per_3 esercente la potestà genitoriale – unitamente a nata il [...] – Persona_16
ME – - della minore Per_3
nata il [...] – ME – Persona_17 Per_3
nata il [...] – LU – Persona_18 Per_3
RESIDENZE ALLEGATE IN ATTO SEPARATO ALLEGATO;
cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
, nato il [...] nel comune di Montegalda (VI). Parte_19
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 13 ottobre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.10647/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
( nata il [...] – Ibirama - Brasile in proprio ed Parte_1 Persona_1 in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a nato il Controparte_1
22.10.1962 – Criciuma – Brasile – della minore nata il [...] – Criciuma - Persona_2 [...]
nata il [...] – Ibirama – Brasile Persona_3
(SPOSATA DA AVILA) nata il [...] – Curitiba - Brasile in Parte_2 proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_4 nato il [...] – Rio Grande – Brasile - della minore nata il [...] - Rio Grande – Brasile Persona_5
nato il [...] – Porto Alegre – Brasile Parte_3
nata il [...] – Rio dos DR – Brasile in proprio ed in qualità di Parte_4 esercente la potestà genitoriale – unitamente a - della minore Controparte_2
nata il [...] – – Persona_6 Pt_5 [...]
nata il [...] – – Brasile- in proprio ed in qualità di esercente Parte_6 Pt_5 la potestà genitoriale – unitamente a - dei minori Controparte_3
nato il [...] – LU - Brasile e Persona_7
nata il [...] – LU- Brasile Parte_7
nato il [...] – Curitiba – Brasile Parte_8
nata il [...] – Curitiba – Parte_9 [...]
nato il [...] – Curitiba – Parte_10 Per_3
nato il [...] – Curitiba – Parte_11 Per_3 pagina 1 di 7 nato il [...] – Sao Paulo – in proprio ed in qualità di Parte_12 Per_3 esercente la potestà genitoriale – unitamente a - della minore Persona_8 nata il [...] – Sao Bernardo do Campo - Persona_9 Per_3 nato il [...] – Curitiba - Brasile Parte_13
nato il [...] – Sao Paulo – Brasile Parte_14
nata il [...] – Porto Amazonas – Persona_10 Per_3
nato il [...] – Rio do Sul – Parte_15 Per_3
nato il [...] – - Persona_11 Pt_5 Per_3
( nata il [...] – ME – – Parte_16 Persona_12 Per_3 in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_13 nato il [...] – Peritiba – dei minori
[...] Per_3
nato il [...] – ME - Brasile e Per_14 Parte_17
nata il [...] – ME - Persona_15 Per_3
nato il [...] – ME – - in proprio ed in qualità di Parte_18 Per_3 esercente la potestà genitoriale – unitamente a nata il [...] – Persona_16
ME – - della minore Per_3
nata il [...] – ME – Persona_17 Per_3
nata il [...] – LU – Persona_18 Per_3
RESIDENZE ALLEGATE IN ATTO SEPARATO ALLEGATO;
rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Carosi (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliati in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2 presso il suo studio legale, come da procure tradotte ed apostillate in atti.
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto pagina 2 di 7 delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente per linea retta del cittadino italiano , Parte_19 nato il [...] nel comune di Montegalda (VI), figlio di ed , Per_19 Persona_20 unito in matrimonio con , emigrato in senza mai rinunciare alla cittadinanza Parte_20 Per_3 italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (CNN n.34 in atti).
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche, veniva dichiarato contumace CP_4 all'udienza del 13.10.2025 tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ove il Giudice tratteneva la causa in decisione e decisa come da sentenza 281 sexies c.p.c. ora depositata.
In data 19.5.2025 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. pagina 3 di 7 Specificatamente l'avo , capostipite italiano, è padre di nata il [...] Parte_19 Per_21
a Lagoa Vermelha (Brasile) unita in matrimonio in data 21 marzo 1914 con il cittadino straniero,
, a sua volta madre della signora nata il [...] a [...] Parte_21 Persona_22 dos DR (Brasile).
Via via fino ai ricorrenti.
Il caso concreto riguarda quindi la discendenza per linea femminile intervenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero in epoca pre-costituzionale.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Venendo al caso della trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n.
4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948
pagina 4 di 7 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_23 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, disponendo l'adozione del pagina 5 di 7 dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
nata il [...] – Ibirama - in proprio ed Parte_22 Per_3 in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a nato il Controparte_1
22.10.1962 – Criciuma – – della minore Per_3
nata il [...] – Criciuma - Persona_2 Per_3
nata il [...] – Ibirama – Persona_3 Per_3
(SPOSATA DA AVILA) nata il [...] – Curitiba - in Parte_2 Per_3 proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_4 nato il [...] – Rio Grande – - della minore Per_3
nata il [...] - Rio Grande – Persona_5 Per_3
nato il [...] – Porto Alegre – Parte_3 Per_3
nata il [...] – Rio dos DR – in proprio ed in qualità di Parte_4 Per_3 esercente la potestà genitoriale – unitamente a - della minore Controparte_2
nata il [...] – – Persona_6 Pt_5 [...]
nata il [...] – – in proprio ed in qualità di esercente Parte_6 Pt_5 Per_3 la potestà genitoriale – unitamente a - dei minori Controparte_3
nato il [...] – LU - e Persona_7 Per_3
nata il [...] – LU- Brasile Parte_7
JONAS ato il 23.12.1986 – Curitiba – Brasile Parte_8
IA AM RD nata il [...] – Curitiba – Per_3
nato il [...] – Curitiba – Parte_10 Per_3
nato il [...] – Curitiba – Parte_11 Per_3
nato il [...] – Sao Paulo – in proprio ed in qualità di Parte_12 Per_3 esercente la potestà genitoriale – unitamente a - della minore Persona_8 nata il [...] – Sao Bernardo do Campo - Persona_9 Per_3 nato il [...] – Curitiba - Parte_13 Per_3
pagina 6 di 7 nato il [...] – Sao Paulo – Parte_14 Per_3
nata il [...] – Porto Amazonas – Persona_10 Per_3
nato il [...] – Rio do Sul – Parte_15 Per_3
nato il [...] – - Persona_11 Pt_5 Per_3
nata il [...] – ME – – Parte_16 Persona_12 Per_3 in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_13 nato il [...] – Peritiba – dei minori
[...] Per_3
nato il [...] – ME - e Persona_24 Per_3
nata il [...] – ME - Persona_15 Per_3
nato il [...] – ME – - in proprio ed in qualità di Parte_18 Per_3 esercente la potestà genitoriale – unitamente a nata il [...] – Persona_16
ME – - della minore Per_3
nata il [...] – ME – Persona_17 Per_3
nata il [...] – LU – Persona_18 Per_3
RESIDENZE ALLEGATE IN ATTO SEPARATO ALLEGATO;
cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
, nato il [...] nel comune di Montegalda (VI). Parte_19
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 13 ottobre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
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