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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1412/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1412/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 6 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOLARI Parte_1 C.F._1
ANGELICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 13 VIMERCATE presso il difensore avv. SCOLARI ANGELICA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORZATI FABRIZIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 BELLISTRI MARISTELLA ( ) VIA SANT'ORSOLA 36 MODENA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA TOLEDO 256 NAPOLIpresso il difensore avv. FORZATI
FABRIZIO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_1
pronunziato ad istanza di portante condanna al CP_1
pagamento della somma di € 44.288,03. In particolare, si assume che pagina 2 di 4 il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va accolta.
In via preliminare, parte opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione (p. 3 citazione) apposta sul contratto di finanziamento concluso con AG DU s.p.a. (nel cui rapporto è
subentrata parte opposta).
Ebbene, parte opposta, a sua volta, non ha avanzato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
L'effetto processuale conseguente consiste nell'inutilizzabilità
del documento ai fini del decidere, equivalendo la mancata proposizione dell'istanza ad “una dichiarazione di non volersi
avvalere della scrittura stessa” (in tal senso, ad. es., Cass. 20
novembre 2017, n. 27.506).
D'altro canto, la verificazione risulta ormai preclusa, dato che l'istanza va proposta “entro il termine perentorio per le
deduzioni istruttorie” (Cass. 22 gennaio 2003, n. 890; Cass. 7
febbraio 2005, n. 2411; Cass. 2 agosto 2011, n. 16.915).
Posto quanto sopra e dato che il documento contrattuale posto a fondamento della domanda monitoria è processualmente inutilizzabile e neppur soccorrono diverse ed ulteriori fonti di prova, consegue l'accoglimento dell'opposizione.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo in data 7 marzo 2024,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara tenuta e condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 6 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1412/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 6 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1412/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOLARI Parte_1 C.F._1
ANGELICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 13 VIMERCATE presso il difensore avv. SCOLARI ANGELICA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORZATI FABRIZIO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 BELLISTRI MARISTELLA ( ) VIA SANT'ORSOLA 36 MODENA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA TOLEDO 256 NAPOLIpresso il difensore avv. FORZATI
FABRIZIO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_1
pronunziato ad istanza di portante condanna al CP_1
pagamento della somma di € 44.288,03. In particolare, si assume che pagina 2 di 4 il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va accolta.
In via preliminare, parte opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione (p. 3 citazione) apposta sul contratto di finanziamento concluso con AG DU s.p.a. (nel cui rapporto è
subentrata parte opposta).
Ebbene, parte opposta, a sua volta, non ha avanzato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
L'effetto processuale conseguente consiste nell'inutilizzabilità
del documento ai fini del decidere, equivalendo la mancata proposizione dell'istanza ad “una dichiarazione di non volersi
avvalere della scrittura stessa” (in tal senso, ad. es., Cass. 20
novembre 2017, n. 27.506).
D'altro canto, la verificazione risulta ormai preclusa, dato che l'istanza va proposta “entro il termine perentorio per le
deduzioni istruttorie” (Cass. 22 gennaio 2003, n. 890; Cass. 7
febbraio 2005, n. 2411; Cass. 2 agosto 2011, n. 16.915).
Posto quanto sopra e dato che il documento contrattuale posto a fondamento della domanda monitoria è processualmente inutilizzabile e neppur soccorrono diverse ed ulteriori fonti di prova, consegue l'accoglimento dell'opposizione.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo in data 7 marzo 2024,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara tenuta e condanna parte opposta al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 6 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4