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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 1780/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il Tribunale di GG IA, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. RA PA, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1780/2023 R.G.A.C., riservata in decisione, all'udienza del 27.11.2025, vertente:
TRA
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Parte_1 Imprese di Venezia REA n. 0247118, in persona del proprio procuratore P.IVA_1 Dott. , in virtù dei poteri con “Atto di conferimento dei poteri di Parte_2 rappresentanza al Personale di a rogito del Notaio Parte_1 Per_1
di Mestre in data 3.11.2021 (Rep. 43441, Racc. 16302), rappresentata e difesa,
[...] giusta procura alla lite in calce all'atto di citazione dall'Avv. Alessandro Paletta e dall'Avv. Angelo Paletta, ed elettivamente domiciliata in GG IA, Via Demetrio Tripepi n. 64, nello Studio dell'Avvocato Giovanni Travia;
-attore-
CONTRO
Controparte_1 (C.F. , in persona del Commissario Straordinario legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in GG IA via Pietro Foti n.1 presso lo studio dell'avv. Roberta Panuccio, dalla quale è rappresentato e difeso per procura allegata alla comparsa di costituzione del 22.09.2025;
-convenuto-
OGGETTO: Cessione di crediti.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, depositato il 26.06.2023, la conveniva in Parte_1 Contr giudizio il (di seguito ) al Controparte_2 fine di sentirlo ivi condannare al pagamento delle seguenti somme: €484.398,34 a titolo di sorte capitale per corrispettivi insoluti, nonché gli interessi di mora ex D.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo e gli interessi anatocistici dalla data di notifica del presente atto di citazione;
€4.980,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, -corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 117 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio-; € 288.029,71 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento,
1 Contr da parte del , calcolati dalla data di emissione di ogni singola fattura pagata in ritardo;
gli interessi al tasso di mora ex art 1284 c.4 c.c., dovuti dalla data di presentazione dell'atto introduttivo di questo processo giudiziale calcolati per dietim pari a € 63,13/die, sul distinto importo a credito di € 288.029,71; il diritto al risarcimento del danno ex art.6, c.2, D.lgs. 231/02 pari al valore predeterminato di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate negli elenchi prodotti equivalente alla somma non inferiore di € 193.520,00 derivato dalle 4.838 fatture;
per la complessiva somma di € 970.928,05, con gli accessori richiesti dalla domanda fino al saldo effettivo.
In particolare, deduceva di essere un istituto di credito specializzato nella gestione dei crediti d'impresa; di essere creditrice, nei confronti della struttura convenuta, di una serie di somme maturate a seguito di forniture impagate di prodotti sanitari e/o farmaceutici e di prestazioni varie, in forza di cessioni di credito intervenute con le società: Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
Controparte_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
[...]
Le cessioni erano state tutte redatte sotto forma di scrittura privata autenticata dal Notaio e regolarmente notificate alla struttura. Esse comprendevano sia crediti esistenti sia crediti futuri nonché gli interessi di mora maturati e maturandi, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo.
Adduceva, pertanto, la titolarità del credito azionato in giudizio, la propria legittimazione ad agire in forza degli atti di cessione stipulati per atto notarile, ovvero scrittura privata autenticata, e trasferita al GOM con notificazione o comunicazione di certificata tracciabilità; la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti;
11:19 il proprio diritto al pagamento degli interessi di mora ex D.lgs. 231/02 sul presupposto fattuale del ritardo nell'adempimento dei crediti ceduti;
formulava la domanda accessoria di diritto al pagamento degli interessi legali sul credito di causa maturati dalla domanda e sino al soddisfo ex art 1284 c.4 c.c.; nonché il diritto al risarcimento dei costi di recupero del credito ex art 6, D.lgs n. 231/02 per 4.838 fatture.
Rappresentava che aveva intimato il pagamento il pagamento del credito complessivo con diffide del 27.11.2017 e del 17.10.2018.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei Parte_1 confronti del Controparte_16
dei seguenti importi:€484.398,34 a titolo di
[...] corrispettivi insoluti delle fatture in (A) della narrativa, nonché gli interessi di mora ex DLgs231/02 (art.5) dal dovuto al saldo e gli interessi anatocistici dalla data di notifica del presente atto di citazione, nonché €4.980,00 a titolo di risarcimento del danno ex art.6, c.2, DLgs 231/02 pari al valore predeterminato di €40,00 per ciascuna delle fatture indicate negli elenchi prodotti in fascicolo.2, esposte nel riepilogo del §A.
3.b. e cioè credito derivato dalle 117 fatture -secondo le specifiche di narrativa e documentali- il cui ritardato pagamento da parte del
[...]
, ha Controparte_16 generato i crediti insoluti in atti e conseguentemente -condannare il
[...]
Parte_3
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di
[...]
€489.378,34 in favore di , oltre interessi legali al tasso di mora dalla Pt_1 Pt_1 domanda al saldo;
nonché il risarcimento del danno ex art.6 c.2 DLgs231/02 quantificato in €4.980,00 oltre accessori ed interessi ex art. 1284 c.4 cod.civ. dalla domanda sino al soddisfo;
-accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa in §(B), è creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
dei Controparte_16 seguenti importi: €288.029,71 a titolo di interessi di mora ex DLgs231/02 (art.5), portati nelle note di addebito in fascicolo3 cit, interessi dovuti in ragione del tardivo pagamento dei corrispettivi delle fatture portanti i crediti ceduti dalle 20 fornitrici del
Parte_3
, fatture indicate in B.
1. della narrativa del presente atto;
-per CP_16 l'effetto condannare il
[...]
, in persona del legale Controparte_16 rappresentante pro tempore, al pagamento di €288.029,71 in favore di;
Parte_1
-accertare e dichiarare che, a ragione della fondatezza dei crediti per interessi di mora ex DLgs231/92 appena sopra domandati, è creditrice degli interessi al Parte_1 tasso legale di mora ex art.1284 c.4 cod.civ., dalle singole domande giudiziali presentate contro il Parte_4
, dei seguenti importi: €63,13 in
[...] dietim per il ritardo nel pagamento degli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi e richiesti in €288.029,71, meglio portati nelle note di addebito in fascicolo3 cit, importo calcolato in §C e dovuto dalla notifica del presente atto introduttivo del giudizio e sino all'effettivo soddisfo della domanda;
per l'effetto -condannare il Controparte_16
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] delle dette somme e per i detti titoli, in favore di -accertare e dichiarare Parte_1
creditrice del Parte_1 Parte_4
a titolo di risarcimento del danno
[...] ex art.6, c.2, DLgs 231/02 pari al valore predeterminato di €40,00 per ciascuna delle fatture indicate negli elenchi prodotti in doc.9 e cioè equivalente alla somma non inferiore di: €193.520,00 derivato dalle 4.838 fatture -secondo le specifiche di narrativa e documentali- il cui ritardato pagamento da parte del
[...]
Parte_3
, ha generato crediti e interessi in atti e conseguentemente condannare il
[...]
Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] della somma non inferiore a €193.520,00 in favore di , oltre interessi Parte_1 legali al tasso di mora dalla domanda al saldo;
in subordine e per quanto di ragione:
-accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
Parte_3 [...]
delle diverse somme, a titolo di (i)crediti per corrispettivi insoluti, ceduti e CP_16 non pagati;
(ii)interessi moratori sugli importi dei crediti non pagati e quelli originari pagati in ritardo;
(iii)interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti per aver pagato in ritardo i crediti originari;
(iv)risarcimento del danno ex art 6 c.2 DLgs231/02 in relazione a tutte le fatture dei crediti originari pagate in ritardo e oggetto dei titoli esecutivi oppure dei crediti comunque ceduti dalle fornitrici di causa in favore di
[...] ; il tutto documentato con gli allegati atti e esplicitato nelle note di debito o Pt_1 nei conteggi determinativi come meglio risulterà provato in corso di causa;
per l'effetto
3 condannare il Controparte_16
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] al relativo pagamento in favore di della somma complessiva non Parte_1 inferiore ad €970.928,05, con gli accessori richiesti dalla domanda al saldo effettivo”.
2.- Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di Contr costituzione e risposta, del 29.09.2023, il , premettendo che sulle fatture per cui era causa era stata avviata l'istruttoria di verifica e liquidazione all'esito della quale l' avrebbe proceduto al relativo pagamento. CP_17
Contestava il calcolo degli interessi moratori e l'erroneità delle somme richieste, nonché delle somme richieste, ex art 1284 c. 4 c.c., a titolo di interessi di mora, evidenziando che si tratterebbe di interessi anatocistici e come tali inapplicabili agli interessi di mora;
chiedeva, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di queste somme, da parte del giudice, che esse venissero applicate secondo il tasso legale ordinario;
quanto al risarcimento forfettario evidenziava che la somma di € 40,00 non potesse applicarsi ad ogni singola fattura nell'ipotesi di azione in blocco inerente a tutte le fatture, e in merito all'ulteriore somma richiesta dall'attrice, ex. art 6 c 2 del D.lgs. 231/02, evidenziava la genericità e l'indeterminatezza della documentazione prodotta.
Instava, quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare (anche a mezzo di una C.T.U. contabile) l'esatta entità degli interessi moratori eventualmente dovuti dal convenuto (ivi compresi quelli già “auto-liquidati” dall'attrice o dalle società cedenti attraverso l'emissione delle Note di debito); 2) Accertare e dichiarare che sugli interessi moratori che dovessero risultare dovuti, non possono né devono essere calcolati interessi anatocistici ex art. 1284 c. 4 c.c., per le ragioni meglio illustrate in narrativa;
in subordine, e ove il Tribunale dovesse malauguratamente ritenere dovuti anche gli interessi anatocistici, accertare e dichiarare che la misura di tali interessi è quella del tasso legale ordinario (non del tasso legale richiamato dal 4° comma dell'art. 1284 c.c.); 3) Accertare e dichiarare che la somma di € 40,00 prevista dal 2° comma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02, è – nel caso di specie – dovuta una tantum, rigettando pertanto la pretesa dell'attrice di moltiplicare il suddetto importo per il numero di fatture rimaste insolute;
4) Accertare e dichiarare che il diritto ad ottenere l'ulteriore importo richiesto ex 2° comma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02, è – nel caso di specie – dovuto una tantum, nella misura di € 40,00, rigettando, pertanto, la pretesa dell'attrice, ammontante ad € 193.520,00, di moltiplicare l'importo di € 40,00 per il numero di fatture (asseritamente) rimaste insolute ed, eventualmente, accertarne e dichiararne l'intervenuta prescrizione del relativo diritto, essendo decorso il termine previsto ex lege;
5) Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA”.
3.- La causa veniva istruita con CTU contabile, depositata in data 28.11.2024; ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza con assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle comparse e memorie di replica. Contr Con comparsa del 22 settembre 2025, si costituiva in giudizio, nell'interesse del , il nuovo difensore, confermando e richiamando le difese, eccezioni e conclusioni formulate con la comparsa di costituzione del 29 settembre 2023, le memorie ex art 171 cpc n. 1, n. 2 e nelle memorie del 5 gennaio 2024, nonché con le note di trattazione depositate nel corso del giudizio e nei verbali di udienza.
4 4.- In prima battuta, occorre rigettare l'eccezione del relativa all'intervenuta prescrizione del diritto di credito in questa sede vantato ene questa domanda sia stata formulata, invero, per la prima volta nella comparsa conclusionale. Secondo parte resistente, infatti, il diritto di credito di cui si chiede l'adempimento andrebbe ricondotto ad una obbligazione periodica sottoposta a prescrizione breve ex art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.
Sulla scorta di giurisprudenza di legittimità è possibile smentire tale assunto. Ebbene, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in materia di diritti di credito vantati da farmacisti nei confronti delle (situazione assimilabile al caso in Parte_5 esame) sancendo l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 30546/2017: “La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione Part decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile)”.
Orbene, le fatture azionate e cedute, nel presente procedimento, rientrano nel periodo che va dal 2015 al 2022, pertanto non possono ritenersi prescritte nel termine decennale da applicarsi nel caso di specie.
5.- Deve essere parimenti rigettata l'eccezione, formulata, altresì, per la prima volta con la comparsa conclusionale, di difetto di titolarità sostanziale del credito in capo alla
. Parte_1
Tale eccezione, ancorché tardiva, non può essere accolta.
Ed infatti, la titolarità del credito in capo alla è comprovata dalla copiosa Parte_1 e completa documentazione versata in atti in particolare negli allegati 1 e 4 del fascicolo attoreo ove sono presenti tutte le cessioni di credito redatte dal notaio e segnatamente: Co
cessione crediti del 16 febbraio 2017 registrata presso Agenzia delle CP_4 Entrate di Milano 1, il 23.11.2018,
: cessione crediti del 28 settembre 2015, registrata a Milano 6, il Controparte_5 02.10.2015;
-Bristol Myers Squies srl: cessione dei crediti del 30 maggio 2018 registrato a Tivoli il 01.06.2018;
- registrato all'Agenzia delle entrate Milano 1 il 28.09.2016; Controparte_18
- cessione del 30 settembre 2013; CP_8 Controparte_8
- : cessione del 26 settembre 2018, registrata a Tivoli il 29.09.2018; Controparte_9
- cessione del 14 marzo 2018 registrata a Tivoli il 17.03.2018; CP_19
- cessione del 18 dicembre 2018 registrata il 20.12.2018; CP_11
- cessione registrata il 4 aprile 2016; Controparte_20
5 - cessione del 21 aprile 2021 registrato a Cremona il 22.04. Controparte_12 2021;
- : cessione del 28 marzo 2017 registata il 30.03.2017; Controparte_13
- società per azioni: cessione del 21 dicembre 2017 registrata a Varese il 28 CP_15 dicembre 2017.
Da ciò discende la piena legittimazione ad agire dell'attrice, la quale ha dimostrato di essere l'attuale titolare dei crediti oggetto di causa sulla scorta della documentazione Contr prodotta e di avere rispettato l'iter previsto per l'opponibilità della cessione al convenuto (art. 1262 c.c.): la notificazione all'ente della cessione.
Orbene, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, ai sensi del d.l. 23 dicembre 2013, n.145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n.9 che ha modificato la legge 30 aprile 1999, n.130 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti) “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”, condizioni che nel caso di specie sono soddisfatte. Per tutte le superiori ragioni, l'eccezione, seppur tardiva, va rigettata.
La , dunque, agisce nel presente giudizio al fine di ottenere il pagamento Parte_1 di una serie di crediti cedutile dalle 12 originarie società creditrici, maturati nei confronti del GG IA a seguito di forniture impagate di prodotti CP_21 sanitari e/o farmaceutici e di prestazioni varie, in forza di cessioni di credito intervenute con le società: Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
CP_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
[...]
Dunque, i titoli contrattuali sulla base dei quali l'attrice agisce sono costituiti dai contratti di cessione conclusi con le società fornitrici allegati sub documenti 1 e 4 del fascicolo attoreo.
6.- Tanto premesso in ordine al presupposto dell'azione, dimostrata l'attuale titolarità del credito, la domanda, deve essere parzialmente accolta, nei limiti che si espongono.
Per quel che riguarda non più il profilo della legittimazione, ma l'assetto sostanziale del rapporto, condizione imprescindibile per la legittimità della domanda, essendo l'altro contraente una ente pubblico, è la prova del rapporto contrattuale in forza del quale il credito è maturato (questo Tribunale ha espresso più volte questo orientamento anche con decisioni di rigetto in ipotesi di mancanza della fonte contrattuale), non essendo sufficienti a tal fine le sole fatture , per giurisprudenza costante.
Richiamati qui i principi in materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, l'art. 17 R.D. 18/11/1923, n. 2440 prevede per tali contratti la forma scritta ad substantiam, stabilendo che: “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del
6 capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.
La ratio di tale previsione formale è stata enucleata dalla stessa giurisprudenza, secondo la quale: “Ogni contratto stipulato con la p.a. necessita la forma scritta ad substantiam, che assurge a forma di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa p.a., rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. Il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla Carta costituzionale (art. 97 Cost.), cfr. Trib. Massa 08/07/2015, n. 772” (Tribunale Crotone sez. I, 22/02/2019, n.241).
Ciò posto, in presenza di un inadempimento contrattuale, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, spetta al creditore, nel caso di specie la cessionaria dei crediti di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento della domanda di pagamento limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tornando al caso di specie, si rileva che parte attrice ha dimostrato con documenti la fonte del credito difatti sono presenti in atti tutti i contratti stipulati tra le dodici società cedenti e l' convenuta con relativi allegati e piano tariffario. Controparte_22
7.- Deve essere evidenziato, circa il quantum richiesto dalla che l'originaria Parte_1 domanda con la quale si chiedeva il versamento dell'ingente somma di €484.398,34 è stata successivamente ridotta da parte attrice, con la memoria conclusionale, ma anche già precedentemente, con le osservazioni alla CTU per mezzo del proprio consulente tecnico, alla minor somma di € 394.639,62, sul presupposto per cui parte delle somme sono state già parzialmente saldate dal convenuto. L'attrice ha all'uopo prodotto un ulteriore elenco riepilogativo delle fatture ancora non saldate.
Pertanto, alla luce di questa nuova dichiarazione, resa dalla stessa attrice, il credito richiesto risulta essere di € 394.639,62 per sorte capitale, € 192.136,12 per interessi moratori, ex DLgs n. 231/2002, maturati alla data del 22/10/2024, mentre, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 Dlgs 231/02, in relazione alle fatture pagate tardivamente (euro 40,00 x 4.838), e il credito per interessi moratori sulle 117 per le fatture insolute, le somme richieste rimanevano identiche.
Passando a scrutinare, dunque, il quantum della domanda azionata, anche alla luce delle considerazioni che precedono, si evidenzia che data la mole dei documenti offerti, è stata richiesta un CTU contabile, il perito è stato chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: “1) Determini l'esatto rapporto dare-avere alla luce della documentazione prodotta e detraendo i pagamenti già ricevuti;
2) dica se è corretto il conteggio degli interessi moratori alla luce delle contestazioni della convenuta in ordine alla decorrenza”.
Il perito ha ricostruito il riepilogo dei crediti e delle fatture che sono state prodotte in atti, ha verificato l'esattezza dei calcoli, successivamente ha analizzato la documentazione allegata dall'Ospedale riscontrando dei pagamenti che ha, dunque, scorporato dalla richiesta della banca.
7 Dalla verifica eseguita ha individuato, circa la sorte capitale un credito complessivo di
€ 394,639,62, dato dall'ammontare della somma richiesta dalla così come Pt_1 ulteriormente ridotta e scorporata dalle fatture pagate dall' convenuto. CP_16
8.- Per quanto concerne gli interessi moratori è stata sancita l'applicabilità degli interessi previsti dal citato decreto, essendo qualificabile quale “transazione commerciale” il contratto stipulato, in forma scritta a pena di nullità, tra l'Erogatore e l'Ente pubblico competente, in data successiva al 08 agosto 2002, attraverso il quale la struttura privata accreditata si sia impegnata ad erogare prestazioni sanitarie e l'Ente pubblico competente si sia impegnato a retribuire tali prestazioni (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17665/2019: “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.
Prevedendo il contratto, nel caso di specie, una prestazione di servizi dietro il pagamento di un corrispettivo e rientrando, per tale motivo, nella nozione di
“transazione commerciale” così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a) della normativa legislativa n. 231/2002, in ossequio al superiore principio, vanno riconosciuti gli interessi di mora previsti dalla suddetta normativa.
In ordine agli interessi moratori il perito ha effettuate le seguenti due verifiche, con relativa variazione/correzione dei dati presenti nei calcoli della 1) Verifica dei Pt_1 tassi applicati, che in alcuni casi, sono stati ricondotti entro i limiti del DLgs 231/023 (nell'allegato ricalcolo è segnalato in verde il tasso variato ed in azzurro gli interessi ricondotti a zero poiché calcolati due volte da parte della Banca); 2) Verifica delle date di fine calcolo interessi, con relativa variazione sulla base degli unici due allegati pagamenti prodotti dall'Ospedale e sopra richiamati, dalle verifiche effettuate si è stabilito che l'importo per interessi di mora è pari ad € 262.809,144.
Devono altresì riconoscersi oltre ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, atteso che alla data di notifica dell'atto di citazione erano già scaduti da sei mesi e nella misura determinata dall'art. 1284 comma IV c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
È altresì fondata la domanda per il risarcimento delle spese di recupero, nella misura dell'importo forfettario di € 40,00 per ogni fattura. Tale somma ripristinatoria dell'equilibrio contrattuale è prevista dall'art. 6, comma 2, del già richiamato D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato tempestivo pagamento delle fatture, al fine di contrastare i ritardi nelle transazioni commerciali. Pertanto, dovrà altresì riconoscersi la somma di € 4.600,00 in relazione al numero delle fatture nel caso di specie (115) non pagate.
9.- Da ultimo è stata formulata la domanda, anch'essa per altro scrutinata dal CTU, riguardo ai ristori quale risarcimento del danno ex art.6, c.2, DLgs 231/02 pari a €40,00 per ogni fattura presentata, con richiesta in atto di Citazione per € 193.520,00, ossia € 40,00 per 4.838 fatture.
8 Tuttavia, ritiene questo giudicante di non poter accogliere questa ulteriore richiesta posto che non sono presenti tutte le fatture richiamate nell'allegato prodotto dalla banca, pertanto le argomentazioni dedotte dall'attrice non risultano essere suffragate da idonee allegazioni probatorie.
Alla luce dei rilievi svolti (che, per il loro carattere assorbente, rendono ultronea ogni altra valutazione), le domande formulate dall'attrice vanno quindi accolte solo nei Contr limiti sopra indicati;
pertanto, il deve essere condannato alla complessiva somma di € 399.239,62, per sorte capitale, per fatture insolute e risarcimento del danno ex art.6, c.2, D.lgs. 231/02 a cui si devono aggiungere gli interessi di mora ex DLgs231/92 nella somma di € 262.809,14, per la complessiva cifra di € 736.032,88, oltre accessori ed interessi ex art. 1284 c.4 cod.civ. dalla domanda sino al soddisfo.
10.- Quanto alle spese processuali devono essere liquidate secondo la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, considerati i valori minimi, alla luce dell'attività svolta, ed in base al decisum, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Anche le spese di CTU devo essere poste in capo alla soccombente e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di GG IA, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. RA PA, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda nei confronti del Parte_7
e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo complessivo di € 736.032,88 (€ 399.239,62, per sorte capitale fatture insolute e risarcimento del danno ex art.6, c.2, D.lgs. 231/02 a cui si devono aggiungere gli interessi di mora ex DLgs231/92 nella somma di € 262.809,14), oltre accessori ed interessi ex art. 1284 c.4 cod.civ. dalla domanda sino al soddisfo.
2. Condanna il alla refusione delle spese processuali Parte_7 sostenute da parte attrice, tenuto conto del decisum, che liquida in € 14.598, 00 per compensi, oltre spese generali cpa e iva, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
3. Pone le spese della CTU definitivamente a carico della soccombente. GG IA il 16.12.25
Il giudice
RA PA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il Tribunale di GG IA, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. RA PA, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1780/2023 R.G.A.C., riservata in decisione, all'udienza del 27.11.2025, vertente:
TRA
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Parte_1 Imprese di Venezia REA n. 0247118, in persona del proprio procuratore P.IVA_1 Dott. , in virtù dei poteri con “Atto di conferimento dei poteri di Parte_2 rappresentanza al Personale di a rogito del Notaio Parte_1 Per_1
di Mestre in data 3.11.2021 (Rep. 43441, Racc. 16302), rappresentata e difesa,
[...] giusta procura alla lite in calce all'atto di citazione dall'Avv. Alessandro Paletta e dall'Avv. Angelo Paletta, ed elettivamente domiciliata in GG IA, Via Demetrio Tripepi n. 64, nello Studio dell'Avvocato Giovanni Travia;
-attore-
CONTRO
Controparte_1 (C.F. , in persona del Commissario Straordinario legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in GG IA via Pietro Foti n.1 presso lo studio dell'avv. Roberta Panuccio, dalla quale è rappresentato e difeso per procura allegata alla comparsa di costituzione del 22.09.2025;
-convenuto-
OGGETTO: Cessione di crediti.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, depositato il 26.06.2023, la conveniva in Parte_1 Contr giudizio il (di seguito ) al Controparte_2 fine di sentirlo ivi condannare al pagamento delle seguenti somme: €484.398,34 a titolo di sorte capitale per corrispettivi insoluti, nonché gli interessi di mora ex D.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo e gli interessi anatocistici dalla data di notifica del presente atto di citazione;
€4.980,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, -corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 117 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio-; € 288.029,71 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento,
1 Contr da parte del , calcolati dalla data di emissione di ogni singola fattura pagata in ritardo;
gli interessi al tasso di mora ex art 1284 c.4 c.c., dovuti dalla data di presentazione dell'atto introduttivo di questo processo giudiziale calcolati per dietim pari a € 63,13/die, sul distinto importo a credito di € 288.029,71; il diritto al risarcimento del danno ex art.6, c.2, D.lgs. 231/02 pari al valore predeterminato di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate negli elenchi prodotti equivalente alla somma non inferiore di € 193.520,00 derivato dalle 4.838 fatture;
per la complessiva somma di € 970.928,05, con gli accessori richiesti dalla domanda fino al saldo effettivo.
In particolare, deduceva di essere un istituto di credito specializzato nella gestione dei crediti d'impresa; di essere creditrice, nei confronti della struttura convenuta, di una serie di somme maturate a seguito di forniture impagate di prodotti sanitari e/o farmaceutici e di prestazioni varie, in forza di cessioni di credito intervenute con le società: Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
Controparte_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
[...]
Le cessioni erano state tutte redatte sotto forma di scrittura privata autenticata dal Notaio e regolarmente notificate alla struttura. Esse comprendevano sia crediti esistenti sia crediti futuri nonché gli interessi di mora maturati e maturandi, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo.
Adduceva, pertanto, la titolarità del credito azionato in giudizio, la propria legittimazione ad agire in forza degli atti di cessione stipulati per atto notarile, ovvero scrittura privata autenticata, e trasferita al GOM con notificazione o comunicazione di certificata tracciabilità; la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti;
11:19 il proprio diritto al pagamento degli interessi di mora ex D.lgs. 231/02 sul presupposto fattuale del ritardo nell'adempimento dei crediti ceduti;
formulava la domanda accessoria di diritto al pagamento degli interessi legali sul credito di causa maturati dalla domanda e sino al soddisfo ex art 1284 c.4 c.c.; nonché il diritto al risarcimento dei costi di recupero del credito ex art 6, D.lgs n. 231/02 per 4.838 fatture.
Rappresentava che aveva intimato il pagamento il pagamento del credito complessivo con diffide del 27.11.2017 e del 17.10.2018.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei Parte_1 confronti del Controparte_16
dei seguenti importi:€484.398,34 a titolo di
[...] corrispettivi insoluti delle fatture in (A) della narrativa, nonché gli interessi di mora ex DLgs231/02 (art.5) dal dovuto al saldo e gli interessi anatocistici dalla data di notifica del presente atto di citazione, nonché €4.980,00 a titolo di risarcimento del danno ex art.6, c.2, DLgs 231/02 pari al valore predeterminato di €40,00 per ciascuna delle fatture indicate negli elenchi prodotti in fascicolo.2, esposte nel riepilogo del §A.
3.b. e cioè credito derivato dalle 117 fatture -secondo le specifiche di narrativa e documentali- il cui ritardato pagamento da parte del
[...]
, ha Controparte_16 generato i crediti insoluti in atti e conseguentemente -condannare il
[...]
Parte_3
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di
[...]
€489.378,34 in favore di , oltre interessi legali al tasso di mora dalla Pt_1 Pt_1 domanda al saldo;
nonché il risarcimento del danno ex art.6 c.2 DLgs231/02 quantificato in €4.980,00 oltre accessori ed interessi ex art. 1284 c.4 cod.civ. dalla domanda sino al soddisfo;
-accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa in §(B), è creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
dei Controparte_16 seguenti importi: €288.029,71 a titolo di interessi di mora ex DLgs231/02 (art.5), portati nelle note di addebito in fascicolo3 cit, interessi dovuti in ragione del tardivo pagamento dei corrispettivi delle fatture portanti i crediti ceduti dalle 20 fornitrici del
Parte_3
, fatture indicate in B.
1. della narrativa del presente atto;
-per CP_16 l'effetto condannare il
[...]
, in persona del legale Controparte_16 rappresentante pro tempore, al pagamento di €288.029,71 in favore di;
Parte_1
-accertare e dichiarare che, a ragione della fondatezza dei crediti per interessi di mora ex DLgs231/92 appena sopra domandati, è creditrice degli interessi al Parte_1 tasso legale di mora ex art.1284 c.4 cod.civ., dalle singole domande giudiziali presentate contro il Parte_4
, dei seguenti importi: €63,13 in
[...] dietim per il ritardo nel pagamento degli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi e richiesti in €288.029,71, meglio portati nelle note di addebito in fascicolo3 cit, importo calcolato in §C e dovuto dalla notifica del presente atto introduttivo del giudizio e sino all'effettivo soddisfo della domanda;
per l'effetto -condannare il Controparte_16
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] delle dette somme e per i detti titoli, in favore di -accertare e dichiarare Parte_1
creditrice del Parte_1 Parte_4
a titolo di risarcimento del danno
[...] ex art.6, c.2, DLgs 231/02 pari al valore predeterminato di €40,00 per ciascuna delle fatture indicate negli elenchi prodotti in doc.9 e cioè equivalente alla somma non inferiore di: €193.520,00 derivato dalle 4.838 fatture -secondo le specifiche di narrativa e documentali- il cui ritardato pagamento da parte del
[...]
Parte_3
, ha generato crediti e interessi in atti e conseguentemente condannare il
[...]
Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] della somma non inferiore a €193.520,00 in favore di , oltre interessi Parte_1 legali al tasso di mora dalla domanda al saldo;
in subordine e per quanto di ragione:
-accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
Parte_3 [...]
delle diverse somme, a titolo di (i)crediti per corrispettivi insoluti, ceduti e CP_16 non pagati;
(ii)interessi moratori sugli importi dei crediti non pagati e quelli originari pagati in ritardo;
(iii)interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti per aver pagato in ritardo i crediti originari;
(iv)risarcimento del danno ex art 6 c.2 DLgs231/02 in relazione a tutte le fatture dei crediti originari pagate in ritardo e oggetto dei titoli esecutivi oppure dei crediti comunque ceduti dalle fornitrici di causa in favore di
[...] ; il tutto documentato con gli allegati atti e esplicitato nelle note di debito o Pt_1 nei conteggi determinativi come meglio risulterà provato in corso di causa;
per l'effetto
3 condannare il Controparte_16
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] al relativo pagamento in favore di della somma complessiva non Parte_1 inferiore ad €970.928,05, con gli accessori richiesti dalla domanda al saldo effettivo”.
2.- Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di Contr costituzione e risposta, del 29.09.2023, il , premettendo che sulle fatture per cui era causa era stata avviata l'istruttoria di verifica e liquidazione all'esito della quale l' avrebbe proceduto al relativo pagamento. CP_17
Contestava il calcolo degli interessi moratori e l'erroneità delle somme richieste, nonché delle somme richieste, ex art 1284 c. 4 c.c., a titolo di interessi di mora, evidenziando che si tratterebbe di interessi anatocistici e come tali inapplicabili agli interessi di mora;
chiedeva, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di queste somme, da parte del giudice, che esse venissero applicate secondo il tasso legale ordinario;
quanto al risarcimento forfettario evidenziava che la somma di € 40,00 non potesse applicarsi ad ogni singola fattura nell'ipotesi di azione in blocco inerente a tutte le fatture, e in merito all'ulteriore somma richiesta dall'attrice, ex. art 6 c 2 del D.lgs. 231/02, evidenziava la genericità e l'indeterminatezza della documentazione prodotta.
Instava, quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare (anche a mezzo di una C.T.U. contabile) l'esatta entità degli interessi moratori eventualmente dovuti dal convenuto (ivi compresi quelli già “auto-liquidati” dall'attrice o dalle società cedenti attraverso l'emissione delle Note di debito); 2) Accertare e dichiarare che sugli interessi moratori che dovessero risultare dovuti, non possono né devono essere calcolati interessi anatocistici ex art. 1284 c. 4 c.c., per le ragioni meglio illustrate in narrativa;
in subordine, e ove il Tribunale dovesse malauguratamente ritenere dovuti anche gli interessi anatocistici, accertare e dichiarare che la misura di tali interessi è quella del tasso legale ordinario (non del tasso legale richiamato dal 4° comma dell'art. 1284 c.c.); 3) Accertare e dichiarare che la somma di € 40,00 prevista dal 2° comma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02, è – nel caso di specie – dovuta una tantum, rigettando pertanto la pretesa dell'attrice di moltiplicare il suddetto importo per il numero di fatture rimaste insolute;
4) Accertare e dichiarare che il diritto ad ottenere l'ulteriore importo richiesto ex 2° comma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02, è – nel caso di specie – dovuto una tantum, nella misura di € 40,00, rigettando, pertanto, la pretesa dell'attrice, ammontante ad € 193.520,00, di moltiplicare l'importo di € 40,00 per il numero di fatture (asseritamente) rimaste insolute ed, eventualmente, accertarne e dichiararne l'intervenuta prescrizione del relativo diritto, essendo decorso il termine previsto ex lege;
5) Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA”.
3.- La causa veniva istruita con CTU contabile, depositata in data 28.11.2024; ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza con assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle comparse e memorie di replica. Contr Con comparsa del 22 settembre 2025, si costituiva in giudizio, nell'interesse del , il nuovo difensore, confermando e richiamando le difese, eccezioni e conclusioni formulate con la comparsa di costituzione del 29 settembre 2023, le memorie ex art 171 cpc n. 1, n. 2 e nelle memorie del 5 gennaio 2024, nonché con le note di trattazione depositate nel corso del giudizio e nei verbali di udienza.
4 4.- In prima battuta, occorre rigettare l'eccezione del relativa all'intervenuta prescrizione del diritto di credito in questa sede vantato ene questa domanda sia stata formulata, invero, per la prima volta nella comparsa conclusionale. Secondo parte resistente, infatti, il diritto di credito di cui si chiede l'adempimento andrebbe ricondotto ad una obbligazione periodica sottoposta a prescrizione breve ex art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.
Sulla scorta di giurisprudenza di legittimità è possibile smentire tale assunto. Ebbene, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in materia di diritti di credito vantati da farmacisti nei confronti delle (situazione assimilabile al caso in Parte_5 esame) sancendo l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 30546/2017: “La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione Part decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile)”.
Orbene, le fatture azionate e cedute, nel presente procedimento, rientrano nel periodo che va dal 2015 al 2022, pertanto non possono ritenersi prescritte nel termine decennale da applicarsi nel caso di specie.
5.- Deve essere parimenti rigettata l'eccezione, formulata, altresì, per la prima volta con la comparsa conclusionale, di difetto di titolarità sostanziale del credito in capo alla
. Parte_1
Tale eccezione, ancorché tardiva, non può essere accolta.
Ed infatti, la titolarità del credito in capo alla è comprovata dalla copiosa Parte_1 e completa documentazione versata in atti in particolare negli allegati 1 e 4 del fascicolo attoreo ove sono presenti tutte le cessioni di credito redatte dal notaio e segnatamente: Co
cessione crediti del 16 febbraio 2017 registrata presso Agenzia delle CP_4 Entrate di Milano 1, il 23.11.2018,
: cessione crediti del 28 settembre 2015, registrata a Milano 6, il Controparte_5 02.10.2015;
-Bristol Myers Squies srl: cessione dei crediti del 30 maggio 2018 registrato a Tivoli il 01.06.2018;
- registrato all'Agenzia delle entrate Milano 1 il 28.09.2016; Controparte_18
- cessione del 30 settembre 2013; CP_8 Controparte_8
- : cessione del 26 settembre 2018, registrata a Tivoli il 29.09.2018; Controparte_9
- cessione del 14 marzo 2018 registrata a Tivoli il 17.03.2018; CP_19
- cessione del 18 dicembre 2018 registrata il 20.12.2018; CP_11
- cessione registrata il 4 aprile 2016; Controparte_20
5 - cessione del 21 aprile 2021 registrato a Cremona il 22.04. Controparte_12 2021;
- : cessione del 28 marzo 2017 registata il 30.03.2017; Controparte_13
- società per azioni: cessione del 21 dicembre 2017 registrata a Varese il 28 CP_15 dicembre 2017.
Da ciò discende la piena legittimazione ad agire dell'attrice, la quale ha dimostrato di essere l'attuale titolare dei crediti oggetto di causa sulla scorta della documentazione Contr prodotta e di avere rispettato l'iter previsto per l'opponibilità della cessione al convenuto (art. 1262 c.c.): la notificazione all'ente della cessione.
Orbene, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, ai sensi del d.l. 23 dicembre 2013, n.145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n.9 che ha modificato la legge 30 aprile 1999, n.130 (legge sulla cartolarizzazione dei crediti) “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”, condizioni che nel caso di specie sono soddisfatte. Per tutte le superiori ragioni, l'eccezione, seppur tardiva, va rigettata.
La , dunque, agisce nel presente giudizio al fine di ottenere il pagamento Parte_1 di una serie di crediti cedutile dalle 12 originarie società creditrici, maturati nei confronti del GG IA a seguito di forniture impagate di prodotti CP_21 sanitari e/o farmaceutici e di prestazioni varie, in forza di cessioni di credito intervenute con le società: Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
CP_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
[...]
Dunque, i titoli contrattuali sulla base dei quali l'attrice agisce sono costituiti dai contratti di cessione conclusi con le società fornitrici allegati sub documenti 1 e 4 del fascicolo attoreo.
6.- Tanto premesso in ordine al presupposto dell'azione, dimostrata l'attuale titolarità del credito, la domanda, deve essere parzialmente accolta, nei limiti che si espongono.
Per quel che riguarda non più il profilo della legittimazione, ma l'assetto sostanziale del rapporto, condizione imprescindibile per la legittimità della domanda, essendo l'altro contraente una ente pubblico, è la prova del rapporto contrattuale in forza del quale il credito è maturato (questo Tribunale ha espresso più volte questo orientamento anche con decisioni di rigetto in ipotesi di mancanza della fonte contrattuale), non essendo sufficienti a tal fine le sole fatture , per giurisprudenza costante.
Richiamati qui i principi in materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, l'art. 17 R.D. 18/11/1923, n. 2440 prevede per tali contratti la forma scritta ad substantiam, stabilendo che: “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del
6 capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.
La ratio di tale previsione formale è stata enucleata dalla stessa giurisprudenza, secondo la quale: “Ogni contratto stipulato con la p.a. necessita la forma scritta ad substantiam, che assurge a forma di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa p.a., rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. Il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla Carta costituzionale (art. 97 Cost.), cfr. Trib. Massa 08/07/2015, n. 772” (Tribunale Crotone sez. I, 22/02/2019, n.241).
Ciò posto, in presenza di un inadempimento contrattuale, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, spetta al creditore, nel caso di specie la cessionaria dei crediti di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento della domanda di pagamento limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tornando al caso di specie, si rileva che parte attrice ha dimostrato con documenti la fonte del credito difatti sono presenti in atti tutti i contratti stipulati tra le dodici società cedenti e l' convenuta con relativi allegati e piano tariffario. Controparte_22
7.- Deve essere evidenziato, circa il quantum richiesto dalla che l'originaria Parte_1 domanda con la quale si chiedeva il versamento dell'ingente somma di €484.398,34 è stata successivamente ridotta da parte attrice, con la memoria conclusionale, ma anche già precedentemente, con le osservazioni alla CTU per mezzo del proprio consulente tecnico, alla minor somma di € 394.639,62, sul presupposto per cui parte delle somme sono state già parzialmente saldate dal convenuto. L'attrice ha all'uopo prodotto un ulteriore elenco riepilogativo delle fatture ancora non saldate.
Pertanto, alla luce di questa nuova dichiarazione, resa dalla stessa attrice, il credito richiesto risulta essere di € 394.639,62 per sorte capitale, € 192.136,12 per interessi moratori, ex DLgs n. 231/2002, maturati alla data del 22/10/2024, mentre, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 6 co. 2 Dlgs 231/02, in relazione alle fatture pagate tardivamente (euro 40,00 x 4.838), e il credito per interessi moratori sulle 117 per le fatture insolute, le somme richieste rimanevano identiche.
Passando a scrutinare, dunque, il quantum della domanda azionata, anche alla luce delle considerazioni che precedono, si evidenzia che data la mole dei documenti offerti, è stata richiesta un CTU contabile, il perito è stato chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: “1) Determini l'esatto rapporto dare-avere alla luce della documentazione prodotta e detraendo i pagamenti già ricevuti;
2) dica se è corretto il conteggio degli interessi moratori alla luce delle contestazioni della convenuta in ordine alla decorrenza”.
Il perito ha ricostruito il riepilogo dei crediti e delle fatture che sono state prodotte in atti, ha verificato l'esattezza dei calcoli, successivamente ha analizzato la documentazione allegata dall'Ospedale riscontrando dei pagamenti che ha, dunque, scorporato dalla richiesta della banca.
7 Dalla verifica eseguita ha individuato, circa la sorte capitale un credito complessivo di
€ 394,639,62, dato dall'ammontare della somma richiesta dalla così come Pt_1 ulteriormente ridotta e scorporata dalle fatture pagate dall' convenuto. CP_16
8.- Per quanto concerne gli interessi moratori è stata sancita l'applicabilità degli interessi previsti dal citato decreto, essendo qualificabile quale “transazione commerciale” il contratto stipulato, in forma scritta a pena di nullità, tra l'Erogatore e l'Ente pubblico competente, in data successiva al 08 agosto 2002, attraverso il quale la struttura privata accreditata si sia impegnata ad erogare prestazioni sanitarie e l'Ente pubblico competente si sia impegnato a retribuire tali prestazioni (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17665/2019: “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.
Prevedendo il contratto, nel caso di specie, una prestazione di servizi dietro il pagamento di un corrispettivo e rientrando, per tale motivo, nella nozione di
“transazione commerciale” così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a) della normativa legislativa n. 231/2002, in ossequio al superiore principio, vanno riconosciuti gli interessi di mora previsti dalla suddetta normativa.
In ordine agli interessi moratori il perito ha effettuate le seguenti due verifiche, con relativa variazione/correzione dei dati presenti nei calcoli della 1) Verifica dei Pt_1 tassi applicati, che in alcuni casi, sono stati ricondotti entro i limiti del DLgs 231/023 (nell'allegato ricalcolo è segnalato in verde il tasso variato ed in azzurro gli interessi ricondotti a zero poiché calcolati due volte da parte della Banca); 2) Verifica delle date di fine calcolo interessi, con relativa variazione sulla base degli unici due allegati pagamenti prodotti dall'Ospedale e sopra richiamati, dalle verifiche effettuate si è stabilito che l'importo per interessi di mora è pari ad € 262.809,144.
Devono altresì riconoscersi oltre ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, atteso che alla data di notifica dell'atto di citazione erano già scaduti da sei mesi e nella misura determinata dall'art. 1284 comma IV c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione.
È altresì fondata la domanda per il risarcimento delle spese di recupero, nella misura dell'importo forfettario di € 40,00 per ogni fattura. Tale somma ripristinatoria dell'equilibrio contrattuale è prevista dall'art. 6, comma 2, del già richiamato D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato tempestivo pagamento delle fatture, al fine di contrastare i ritardi nelle transazioni commerciali. Pertanto, dovrà altresì riconoscersi la somma di € 4.600,00 in relazione al numero delle fatture nel caso di specie (115) non pagate.
9.- Da ultimo è stata formulata la domanda, anch'essa per altro scrutinata dal CTU, riguardo ai ristori quale risarcimento del danno ex art.6, c.2, DLgs 231/02 pari a €40,00 per ogni fattura presentata, con richiesta in atto di Citazione per € 193.520,00, ossia € 40,00 per 4.838 fatture.
8 Tuttavia, ritiene questo giudicante di non poter accogliere questa ulteriore richiesta posto che non sono presenti tutte le fatture richiamate nell'allegato prodotto dalla banca, pertanto le argomentazioni dedotte dall'attrice non risultano essere suffragate da idonee allegazioni probatorie.
Alla luce dei rilievi svolti (che, per il loro carattere assorbente, rendono ultronea ogni altra valutazione), le domande formulate dall'attrice vanno quindi accolte solo nei Contr limiti sopra indicati;
pertanto, il deve essere condannato alla complessiva somma di € 399.239,62, per sorte capitale, per fatture insolute e risarcimento del danno ex art.6, c.2, D.lgs. 231/02 a cui si devono aggiungere gli interessi di mora ex DLgs231/92 nella somma di € 262.809,14, per la complessiva cifra di € 736.032,88, oltre accessori ed interessi ex art. 1284 c.4 cod.civ. dalla domanda sino al soddisfo.
10.- Quanto alle spese processuali devono essere liquidate secondo la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, considerati i valori minimi, alla luce dell'attività svolta, ed in base al decisum, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Anche le spese di CTU devo essere poste in capo alla soccombente e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di GG IA, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. RA PA, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda nei confronti del Parte_7
e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo complessivo di € 736.032,88 (€ 399.239,62, per sorte capitale fatture insolute e risarcimento del danno ex art.6, c.2, D.lgs. 231/02 a cui si devono aggiungere gli interessi di mora ex DLgs231/92 nella somma di € 262.809,14), oltre accessori ed interessi ex art. 1284 c.4 cod.civ. dalla domanda sino al soddisfo.
2. Condanna il alla refusione delle spese processuali Parte_7 sostenute da parte attrice, tenuto conto del decisum, che liquida in € 14.598, 00 per compensi, oltre spese generali cpa e iva, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
3. Pone le spese della CTU definitivamente a carico della soccombente. GG IA il 16.12.25
Il giudice
RA PA
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