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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1208/2023
Verbale di udienza del 12/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Antonio Ruggiero che si riporta al ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento. Rappresenta di avere depositato in data odierna la schermata
MyInps aggiornata, dalla quale si evince che ad oggi l'assegno unico viene corrisposto unicamente per la figlia e non anche per il figlio. Chiede la decisione dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del difensore e, in subordine, chiede fissarsi udienza di discussione a trattazione scritta.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 12/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
12/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1208/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: assegno - pensione;
TRA
(C.F. indicato: in proprio e quale genitore Parte_1 C.F._1 esercente la patria potestà sul proprio figlio minore (C.F. indicato: Persona_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Antonio C.F._2
RUGGIERO presso il cui studio è elettivamente domicilia in Avellino alla C.da Serroni, n.
4/G (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
- in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/04/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, l' per CP_1 sentir accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno unico e universale per il figlio minore a carico con conseguente condanna dell'Istituto alla Persona_1 corresponsione delle somme maturate e non percepite a far data da giugno 2022.
A sostegno della domanda esponeva di aver presentato in data 5.02.2022 regolare domanda per l'assegno unico e universale per i figli a carico, e . Persona_2 Persona_1
2 Riferiva che, dopo un iniziale accoglimento e corresponsione del beneficio per entrambi i figli per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2022, a partire da giugno 2022 l' CP_1 interrompeva l'erogazione della quota relativa al figlio minore , dichiarando la Per_1 domanda “parzialmente decaduta”.
Deduceva di aver appreso, a seguito di numerosi solleciti e accessi presso le sedi CP_1 competenti, che la decadenza era stata causata da un errore del sistema informatico dell'Istituto, dovuto all'utilizzo del codice fiscale del minore da parte di un Persona_1 altro nucleo familiare in sede di compilazione del proprio modello ISEE.
Nonostante le rassicurazioni ricevute dagli operatori e le formali istanze di riesame CP_1 presentate nelle date del 19/01/2023, 10/03/2023 e 29/03/2023, l' non provvedeva CP_1
a risolvere l'anomalia e a ripristinare il pagamento.
Soggiunto il proprio diritto all'assegno per il predetto figlio minore a carico e la illegittimità del provvedimento di decadenza, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di decadenza parziale adottato dall' relativamente alla domanda di assegno unico n. 1452872 e, per l'effetto, ordinare CP_1 all' la restituzione delle somme indebitamente trattenute in favore della Sig.ra CP_1 [...]
a far data da giugno 2022 fino all'attualità. Condannare altresì l' Parte_1 CP_1 all'aggiornamento del proprio sistema informatico regolarizzando la posizione della sig.ra
; - in via subordinata, accertare e dichiarare la negligenza da parte Parte_1 dell' per il mancato controllo del proprio sistema informatico e, per l'effetto, ordinare CP_1 all' la restituzione delle somme indebitamente trattenute in favore della Sig.ra CP_1 [...]
a far data da giugno 2022 fino all'attualità. Condannare altresì l' Parte_1 CP_1 all'aggiornamento del proprio sistema informatico regolarizzando la posizione della sig.ra
- Con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo;
Parte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la parte resistente, sebbene regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' stante la rituale notifica del CP_1 ricorso e del decreto di fissazione di udienza (notifica del 19/05/2023).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
3 La questione controversa attiene al diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per il figlio minore a carico , introdotto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, Persona_1
n. 230 e alla legittimità della sospensione dell'erogazione disposta dall' a far data da CP_1 giugno 2022.
5. L'Assegno unico e universale, introdotto dal decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021,
(definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità e universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96€) è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio: fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni); senza limiti di età per i figli disabili.
L'importo spettante varia in base: alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
all'età e al numero dei figli;
alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L'Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni: per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza); per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale;
per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Riguardo alla quantificazione dello stesso, se le famiglie, al momento della domanda, sono in possesso di ISEE valido, l'Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.
L'importo commisurato al valore dell'ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l'ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
L'Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.
Dal mese di marzo 2022 l'Assegno unico e universale ha sostituito le seguenti misure di sostegno alla natalità: il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
l'Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
gli Assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
l'Assegno di natalità (cd. Bonus bebè); le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
4 6. Ciò premesso, va rilevato che, dalla documentazione prodotta in atti, può ritenersi raggiunta la prova circa la composizione e il luogo di residenza del nucleo familiare della ricorrente, composto interamente da cittadini italiani, con due figli minori a carico (si vedano la certificazione relativa allo stato di famiglia all. sub 17 e i modelli Isee allegati sub
14 e sub 15).
Risulta inoltre che: la ricorrente ha presentato, conformemente all'art. 6 del citato d. lgs., la domanda n. 1452872 in data 05.02.2022 (v. all. 1), nella quale risulta inserito il codice fiscale del figlio minore a carico;
a detta domanda ha fatto seguito l'erogazione Persona_1 dell'importo per entrambi i figli in misura di € 359,00; detta domanda è stata poi posta in parziale decadenza dal mese di giugno 2022 (v. all. 2), non risultando soddisfatto il requisito del carico fiscale del figlio (v. all. 8), a causa della presenza nei sistemi Persona_1 informatici di analoga domanda, presentata da altro nucleo familiare, recante CP_1 all'interno dello stato di famiglia un minore avente lo stesso nome e cognome del figlio della ricorrente e per il quale, per errore materiale nelle compilazione del modello ISEE, è stato inserito il codice fiscale appartenente al figlio della ricorrente.
7. Dalla ricostruzione dei fatti, emerge con chiarezza che la sospensione del beneficio non è imputabile ad alcuna mancanza o errore della . Pt_1
L' stesso, per il tramite dei propri funzionari, ha ricondotto la problematica ad CP_1 un'anomalia del proprio sistema informatico, generata dalla duplicazione del codice fiscale del minore ad opera di terzi. Persona_1
Tale circostanza deve ritenersi provata dalla comunicazione del 13/03/2023, con la quale l' riscontrare il sollecito del 10/03/2023, nel quale l'interessata ripercorreva CP_2 cronologicamente l'iter della vicenda in esame- comunicava che “la domanda è stata riesaminata e risulta attualmente in rielaborazione”, elementi questi dai quali è dato ricavare che la parziale decadenza è ascrivibile ad un errore materiale di un terzo (all. 9).
L'errore materiale di un terzo, che ha causato un'interferenza nei sistemi gestionali dell' non può risolversi in un pregiudizio per il soggetto avente diritto alla prestazione, CP_1 il quale ha agito con la massima diligenza.
L' , una volta venuto a conoscenza dell'errore, avrebbe dovuto attivarsi con solerzia CP_1 per la sua correzione, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica
Amministrazione.
Al contrario, l'inerzia serbata dall' nonostante i ripetuti solleciti della ricorrente e del CP_1 suo difensore, integra una condotta negligente che ha causato un ingiusto danno alla ricorrente, privata per un lungo periodo di una prestazione di sostegno al reddito familiare.
5
8. In conclusione, il ricorso va accolto, accertandosi il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per il figlio , con conseguente condanna Persona_1 dell' al pagamento dei ratei con la decorrenza dal giugno 2022 e nella misura prevista CP_1 ex lege per la correlativa fascia ISEE (l'ISEE risultante dalla certificazione prodotta è pari ad
Euro 15373,53 per il 2022 e ad euro 23607,77 per il 2023), oltre gli accessori come per legge.
Assorbito ogni ulteriore profilo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' CP_1
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, in proprio e nella qualità spiegata in atti, dei ratei dell'Assegno Unico Parte_1
Universale per il figlio minore a carico con decorrenza dal giugno Persona_1
2022 e nella misura prevista ex lege per la correlativa fascia ISEE, oltre gli accessori come per legge;
3) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in € 1865,00 (euromilleottocentosessantacinque/00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre € 43,00 (euroquarantatre/00) per C.U., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, in data 12 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
6
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1208/2023
Verbale di udienza del 12/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Antonio Ruggiero che si riporta al ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento. Rappresenta di avere depositato in data odierna la schermata
MyInps aggiornata, dalla quale si evince che ad oggi l'assegno unico viene corrisposto unicamente per la figlia e non anche per il figlio. Chiede la decisione dichiarando di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del difensore e, in subordine, chiede fissarsi udienza di discussione a trattazione scritta.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 12/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
12/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1208/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: assegno - pensione;
TRA
(C.F. indicato: in proprio e quale genitore Parte_1 C.F._1 esercente la patria potestà sul proprio figlio minore (C.F. indicato: Persona_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Antonio C.F._2
RUGGIERO presso il cui studio è elettivamente domicilia in Avellino alla C.da Serroni, n.
4/G (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
- in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/04/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, l' per CP_1 sentir accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno unico e universale per il figlio minore a carico con conseguente condanna dell'Istituto alla Persona_1 corresponsione delle somme maturate e non percepite a far data da giugno 2022.
A sostegno della domanda esponeva di aver presentato in data 5.02.2022 regolare domanda per l'assegno unico e universale per i figli a carico, e . Persona_2 Persona_1
2 Riferiva che, dopo un iniziale accoglimento e corresponsione del beneficio per entrambi i figli per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2022, a partire da giugno 2022 l' CP_1 interrompeva l'erogazione della quota relativa al figlio minore , dichiarando la Per_1 domanda “parzialmente decaduta”.
Deduceva di aver appreso, a seguito di numerosi solleciti e accessi presso le sedi CP_1 competenti, che la decadenza era stata causata da un errore del sistema informatico dell'Istituto, dovuto all'utilizzo del codice fiscale del minore da parte di un Persona_1 altro nucleo familiare in sede di compilazione del proprio modello ISEE.
Nonostante le rassicurazioni ricevute dagli operatori e le formali istanze di riesame CP_1 presentate nelle date del 19/01/2023, 10/03/2023 e 29/03/2023, l' non provvedeva CP_1
a risolvere l'anomalia e a ripristinare il pagamento.
Soggiunto il proprio diritto all'assegno per il predetto figlio minore a carico e la illegittimità del provvedimento di decadenza, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di decadenza parziale adottato dall' relativamente alla domanda di assegno unico n. 1452872 e, per l'effetto, ordinare CP_1 all' la restituzione delle somme indebitamente trattenute in favore della Sig.ra CP_1 [...]
a far data da giugno 2022 fino all'attualità. Condannare altresì l' Parte_1 CP_1 all'aggiornamento del proprio sistema informatico regolarizzando la posizione della sig.ra
; - in via subordinata, accertare e dichiarare la negligenza da parte Parte_1 dell' per il mancato controllo del proprio sistema informatico e, per l'effetto, ordinare CP_1 all' la restituzione delle somme indebitamente trattenute in favore della Sig.ra CP_1 [...]
a far data da giugno 2022 fino all'attualità. Condannare altresì l' Parte_1 CP_1 all'aggiornamento del proprio sistema informatico regolarizzando la posizione della sig.ra
- Con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo;
Parte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la parte resistente, sebbene regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' stante la rituale notifica del CP_1 ricorso e del decreto di fissazione di udienza (notifica del 19/05/2023).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
3 La questione controversa attiene al diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per il figlio minore a carico , introdotto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, Persona_1
n. 230 e alla legittimità della sospensione dell'erogazione disposta dall' a far data da CP_1 giugno 2022.
5. L'Assegno unico e universale, introdotto dal decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021,
(definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità e universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96€) è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio: fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni); senza limiti di età per i figli disabili.
L'importo spettante varia in base: alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
all'età e al numero dei figli;
alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L'Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni: per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza); per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale;
per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Riguardo alla quantificazione dello stesso, se le famiglie, al momento della domanda, sono in possesso di ISEE valido, l'Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.
L'importo commisurato al valore dell'ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l'ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
L'Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.
Dal mese di marzo 2022 l'Assegno unico e universale ha sostituito le seguenti misure di sostegno alla natalità: il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani);
l'Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
gli Assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
l'Assegno di natalità (cd. Bonus bebè); le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
4 6. Ciò premesso, va rilevato che, dalla documentazione prodotta in atti, può ritenersi raggiunta la prova circa la composizione e il luogo di residenza del nucleo familiare della ricorrente, composto interamente da cittadini italiani, con due figli minori a carico (si vedano la certificazione relativa allo stato di famiglia all. sub 17 e i modelli Isee allegati sub
14 e sub 15).
Risulta inoltre che: la ricorrente ha presentato, conformemente all'art. 6 del citato d. lgs., la domanda n. 1452872 in data 05.02.2022 (v. all. 1), nella quale risulta inserito il codice fiscale del figlio minore a carico;
a detta domanda ha fatto seguito l'erogazione Persona_1 dell'importo per entrambi i figli in misura di € 359,00; detta domanda è stata poi posta in parziale decadenza dal mese di giugno 2022 (v. all. 2), non risultando soddisfatto il requisito del carico fiscale del figlio (v. all. 8), a causa della presenza nei sistemi Persona_1 informatici di analoga domanda, presentata da altro nucleo familiare, recante CP_1 all'interno dello stato di famiglia un minore avente lo stesso nome e cognome del figlio della ricorrente e per il quale, per errore materiale nelle compilazione del modello ISEE, è stato inserito il codice fiscale appartenente al figlio della ricorrente.
7. Dalla ricostruzione dei fatti, emerge con chiarezza che la sospensione del beneficio non è imputabile ad alcuna mancanza o errore della . Pt_1
L' stesso, per il tramite dei propri funzionari, ha ricondotto la problematica ad CP_1 un'anomalia del proprio sistema informatico, generata dalla duplicazione del codice fiscale del minore ad opera di terzi. Persona_1
Tale circostanza deve ritenersi provata dalla comunicazione del 13/03/2023, con la quale l' riscontrare il sollecito del 10/03/2023, nel quale l'interessata ripercorreva CP_2 cronologicamente l'iter della vicenda in esame- comunicava che “la domanda è stata riesaminata e risulta attualmente in rielaborazione”, elementi questi dai quali è dato ricavare che la parziale decadenza è ascrivibile ad un errore materiale di un terzo (all. 9).
L'errore materiale di un terzo, che ha causato un'interferenza nei sistemi gestionali dell' non può risolversi in un pregiudizio per il soggetto avente diritto alla prestazione, CP_1 il quale ha agito con la massima diligenza.
L' , una volta venuto a conoscenza dell'errore, avrebbe dovuto attivarsi con solerzia CP_1 per la sua correzione, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica
Amministrazione.
Al contrario, l'inerzia serbata dall' nonostante i ripetuti solleciti della ricorrente e del CP_1 suo difensore, integra una condotta negligente che ha causato un ingiusto danno alla ricorrente, privata per un lungo periodo di una prestazione di sostegno al reddito familiare.
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8. In conclusione, il ricorso va accolto, accertandosi il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per il figlio , con conseguente condanna Persona_1 dell' al pagamento dei ratei con la decorrenza dal giugno 2022 e nella misura prevista CP_1 ex lege per la correlativa fascia ISEE (l'ISEE risultante dalla certificazione prodotta è pari ad
Euro 15373,53 per il 2022 e ad euro 23607,77 per il 2023), oltre gli accessori come per legge.
Assorbito ogni ulteriore profilo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' CP_1
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, in proprio e nella qualità spiegata in atti, dei ratei dell'Assegno Unico Parte_1
Universale per il figlio minore a carico con decorrenza dal giugno Persona_1
2022 e nella misura prevista ex lege per la correlativa fascia ISEE, oltre gli accessori come per legge;
3) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in € 1865,00 (euromilleottocentosessantacinque/00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre € 43,00 (euroquarantatre/00) per C.U., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, in data 12 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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