Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2736
CS
Rigetto
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 1123, comma 3, c.c. e principi in tema di riparto spese e obblighi condominiali

    Il collegio ha ritenuto che l'immobile costituisca un corpo di fabbrica unitario con parti comuni (tetto, vano scale, androne) in comproprietà di tutti i condomini. Pertanto, sussiste un obbligo in capo a tutti i comproprietari, inclusa l'appellante, di intervenire per la messa in sicurezza delle parti comuni, indipendentemente dalla collocazione delle singole proprietà esclusive. La ripartizione delle spese per parti comuni segue la regola generale della piena condominialità, anche per la responsabilità verso l'esterno, e non la deroga prevista dall'art. 1123, comma 3, c.c. che vale solo per la ripartizione delle spese.

  • Rigettato
    Violazione principi in tema di legittimazione passiva e disponibilità delle porzioni di immobile

    La censura è infondata poiché i crolli hanno interessato principalmente le parti comuni dell'immobile (tetto, scale, pareti esterne, androne), che sono di proprietà comune indivisa tra tutti i condomini, inclusa l'appellante. Sussiste quindi un obbligo solidale di tutti i comproprietari di intervenire per la messa in sicurezza, a prescindere dall'effettiva collocazione delle singole proprietà. Il Comune, agendo in via d'urgenza, non deve effettuare complesse indagini sull'assetto proprietario, ma è sufficiente una verifica sommaria dei soggetti che hanno la disponibilità materiale o giuridica per intervenire.

  • Rigettato
    Violazione della giurisprudenza in materia di ordinanze contingibili e urgenti

    La censura è infondata poiché i crolli hanno interessato principalmente le parti comuni dell'immobile, che sono di proprietà comune indivisa tra tutti i condomini, inclusa l'appellante. Sussiste quindi un obbligo solidale di tutti i comproprietari di intervenire per la messa in sicurezza. Inoltre, in sede di adozione di ordinanze contingibili e urgenti, l'amministrazione non è tenuta a svolgere complessi accertamenti privatistici, essendo sufficiente una verifica minima per individuare chi possa materialmente agire per porre rimedio al pericolo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione della relazione tecnica comunale

    Il motivo è infondato. L'ordinanza sindacale è stata preceduta da una specifica perizia tecnica che ha evidenziato l'urgenza e la necessità di porre rimedio alla situazione di pericolo. Il Sindaco ha agito nel pieno rispetto dei suoi poteri in materia di ordinanze contingibili e urgenti per rimediare alla situazione di emergenza e tutelare la pubblica incolumità. La perizia ha costituito il presupposto istruttorio per l'assunzione del rimedio d'urgenza, data la contingibilità e l'urgenza della situazione e la sussistenza di un interesse pubblico.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e tipicità dell’atto amministrativo

    Il motivo è infondato. Il rischio di crollo dell'edificio, accertato dai Vigili del Fuoco e dalle perizie, ha determinato la necessità di intervenire d'urgenza per la messa in sicurezza delle aree comuni e della pubblica via, a tutela della pubblica incolumità. L'ordinanza sindacale è quindi legittima e conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e tipicità.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha esaminato l'appello proposto dalla signora Claudia Nicola avverso la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il suo ricorso contro un'ordinanza sindacale del Comune di Sannazzaro de' Burgondi. L'ordinanza impugnata imponeva la messa in sicurezza e la demolizione di porzioni di un immobile condominiale sito in via Cavour, a seguito di un parziale cedimento della copertura e di altre criticità strutturali. L'appellante, comproprietaria di unità immobiliari all'interno dello stesso complesso condominiale, contestava la propria legittimazione passiva, sostenendo di essere estranea alla porzione di immobile interessata dal crollo e che gli obblighi di manutenzione e ripartizione delle spese dovessero essere disciplinati esclusivamente dall'art. 1123, comma 3, del codice civile, in base alla stretta connessione con le parti comuni serventi la propria specifica ala dell'edificio. In particolare, lamentava la violazione di tale norma, la carenza di legittimazione passiva, la violazione dei principi in materia di ordinanze contingibili e urgenti, l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e tipicità dell'atto amministrativo, nonché dei principi in tema di tutela delle parti comuni e corretta individuazione degli obblighi condominiali.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che l'immobile costituisse un corpo di fabbrica unitario, con parti comuni quali tetto, vano di ingresso e vano scale, essenziali per la conservazione dell'edificio e indivisibili tra i condomini, come confermato dall'atto di acquisizione e dal regolamento condominiale. Pertanto, tutti i comproprietari, inclusa l'appellante, erano solidalmente obbligati alla manutenzione delle parti comuni e alla messa in sicurezza dell'edificio, indipendentemente dalla collocazione delle singole proprietà esclusive. Il giudice ha chiarito che l'art. 1123, comma 3, c.c. disciplina solo la ripartizione delle spese, mentre per la responsabilità verso l'esterno e la messa in sicurezza prevale il principio della piena condominialità, ai sensi dell'art. 1117 c.c. e della giurisprudenza sulla "presunzione legale di condominialità". Inoltre, in sede di ordinanza sindacale contingibile e urgente, il Comune non è tenuto a complesse indagini sull'assetto proprietario, essendo sufficiente una verifica sommaria dei soggetti che hanno la disponibilità materiale o giuridica del bene per prevenire un danno imminente. Infine, il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza fosse adeguatamente motivata e supportata da istruttoria, basata su perizie tecniche che evidenziavano l'urgenza e la necessità di interventi per tutelare la pubblica incolumità, agendo il Sindaco nei limiti dei poteri conferiti dalla legge. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2736
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2736
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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