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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2428/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2299/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Via Ostiense 131 00100 MA RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525041 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13267/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento n. 112401525041, notificato in data 12/11/2024, con cui il Comune di MA TA ha accertato l'omessa presentazione della dichiarazione di iscrizione ai fini della TARI e l'omesso pagamento dell'imposta per gli anni dal 2018 al 2023 per un importo di euro 2.448,53, oltre sanzioni per euro 1.171,35 e così per complessivi euro 3.628,00.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per per insussistenza delle violazioni contestate per i seguenti motivi:
- il contribuente risulta regolarmente iscritto all'AMA con il codice utenza ricorrente_1 ed ha sempre regolarmente pagato la TARI, come si evince anche dalle ricevute di pagamento (all.4);
- l'unica “novità” è che ha presentato richiesta di cessazione dell'utenza a far data dal 31/12/2024 per subentro della figlia nell'occupazione dell'immobile, che ha chiesto dunque la voltura a proprio nome (all.5).
- conseguente condanna alle spese per lite temeraria, in quanto il Comune ha richiesto la TARI senza verificare le informazioni in suo possesso e non ha posto rimedio all'errore macroscopico commesso nonostante l'istanza di autotutela presentata dal contribuente. Il contribuente è ora costretto a presentare ricorso per ottenere l'annullamento di una somma ingiustamente richiesta.
-il comportamento del Comune integra gli estremi della lite temeraria, avendo l'ufficio costretto il contribuente a instaurare un contenzioso inutile, con il diritto alla liquidazione da parte del giudice tributario del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 3/6/2013, n. 13899).
Tanto premesso ha chiesto di annullare l'avviso impugnato. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
A supporto del ricorso ha depositato: 1) Avviso di accertamento impugnato 2) Documentazione dal sito AMA
3) Istanza di autotutela 4) Ricevute di pagamento del tributo prospetto Tariweb 5) Istanza di autotutela per cessazione e subentro.
B) MA TA non si è costituita in giudizio.
C)All'udienza del giorno 18.12.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente, regolarmente iscritto all'AMA con codice utenza ricorrente_1, ha sempre regolarmente pagato la TARI e ha presentato richiesta di cessazione a far data dal 31/12/2024 con contestuale voltura per subentro della figlia nell'occupazione dell'immobile.
Il contribuente ha assolto all'onere di cui all'art. 2697 c.c. fornendo la prova della propria correttezza nell'adempimento e di non aver evaso alcun tributo e che l'unica “novità” intervenuta nel rapporto tributario
è stata la pratica di voltura dell'utenza a nome della figlia.
La Parte ha documentato il pagamento delle somme dovute come da allegati nr. 4 e nr. 4 bis relativi al periodo oggetto di accertamento.
Per contro l'Ufficio, che non si è costituito, non ha dimostrato la correttezza dei presupposti richiamati nell'avviso di accertamento impugnato nè ha confutato le deduzioni e i motivi di impugnazione della parte ricorrente.
L'atto impugnato conseguentemente risulta viziato. Si richiama al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, come da estratto della sentenza n. 1340/2007, di importanza attuale, che ha esteso il principio di non contestazione al processo tributario: ”
…la giurisprudenza è giunta ad ulteriori conseguenze ed ha affermato che, ricorrendone le condizioni, l'onere di (tempestiva) contestazione può riguardare (non solo il convenuto ma) anche l'attore, ed avere a fondamento (non solo i fatti su cui la domanda è fondata, ma) anche fatti rilevanti per il processo (v. Cass. n. 3245 de 2003 e n. 12636 del 2005), così “emancipando” il suddetto principio dalla specificità del rito del lavoro, dalla posizione del convenuto e, soprattutto, dalla previsione degli artt. 416 e 167 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza da ultimo citata, infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. Può pertanto affermarsi che nell'evoluzione giurisprudenziale l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo – comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive – che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c. – che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti – ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.. In particolare, giova sottolineare che la struttura ontologicamente dialettica del processo civile (nonchè di quelli ad esso assimilati) comporta che soprattutto il momento probatorio sia dominato da un generale onere di “attivazione” delle parti (o comunque di “reazione” alle attività della controparte) anche in funzione di una sollecitazione semplificatoria, come evincibile persino dalle disposizioni del codice civile in materia di prova ...”.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al giudice, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti nell'ambito della fattispecie e ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento.
Quanto al carico delle spese di lite si ritiene equa la compensazione integrale per gravi motivi, tenuto conto che il contenzioso TARI può derivare da disguidi amministrativi inerenti la contestuale cessazione dell'utenza e relativa voltura e alla tempistica dell'allineamento dei dati con conseguente situazione di incertezza derivante dalla gestione automatizzata/digitale della pratica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in MA il 18.12.2025
Il giudice (Margherita Mantini)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2299/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MA - Via Ostiense 131 00100 MA RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401525041 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13267/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento n. 112401525041, notificato in data 12/11/2024, con cui il Comune di MA TA ha accertato l'omessa presentazione della dichiarazione di iscrizione ai fini della TARI e l'omesso pagamento dell'imposta per gli anni dal 2018 al 2023 per un importo di euro 2.448,53, oltre sanzioni per euro 1.171,35 e così per complessivi euro 3.628,00.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per per insussistenza delle violazioni contestate per i seguenti motivi:
- il contribuente risulta regolarmente iscritto all'AMA con il codice utenza ricorrente_1 ed ha sempre regolarmente pagato la TARI, come si evince anche dalle ricevute di pagamento (all.4);
- l'unica “novità” è che ha presentato richiesta di cessazione dell'utenza a far data dal 31/12/2024 per subentro della figlia nell'occupazione dell'immobile, che ha chiesto dunque la voltura a proprio nome (all.5).
- conseguente condanna alle spese per lite temeraria, in quanto il Comune ha richiesto la TARI senza verificare le informazioni in suo possesso e non ha posto rimedio all'errore macroscopico commesso nonostante l'istanza di autotutela presentata dal contribuente. Il contribuente è ora costretto a presentare ricorso per ottenere l'annullamento di una somma ingiustamente richiesta.
-il comportamento del Comune integra gli estremi della lite temeraria, avendo l'ufficio costretto il contribuente a instaurare un contenzioso inutile, con il diritto alla liquidazione da parte del giudice tributario del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 3/6/2013, n. 13899).
Tanto premesso ha chiesto di annullare l'avviso impugnato. Con vittoria di spese ed onorari di lite.
A supporto del ricorso ha depositato: 1) Avviso di accertamento impugnato 2) Documentazione dal sito AMA
3) Istanza di autotutela 4) Ricevute di pagamento del tributo prospetto Tariweb 5) Istanza di autotutela per cessazione e subentro.
B) MA TA non si è costituita in giudizio.
C)All'udienza del giorno 18.12.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente, regolarmente iscritto all'AMA con codice utenza ricorrente_1, ha sempre regolarmente pagato la TARI e ha presentato richiesta di cessazione a far data dal 31/12/2024 con contestuale voltura per subentro della figlia nell'occupazione dell'immobile.
Il contribuente ha assolto all'onere di cui all'art. 2697 c.c. fornendo la prova della propria correttezza nell'adempimento e di non aver evaso alcun tributo e che l'unica “novità” intervenuta nel rapporto tributario
è stata la pratica di voltura dell'utenza a nome della figlia.
La Parte ha documentato il pagamento delle somme dovute come da allegati nr. 4 e nr. 4 bis relativi al periodo oggetto di accertamento.
Per contro l'Ufficio, che non si è costituito, non ha dimostrato la correttezza dei presupposti richiamati nell'avviso di accertamento impugnato nè ha confutato le deduzioni e i motivi di impugnazione della parte ricorrente.
L'atto impugnato conseguentemente risulta viziato. Si richiama al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, come da estratto della sentenza n. 1340/2007, di importanza attuale, che ha esteso il principio di non contestazione al processo tributario: ”
…la giurisprudenza è giunta ad ulteriori conseguenze ed ha affermato che, ricorrendone le condizioni, l'onere di (tempestiva) contestazione può riguardare (non solo il convenuto ma) anche l'attore, ed avere a fondamento (non solo i fatti su cui la domanda è fondata, ma) anche fatti rilevanti per il processo (v. Cass. n. 3245 de 2003 e n. 12636 del 2005), così “emancipando” il suddetto principio dalla specificità del rito del lavoro, dalla posizione del convenuto e, soprattutto, dalla previsione degli artt. 416 e 167 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza da ultimo citata, infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. Può pertanto affermarsi che nell'evoluzione giurisprudenziale l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo – comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive – che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c. – che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti – ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.. In particolare, giova sottolineare che la struttura ontologicamente dialettica del processo civile (nonchè di quelli ad esso assimilati) comporta che soprattutto il momento probatorio sia dominato da un generale onere di “attivazione” delle parti (o comunque di “reazione” alle attività della controparte) anche in funzione di una sollecitazione semplificatoria, come evincibile persino dalle disposizioni del codice civile in materia di prova ...”.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al giudice, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti nell'ambito della fattispecie e ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento.
Quanto al carico delle spese di lite si ritiene equa la compensazione integrale per gravi motivi, tenuto conto che il contenzioso TARI può derivare da disguidi amministrativi inerenti la contestuale cessazione dell'utenza e relativa voltura e alla tempistica dell'allineamento dei dati con conseguente situazione di incertezza derivante dalla gestione automatizzata/digitale della pratica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in MA il 18.12.2025
Il giudice (Margherita Mantini)