Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972.