Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 20/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti Magistrati:
EN GU Presidente IE D’Alia Giudice CA EF Marrè Brunenghi Giudice (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 23959 del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. 41121 avente per oggetto la riscossione dei diritti di segreteria del Comune di San UR HE da parte dell’agente contabile ME BU, in relazione all’esercizio finanziario 2020;
esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
all’udienza dell’16.12.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. CA EF Marrè Brunenghi, udito il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro, nessuno comparso per l’Amministrazione e per l’agente contabile.
FATTO e DIRITTO 1. Con relazione n. 18/24 del 20 marzo 2024, il magistrato istruttore ha evidenziato che dalla documentazione trasmessa Sentenza n. 9/2026
(il regolamento di contabilità, il regolamento degli uffici e servizi, il registro di cassa, le reversali, un nuovo prospetto di conto analogo a quello depositato a seguito di giudizio per resa di conto, due prospetti riepilogativi) emerge quanto segue:
1) periodo gennaio/maggio 2020 contenente i versamenti in tesoreria, per gli introiti di competenza dell’istituto poligraficoZecca dello Stato (€ 16,79 per n. 33 carte rilasciate), per un totale di € 554,07 ed i versamenti di € 181,50 (€ 5,50 per n. 33 carte), per la quota di competenza del Comune;
2) periodo ottobre/dicembre 2019 (e non 2020) contenente i versamenti in tesoreria, per gli introiti di competenza dell’istituto poligrafico - Zecca dello Stato (€ 16,79 per n. 43 carte rilasciate), per un totale di € 721,97 ed i versamenti di €
236,50 (€ 5,50 per n. 43 carte), per la quota di competenza del Comune.
La relazione evidenzia che tali importi corrispondono a quanto già verificato in relazione all’esercizio precedente (conto giudiziale n. 41120) sul giornale di cassa, con una differenza pari proprio ad € 236,50, non rendicontata sul conto giudiziale per l’esercizio 2019.
Ancora, la relazione evidenzia che il conto giudiziale depositato espone un importo pari ad € 1.694,04, sia nella sezione riscossioni che nella sezione versamenti in tesoreria; vi sono indicati gli estremi delle reversali, le quali non sono state trasmesse, il cui totale ammonta ad € 1.694,04 (reversali n. 159 del 4 maggio 2020 di € 418,00 e n. 338 del 2 settembre 2020 di
€ 1.276,04).
Tuttavia, l’importo delle riscossioni totali elencate sul registro di cassa, per il periodo 3 gennaio 2020 – 1° aprile 2020 e quindi non per l’intero anno, ammonta ad € 1.694,04, atteso il riporto da precedente registro alla data del 3 gennaio 2020 di € 958,47, con un totale introiti della gestione nel periodo considerato di €
735,57. Il riporto iniziale non corrisponde al totale riportato sul conto dell’esercizio 2019 (che risulta comunque versato, giuste due reversali in conto residui), non risulta essere iscritto/evidenziato sul conto del 2020, ma solo sul giornale di cassa per l’anno 2020. Comunque, il totale riscossioni risultante dal giornale, per il periodo 3 gennaio 2020 - 1° aprile 2020, insieme con il saldo cassa iniziale, corrisponde al totale generale del conto.
Con attestazioni rilasciate dal RSF è stato chiarito che: “Il regolamento del servizio di riscossione interna non è mai stato adottato, l’atto di nomina dell’agente contabile non esiste agli atti dell’ente, la dipendente è stata agente contabile di fatto, le ricevute di riscossione (blocchetti) non sono state prodotte”.
Con supplemento istruttorio/richiesta chiarimenti del 23 novembre 2023, rilevato che l’agente ha depositato, oltre il conto giudiziale n. 41121 per l’esercizio 2020, anche l’ulteriore conto n. 41120 per l’esercizio 2019, si è chiesto di precisare se le ricevute di riscossione (blocchetti), per entrambi i conti, non sono state prodotte poiché non compilate, oppure non sono state trasmesse dall’agente contabile al servizio finanziario, in allegato ai relativi conti giudiziali. Il RSF con ulteriore attestato ha precisato che “Le ricevute di riscossione (blocchetti), per entrambi i conti in oggetto, non sono state prodotte. Si precisa che le riscossioni sono state annotate nel registro di cassa già trasmesso”.
Con supplemento istruttorio n. 2 del 22 marzo 2024, è stata richiesta la seguente documentazione ad integrazione di quella già trasmessa in maniera non completa: 1) copia delle reversali iscritte sul conto, n. 159 e 338 del 2020 non trasmesse; 2)
prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati, distinti tra versamenti in conto residui ed in conto competenza, limitatamente agli importi di competenza dell’ente, riscossi per il rilascio CIE; 3) copia del giornale di cassa delle riscossioni dal 2 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, poiché il registro trasmesso riguarda solo il periodo dal 3 gennaio 2020 al 1° aprile 2020; 4)
elenco dei versamenti effettuati al bilancio dello Stato, periodo maggio-dicembre 2020.
Il supplemento istruttorio è stato riscontrato parzialmente con l’invio della documentazione richiesta in data 25 marzo 2024.
Nel dettaglio la documentazione trasmessa è stata la seguente:
1) copia delle reversali iscritte sul conto, n. 159 e 338 del 2020 per incassi di competenza; 2) elenco dei mandati emessi in favore dell’istituto poligrafico Zecca dello Stato per il versamento delle quote CIE di competenza dello Stato. Il mandato n. 245 del 30 aprile 2020, di € 1.276,04 (il cui importo corrisponde peraltro all’importo della reversale n. 338 del 2 settembre 2020, iscritta sul conto), si riferisce a diritti di competenza dello Stato per il periodo 1° ottobre 2019 – 30 aprile 2020 – quindi sia in conto residui che in conto competenza; 3) copia del giornale di cassa delle riscossioni che seppur richiesto per il periodo dal 2 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, poiché il registro trasmesso a seguito di prima richiesta istruttoria riguardava solo il periodo dal 3 gennaio 2020 al 1° aprile 2020, è stato invece trasmesso solo per il periodo 21 maggio 2020 – 29 dicembre 2020; 4) prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati, distinti tra versamenti in conto residui ed in conto competenza limitatamente agli importi di competenza dell’ente, riscossi per il rilascio CIE, non è invece stato trasmesso.
Dall’esame di questa ulteriore documentazione è emerso che: a)
dal giornale di cassa periodo 21 maggio 2020 - 29 dicembre 2020, sono stati esatti diritti CIE comprensivi sia di quota erario che di quota competenza ente, per un totale di € 2.474,66 per n. 111 CIE ( di cui € 610,50 di competenza ente – 5,50 x 111 CIE e 1.863,69 di competenza erario – totale € 2,474,19, con una differenza rispetto al totale del giornale di 47 centesimi); b)
è evidente che tali importi non risultano iscritti sul conto giudiziale, poiché come già rappresentato in precedenza, il totale riportato sul conto giudiziale di € 1.694,04 si riferisce, atteso il riporto da precedente registro alla data del 3 gennaio 2020 di €
958,47, ad un totale introiti della gestione nel periodo considerato ( 3 gennaio 2020- 1° aprile 2020) di € 735,57 ( erario
+ stato 554,07 + 181,50). Il totale riscossioni risultante dal giornale, per il periodo 3 gennaio 2020- 1° aprile 2020, insieme con il riporto iniziale, corrisponde al totale generale del conto; c)
dunque sul conto per l’anno 2020 non sono stati inseriti gli ulteriori introiti relativi all’esercizio 2020 (erario, che pur doveva essere rendicontato separatamente, + introiti di competenza dell’ente), per un totale complessivo di € 2.474,19 (21 maggio29 dicembre); d) dall’elenco mandati emessi si evince che le somme versate all’istituto poligrafico Zecca dello Stato (il mandato n. 498 del 2 settembre 2020 di € 789,13, il mandato n. 645 del 6 novembre 2020 di € 434,83 ed il n. 646 di € 387,88, insieme al mandato n. 245 del 30 aprile 2020 di € 1.276,04)
ammontano ad un totale di € 2.887,88 su introiti dell’anno 2020 per quota erario, a fronte di € 2.390,76 risultanti dal giornale.
Pertanto, si desume non solo il versamento di importi anche in conto residui, ma che addirittura almeno una delle reversali indicate sul conto (la n. 338), si riferisce solo ad introiti di competenza erario; e) l’importo di € 418,00 di cui alla reversale n. 59/2020, iscritta sul conto, che si riferisce agli introiti anno 2020 periodo 3 gennaio 2020 – 1° aprile 2020, di competenza dell’ ente di € 181,50 + 236,50 = 418,00, ( importo di € 236,50 non rendicontato l’anno precedente per diritti di competenza dell’ente), dimostra che nell’anno 2020, non sono stati effettuati ulteriori riversamenti per somme di competenza dell’ente per diritti CIE, per un totale di € 610, 50 ( 5,50 x 111 CIE – dal 21 maggio 2020 al 29 dicembre 2020); f) risulta scoperto il periodo 2 aprile 2020 – 20 maggio 2020, per il quale non è stato trasmesso il libro giornale di cassa, seppur richiesto; g) sempre dall’elenco mandati effettuati, risultano versamenti all’erario per un totale di € 2.887,88, mentre dalla ricostruzione effettuata dal giornale periodi 3 gennaio 2020 – 1° aprile 2020 e 21 maggio 2020 - 29 dicembre 2020, risultano introiti CIE di € 554,07 +
1.836,69 = 2.390,76 che non trova corrispondenza con gli importi totali versati all’erario, con una differenza di € 497,12, che lascia presupporre l’emissione di almeno altre 30 CIE
(probabilmente nel periodo mancante rispetto al libro giornale trasmesso), con corrispondente ulteriore introito quota ente, non rendicontato e di cui non vi è traccia neanche nel conto giudiziale. Vi è dunque una gestione alquanto caotica delle entrate.
Il magistrato istruttore ha concluso per l’irregolarità del conto, sia dal punto di vista formale che sostanziale.
2. In data 04.09.2024 l’agente ha depositato un nuovo conto in sostituzione del precedente.
3. In esito all’udienza del 16.10.2024, con ordinanza istruttoria n. 97/2024 del 04.11.2024, il Collegio ha disposto la rimessione degli atti al magistrato designato per un supplemento istruttorio, al fine di accertare se la gestione oggetto del nuovo conto, depositato in sostituzione del precedente, sia sovrapponibile o meno a quella oggetto di esame da parte della relazione n. 18/2024 e di acquisire, altresì, dettagliati elementi istruttori in ordine all’effettivo oggetto della gestione rendicontata con il conto giudiziale n. 41120. La nuova udienza è stata fissata per il giorno 11.06.2025.
4. Con relazione integrativa del 31.03.2025, il Magistrato designato, preso atto della nota con cui l’ente ha chiarito che il nuovo conto depositato agli atti del giudizio non è sovrapponibile a quello originariamente depositato, precisando che la sig.ra BU ME ha ricoperto il ruolo di agente fin al 31 luglio 2020, mentre nel periodo successivo lo stesso è stato ricoperto da altro agente, ossia il rag. IE AR (cfr. deposito su DAeD conti del 21.03.2025) e, tuttavia, rilevato che il conto originariamente trasmesso è il conto revisionato e su cui è stato instaurato il giudizio di conto n. 23959 e che i rilievi formulati con l’iniziale relazione di irregolarità non sono stati superati, ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto, il non discarico del contabile, con addebito di un ammanco a suo carico quantificabile in € 1.164,57 (610,50 + 554,07) a titolo di somme incassate e non riversate.
5. In esito all’udienza dell’11.06.2025, il Collegio – con ordinanza n. 91/25 del 16 settembre 2025 – rilevato che la concomitante istruttoria sull’esercizio finanziario 2019 (conto giudiziale n. 41120 di cui al giudizio n. 23958) avrebbe potuto avere conseguenze dirette sulla contabilità dell’esercizio finanziario 2020 oggetto di giudizio, rilevata pertanto l’opportunità di attendere le risultanze dell’istruttoria in corso sul conto giudiziale n. 23958, ha fissato la nuova udienza per la prosecuzione del giudizio al giorno 16 dicembre 2025.
6. All’udienza del 16 dicembre 2025, il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità senza ammanco. All’esito la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Occorre preliminarmente ripetere, in via generale, che la nozione di “agente contabile” è desumibile dall'articolo 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e diversarne le somme nella cassa dell’amministrazione stessa; b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all’amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell’amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato; d) gli impiegati dell’amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e)
tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione.
Sul terreno processuale, poi, l'art. 44 del r.d. n. 1214/1934 prevede che "la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti". "La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali".
Da ultimo, il codice di giustizia contabile (d. lgs. n. 174/2016)
ha sostanzialmente ribadito che (art. 1) "La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto" e che (art. 137) "1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge".
Per quanto concerne in particolare gli enti locali, l'articolo 93, comma 2, del Tuel (d. lgs. n. 267/2000) sostanzialmente richiama la disciplina vigente per le amministrazioni statali: "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".
L'articolo 233 disciplina poi il procedimento per la resa del conto all'Amministrazione e per la successiva trasmissione alla Corte dei conti.
Ulteriori specifiche disposizioni sono previste relativamente al conto del tesoriere (art. 226 del TUEL).
I modelli per la resa del conto sono stati disciplinati (ci si limitava alla disciplina vigente ratione temporis) con d.p.r. n.
194/1996 e soggetti ad aggiornamento secondo le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni (art. 227, comma 6 ter del Tuel).
Gli agenti contabili degli enti locali sono altresì soggetti a verifiche con cadenza trimestrale da parte dell'organo di revisione dell'ente locale (art. 223 del TUEL).
8. Con riguardo al conto in esame, occorre primariamente rilevare che le risultanze dell’istruttoria sul precedente esercizio finanziario non hanno evidenziato ricadute sulla gestione oggetto di giudizio.
Secondariamente, va detto che il fatto che la sig.ra BU ME ha ricoperto il ruolo di agente contabile senza un formale atto di nomina, nulla toglie alla sua responsabilità giuscontabile per la gestione del denaro pubblico nell’esercizio finanziario considerato, dal momento che si è innanzi a un fatto gestorio rilevante per il diritto (e segnatamente per la contabilità pubblica), assimilabile alla negotiorum gestio di diritto comune.
Detto altrimenti, ella, avendo materialmente gestito il denaro pubblico in relazione ai diritti di anagrafe del comune di San UR HE nell’esercizio finanziario 2020, al di là e indipendentemente dell’atto formale di nomina, risponde del suo operato nei confronti dell’ente (c.d. contabile di fatto).
Le stesse considerazioni possono essere svolte in relazione alla nota con cui l’ente ha precisato che la sig.ra BU ha ricoperto il ruolo suddetto fino al 31 luglio 2020, mentre nel periodo successivo le sarebbe subentrato il rag. IE
AR.
Anche tale nota non elide le responsabilità dell’agente BU per l’intero esercizio finanziario, dal momento che in atti non v’è né un formale passaggio di consegne (che avrebbe limitato la responsabilità della convenuta) né il conto giudiziale depositato reca la firma anche del rag. AR, con la conseguenza che le risultanze del conto giudiziale in esame ricadono per intero sulla stessa BU.
9. Nel merito, il Collegio, preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal magistrato designato, ne condivide le conclusioni.
La gestione si è appalesata alquanto caotica e confusa e non può che condurre ad una pronuncia di irregolarità con ammanco per i motivi che seguono.
Sotto un primo aspetto di natura formale, le modalità stesse di compilazione del conto non rendono lo stesso idoneo a rappresentare la gestione in maniera veritiera e corretta (ad esempio, risultano del tutto omesse e non rendicontate le quote di competenza dell’ente, che sono state ricostruite aliunde dal magistrato designato, in sede di revisione, per sottrazione delle quote di competenza dell’erario dalla rendicontazione finale).
Sul piano sostanziale, la presentazione di un nuovo conto da parte dell’agente è da considerarsi inutiliter data, nella misura in cui a) non risultano versamenti in tesoreria per gli introiti di competenza ente, per € 610,50 (periodo 21 maggio - 29 dicembre), oltre b) ad ulteriori importi pari a € 554,07 anch’essi di competenza ente, desumibili dai maggiori importi versati all’erario (come da elenco mandati € 2.887,88), rispetto agli importi risultanti dalle frazioni di giornale di cassa (€ 554,07 +
1.836,69 = 2.390,76), di competenza erario, verosimilmente riconducibile ad un ulteriore rilascio di circa 30 CIE.
Merita essere ricordato che la responsabilità giuscontabile presenta aspetti e peculiarità che non si riscontrano nella responsabilità amministrativa: non solo per l’evidente considerazione che manca – nell’ambito del giudizio sui conti –
la figura dell’attore pubblico (non rivestendo il pubblico ministero in tale categoria di giudizi siffatto ruolo, ma quello di soggetto processuale che “esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell’interesse della legge e dell’erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d’urgenza, a tutela delle ragioni erariali” (art. 148, comma 3 c.g.c.), ma anche soprattutto, quale principale conseguenza di tale impalcatura, per la regola processuale di imputazione dell’addebito al contabile che, una volta vocato in giudizio, dovrà egli provare a suo discarico la correttezza del proprio operato contabile (c.d.
responsabilità a prova invertita – cfr., in senso conforme, Corte dei conti, Sez. Calabria, n. 58/2021), con l’unico limite – dunque
– del caso fortuito o della forza maggiore (qui, evidentemente, non ricorrente).
Ne viene che non avendo l’agente provato, né documentato, il mancato riversamento in tesoreria di € 1.164,57 (610,50 +
554,07), si è in presenza di un ammanco contabile di cui deve rispondere personalmente (imputat sibi), rifondendo l’ente del pari importo.
In conclusione, il conto giudiziale n. 41121 deve essere dichiarato irregolare con addebito a carico dell’agente di €
1.164,57.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.
P.Q.M.
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irm a to d ig ita lm e n te La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n.
41121, lo dichiara irregolare.
ON ME BU al pagamento in favore del comune di San UR HE della somma di € 1.164,57 oltre agli interessi legali dalla data di liquidazione della predetta somma e fino all’effettivo soddisfo.
ON, altresì, ME BU al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente CA EF Marre’ Brunenghi EN GU Firmato digitalmente firmato digitalmente Depositato in segreteria in data 19/01/2026 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente