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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 30/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia - Ufficio Tributi 87060 Crosia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 597504 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 597504 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 597504 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403054230001542785 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403054230001542785 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403054230001255705 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403054230001255806 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento numero 597504 avente ad oggetto diversi avvisi di accertamento:n. 40305423000154275, n. 403054230001255705, n. 403054230001255806, tutti aventi ad oggetto Tari e Tares per gli anni 2020/2021 e 2022 , notificata dalla OG spa a mezzo pec in data 10.10.2024 per conto del comune di Crosia.
Ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di accertamento,la prescrizione/decadenza e la non dovutezza delle somme poiché l' immobile era stato venduto all'asta e dal 2018 abitava nell'appartamento di proprietà del proprio fratello Nominativo_2 con inserimento nel suo nucleo familiare.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
La OG spa ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.Ha dedotto che l'avvenuta notifica degli accertamenti precludeva al ricorrente la possibilità di contestare il merito della pretesa tributaria.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Ne consegue che qualora l'atto impugnato fa seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non si è di fronte a un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'atto successivo per mancata notifica degli atti presupposti.(cfr Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Nel caso in esame l'ingiunzione oggi opposta ha come atti presupposti 3 avvisi di accertamento che la
OG spa Area ha dedotto e provato di aver notificato a mezzo pec (cfr allegati 1,2 e 3)
Ritenuta dunque valida la notifica degli avvisi di accertamento non impugnati e divenuti definitivi, è preclusa qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico e alla dovutezza delle somme . Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta costituita che liquida in € 143,00 oltre accessori con distrazione.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 30/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia - Ufficio Tributi 87060 Crosia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 597504 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 597504 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 597504 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403054230001542785 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403054230001542785 TARI 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403054230001255705 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 403054230001255806 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento numero 597504 avente ad oggetto diversi avvisi di accertamento:n. 40305423000154275, n. 403054230001255705, n. 403054230001255806, tutti aventi ad oggetto Tari e Tares per gli anni 2020/2021 e 2022 , notificata dalla OG spa a mezzo pec in data 10.10.2024 per conto del comune di Crosia.
Ha eccepito la mancata notifica degli avvisi di accertamento,la prescrizione/decadenza e la non dovutezza delle somme poiché l' immobile era stato venduto all'asta e dal 2018 abitava nell'appartamento di proprietà del proprio fratello Nominativo_2 con inserimento nel suo nucleo familiare.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
La OG spa ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.Ha dedotto che l'avvenuta notifica degli accertamenti precludeva al ricorrente la possibilità di contestare il merito della pretesa tributaria.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Ne consegue che qualora l'atto impugnato fa seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non si è di fronte a un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'atto successivo per mancata notifica degli atti presupposti.(cfr Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
Nel caso in esame l'ingiunzione oggi opposta ha come atti presupposti 3 avvisi di accertamento che la
OG spa Area ha dedotto e provato di aver notificato a mezzo pec (cfr allegati 1,2 e 3)
Ritenuta dunque valida la notifica degli avvisi di accertamento non impugnati e divenuti definitivi, è preclusa qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico e alla dovutezza delle somme . Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta costituita che liquida in € 143,00 oltre accessori con distrazione.