TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9949 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2309/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2309/2021 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BORZILLO ALBERTO, come da procura in atti.
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAGALDI RENATO, come in atti.
CONVENUTO
E
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. MAGALDI RENATO, come in atti.
CONVENUTO
E
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. CARLA D'ALTERIO, come in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva dinanzi
Questo Tribunale la , l e il Controparte_1 Controparte_4 per sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro Controparte_3 accorso e per l'effetto sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni derivanti dallo stesso.
A sostegno della propria domanda gli attori deduceva:
che in data 04.03.2014 alle ore 19.15 circa, mentre Parte_1 percorreva a piedi, di ritorno a casa, Via Sebastiano Veniero, lungo la fermata
Viale Augusteo - linea 2, in prossimità del civico n. 12, nel quartiere di
Fuorigrotta - inciampava nel canale perimetrale della griglia della CP_3 metropolitana, in quanto la copertura di protezione della stessa era assente e in parte coperta da detriti e non visibile in quanto l'illuminazione nella zona era scarsa;
che, inciampando nel canale rovinava a terra, e veniva trasportato con ambulanza presso il P.O. San Paolo dove il personale medico diagnosticava frattura bimalleolare con lussazione della tibio-tarsica dx;
che in data 11.03.2014 veniva operato per riduzione e stabilizzazione della frattura con placca e viti sul perone e vite malleolare interna,
che in seguito all'intervento più volte veniva ricoverato per opportuni interventi e controlli;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 che in data 12.01.2017 provvedeva ad avanzare richiesta di risarcimento danni nonché al CP_2 Controparte_3
che La incaricata dalla apriva il sinistro Controparte_1 CP_2
n.0059072017000051037, ma nonostante l'invio, a mezzo mail del 31.03.2017 di tutta la documentazione richiesta, la posizione rimaneva inevasa;
che vani sono risultati tutti i tentativi di bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“a. Accertare il nesso di casualità tra il difetto della cosa in custodia e l'evento dannoso;
b. Accertare e dichiarare i convenuti, in persona del l.r.p.t. e in CP_2 Controparte_3 persona del sindaco p.t, responsabili in via solidale e/o alternativa e/o concorrenziale dei fatti in premessa
c. per l'effetto condannare: in persona del l.r.p.t. ed in persona CP_2 Controparte_3 del sindaco p.t. in via solidale e/o in via alternativa e/o concorrenziale, al risarcimento di tutti danni subiti e subendi, danno biologico, ITT, ITP, in favore dell'attore, per una somma non inferiore ad € 26.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali, oltre interessi legali dal fatto e rivalutazione monetaria;
d. condannare la in persona del l.r.p.t. ed il in persona del CP_2 Controparte_3 sindaco p.t. in via solidale e/o in via alternativa e/o concorrenziale, al risarcimento del danno morale la cui determinazione è rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale,
e. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la che con svariate argomentazioni CP_1 contestava la pretesa attorea sia in relazione ai presupposti della stessa sia nel merito, in particolare contestava la carenza di legittimazione passiva e rassegnava come in atti le seguenti conclusioni: “1)in via principale, per il rigetto della domanda attorea comechè improponibile, inammissibile ed infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio;
2)nella denegata ipotesi di dichiarata responsabilità dell con conseguente accoglimento CP_2 di un'eventuale domanda in garanzia formulata dall'azienda stessa nei confronti della CP_1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Italia, affinché la Compagnia venga tenuta alla manleva ed al netto della franchigia di polizza di € 2.500,00 per i danni a persona per ogni sinistro.”
Si costituiva l la quale preliminarmente deduceva la carenza di CP_2 legittimazione passiva e contestava la domanda attorea. Concludeva come in atti: “si conclude per il rigetto della domanda attorea comechè improponibile, inammissibile ed infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Infine si costituiva il che contestando in fatto e in diritto Controparte_3 quanto dedotto da parte attrice, precisando in particolare la carenza di legittimazione passiva, concludeva in tali testuali termini: “1)per il rigetto della domanda nei confronti del per le eccezioni preliminari, fra cui la carenza di CP_3 legittimazione e di titolarità passiva, e subordinate sollevate, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, e comunque non provata sia in ordine al fatto che al nesso, comunque per la sussistenza del fortuito, compreso il concorso di colpa e del danneggiato;
in ogni caso per il rigetto della domanda, non sussistendo responsabilità del né prova del CP_3 danno;
2)In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, perché sia dichiarato il prevalente concorso di colpa di parte
attrice con conseguente graduazione della responsabilità delle parti;
3)in via del tutto subordinata, nella ipotesi di accoglimento della domanda e di condanna solidale, salvo ogni gravame, si chiede la condanna della a rivalere integralmente il CP_2 di quanto fosse condannato a pagare alla parte istante. Controparte_3
3) con vittoria di competenze di giudizio ed oneri riflessi.”
Il Precedente Giudicante, sul cui ruolo originariamente pendeva la causa, concedeva i termini ex art 183 co, 6 c.p.c.
La causa è stata istruita da Questo Giudicante – subentrato successivamente nel ruolo - attraverso le produzioni documentali, il libero interrogatorio di parte attrice, l'escussione testimoniale e mediante CTU medico-legale.
Esaurita integralmente l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 All'udienza del 30.06.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che si andranno immediatamente a precisare.
Un primo aspetto sul quale occorre soffermarsi, nel vaglio analitico della pretesa azionata, attiene alla qualificazione della domanda.
Va detto, infatti, che la parte attrice formula la propria domanda, come fatto palese dalle conclusioni rassegnate, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Questo Magistrato ritiene che l'odierna fattispecie posta alla Cognizione del
Tribunale sia da ricondurre, proprio, nell'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c. la quale disciplina la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose e un conseguente obbligo di vigilanza proteso ad impedire che esse arrechino danni ai terzi.
Presupposto di questa responsabilità è l'obbligo del custode di provvedere alla manutenzione dei luoghi di sua proprietà ovvero a lui affidati in gestione.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità(cfr. in termini, Cass. sez. III, sentenza n. 8005 del 1.4.2010; Cass. sez. VI-III, ordinanza n. 5910 dell'11.3.2011 Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2005, n. 20359).
Deve, dunque, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità
d'uso e di gestione (Cass., Sez. III, 2.2.2006, n. 2284; Cass. Sez. III,
30.11.2005 n. 26086).
Circa la natura di detta ipotesi di responsabilità, nell'anno 2018 con importanti statuizioni, la Suprema Corte di Cassazione, si è più volte, interrogata sulla stessa chiarendo che: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (cfr. sent. Cass. n.
2660/2013); “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. sent. n.
27724 del 2018).
La detta statuizione, poi, ha trovato, ancora più di recente, conferma in
Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, n.4588.
Con riguardo alla rilevanza da attribuire al comportamento della vittima, la
Cassazione ha affermato che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (ord. Cass. n. 9315/2019); in termini sostanzialmente analoghi, si vedano Cass. 26524 del 2020 e, ancor più di recente, Cass. 34886 del 2021.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 Con particolare riferimento, poi, al tema della responsabilità dell'ente custode delle strade aperte al pubblico si è chiarito che: “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”.(Cass.n.23919/13).
Alla luce delle citate riflessioni deve evidenziarsi come l'attività istruttoria esperita ha dimostrato l'an dell'evento lesivo, così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, essendo le modalità di accadimento del sinistro pienamente confermate dall'istruttoria svolta.
In particolare il teste , nel descrivere l'evento e i luoghi del Testimone_1 sinistro, dichiarava: “Ricordo nel periodo di carnevale nell'anno 2014 verso le
19.00 /19.30, io percorrevo viale augusto e sulla sinistra un po' più avanti vi era via Sebastiano Veniero. Ricordo la questione dell'incrocio con via veniero io ero sul marciapiede centrale e continuavo a camminare non ricordo se alla destra o alla sinistra della strada vi fossero attività commerciali. Era buio. Io ero più lontano e vidi inciampare un signore. Non sono riuscito a vedere a causa di cosa lo stesso fosse inciampato. Mi sono però avvicinato a lui ed era a terra, si teneva la gamba dolorante. Nei pressi di dove era accasciato vi era una griglia. Non so dire se la griglia fosse divelta o sopraelevata rispetto al pavimento. Mi sembra vi fosse un poco di spazio ma non so dire le condizioni della stessa. Non ricordo se vi fosse o meno qualche segnale di pericolo.” Ed ancora precisava: “La strada non era illuminata. Io ricordo che arrivò
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
8 l'ambulanza”. Infine: “Ricordo che al momento della caduta io ho visto Pt_1 cadere da solo, non vi erano altre persone”. ( sottolineato n.d.r.)
Le dette circostanze venivano confermate dal secondo teste escusso Tes_2 il quale dichiarava: “Ero fuori l'agenzia immobiliare per fumare una
[...] sigaretta, che l'agenzia immobiliare è a distanza di un attraversamento di strada ed ho visto l'attore cadere, catapultandosi a terra. Vi era sul luogo della caduta la grata credo della metropolitana, ma non so essere preciso, la piazza
è stata fatta di recente a seguito dei lari della metropolitana. La griglia, però, non sporgeva dal manto stradale. Intorno alla grata, però, vi era una intercapedine in cui vi era un vuoto con foglie, calcinacci, fango. Nella zona di via Veniero l'illuminazione è quasi del tutto assente e dopo una certa ora bisognava andare via, poiché diventava una zona pericolosa.”. ( sottolineato n.d.r.)
Le testimonianze appaiono, ad avviso del Tribunale, del tutto credibili atteso che i testimoni, senza “esagerazioni narrative” riferiscono le circostanze oggetto di diretta apprensione, non riportando valutazioni o “impressioni”, ma solo dati che ricordano puntualmente anzi, nella genuinità della narrazione, si mostrano attendibili anche nelle ulteriori domande loro poste direttamente dal
Tribunale.
A ciò si aggiunga che parte attrice ha prodotto documentazione fotografica che ritrae l'intercapedine della griglia e che confermava lo stato dei luoghi come narrato, in particolare, dal testimone . Tes_2
Non sfugge affatto al Giudicante l'eccezione delle convenute in relazione alla circostanza che il certificato cd. di “accesso” in pronto soccorso rechi l'indicazione come “rif aggressione” e non relativo alla caduta.
In proposito occorre svolgere plurime riflessioni.
Proprio nella diffusività del vaglio e nella prospettiva cara al Giudicante secondo cui il processo deve tendere alla ricerca della verità cd. materiale,
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
9 Questo Giudice procedeva, finanche, al libero interrogatorio dell'attore il quale dichiarava: “Io sono caduto nello spazio tra la grata ed il pavimento. Quando sono caduto hanno chiamato l'ambulanza. Vi erano delle persone vicino a me che chiamarono l'ambulanza. Io all'ospedale riferì che ero caduto nella grata ma loro hanno capito che io volessi intendere che ero stato aggredito poiché…” spiega ancora l'attore al libero interrogatorio poco prima aveva avuto un diverbio con alcuni ragazzi che, in occasione del carnevale gli gettarono della farina: “…ricordo che era l'ultimo giorno di carnevale ed alcuni ragazzi mi buttarono della farina o comunque qualcosa di bianco . Preciso che ebbi un diverbio con questi ragazzi”.
In sostanza l'attore chiarisce come in occasione del pronto soccorso nella concitazione del “dolore” aveva raccontato ai sanitari tutto ciò che gli era accaduto: dapprima il diverbio con i ragazzi a causa dello scherzo di carnevale e, successivamente, la caduta nella grata che ha cagionato la lesione.
Orbene appare del tutto credibile, ad avviso del Tribunale, la prospettazione offerta dalla parte attrice considerando, peraltro, giova rilevarlo nel vaglio di merito proprio delle presente Sede che, nell'anno 2014, l'ultimo giorno di carnevale “cadeva” proprio in data 04.03.2014 coincidente con il fatto dannoso.
In ogni caso, ferme le riflessioni di merito svolte in precedenza proprio a riprova della diffusività del Vaglio cara al Giudicante, opportuno ricordare che le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera sono assistite da fede privilegiata solo quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2015, n. 18868, Rv. 636969-01), sicché tale efficacia è da intendersi limitata a "quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento" (Cass. Sez.
Lav., ord. 20 novembre 2017, n. 27471, Rv. 646436-01; Cass. Sez. 3, sent. 30
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
10 novembre 2011, n. 25568, Rv. 620437-01), in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso,
"non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge. Pertanto, dal referto di pronto soccorso possono essere tratti solo elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, senza, però, che possa attribuirsi al documento in questione valore di prova legale, oltre i limiti che si sono dianzi delineati." (così già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326,
Rv. 250505-01; ma più di recente si vedano Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio
2019, n. 20214, Rv. 654964-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n.
22903, Rv. 645568-01).
Nell'odierna vicenda non solo non vi è alcuna violazione della portata fidefacente del referto nel senso supra chiarito, ma, ad avviso del Tribunale, lo stesso corrobora, finanche, la prospettazione della parte attorea che non nega di aver riferito ai sanitari del “pronto soccorso” del diverbio con i ragazzi per il carnevale appena prima della caduta nella grata.
Peraltro, esclusa l'efficacia probatoria fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese dalle parti, occorre notare non solo che l'istruttoria testimoniale ha integralmente confermato la caduta dell'attore ma, finanche, le parti convenute non hanno introdotti fatti che possano inficiare le risultanze dell'istruttoria testimoniale condotta.
A fronte di un compendio probatorio siffatto, dell'istruttoria testimoniale e documentale, dunque, ritiene il Tribunale, senza ragionevole dubbio, essere confermato – come detto – l'an dell'accadimento fattuale inteso come fatto naturale ovvero la “caduta” dell'attore a causa delle condizioni della strada che presentava una griglia il cui canale perimetrale era privo di copertura e di protezione (come narrato dai testi e documentato correttamente dalla difesa di parte attrice oggetto solo di generica contestazione) con evidente presenza di
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
11 detriti e tali da favorire, senza particolare apprensione fattuale, un'eventuale caduta accidentale.
In sostanza non è emerso dalla complessiva attività istruttoria svolta alcunché possa indurre il Tribunale a ritenere l'esistenza di “fatti” che consentono di elidere il nesso causale o che possano cogliersi come evento interruttivo dello stesso. Ad ogni buon conto giova rilevare che 'spetterà all'amministrazione dimostrare che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza anche quando la buca è di grosse dimensioni e su una strada illuminata' (Cassazione ord. n. 6034/2018 del 13.03.2018)–dimostrazione che, nell'odierna vicenda, non è affatto avvenuta ad opera dell'ente convenuto.
A questo punto si impone una delicata riflessione in tema di responsabilità delle altre parti convenute diverse dal Controparte_3
Tutte le domande formulate nei confronti delle convenute diverse dal
[...] possono trovare decisione in omaggio al principio della ragione più CP_3 liquida con il rigetto di ogni pretesa nei confronti delle stesse.
In merito all'operatività del principio della “ragione più liquida” opportuno sottolineare che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione a più riprese
( Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007; riferimenti anche nella nota Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali ).
In proposito va notato che la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
12 decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato l'operatività del principio, finanche, in relazione alla questione di giurisdizione:
“ Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
(che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.” (Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014 n. 993).
Alla luce del citato principio della ragione più liquida vanno svolte talune considerazioni.
In proposito va osservato che appare del tutto fondata la difesa e la relativa eccezione di parte convenuta in relazione alla circostanza che non è CP_2 stato provato non solo alcun rapporto di custodia, ma anche una vera propria Contr riferibilità della “griglia” presente sul tessuto stradale alla convenuta .
In sostanza la caduta dell'attore per la presenza di una insidia rappresentata dallo spazio e dal fogliame intorno ad una caditoia - “ grigia” di areazione presente sulla superficie stradale anche, se si volessero superare - in omaggio al citato principio della ragione più liquida - i profili relativi all'esistenza in capo alla convenuta anm di un rapporto custodiale rispetto al detto bene”, non attiene ad una lesione in seguito a caduta provocata dalla detta “griglia” ma ad una caduta causata dal manto stradale disconnesso in prossimità della stessa della griglia stessa e per la sua presenza.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
13 In estrema sostanza non è la griglia la causa del sinistro ma il manto stradale non omogeneo anche per la presenza della suddetta griglia.
Contr Come correttamente eccepito dalla difesa dell , alcun onere di manutenzione stradale o di illuminazione delle strade risulta sussistente nell'odierna vicenda in capo alla convenuta e, del resto, giova rilevarlo, la stessa difesa comunale non ha introdotto fatti che possano fondare un onere di custodia in capo alla convenuta anm.
In altri termini anche se il manto stradale presenta disconnessioni per la presenza di una griglia di areazione della metropolitana ciò non comporta per la sola presenza od esistenza della detta griglia che il cessi il proprio CP_3 rapporto custodiale rispetto alla pubblica via né sono stati - dalla difesa comunale – introdotti, come già chiarito – elementi che possano fondare un Contr onere di manutenzione in capo alla convenuta dell'area stradale prospiciente la griglia.
Contr In estrema sostanza rispetto alla domanda proposta nei confronti dell e di conseguenza nei confronti delle ( in forza di rapporto assicurativo con CP_1 la stessa anm ) manca la prova della titolarità passiva del rapporto controverso: ovvero un poter di gestione e custodia in capo alla detta convenuta del manto stradale intorno alla griglia di aereazione – caditoia.
Del resto la Suprema Corte ha, infatti, con orientamento costante ha ricordato che "Dalla proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative CP_3 pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art.
2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti." (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 17/5-21/7/2006,
n. 16770).
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
14 Non solo, come detto, è stato dimostrato che la grata sia di “titolarità” dell o che quest'ultima ne abbia un rapporto custodiale, ma, in ogni CP_2 caso, il - quale custode della strada - deve verificare le condizioni CP_3 delle stesse e, se pericolose come nel caso oggetto dell'Odierno - deve Pt_2 predisporre tutto lo strumentario in propria disponibilità per scongiurare danno ai consociati della comunità comunale, eventualmente – azionando lo strumentario offerto dal Legislatore anche a livello cd. amministrativo nei confronti degli eventuali soggetti che “operano sulla strada” senza che, però ciò possa tradursi in una sorta di clausola di esenzione della responsabilità dell'ente comunale.
La detta affermazione, in verità, comporta sotto il profilo della natura della pronuncia da adottare una importante riflessione.
Questo Tribunale ritiene, infatti, stante le difese delle parti, necessario precisare che, sebbene le difese facciano plurimi riferimenti a profili di
“legittimazione passiva”, in verità, l'odierna vicenda più che introdurre questioni relative all'”astratta legittimazione pone questioni relative a profili di riferibilità del riparto di responsabilità che attengono non l'ammissibilità della domanda, bensì il merito della stessa. Si richiama l'insegnamento che, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2016, è andato sempre più consolidandosi ( con sottolineato n.d.r.): "La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare -
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
15 verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare"; (in tal senso Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500).
Per tali ragioni deve escludersi – per quanto attiene, giova ancora una volta rilevarlo, alla domanda oggetto dell'Odierna Cognizione – qualsivoglia responsabilità in capo alle convenute diverse dal con rigetto Controparte_3 di ogni domanda nei confronti delle stesse.
Nell'incidere del vaglio analitico, acclarato l'an dell'evento (cd. danno evento) ed esclusa la configurabilità di ogni ipotesi di responsabilità in capo alla Contr convenuta e deve passarsi alla quantificazione del danno patito CP_1 dall'attore - rectius - cd. danno conseguenza.
Rilevante appare la consulenza disposta nel presente giudizio ad opera del
Dott. . Persona_1
In primo luogo il CTU nominato in relazione alla cd compatibilità tra l'accadimento fattuale e le lesioni patite evidenzia che: “Tanto premesso, ne consegue l'ammissibilità del nesso causale tra le lesioni riportate dal Sig.
e l'evento traumatico così come desumibile da quanto riferito Parte_1 in anamnesi.” Inoltre precisa: “Le lesioni poi riportate appaiono compatibili con le modalità di produzione dell'evento traumatico sopra descritto, essendo tipiche di un soggetto rovinato al suolo con piede bloccato contro un ostacolo fisso in cui si verifica un movimento non naturale di rotazione o di torsione della caviglia sulla gamba.”
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
16 Il CTU collega il proprio ragionamento scientifico al verbale di pronto soccorso n. 2014/8825 del P.O. San Paolo di Napoli, datato 4.3.14; alla cartella clinica n.
7385 della Divisione di Ortopedia del P.O. San Paolo di concernente il CP_3 ricovero dal 4 al 13.3.14, Scheda di dimissione dell'U.O. di Ortopedia e
Traumatologia del P.O. San Paolo di concernente il ricovero del 10.4.14, CP_3 nonché alla ulteriore documentazione e certificazione medica allegata da parte attrice.
Si tratta, dunque, di una valutazione medica del CTU non solo frutto della perizia medica dello stesso, ma che trova fondamento immediato documentale nella citata cartella clinica ospedaliera in ragione dell'accesso, tramite autombulanza, nell'immediatezza dei fatti al presidio ospedaliero come narrato dai testi e che – giova ancora una volta rilevarlo - corrobora anche sotto il profilo sanitario e delle scienza medica il danno alla caduta stradale e non ad una presunta ed indimostrata aggressione.
In riferimento al danno patito dall'odierno attore è emerso che lo stesso abbia riportato delle lesioni permanenti tali da incidere sulla integrità psico-fisica consistenti in particolare in esiti di una “frattura scomposta del terzo distale della diafisi peroneale e del malleolo tibiale a destra, nonché una lussazione tibio-astragalica omolaterale.”
Il Tribunale ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU, fondate su un rigoroso criterio scientifico e, come detto, del tutto coerenti con la documentazione sanitaria in atti;
né, in verità, giova rilevarlo, la parte convenuta ha allegato presunti errori o deficienze diagnostiche nella relazione peritale che ne possano minare la congruità scientifica o escludere la sussistenza di un nesso causale tra l'evento e il danno patito come individuato nella relazione peritale.
Del pari il Tribunale ritiene che la “stima” del danno effettuata dal C.T. di parte attrice in misura superiore noninficia in alcun modo la correttezza scientifica
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
17 dell'elaborato peritale, ritenuto assolutamente condivisibile, per le ragioni espresse, dal Tribunale.
In forza di tali riflessioni gli esiti riverberatasi nella sfera giuridica dell'attore per effetto dell'evento lesivo patito concretizzano secondo la valutazione squisitamente medico scientifica espressa dal CTU e condivisibile per le ragioni espresse un danno biologico quantificabile in tali termini: “Il periodo di
Invalidità Temporanea è stimabile in una Totale (ITT) di giorni 70, per ricovero ospedaliero e divieto di carico, ed una Parziale (ITP) di giorni 10 al 75%, per la successiva fase di deambulazione con doppio bastone canadese, di giorni 10 al
50% e di giorni 30 al 25% per il periodo di progressiva ripresa funzionale e di stabilizzazione delle lesioni iniziali nei loro postumi. Deve concludersi per un danno biologico complessivo nella misura del 9% (nove per cento).”
Alla luce di tale affermazione non può che passarsi alla quantificazione del danno patito.
La particolare natura del danno considerando la data dell'accadimento e quanto operante ratione temporis induce a ritenere che la sua liquidazione debba essere effettuata sulla scorta dei parametri elaborati dal Tribunale di Milano in quanto ritenuti, ormai da costante giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare da Corte di Cassazione III Sez. civ con la nota sentenza n. 12408 del 7/6/2011, come i più idonei ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza, già rivalutati all'attualità, con gli interessi a decorrere dal fatto.
Peraltro, giova rilevarlo -negata la funzione cd. “para-normativa” della cd. tabelle milanesi, d'altro canto, le stesse tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano, in regole integratrici del concetto di equità (in senso funzionale come sopra esplicitato), atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del
22/01/2019).
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
18 Nell'odierna vicenda processuale il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per non ritenere adeguati i parametri di cui alle citate tabelle non risultando elementi “specializzanti” tali da non ritenere “efficaci” le tabelle milanesi nel dare contenuto alla valutazione di quantificazione, rivelando “fatti straordinari specializzanti che rendono necessario un diverso adeguamento del "quantum" risarcitorio” (riflessioni in Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8884).
Alla luce delle suddette risultanze e riflessione, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano, il danno va così quantificato: avendo l'attore all'epoca del sinistro l'età di 56 anni (essendo nato il [...] ed il sinistro del
04.03.2014) essendo riconosciuta un'invalidità permanente nella misura del
9%, nonché una malattia che ha avuto una durata complessiva ripartibili nel seguente modo: ITT=70gg, ITP 75%=10gg,ITP al 50% = 10 gg;
ITP 25%=
30gg, si afferma in Questa Sede un danno da liquidarsi:
a. Danno non patrimoniale € 15.910,00 (sulla base delle tabelle milanesi nel senso richiamato applicando la percentuale di invalidità riconosciuta in ragione dell'età della vittima)
b. Invalidità temporanea totale € 8.050,00
c. invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
d. Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
e. Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
per un totale di euro 10.350,00.
Non sono adeguatamente documentate spese mediche non coperte dal
SSN.
In tale prospettiva la somma complessiva per il danno da liquidarsi in €
26.260 ( data dalla somma di euro 15.910,00 + 10.350,00 )
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
19 Sull'importo riconosciuto tale importo vanno, poi, riconosciuti gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo
(04.03.2014) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' fino alla data CP_5 dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici
(quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte di
Cassazione del 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale.
Il Tribunale non ritiene di procedere a specifici incrementi del quantum di danno per la cd. personalizzazione atteso che le allegazioni di parte attrice sul punto appaiono del tutto generiche e lacunose, né l'attività istruttoria ha fornito adeguato riscontro in merito.
Va, in proposito, notato, infatti, che non sono emerse nella vicenda processuale conseguenze cd. anomale o del tutto particolari come conseguenza dell'evento citato che devono, come detto, in ogni caso essere tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato. Al contrario le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi di tale tipo non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento, atteso che sono “integralmente” coperte dal quantum risarcitorio liquidato.
In sostanza la cd. "personalizzazione" del danno biologico non si basa su un "automatismo" legato al mero “punto” di invalidità riconosciuto, ma postula l'individuazione di circostanze di danno ulteriori rispetto a quelle "ordinarie"
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
20 che sono già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare, con onere di allegazione e prova a carico del richiedente.
Va, infatti, assolutamente scongiurata – con orientamento da Questo
Tribunale più volte affermato - in materia di personalizzazione del danno non pregiudizio (cd. duplicazione per moltiplicazione) o liquidando a titolo di personalizzazione un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (cd. duplicazione per personalizzazione). Come evidenziato alcuna specifica allegazione dalla parte attrice è stata svolta sul punto ed, nel vaglio di merito, la misura standard del criterio equitativo uniforme appare del tutto adeguata al ristoro effettivo del pregiudizio patito.
Resta da analizzare il tema del regime di governo delle spese di lite.
Anche in parte qua il complessivo esito della controversia impone, nella motivazione specifica circa il regime di governo delle spese, plurime riflessioni.
Tra la parte attrice e il le spese seguono la Controparte_3 soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato ex D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento” considerando lo svolgimento della fase istruttoria e la natura delle questioni affrontate.
Le spese di consulenza sono poste a carico della parte convenuta soccombente Controparte_3
Del pari le spese di giudizio tra l'attore e le altre parti convenute – costituite, diverse dal devono necessariamente seguire la Controparte_3 soccombenza avendo la parte attrice evocato in giudizio dei soggetti nei cui confronti la domanda è risultata totalmente infondata, stante il difetto assoluto di riferibilità della situazione dedotta in giudizio per le ragioni espresse e non essendovi ragioni che possano, stante l'attuale formulazione normativa, consentire la deroga all'operatività al regime di soccombenza.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
21
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e accerta e dichiara, per i motivi espressi, la responsabilità del convenuto compiutamente identificato Controparte_6 in atti – per il danno patito dall'attore e- compiutamente identificato in atti – e per l'effetto
2. condanna il a risarcire, per le motivazioni espresse, in Controparte_3 favore di – compiutamente identificato in atti - il danno Parte_1 liquidato nel complessivo importo pari ad euro 26.260,00 oltre gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo (04.03.2014) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni CP_5 anno rivalutato secondo i medesimi indici (come meglio precisato in parte motiva), su tale somma computando ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
3. rigetta, per le ragioni espresse, ogni altra domanda nei confronti delle altre parti convenute;
4. condanna il al pagamento in favore dell'attore delle spese Controparte_3 processuali che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente a carico del le spese di consulenza, Controparte_3 come liquidate con separato decreto, condannando lo stessa alla refusione di quanto eventualmente già anticipato dalla parte attrice;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
22 6. condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta – CP_2 compiutamente identificata in atti - delle spese processuali che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge;
7. condanna l'attore al pagamento in favore della conventa Controparte_1
– compiutamente identificata in atti - delle spese processuali che si
[...] liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge.
Napoli, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2309/2021 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BORZILLO ALBERTO, come da procura in atti.
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MAGALDI RENATO, come in atti.
CONVENUTO
E
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. MAGALDI RENATO, come in atti.
CONVENUTO
E
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. CARLA D'ALTERIO, come in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno attore conveniva dinanzi
Questo Tribunale la , l e il Controparte_1 Controparte_4 per sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro Controparte_3 accorso e per l'effetto sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni derivanti dallo stesso.
A sostegno della propria domanda gli attori deduceva:
che in data 04.03.2014 alle ore 19.15 circa, mentre Parte_1 percorreva a piedi, di ritorno a casa, Via Sebastiano Veniero, lungo la fermata
Viale Augusteo - linea 2, in prossimità del civico n. 12, nel quartiere di
Fuorigrotta - inciampava nel canale perimetrale della griglia della CP_3 metropolitana, in quanto la copertura di protezione della stessa era assente e in parte coperta da detriti e non visibile in quanto l'illuminazione nella zona era scarsa;
che, inciampando nel canale rovinava a terra, e veniva trasportato con ambulanza presso il P.O. San Paolo dove il personale medico diagnosticava frattura bimalleolare con lussazione della tibio-tarsica dx;
che in data 11.03.2014 veniva operato per riduzione e stabilizzazione della frattura con placca e viti sul perone e vite malleolare interna,
che in seguito all'intervento più volte veniva ricoverato per opportuni interventi e controlli;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 che in data 12.01.2017 provvedeva ad avanzare richiesta di risarcimento danni nonché al CP_2 Controparte_3
che La incaricata dalla apriva il sinistro Controparte_1 CP_2
n.0059072017000051037, ma nonostante l'invio, a mezzo mail del 31.03.2017 di tutta la documentazione richiesta, la posizione rimaneva inevasa;
che vani sono risultati tutti i tentativi di bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“a. Accertare il nesso di casualità tra il difetto della cosa in custodia e l'evento dannoso;
b. Accertare e dichiarare i convenuti, in persona del l.r.p.t. e in CP_2 Controparte_3 persona del sindaco p.t, responsabili in via solidale e/o alternativa e/o concorrenziale dei fatti in premessa
c. per l'effetto condannare: in persona del l.r.p.t. ed in persona CP_2 Controparte_3 del sindaco p.t. in via solidale e/o in via alternativa e/o concorrenziale, al risarcimento di tutti danni subiti e subendi, danno biologico, ITT, ITP, in favore dell'attore, per una somma non inferiore ad € 26.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta alla luce delle risultanze processuali, oltre interessi legali dal fatto e rivalutazione monetaria;
d. condannare la in persona del l.r.p.t. ed il in persona del CP_2 Controparte_3 sindaco p.t. in via solidale e/o in via alternativa e/o concorrenziale, al risarcimento del danno morale la cui determinazione è rimessa al prudente apprezzamento del Tribunale,
e. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la che con svariate argomentazioni CP_1 contestava la pretesa attorea sia in relazione ai presupposti della stessa sia nel merito, in particolare contestava la carenza di legittimazione passiva e rassegnava come in atti le seguenti conclusioni: “1)in via principale, per il rigetto della domanda attorea comechè improponibile, inammissibile ed infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio;
2)nella denegata ipotesi di dichiarata responsabilità dell con conseguente accoglimento CP_2 di un'eventuale domanda in garanzia formulata dall'azienda stessa nei confronti della CP_1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Italia, affinché la Compagnia venga tenuta alla manleva ed al netto della franchigia di polizza di € 2.500,00 per i danni a persona per ogni sinistro.”
Si costituiva l la quale preliminarmente deduceva la carenza di CP_2 legittimazione passiva e contestava la domanda attorea. Concludeva come in atti: “si conclude per il rigetto della domanda attorea comechè improponibile, inammissibile ed infondata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Infine si costituiva il che contestando in fatto e in diritto Controparte_3 quanto dedotto da parte attrice, precisando in particolare la carenza di legittimazione passiva, concludeva in tali testuali termini: “1)per il rigetto della domanda nei confronti del per le eccezioni preliminari, fra cui la carenza di CP_3 legittimazione e di titolarità passiva, e subordinate sollevate, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, e comunque non provata sia in ordine al fatto che al nesso, comunque per la sussistenza del fortuito, compreso il concorso di colpa e del danneggiato;
in ogni caso per il rigetto della domanda, non sussistendo responsabilità del né prova del CP_3 danno;
2)In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, perché sia dichiarato il prevalente concorso di colpa di parte
attrice con conseguente graduazione della responsabilità delle parti;
3)in via del tutto subordinata, nella ipotesi di accoglimento della domanda e di condanna solidale, salvo ogni gravame, si chiede la condanna della a rivalere integralmente il CP_2 di quanto fosse condannato a pagare alla parte istante. Controparte_3
3) con vittoria di competenze di giudizio ed oneri riflessi.”
Il Precedente Giudicante, sul cui ruolo originariamente pendeva la causa, concedeva i termini ex art 183 co, 6 c.p.c.
La causa è stata istruita da Questo Giudicante – subentrato successivamente nel ruolo - attraverso le produzioni documentali, il libero interrogatorio di parte attrice, l'escussione testimoniale e mediante CTU medico-legale.
Esaurita integralmente l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 All'udienza del 30.06.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che si andranno immediatamente a precisare.
Un primo aspetto sul quale occorre soffermarsi, nel vaglio analitico della pretesa azionata, attiene alla qualificazione della domanda.
Va detto, infatti, che la parte attrice formula la propria domanda, come fatto palese dalle conclusioni rassegnate, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Questo Magistrato ritiene che l'odierna fattispecie posta alla Cognizione del
Tribunale sia da ricondurre, proprio, nell'ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c. la quale disciplina la responsabilità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose e un conseguente obbligo di vigilanza proteso ad impedire che esse arrechino danni ai terzi.
Presupposto di questa responsabilità è l'obbligo del custode di provvedere alla manutenzione dei luoghi di sua proprietà ovvero a lui affidati in gestione.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità(cfr. in termini, Cass. sez. III, sentenza n. 8005 del 1.4.2010; Cass. sez. VI-III, ordinanza n. 5910 dell'11.3.2011 Cass. Civ. Sez. III, 21.10.2005, n. 20359).
Deve, dunque, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità
d'uso e di gestione (Cass., Sez. III, 2.2.2006, n. 2284; Cass. Sez. III,
30.11.2005 n. 26086).
Circa la natura di detta ipotesi di responsabilità, nell'anno 2018 con importanti statuizioni, la Suprema Corte di Cassazione, si è più volte, interrogata sulla stessa chiarendo che: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (cfr. sent. Cass. n.
2660/2013); “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. sent. n.
27724 del 2018).
La detta statuizione, poi, ha trovato, ancora più di recente, conferma in
Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, n.4588.
Con riguardo alla rilevanza da attribuire al comportamento della vittima, la
Cassazione ha affermato che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (ord. Cass. n. 9315/2019); in termini sostanzialmente analoghi, si vedano Cass. 26524 del 2020 e, ancor più di recente, Cass. 34886 del 2021.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 Con particolare riferimento, poi, al tema della responsabilità dell'ente custode delle strade aperte al pubblico si è chiarito che: “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”.(Cass.n.23919/13).
Alla luce delle citate riflessioni deve evidenziarsi come l'attività istruttoria esperita ha dimostrato l'an dell'evento lesivo, così come il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno, essendo le modalità di accadimento del sinistro pienamente confermate dall'istruttoria svolta.
In particolare il teste , nel descrivere l'evento e i luoghi del Testimone_1 sinistro, dichiarava: “Ricordo nel periodo di carnevale nell'anno 2014 verso le
19.00 /19.30, io percorrevo viale augusto e sulla sinistra un po' più avanti vi era via Sebastiano Veniero. Ricordo la questione dell'incrocio con via veniero io ero sul marciapiede centrale e continuavo a camminare non ricordo se alla destra o alla sinistra della strada vi fossero attività commerciali. Era buio. Io ero più lontano e vidi inciampare un signore. Non sono riuscito a vedere a causa di cosa lo stesso fosse inciampato. Mi sono però avvicinato a lui ed era a terra, si teneva la gamba dolorante. Nei pressi di dove era accasciato vi era una griglia. Non so dire se la griglia fosse divelta o sopraelevata rispetto al pavimento. Mi sembra vi fosse un poco di spazio ma non so dire le condizioni della stessa. Non ricordo se vi fosse o meno qualche segnale di pericolo.” Ed ancora precisava: “La strada non era illuminata. Io ricordo che arrivò
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
8 l'ambulanza”. Infine: “Ricordo che al momento della caduta io ho visto Pt_1 cadere da solo, non vi erano altre persone”. ( sottolineato n.d.r.)
Le dette circostanze venivano confermate dal secondo teste escusso Tes_2 il quale dichiarava: “Ero fuori l'agenzia immobiliare per fumare una
[...] sigaretta, che l'agenzia immobiliare è a distanza di un attraversamento di strada ed ho visto l'attore cadere, catapultandosi a terra. Vi era sul luogo della caduta la grata credo della metropolitana, ma non so essere preciso, la piazza
è stata fatta di recente a seguito dei lari della metropolitana. La griglia, però, non sporgeva dal manto stradale. Intorno alla grata, però, vi era una intercapedine in cui vi era un vuoto con foglie, calcinacci, fango. Nella zona di via Veniero l'illuminazione è quasi del tutto assente e dopo una certa ora bisognava andare via, poiché diventava una zona pericolosa.”. ( sottolineato n.d.r.)
Le testimonianze appaiono, ad avviso del Tribunale, del tutto credibili atteso che i testimoni, senza “esagerazioni narrative” riferiscono le circostanze oggetto di diretta apprensione, non riportando valutazioni o “impressioni”, ma solo dati che ricordano puntualmente anzi, nella genuinità della narrazione, si mostrano attendibili anche nelle ulteriori domande loro poste direttamente dal
Tribunale.
A ciò si aggiunga che parte attrice ha prodotto documentazione fotografica che ritrae l'intercapedine della griglia e che confermava lo stato dei luoghi come narrato, in particolare, dal testimone . Tes_2
Non sfugge affatto al Giudicante l'eccezione delle convenute in relazione alla circostanza che il certificato cd. di “accesso” in pronto soccorso rechi l'indicazione come “rif aggressione” e non relativo alla caduta.
In proposito occorre svolgere plurime riflessioni.
Proprio nella diffusività del vaglio e nella prospettiva cara al Giudicante secondo cui il processo deve tendere alla ricerca della verità cd. materiale,
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
9 Questo Giudice procedeva, finanche, al libero interrogatorio dell'attore il quale dichiarava: “Io sono caduto nello spazio tra la grata ed il pavimento. Quando sono caduto hanno chiamato l'ambulanza. Vi erano delle persone vicino a me che chiamarono l'ambulanza. Io all'ospedale riferì che ero caduto nella grata ma loro hanno capito che io volessi intendere che ero stato aggredito poiché…” spiega ancora l'attore al libero interrogatorio poco prima aveva avuto un diverbio con alcuni ragazzi che, in occasione del carnevale gli gettarono della farina: “…ricordo che era l'ultimo giorno di carnevale ed alcuni ragazzi mi buttarono della farina o comunque qualcosa di bianco . Preciso che ebbi un diverbio con questi ragazzi”.
In sostanza l'attore chiarisce come in occasione del pronto soccorso nella concitazione del “dolore” aveva raccontato ai sanitari tutto ciò che gli era accaduto: dapprima il diverbio con i ragazzi a causa dello scherzo di carnevale e, successivamente, la caduta nella grata che ha cagionato la lesione.
Orbene appare del tutto credibile, ad avviso del Tribunale, la prospettazione offerta dalla parte attrice considerando, peraltro, giova rilevarlo nel vaglio di merito proprio delle presente Sede che, nell'anno 2014, l'ultimo giorno di carnevale “cadeva” proprio in data 04.03.2014 coincidente con il fatto dannoso.
In ogni caso, ferme le riflessioni di merito svolte in precedenza proprio a riprova della diffusività del Vaglio cara al Giudicante, opportuno ricordare che le certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera sono assistite da fede privilegiata solo quanto alla loro provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo, e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2015, n. 18868, Rv. 636969-01), sicché tale efficacia è da intendersi limitata a "quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento" (Cass. Sez.
Lav., ord. 20 novembre 2017, n. 27471, Rv. 646436-01; Cass. Sez. 3, sent. 30
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
10 novembre 2011, n. 25568, Rv. 620437-01), in quanto anche per esse, come per ogni atto pubblico, tale piena efficacia probatoria, fino a querela di falso,
"non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge. Pertanto, dal referto di pronto soccorso possono essere tratti solo elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, senza, però, che possa attribuirsi al documento in questione valore di prova legale, oltre i limiti che si sono dianzi delineati." (così già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326,
Rv. 250505-01; ma più di recente si vedano Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio
2019, n. 20214, Rv. 654964-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n.
22903, Rv. 645568-01).
Nell'odierna vicenda non solo non vi è alcuna violazione della portata fidefacente del referto nel senso supra chiarito, ma, ad avviso del Tribunale, lo stesso corrobora, finanche, la prospettazione della parte attorea che non nega di aver riferito ai sanitari del “pronto soccorso” del diverbio con i ragazzi per il carnevale appena prima della caduta nella grata.
Peraltro, esclusa l'efficacia probatoria fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese dalle parti, occorre notare non solo che l'istruttoria testimoniale ha integralmente confermato la caduta dell'attore ma, finanche, le parti convenute non hanno introdotti fatti che possano inficiare le risultanze dell'istruttoria testimoniale condotta.
A fronte di un compendio probatorio siffatto, dell'istruttoria testimoniale e documentale, dunque, ritiene il Tribunale, senza ragionevole dubbio, essere confermato – come detto – l'an dell'accadimento fattuale inteso come fatto naturale ovvero la “caduta” dell'attore a causa delle condizioni della strada che presentava una griglia il cui canale perimetrale era privo di copertura e di protezione (come narrato dai testi e documentato correttamente dalla difesa di parte attrice oggetto solo di generica contestazione) con evidente presenza di
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
11 detriti e tali da favorire, senza particolare apprensione fattuale, un'eventuale caduta accidentale.
In sostanza non è emerso dalla complessiva attività istruttoria svolta alcunché possa indurre il Tribunale a ritenere l'esistenza di “fatti” che consentono di elidere il nesso causale o che possano cogliersi come evento interruttivo dello stesso. Ad ogni buon conto giova rilevare che 'spetterà all'amministrazione dimostrare che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza anche quando la buca è di grosse dimensioni e su una strada illuminata' (Cassazione ord. n. 6034/2018 del 13.03.2018)–dimostrazione che, nell'odierna vicenda, non è affatto avvenuta ad opera dell'ente convenuto.
A questo punto si impone una delicata riflessione in tema di responsabilità delle altre parti convenute diverse dal Controparte_3
Tutte le domande formulate nei confronti delle convenute diverse dal
[...] possono trovare decisione in omaggio al principio della ragione più CP_3 liquida con il rigetto di ogni pretesa nei confronti delle stesse.
In merito all'operatività del principio della “ragione più liquida” opportuno sottolineare che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione a più riprese
( Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n.
24882/2008, Cass. n. 21266/2007; riferimenti anche nella nota Cass. Sez. Un.
n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali ).
In proposito va notato che la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
12 decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato l'operatività del principio, finanche, in relazione alla questione di giurisdizione:
“ Il collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida
(che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 11 Cost., interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare (nonostante la pregiudizialità della prima censura, che pone al collegio una questione di giurisdizione) il secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza conduce ad una decisione di merito di rigetto della domanda risarcitoria.” (Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014 n. 993).
Alla luce del citato principio della ragione più liquida vanno svolte talune considerazioni.
In proposito va osservato che appare del tutto fondata la difesa e la relativa eccezione di parte convenuta in relazione alla circostanza che non è CP_2 stato provato non solo alcun rapporto di custodia, ma anche una vera propria Contr riferibilità della “griglia” presente sul tessuto stradale alla convenuta .
In sostanza la caduta dell'attore per la presenza di una insidia rappresentata dallo spazio e dal fogliame intorno ad una caditoia - “ grigia” di areazione presente sulla superficie stradale anche, se si volessero superare - in omaggio al citato principio della ragione più liquida - i profili relativi all'esistenza in capo alla convenuta anm di un rapporto custodiale rispetto al detto bene”, non attiene ad una lesione in seguito a caduta provocata dalla detta “griglia” ma ad una caduta causata dal manto stradale disconnesso in prossimità della stessa della griglia stessa e per la sua presenza.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
13 In estrema sostanza non è la griglia la causa del sinistro ma il manto stradale non omogeneo anche per la presenza della suddetta griglia.
Contr Come correttamente eccepito dalla difesa dell , alcun onere di manutenzione stradale o di illuminazione delle strade risulta sussistente nell'odierna vicenda in capo alla convenuta e, del resto, giova rilevarlo, la stessa difesa comunale non ha introdotto fatti che possano fondare un onere di custodia in capo alla convenuta anm.
In altri termini anche se il manto stradale presenta disconnessioni per la presenza di una griglia di areazione della metropolitana ciò non comporta per la sola presenza od esistenza della detta griglia che il cessi il proprio CP_3 rapporto custodiale rispetto alla pubblica via né sono stati - dalla difesa comunale – introdotti, come già chiarito – elementi che possano fondare un Contr onere di manutenzione in capo alla convenuta dell'area stradale prospiciente la griglia.
Contr In estrema sostanza rispetto alla domanda proposta nei confronti dell e di conseguenza nei confronti delle ( in forza di rapporto assicurativo con CP_1 la stessa anm ) manca la prova della titolarità passiva del rapporto controverso: ovvero un poter di gestione e custodia in capo alla detta convenuta del manto stradale intorno alla griglia di aereazione – caditoia.
Del resto la Suprema Corte ha, infatti, con orientamento costante ha ricordato che "Dalla proprietà pubblica del sulle strade (e sulle relative CP_3 pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art.
2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti." (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 17/5-21/7/2006,
n. 16770).
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
14 Non solo, come detto, è stato dimostrato che la grata sia di “titolarità” dell o che quest'ultima ne abbia un rapporto custodiale, ma, in ogni CP_2 caso, il - quale custode della strada - deve verificare le condizioni CP_3 delle stesse e, se pericolose come nel caso oggetto dell'Odierno - deve Pt_2 predisporre tutto lo strumentario in propria disponibilità per scongiurare danno ai consociati della comunità comunale, eventualmente – azionando lo strumentario offerto dal Legislatore anche a livello cd. amministrativo nei confronti degli eventuali soggetti che “operano sulla strada” senza che, però ciò possa tradursi in una sorta di clausola di esenzione della responsabilità dell'ente comunale.
La detta affermazione, in verità, comporta sotto il profilo della natura della pronuncia da adottare una importante riflessione.
Questo Tribunale ritiene, infatti, stante le difese delle parti, necessario precisare che, sebbene le difese facciano plurimi riferimenti a profili di
“legittimazione passiva”, in verità, l'odierna vicenda più che introdurre questioni relative all'”astratta legittimazione pone questioni relative a profili di riferibilità del riparto di responsabilità che attengono non l'ammissibilità della domanda, bensì il merito della stessa. Si richiama l'insegnamento che, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2016, è andato sempre più consolidandosi ( con sottolineato n.d.r.): "La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dev'essere - in particolare -
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
15 verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare"; (in tal senso Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500).
Per tali ragioni deve escludersi – per quanto attiene, giova ancora una volta rilevarlo, alla domanda oggetto dell'Odierna Cognizione – qualsivoglia responsabilità in capo alle convenute diverse dal con rigetto Controparte_3 di ogni domanda nei confronti delle stesse.
Nell'incidere del vaglio analitico, acclarato l'an dell'evento (cd. danno evento) ed esclusa la configurabilità di ogni ipotesi di responsabilità in capo alla Contr convenuta e deve passarsi alla quantificazione del danno patito CP_1 dall'attore - rectius - cd. danno conseguenza.
Rilevante appare la consulenza disposta nel presente giudizio ad opera del
Dott. . Persona_1
In primo luogo il CTU nominato in relazione alla cd compatibilità tra l'accadimento fattuale e le lesioni patite evidenzia che: “Tanto premesso, ne consegue l'ammissibilità del nesso causale tra le lesioni riportate dal Sig.
e l'evento traumatico così come desumibile da quanto riferito Parte_1 in anamnesi.” Inoltre precisa: “Le lesioni poi riportate appaiono compatibili con le modalità di produzione dell'evento traumatico sopra descritto, essendo tipiche di un soggetto rovinato al suolo con piede bloccato contro un ostacolo fisso in cui si verifica un movimento non naturale di rotazione o di torsione della caviglia sulla gamba.”
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
16 Il CTU collega il proprio ragionamento scientifico al verbale di pronto soccorso n. 2014/8825 del P.O. San Paolo di Napoli, datato 4.3.14; alla cartella clinica n.
7385 della Divisione di Ortopedia del P.O. San Paolo di concernente il CP_3 ricovero dal 4 al 13.3.14, Scheda di dimissione dell'U.O. di Ortopedia e
Traumatologia del P.O. San Paolo di concernente il ricovero del 10.4.14, CP_3 nonché alla ulteriore documentazione e certificazione medica allegata da parte attrice.
Si tratta, dunque, di una valutazione medica del CTU non solo frutto della perizia medica dello stesso, ma che trova fondamento immediato documentale nella citata cartella clinica ospedaliera in ragione dell'accesso, tramite autombulanza, nell'immediatezza dei fatti al presidio ospedaliero come narrato dai testi e che – giova ancora una volta rilevarlo - corrobora anche sotto il profilo sanitario e delle scienza medica il danno alla caduta stradale e non ad una presunta ed indimostrata aggressione.
In riferimento al danno patito dall'odierno attore è emerso che lo stesso abbia riportato delle lesioni permanenti tali da incidere sulla integrità psico-fisica consistenti in particolare in esiti di una “frattura scomposta del terzo distale della diafisi peroneale e del malleolo tibiale a destra, nonché una lussazione tibio-astragalica omolaterale.”
Il Tribunale ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU, fondate su un rigoroso criterio scientifico e, come detto, del tutto coerenti con la documentazione sanitaria in atti;
né, in verità, giova rilevarlo, la parte convenuta ha allegato presunti errori o deficienze diagnostiche nella relazione peritale che ne possano minare la congruità scientifica o escludere la sussistenza di un nesso causale tra l'evento e il danno patito come individuato nella relazione peritale.
Del pari il Tribunale ritiene che la “stima” del danno effettuata dal C.T. di parte attrice in misura superiore noninficia in alcun modo la correttezza scientifica
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
17 dell'elaborato peritale, ritenuto assolutamente condivisibile, per le ragioni espresse, dal Tribunale.
In forza di tali riflessioni gli esiti riverberatasi nella sfera giuridica dell'attore per effetto dell'evento lesivo patito concretizzano secondo la valutazione squisitamente medico scientifica espressa dal CTU e condivisibile per le ragioni espresse un danno biologico quantificabile in tali termini: “Il periodo di
Invalidità Temporanea è stimabile in una Totale (ITT) di giorni 70, per ricovero ospedaliero e divieto di carico, ed una Parziale (ITP) di giorni 10 al 75%, per la successiva fase di deambulazione con doppio bastone canadese, di giorni 10 al
50% e di giorni 30 al 25% per il periodo di progressiva ripresa funzionale e di stabilizzazione delle lesioni iniziali nei loro postumi. Deve concludersi per un danno biologico complessivo nella misura del 9% (nove per cento).”
Alla luce di tale affermazione non può che passarsi alla quantificazione del danno patito.
La particolare natura del danno considerando la data dell'accadimento e quanto operante ratione temporis induce a ritenere che la sua liquidazione debba essere effettuata sulla scorta dei parametri elaborati dal Tribunale di Milano in quanto ritenuti, ormai da costante giurisprudenza della Suprema Corte ed, in particolare da Corte di Cassazione III Sez. civ con la nota sentenza n. 12408 del 7/6/2011, come i più idonei ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza, già rivalutati all'attualità, con gli interessi a decorrere dal fatto.
Peraltro, giova rilevarlo -negata la funzione cd. “para-normativa” della cd. tabelle milanesi, d'altro canto, le stesse tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano, in regole integratrici del concetto di equità (in senso funzionale come sopra esplicitato), atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del
22/01/2019).
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
18 Nell'odierna vicenda processuale il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per non ritenere adeguati i parametri di cui alle citate tabelle non risultando elementi “specializzanti” tali da non ritenere “efficaci” le tabelle milanesi nel dare contenuto alla valutazione di quantificazione, rivelando “fatti straordinari specializzanti che rendono necessario un diverso adeguamento del "quantum" risarcitorio” (riflessioni in Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8884).
Alla luce delle suddette risultanze e riflessione, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano, il danno va così quantificato: avendo l'attore all'epoca del sinistro l'età di 56 anni (essendo nato il [...] ed il sinistro del
04.03.2014) essendo riconosciuta un'invalidità permanente nella misura del
9%, nonché una malattia che ha avuto una durata complessiva ripartibili nel seguente modo: ITT=70gg, ITP 75%=10gg,ITP al 50% = 10 gg;
ITP 25%=
30gg, si afferma in Questa Sede un danno da liquidarsi:
a. Danno non patrimoniale € 15.910,00 (sulla base delle tabelle milanesi nel senso richiamato applicando la percentuale di invalidità riconosciuta in ragione dell'età della vittima)
b. Invalidità temporanea totale € 8.050,00
c. invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
d. Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
e. Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
per un totale di euro 10.350,00.
Non sono adeguatamente documentate spese mediche non coperte dal
SSN.
In tale prospettiva la somma complessiva per il danno da liquidarsi in €
26.260 ( data dalla somma di euro 15.910,00 + 10.350,00 )
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
19 Sull'importo riconosciuto tale importo vanno, poi, riconosciuti gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo
(04.03.2014) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' fino alla data CP_5 dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici
(quale lucro cessante consistente nel pregiudizio subito dalla danneggiata per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio e secondo i criteri di liquidazione di cui alla sentenza delle S.U. della Suprema Corte di
Cassazione del 17.2.1995 n. 1712).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale.
Il Tribunale non ritiene di procedere a specifici incrementi del quantum di danno per la cd. personalizzazione atteso che le allegazioni di parte attrice sul punto appaiono del tutto generiche e lacunose, né l'attività istruttoria ha fornito adeguato riscontro in merito.
Va, in proposito, notato, infatti, che non sono emerse nella vicenda processuale conseguenze cd. anomale o del tutto particolari come conseguenza dell'evento citato che devono, come detto, in ogni caso essere tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato. Al contrario le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi di tale tipo non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento, atteso che sono “integralmente” coperte dal quantum risarcitorio liquidato.
In sostanza la cd. "personalizzazione" del danno biologico non si basa su un "automatismo" legato al mero “punto” di invalidità riconosciuto, ma postula l'individuazione di circostanze di danno ulteriori rispetto a quelle "ordinarie"
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
20 che sono già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare, con onere di allegazione e prova a carico del richiedente.
Va, infatti, assolutamente scongiurata – con orientamento da Questo
Tribunale più volte affermato - in materia di personalizzazione del danno non pregiudizio (cd. duplicazione per moltiplicazione) o liquidando a titolo di personalizzazione un profilo relazionale già compreso nel valore standard del punto (cd. duplicazione per personalizzazione). Come evidenziato alcuna specifica allegazione dalla parte attrice è stata svolta sul punto ed, nel vaglio di merito, la misura standard del criterio equitativo uniforme appare del tutto adeguata al ristoro effettivo del pregiudizio patito.
Resta da analizzare il tema del regime di governo delle spese di lite.
Anche in parte qua il complessivo esito della controversia impone, nella motivazione specifica circa il regime di governo delle spese, plurime riflessioni.
Tra la parte attrice e il le spese seguono la Controparte_3 soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornato ex D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento” considerando lo svolgimento della fase istruttoria e la natura delle questioni affrontate.
Le spese di consulenza sono poste a carico della parte convenuta soccombente Controparte_3
Del pari le spese di giudizio tra l'attore e le altre parti convenute – costituite, diverse dal devono necessariamente seguire la Controparte_3 soccombenza avendo la parte attrice evocato in giudizio dei soggetti nei cui confronti la domanda è risultata totalmente infondata, stante il difetto assoluto di riferibilità della situazione dedotta in giudizio per le ragioni espresse e non essendovi ragioni che possano, stante l'attuale formulazione normativa, consentire la deroga all'operatività al regime di soccombenza.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
21
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e accerta e dichiara, per i motivi espressi, la responsabilità del convenuto compiutamente identificato Controparte_6 in atti – per il danno patito dall'attore e- compiutamente identificato in atti – e per l'effetto
2. condanna il a risarcire, per le motivazioni espresse, in Controparte_3 favore di – compiutamente identificato in atti - il danno Parte_1 liquidato nel complessivo importo pari ad euro 26.260,00 oltre gli interessi al saggio legale in vigore anno per anno dalla data del fatto lesivo (04.03.2014) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo svalutato in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertate dall' fino alla data dell'accadimento lesivo ed ogni CP_5 anno rivalutato secondo i medesimi indici (come meglio precisato in parte motiva), su tale somma computando ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
3. rigetta, per le ragioni espresse, ogni altra domanda nei confronti delle altre parti convenute;
4. condanna il al pagamento in favore dell'attore delle spese Controparte_3 processuali che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente a carico del le spese di consulenza, Controparte_3 come liquidate con separato decreto, condannando lo stessa alla refusione di quanto eventualmente già anticipato dalla parte attrice;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
22 6. condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta – CP_2 compiutamente identificata in atti - delle spese processuali che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge;
7. condanna l'attore al pagamento in favore della conventa Controparte_1
– compiutamente identificata in atti - delle spese processuali che si
[...] liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge.
Napoli, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
23