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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2024, n. 35257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35257 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte di Assise di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Antonio Balsamo per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Vittorio Basile e Salvatore Vitale che si riportano ai motivi di ricorso e insistono per l'accoglimento chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza del 22/6/2023, ha confermato la sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo pronunciata dalla Corte di Assise di Catania nei confronti di IC NO in relazione al reato di omicidio aggravato di cui agli artt. 575, 577 nn. 3 e 416 bis.1, cod. pen. 2. Il ricorrente è stato sottoposto a indagini e processato per avere concorso all'omicidio di LO AR, commesso il 28 settembre 1991, al quale avrebbe partecipato in quanto, nella propria qualità di reggente del clan, sarebbe stato il mandante e il determinatore del reato, materialmente eseguito da NO AV e NO LI. Le indagini dalle quali è scaturito l'attuale processo, considerato che quelle iniziali non avevano avuto alcun esito in quanto i primi accertamenti non avevano consentito di 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35257 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 28/05/2024 individuare gli autori del fatto, hanno preso le mosse dalle dichiarazioni rese da NO AV allorché questo ha iniziato a collaborare nel mese di febbraio 2016. Nel corso del primo interrogatorio tenuto 1'8/2/2016, infatti, AV ha dichiarato di avere fatto parte del gruppo riferibile ai IC, i c.d. Tuppi, dagli anni 1989/1990 e di avere commesso in tale contesto e durante il periodo nel quale ha fatto parte del clan, una serie di reati, tra cui otto omicidi e, tra questi, quello di LO AR. Tutti reati per i quali non era neanche sospettato. Con specifico riferimento al delitto oggetto del ricorso il collaboratore ha raccontato di esserne stato l'autore materiale insieme ad NO LI e che questo era stato deciso da NO IC, NY IC e dallo stesso LI nell'ambito della contrapposizione che c'era in quel periodo tra il loro gruppo e quello del Malpassotu, i cui componenti avevano ucciso AR IC, fratello di NO, precedente reggente del clan. In conseguenza della "guerra" esistente tra i due gruppi i IC, e lo stesso collaboratore, si erano trasferiti in Toscana dove avevano continuato a commettere reati. Nel corso del tempo, d'altro canto, avevano anche continuato a frequentare Misterbianco, dove tornavano anche per vendicarsi. La decisione di uccidere LO AR era maturata in questo contesto in quanto la vittima, segretario della DC di Misterbianco, precedentemente vicino a AR IC, si era avvicinato a PI OR, rappresentante del clan rivale, che ora favoriva in danno degli interessi dei IC. Il collaboratore ha descritto l'azione evidenziando che il 28 settembre 1991 lui e LI, che erano arrivati il giorno prima dalla Toscana, avevano cercato AR prima a casa e poi, avendo saputo che aveva appena parcheggiato la macchina vicino al comune, lo avevano raggiunto e ucciso, dopo che dalla macchina di AR era sceso il dott. Giuseppe Rei na. In questo primo interrogatorio il collaboratore ha riferito che lui era alla guida dell'autovettura e che a sparare era stato il solo LI con una pistola. Secondo quanto riferito, inoltre, a pochi metri si stava celebrando un matrimonio e pektanto lui e LI per scappare avevano dovuto sparare in aria dei colpi di arma da fuoco per far allontanare le persone presenti. Per raggiungere il luogo e per scappare sarebbe stata utilizzata un'Alfa Romeo 75 (oggetto di una rapina commessa un mese prima con il concorso di PE LI) che poi durante la notte era stata incendiata vicino al cimitero. In un successivo interrogatorio reso il 22/2/2016 lo stesso AV ha specificato di avere sparato anche lui in quanto LI lo aveva chiamato dicendogli di farlo. Nel corso dei successivi interrogatori poi il collaboratore ha specificato alcuni particolari, come il fatto che per sparare avevano utilizzato dei fucili a canne mozze, nonostante entrambi avessero delle pistole, lui una 38 e LI una 9x21, Nel corso delle indagini, oltre a AV: 2 -sono stati sentiti altri collaboratori: IP NA, CO UR, TR SA, Giuseppe EL, Giuseppe AF, OR PI, IO Di Mauro Giuseppe IR, che hanno reso dichiarazioni in merito al ruolo rivestito da NO IC, alla conflittualità esistente tra i due clan e circa la riferibilità dell'omicidio di AR al clan dei IC, cioè nel senso che avevano pensato, ritenuto e creduto che gli autori fossero stati i membri del gruppo capeggiato da NO IC, anche se PI ha specificato che non poteva escludere che fosse stato commesso da altri sfruttando il fatto che esisteva la conflittualità tra i due gruppi;
-sono state sentite alcune persone informate dei fatti, tra le quali AR IL, in ordine al matrimonio celebrato il giorno dell'omicidio, e il col. Antonio Sframeli che ha riferito in merito alla perquisizione effettuata a casa di NY IC e alle ulteriori indagini svolte;
- è stata acquisita una lettera, sequestrata nel mese di giugno 1990 nell'abitazione di NY IC, indirizzata a certo "MA", per il contenuto però rivolta a "Tano" IC, nella quale un ignoto mittente, in qualche modo individuato in TR SA, lo informava che alcune persone lo avevano tradito e che tra queste vi era proprio LO AR;
-è stata acquisita una sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato che ha concluso nel senso che NO AV era una persona di fiducia di NO IC. All'esito delle indagini il pubblico ministero ha deciso di procedere separatamente per NO AV e questo, con processo celebrato con rito abbreviato, ritenuta l'attenuante della collaborazione, è stato condannato. Il diverso processo celebrato a carico di NO IC e di NO LI, esaminati i collaboratori e i testi indicati e acquisite le prove documentali, si è concluso con la condanna di NO IC e con l'assoluzione di NO LI. Al termine del processo, infatti, la Corte di Assise, ritenuta la credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese sa NO AV ha però evidenziato che queste potevano ritenersi adeguatamente riscontrate nei soli confronti di NO IC che è stato quindi condannato alla pena dell'ergastolo per il reato così come contestato. L'assoluzione di NO LI, in assenza di impugnazione da parte dell'organo dell'accusa, è divenuta irrevocabile. 3. Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa di NO IC che, in estrema sintesi, ha dedotto: i) la violazione del criterio di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta attendibilità soggettiva e alla credibilità delle dichiarazioni rese da AV, unico effettivo elemento postò a fondamento della dichiarazione di responsabilità: il collaboratore avrebbe avuto dei motivi di astio e rancore nei confronti di NO IC;
non corrisponderebbe al vero quanto riferito in ordine alla morte del 3 fratello e alla sua decisione di aderire all'associazione di IC;
avrebbe offerto diverse e discordanti ricostruzioni di quanto avvenuto;
avrebbe appreso quanto raccontato dalla lettura dei giornali che avevano riportato all'epoca la notizia dell'omicidio; le sue dichiarazioni contrasterebbero con gli accertamenti tecnici effettuati all'epoca dei fatti sul luogo del delitto;
l'Alfa 75 era stata oggetto di rapina in un periodo diverso da quello indicato;
ii) l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni rese, tali non potendo essere le sentenze emesse dalla Corte di Assise di appello di Catania e dal Tribunale di Prato, né la lettera, sequestrata più di un anno prima dell'omicidio, tutto ciò anche non volendo considerare che IC era all'epoca intercettato e che da tali attività non era emerso nulla;
iii) l'assenza di riscontri individualizzanti in quanto non sarebbe stato dimostrato che esisteva un clan IC nell'anno 1991 e il ruolo di capo di NO IC;
iv) l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen., già esclusa dal Tribunale di Prato;
v) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. All'esito del giudizio di appello, nel corso del quale è stata acquisita la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. emessa in primo grado dal Tribunale di Catania il 26/4/2022 nei confronti dell'imputato, la Corte di Assise territoriale ha confermato la sentenza di condanna. Nello specifico il giudice di appello ha ritenuto che le dichiarazioni rese da NO AV fossero intrinsecamente ed estrinsecamente credibili e adeguatamente riscontrate, anche circa la posizione del ricorrente. -Le ragioni della collaborazione, i tempi e i modi della stessa (cattura per la rapina, timore per sé stesso e la moglie, presunta disperazione) non sarebbero significative in termini di mancanza di credibilità, che non sarebbe neanche esclusa dal rancore che NO AV proverebbe verso i IC. La credibilità del collaboratore, poi, è stata anche riconosciuta nella sentenza pronunciata nei suoi confronti. -Le divergenze tra le diverse dichiarazioni rese, che sono comunque di minimo rilievo, sarebbero state chiarite dallo stesso collaboratore. -Le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori e il contesto complessivo accertato anche in altre sentenze costituirebbero riscontri esterni idonei a confermare quanto dichiarato. -Le dichiarazioni degli altri collaboratori quanto all'esistenza del clan e, soprattutto, in merito al ruolo di reggente a questo riconosciuto e il contenuto della lettera a lui inviata, nella quale LO AR viene definito come un traditore, sarebbero riscontri esterni individualizzanti idonei a confermare la chiamata in correità. 4 5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 5.1 Vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta credibilità oggettiva e all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da NO AV. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe addivenuta a conclusioni manifestamente illogiche in quanto non avrebbe adeguatamente considerato le ragioni per le quali questo aveva deciso di collaborare e i motivi di astio che lo stesso aveva nei confronti dell'imputato. Sotto altro profilo, poi, le dichiarazioni sarebbero incomplete e, per come si sono succedute, sarebbero prive della necessaria costanza e coerenza. In tema di mancanza di attendibilità intrinseca, infatti, in prima battuta: il fratello di AV non è stato ucciso per ragioni legate a dinamiche criminali ma per motivi passionali;
Incognito, diversamente da quanto da lui detto, non lo avrebbe mai chiamato o minacciato. Con specifico riferimento all'omicidio, poi: a) le questioni descritte in ordine al movente non sono chiare;
c) le circostanze quanto alla rapina dell'Alfa 75 sono imprecise e smentite con riguardo ai tempi;
d) la descrizione dell'omicidio resa in dibattimento è diversa da quelle rese negli interrogatorio dell'8/2/2016 (nel quale il collaboratore dice che avrebbe avuto il ruolo di autista e LI avrebbe sparato con la pistola), del 22 /2/2016 (nel quale il collaboratore specifica che sarebbe sceso dalla macchina e avrebbe sparato anche lui con un fucile), del 21/3/2016 (nel quale non riconosce la lettera "indirizzata ad MA" e non riconosce la vittima) e del 29/7/2018 (nel quale parla delle armi in modo diverso). 5.2. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta credibilità estrinseca. Nel secondo articolato motivo la difesa evidenzia che la motivazione della Corte territoriale quanto alla ritenuta credibilità estrinseca del collaboratore sarebbe carente e manifestamente illogica. Il giudice di appello, infatti, non si sarebbe adeguatamente confrontato con gli elementi indicati dalla difesa dai quali emergerebbe che NO AV avrebbe di fatto raccontato quanto appreso da notizie di stampa e che la descrizione dallo stesso fornita circa modi e tempi dell'omicidio contrasterebbe con gli accertamenti tecnici, soprattutto la consulenza balistica, effettuati, dai quali emergerebbe una diversa ricostruzione di quanto avvenuto, sia riguardo alle armi utilizzate e al numero dei colpi sparati che alle dinamiche di avvicinamento dei due autori del reato. Le stesse dichiarazioni, ancora, sarebbero smentite anche: i) da quanto accertato in ordine alle circostanze riferite in merito al reperimento dell'autovettura utilizzata, oggetto di una rapina, avvenuta il 2 maggio 1991 e non un mese prima, alla quale non aveva potuto evidentemente partecipare Giuseppe LI, che era deceduto alcuni mesi prima dell'omicidio oggetto del processo;
ii) dal racconto del dott. RE, che ha descritto la 5 propria presenza in modo differente da quanto detto dal collaboratore;
iii) dalla testimonianza degli sposi IL che non hanno riferito di avere udito colpi di pistola. 5.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza di riscontri individualizzanti in ordine al presunto mandato al compimento del delitto che il ricorrente avrebbe conferito al collaboratore e a LI. Nel terzo motivo la difesa rileva che gli elementi indicati a titolo di riscontri individualizzanti non sarebbero tali. Dalle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori, infatti, non emergerebbe né l'esistenza di un vero e proprio clan IC, quanto meno dal 1990, cioè dopo che era stato ucciso AR IC, né che il ricorrente aveva assunto il ruolo di reggente. Le stesse sentenze emesse sul punto, una neanche divenuta irrevocabile, d'altro canto, anche in considerazione del criterio decisorio di cui all'art. 238 bis cod. proc pen., non sarebbero significative e, inoltre, i giudici di merito non si sarebbero confrontati con la diversa conclusione cui era pervenuto il Tribunale di Prato che, nel 1995, ha escluso che il gruppo del quale facevano parte AV e IC, fosse di tipo mafioso. Nessun particolare rilievo, ancora, potrebbe essere riconosciuto alle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia che, in effetti, si sarebbero limitati a esporre quanto da loro ritenuto e ipotizzato, cioè che l'omicidio di AR era stato commesso dal gruppo di IC, senza però escludere che terzi potessero avere approfittato del conflitto allora esistente tra il gruppo dei "tuppi" e il clan del Malpassotu per commettere l'omicidio senza essere sospettati (così nello specifico OR PI). Sotto altro profilo, poi, il ruolo di reggente attribuito al ricorrente non sarebbe stato oggetto di adeguata ed effettiva prova in ciò non assumendo dirimente rilievo le dichiarazioni rese da UR prima del dibattimento e in tale sede non confermate. Il contenuto della lettera "indirizzata ad MA", inoltre, non potrebbe avere il valore di riscontro individualizzante. Nel corso del processo, infatti, non sarebbe emerso che la lettera, indirizzata a tale "MA" e nella quale il riferimento al ricorrente è contenuto nell'incipit "Tano, Tano, Tano", sia mai pervenuta all'imputato, né si sarebbe mai appurato chi l'abbia redatta, ciò anche considerato che l'ipotesi secondo la quale l'autore sarebbe stato SA è stata da questo smentita e, comunque, non potrebbe essere vera essendo stata questa redatta e inviata dopo che SA aveva iniziato a collaborare. Sempre sul punto, ancora, la Corte non avrebbe considerato che il documento è stato sequestrato un anno prima dell'omicidio e che, quindi, non sarebbe ipotizzabile che il ricorrente, sapendo del sequestro e di poter essere sospettato dell'omicidio, abbia deciso di portare a compimento l'azione. 5.4. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei riscontri individualizzanti. Nel quarto motivo la difesa ribadisce la manifesta illogicità della motivazione sul punto evidenziando che questa si fonderebbe solo sulla "plausibilità" del fatto che il ricorrente, "in ragione del ruolo rivestito all'interno del clan", abbia conferito il mandato di uccidere LO AR. Tale affermazione, come detto, fondata su elementi privi 6 di effettivo riscontro, non sarebbe sufficiente. Oltre alle considerazioni in precedenza esposte, infatti, neanche la sentenza da ultimo prodotta, o la sentenza emessa a carico di NO AV, potrebbero costituite elementi di riscontro individualizzante. Ciò in quanto la pronunciata nei confronti di NO IC per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è relativa a fatti del 2007 e la sentenza di condanna di AV non può assurgere a conferma di quanto dichiarato da AV stesso. Sotto altro e forse dirimente profilo, infine, la motivazione apparirebbe manifestamente illogica anche considerando le diverse conclusione cui i giudici di merito sono pervenuti con riferimento alla posizione di NO LI che, pure in presenza di analoghi elementi, è stato assolto dal giudice di primo grado che, appunto, ha escluso che in ordine alla sua posizione fossero stati acquisiti riscontri individualizzanti, decisione questa non impugnata dal pubblico ministero, o di NY IC, soggetto mai neanche sottoposto a indagini. 5.5. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 6. In data 11 maggio 204 sono pervenuti motivi nuovi con i quali l'avv. Vittorio Basile, ulteriormente illustrati e approfonditi gli argomenti esposti nei motivi terzo e quarto dell'atto di ricorso quanto all'assenza di riscontri individualizzanti, anche allegando i documenti e i verbali in questi richiamati, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nei primi quattro motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla violazione dei criteri di valutazione della chiamata di correo di cui agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. sia quanto alla ritenuta credibilità intrinseca ed estrinseca che alla ritenuta sussistenza di elementi di riscontro individualizzanti. Le doglianze sono infondate. 2.1. L'art. 192 cod. proc. pen. nei commi 3 e 4 indica i criteri di valutazione della chiamata in correità o in reità, diretta o de relato evidenziando che le dichiarazioni etero accusatorie rese da un coimputato o imputato in procedimento connesso o collegato devono trovare conferma in altri elementi di prova, con conseguente accentuazione, in ossequio alla previsione di cui al comma 1 dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice. La corretta individuazione dei criteri indicati nella norma, che costituisce la trasposizione legislativa dell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità antecedente 7 l'entrata in vigore del codice del 1989, è stata oggetto di numerose sentenze di questa Corte e, principalmente, di tre pronunce delle Sezioni Unite. 2.1.1. Da principio le Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192465, hanno evidenziato che la corretta valutazione del mezzo di prova deve essere articolato dal giudice di merito in tre tempi: a) prima deve essere verificata la credibilità soggettiva del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socioeconomiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
b) in un secondo momento si deve procedere alla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) da ultimo si effettua la verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa. Come specificato successivamente dalla giurisprudenza di questa Corte, d'altro canto, i tre tempi indicati non delineano una sequenza rigorosamente rigida in quanto il percorso valutativo dei vari passaggi non deve, e spesso non può, muoversi lungo linee separate. La credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, ad esempio, devono essere valutate unitariamente e ciò in quanto l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non pone alcuna deroga al riguardo (cfr. Sez. 4, n. 34413 del 8/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348 - 01; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, n.m. sul punto;
Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151) così che le eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliata la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, possono essere superate. 2.1.2. La procedura di verifica delle dichiarazioni etero accusatorie dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso o collegato, come già evidenziato da Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 e più recentemente da Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01, deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de auditu. Il giudizid di attendibilità intrinseca soggettiva del chiamante e della specifica attendibilità intrinseca oggettiva della dichiarazione da costui resa, infatti, impone, un'indagine accurata sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore. La chiamata de relato, d'altro canto, presentando una struttura analoga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione 8 dell'attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice. Nel caso specifico della chiamata de auditu non asseverata dalla fonte primaria, inoltre, la valutazione della credibilità intrinseca delle dichiarazioni impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il dichiarante e il soggetto di riferimento nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo. In questa situazione, nella quale il racconto proviene dalla fonte di seconda mano ed è sicuramente più complicato saggiare l'attendibilità intrinseca del terzo, poi, assume rilievo l'analisi specifica della compatibilità dei particolari forniti con il quadro probatorio già acquisito così che, se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base ad una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extraprocessuale proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sede processuale. 2.1.3. Diversa, d'altro canto, è l'ipotesi delle dichiarazioni rese da[ collaboratore di giustizia in ordine fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso. Queste, infatti, non sono assimilabili a dichiarazioni de relato e possono pertanto assumere, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, il medesimo rilievo probatorio delle chiamate dirette (cfr. Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 - 02; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585; Sez:. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta, Rv. 243425). 2.1.4. L'operazione logica di verifica giudiziale al fine di ritenere che la chiamata possa assurgere a prova idonea a giustificare l'affermazione di responsabilità si deve concludere con la verifica circa l'esistenza di riscontri esterni, convergenti e individualizzanti in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato e in tal caso, qualora la dichiarazione sia de relato, il controllo narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa deve essere particolarmente rigoroso e 9 approfondito essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 - 01; Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 - 01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01). Ne consegue che i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, Genna, Rv. 245867 - 01). In ordine alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, come affermato dalle Sezioni Unite, deve ritenersi che la genericità dell'espressione "altri elementi di prova" utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittimi l'interpretazione secondo cui in questa materia vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura così da poter essere costituiti non soltanto da prove storiche dirette, ma da ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma. Il riscontro, d'altro canto, non deve integrare ex se la prova del fatto in quanto, se così fosse, l'elemento perderebbe la sua funzione e gregaria e sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice facendo nella sostanza venire meno la necessità della prova principale, da sola non sufficiente (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01). L'unico dato certo, evincibile dalla previsione letterale dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è costituito dall'esigenza che i riscontri devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità, devono cioè essere esterni, rispetto alla dichiarazione stessa. Tenuto conto della mancanza di qualsiasi indicazione normativa in senso contrario, d'altro canto, deve escludersi che i riscontri debbano essere necessariamente di natura diversa rispetto alla categoria probatoria considerata. La norma, infatti, fa riferimento ad "altri" elementi di prova, da intendersi come elementi "ulteriori", da utilizzare in chiave corroborativa, il che chiarisce che si è inteso evocare un parametro meramente quantitativo e non qualitativo di tali elementi, 'senza alcuna pretesa di una imprescindibile differenziazione di tipo ontologico dei medesimi rispetto alla prova dichiarativa da riscontrare. Ciò posto, il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità, diretta o de relato, ben può essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella norma in quanto ogni elemento probatorio, diretto o indiretto che 10 sia, purché estraneo alle dichiarazioni da riscontrare, può essere legittimamente utilizzato a conferma dell'attendibilità delle stesse. In tale prospettiva, pertanto, il riscontro di qualsivoglia chiamata, sia esse diretta o indiretta, può essere costituito anche da una diversa e seconda chiamata, anche se questa è del pari de relato, ciò in quanto nessuna norma processuale prevede una tale limitazione al principio del libero convincimento del giudice. Qualora l'elemento di riscontro sia costituito da un'altra chiamata il giudice, al fine di evitare che la c.d. mutual corroboration sia il risultato di falsità concordate e finalizzate a incolpare una persona estranea ai fatti, è tenuto a procedere a una verifica rigorosa e attenta dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e, quindi, l'attitudine di una o più di esse a fungere da riscontro estrinseco di quella o di quelle che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione. In tale ottica, pertanto, al fine di enucleare la prova del fatto contestato, il giudice è tenuto a procedere a una delicata e complessa operazione di valutazione nella quale deve, innanzi tutto, sottoporre la dichiarazione accusatoria utilizzabile come riscontro di altra di analogo tenore allo stesso controllo di attendibilità intrinseca che vale per quest'ultima e, poi, deve procedere alla verifica che le ulteriori dichiarazioni accusatorie siano connotate da: -convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
-indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti inquinanti;
-specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d'accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
-autonomia "genetica", vale a dire derivazione non ex unica fonte, onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice (cfr. testualmente Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01 da ultimo cfr. Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01). In presenza di tali caratteristiche le plurime chiamate in correità (o in reità) legittimamente concorrono a formare, in modo peraltro non rivalutabile in sede di legittimità, la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica e in riferimento alla massima di esperienza, rispettosa dei 11 canoni normativi di valutazione della prova, per la quale quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonché dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni per l'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati. Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti, infatti, possono riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (cfr. Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309 - 01). 2.1.5. Nel caso in cui non siano emersi ovvero non siano stati acquisiti elementi di riscontro su di un segmento significativo della narrazione, ovvero addirittura esistano elementi di chiara smentita tali da incidere sull'attendibilità di quanto dichiarato, il giudice di merito, tenendo conto degli elementi di fatto chiaramente antagonisti rispetto ai contenuti narrativi portati dal dichiarante, è tenuto a esporre in modo logico i criteri adoperati per realizzare, ove ciò sia possibile, il c.d. frazionamento della dichiarazione complessa. Tale operazione, però, non si riferisce a situazioni nelle quali l'elemento di smentita sia irrilevante, quando cioè questo si riferisce a un aspetto marginale nell'economia del racconto (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015. Barraco, Rv. 264368 - 01) quanto, piuttosto, laddove la smentita sia su un fatto specifico rilevante e la narrazione sia stata positivamente vagliata in riferimento ad altri episodi storici. Il limite intrinseco della frazionabilità, infatti, è rappresentato dalla complessità e articolazione della dichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storici autonomi e distinti, non intimamente correlati. Ciò in quanto la c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015, Rossano, Rv. 265874 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917 - 01; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, AR, Rv. 256097 - 01 Sez. 1, n. 16723 del 16/03/2001, Romano, Rv. 218720 - 01). 12 2.2. La Corte territoriale si è conformata agli indicati criteri e le doglianze contenute nel ricorso, reiterative delle medesime censure già sollevate nell'atto di appello e in parte anche tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura dei medesimi elementi, sono infondate. Il giudice dell'impugnazione ha esposto le ragioni per le quali ha condiviso il giudizio di credibilità formulato dal giudice di primo grado in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca di NO AV. Nella sentenza impugnata i secondi giudici, infatti, hanno ripercorso le dichiarazioni rese dal collaboratore e hanno verificato la coerenza delle stesse quanto al nucleo essenziale del narrato dando conto della sostanziale irrilevanza delle divergenze evidenziate dalla difesa, in ciò correttamente ritenendo che queste afferissero a elementi inidonei a inficiare la tenuta della conclusione cui già il primo giudice era pervenuto, considerati anche le circostanze indicate nelle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori e dagli ulteriori elementi emersi. 2.2.1. L'analisi circa l'attendibilità di NO AV è stata correttamente effettuata sia in ordine alla credibilità soggettiva che verificando la coerenza logica di quanto dichiarato e la valutazione effettuata su tali punti, diversamente da quanto indicato dalla difesa, sviluppata tenendo coerentemente conto del tempo trascorso dalla commissione del reato, risulta adeguata e la motivazione, pertanto, non è sindacabile in questa sede. Quanto evidenziato dai giudici di merito, che hanno compiutamente analizzato la genesi della collaborazione e attribuito specifico rilievo al fatto che NO AV si è autoaccusato di gravissimi reati, ben sette omicidi di cui non era stato accusato, tra cui uno archiviato ritenendo che la morte fosse avvenuta per cause naturali, infatti, rende conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione nei termini della ritenuta credibilità intrinseca delle dichiarazioni. Nello specifico i secondi giudici hanno adeguatamente considerato tutte le critiche della difesa, ora sostanzialmente riproposte, e hanno spiegato le ragioni per le quali queste non erano condivisibili (cfr. pag. 48 e seguenti della sentenza impugnata). i. La considerazione per cui la credibilità del collaboratore non può essere inficiata dalla ragione utilitaristica che ha indotto il soggetto a rendere dichiarazioni auto ed etero accusatorie è corretta. Come espressamente evidenziato l il fatto che la scelta dipenda dalla disperazione o dalla necessità di salvaguardare la propria incolumità, ovvero anche solo di conseguire i benefici previsti dalla legge, infatti, non consente di ritenere per ciò solo, in assenza di ulteriori, effettivi e concreti elementi di segno contrario, che le dichiarazioni siano mendaci (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074 - 02). 13 ii. La conclusione per cui sarebbe irrilevante l'esistenza di potenziali ragioni di rancore e dissapore tra il dichiarante e il ricorrente e il II è logica e coerente. La circostanza che il collaboratore provi rancore nei confronti delle persone nei confronti delle quali rende le dichiarazioni accusatorie, seppure in tali casi è necessaria una maggiore attenzione, non è da sola sufficiente a concludere nel senso dell'inattendibilità del soggetto, ciò considerato che lo stesso rancore può essere la ragione che induce la collaborazione e che l'eventuale falsità delle dichiarazioni comporta la revoca dei benefici (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074 - 02). iii. Quanto indicato in ordine allo scarso rilievo delle critiche della difesa in merito alle circostanze che avrebbero determinato la morte del fratello, considerate le spiegazioni fornite sul punto dal collaboratore, appare condivisibile, ciò anche tenuto conto che in ogni caso l'eventuale difformità non pone comunque in dubbio il fatto che NO AV abbia fatto parte del clan IC e abbia personalmente partecipato ai fatti in ordine ai quali ha reso le proprie dichiarazioni. iv. Il rilievo riconosciuto alla circostanza che il collaboratore ha reso dichiarazioni auto accusatorie in relazione a sette omicidi, di cui uno archiviato come morte per cause naturali, per i quali non era sottoposto a indagini appare sotto certi profili dirimente in termini di verifica dell'attendibilità soggettiva. A prescindere dalle scelte poi operate dalla Procura della Repubblica circa le modalità e i tempi di esercizio dell'azione penale nei confronti di terzi, infatti, il dato risulta comunque significativo in quanto NO AV risulta comunque essere stato condannato. v. Le critiche relative alle difformità contenute nei diversi interrogatori circa le modalità con le quali si sono svolti i fatti sono state compiutamente e attentamente considerate nel provvedimento impugnato nel quale, tenuto conto del tempo trascorso e della costante ricostruzione fornita quanto alla genesi, all'organizzazione e all'esecuzione dell'omicidio, si è dato atto della sostanziale coincidenza del nucleo essenziale del narrato. Dal complesso delle dichiarazioni, infatti, emerge non solo che AV ha accusato IC e LI "di avere a che fare con l'omicidio di LO AR" (pag. 21 del ricorso), ma una puntuale ricostruzione delle modalità organizzative ed esecutive del reato, sia quanto al mandato conferito che in merito all'organizzazione ed esecuzione dello stesso, ciò considerati tutti gli specifici riferimenti al reperimento dell'autovettura utilizzata, al luogo di ricovero della stessa e a quello di distruzione, alle ricerche della vittima effettuate dagli autori del reato e alle modalità di esecuzione, questo anche con riferimento alle armi utilizzate. Senza che, d'altro canto, possa avere alcun effettivo e dirimente rilievo il fatto che inizialmente il collaboratore aveva affermato che LI aveva utilizzato una pistola e non aveva dichiarato in prima battuta di avere anche personalmente sparato. Questi elementi, infatti, sono stati chiariti e spiegati dal collaboratore per cui la conclusione dei 14 giudici di merito in termini di coerenza e costanza delle dichiarazioni non è può ritenersi illogica e non è pertanto sindacabile in questa sede. 2.2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla ritenuta attendibilità estrinseca delle stesse dichiarazioni. Nella motivazione della sentenza impugnata sul punto, contenuta da pag. 60 a pag. 87, infatti, la Corte territoriale ha dato compiuto atto di tutti gli elementi esterni e ulteriori che hanno confermato l'attendibilità di quanto dichiarato da NO AV e delle ragioni per le quali le critiche della difesa, ora sostanzialmente reiterate, non erano condivisibili. i. Il fatto che il collaboratore ha indicato in modo esatto e specifico il luogo in cui è stata rinvenuta la macchina utilizzata per l'omicidio è correttamente indicato come elemento esterno di riscontro. Le circostanze relative al rinvenimento dell'autovettura, d'altro canto, non erano emerse in precedenza e non erano stato menzionate dai giornali per cui, considerato anche che tra la commissione del reato e l'inizio della collaborazione erano trascorsi 25 anni, l'ipotesi della difesa, secondo la quale il collaboratore aveva riferito circostanze apprese dalla cronaca del tempo, è stata coerentemente ritenuta inverosimile. ii. Il fatto che NO DR ha indicato, in termini puntuali e precisi, le ragioni per cui è stata decisa l'eliminazione di LO AR e come queste siano state confermate dagli altri collaboratori di giustizia e, anche, dalla lettera rinvenuta. iii. La sostanziale coincidenza di quanto dichiarato dal collaboratore con gli accertamenti effettuati dal consulente balistico e con gli esiti della consulenza necroscopica, così come già riconosciuto dal giudice di primo grado (cfr. pagine 63-65 della sentenza impugnata con riferimento alle pagine 41-42 della sentenza allora impugnata), iv. Le circostanze, luoghi e tempi, di reperimento dell'Alfa 75 utilizzata, effettivamente oggetto di una rapina alcuni mesi prima dell'omicidio (circostanza questa, come evidenziato in motivazione, specificata nel corso dell'esame e che rende priva di consistenza la censura della difesa circa la presunta falsità in merito al coinvolgimento di AS LI). v. Le dichiarazioni rese dai testi RE, D'TA e IL. Il primo in ordine alle modalità di esecuzione e, l'ultimo in merito alla circostanza riferita dal collaboratore che a poca distanza si stava celebrando un matrimonio e che per fuggire e farsi strada era stato costretto a esplodere alcuni colpi di pistola. vi. Il tenore e il contenuto delle sentenze in atti circa l'esistenza del clan, l'operatività dello stesso e in merito al ruolo ricoperto da NO IC. 15 2.2.3. Le medesime considerazioni, infine, devono essere estese alle doglianze dedotte in ordine al vizio di motivazione circa la sussistenza di riscontri individualizzanti. Anche le dichiarazioni quanto al ruolo avuto dal ricorrente nella commissione dell'omicidio, nell'essere cioè stato il determinatore dello stesso per avere impartito a NO AV l'ordine di eseguirlo, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, risultano essere adeguatamente riscontrate. i. Le sentenze acquisite in atti e le dichiarazioni degli altri collaboratori, OR PI, IP NA, Giuseppe IR e CO UR, danno conto dell'esistenza del clan IC e del ruolo apicale in questo avuto dal ricorrente, che era la persona che comandava e che gestiva le attività del gruppo criminale, sia quelle del sodalizio mafioso che quelle, anche diverse e ulteriori, svolte in Toscana. Circostanze queste coincidenti con quanto riferito in termini specifici da NO AV in ordine al ruolo avuto da NO IC nella decisione e organizzazione dell'omicidio. ii. Il rinvenimento e il contenuto della missiva sequestrata il 6 giugno 1990, che conferma il movente dell'omicidio, il fatto cioè che la vittima era responsabile di avere tradito la famiglia IC in quanto, dalla morte di AR IC, LO AR aveva iniziato a favorire il clan rivale, garantendo l'appoggio e il sostegno politico di cui in precedenza avevano beneficiato i IC. In ordine a tali elementi le pur articolate critiche della difesa non colgono nel segno. Al di là dell'apparente destinatario, tale MA, infatti, come evidenziato nella sentenza impugnata, il tenore della missiva (che si riferisce a questioni relative alla vita del clan) e il dato testuale (l'incipit della missiva è " Tano, Tano, Tana..") non lasciano dubbi circa l'individuazione della persona cui era effettivamente indirizzata. Sul punto, in conclusione, la Corte territoriale, all'esito dell'attenta valutazione effettuata si è correttamente conformata al principio per cui «la causale del delitto, pur non costituendo elemento di prova autosufficiente, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità dotata dei requisiti di credibilità ed attendibilità, a condizione che sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali ed oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle propalazioni che deve avvalorare» (Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020, Fortuna, Rv. 279790 - 01; Sez. 2, n. 43311 del 17/07/2013, Barbaro, Rv. 256966-01; Sez. 2, n. 10967 del 17/12/2004, dep. 2005, Romito, Rv. 231028-01; Sez. 1, n. 5036 del 03/04/1997, Pesce, Rv. 207790-01; Sez. 1, n. 685 del 14/12/1995, dep. 1996, Savasta, Rv. 203798). 2.2.4. Da ultimo appare opportuno evidenziare che anche le critiche contenute nel ricorso quanto all'illogicità della motivazione con riferimento alla diversa conclusione cui i giudici di merito sono pervenuti per il coimputato LI sono infondate. La valutazione in ordine alla sussistenza o meno di risconti individualizzanti risente della natura degli stessi e, quindi, pure a fronte di una dichiarazione accusatoria resa nei 16 confronti di più persone e nella sostanza sovrapponibile, è ben possibile addivenire a differenti e opposte conclusioni per i diversi soggetti attinti, ciò senza che questo infici la tenuta logica del ragionamento complessivamente seguito e delle diverse conclusioni cui si perviene. La mancanza di riscontri nei confronti di uno o più dei soggetti indicati, infatti, considerato che questi si riferiscono alla persona specifica, non fa venir meno la credibilità soggettiva ovvero l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dell'intera dichiarazione che può essere pertanto legittimamente utilizzata e posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei soli imputati per i quali questa risulta supportata da riscontri individualizzanti. 3. Nel quinto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo puntuale riferimento alla dimostrata esistenza del sodalizio mafioso e delle ragioni per cui l'omicidio è stato deliberato e commesso, cioè per affermare la supremazia del clan IC e per vendicarsi del tradimento perpetrato dalla vittima, nonché delle modalità utilizzate, ha dato esaustivo conto dei motivi sui quali si fonda la sussistenza dell'aggravante. Ragione questa per cui le attuali censure, anche tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono neanche consentite (in ordine alle caratteristiche della circostanza aggravante da ultimo Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/5/2024 •
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Antonio Balsamo per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Vittorio Basile e Salvatore Vitale che si riportano ai motivi di ricorso e insistono per l'accoglimento chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza del 22/6/2023, ha confermato la sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo pronunciata dalla Corte di Assise di Catania nei confronti di IC NO in relazione al reato di omicidio aggravato di cui agli artt. 575, 577 nn. 3 e 416 bis.1, cod. pen. 2. Il ricorrente è stato sottoposto a indagini e processato per avere concorso all'omicidio di LO AR, commesso il 28 settembre 1991, al quale avrebbe partecipato in quanto, nella propria qualità di reggente del clan, sarebbe stato il mandante e il determinatore del reato, materialmente eseguito da NO AV e NO LI. Le indagini dalle quali è scaturito l'attuale processo, considerato che quelle iniziali non avevano avuto alcun esito in quanto i primi accertamenti non avevano consentito di 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35257 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 28/05/2024 individuare gli autori del fatto, hanno preso le mosse dalle dichiarazioni rese da NO AV allorché questo ha iniziato a collaborare nel mese di febbraio 2016. Nel corso del primo interrogatorio tenuto 1'8/2/2016, infatti, AV ha dichiarato di avere fatto parte del gruppo riferibile ai IC, i c.d. Tuppi, dagli anni 1989/1990 e di avere commesso in tale contesto e durante il periodo nel quale ha fatto parte del clan, una serie di reati, tra cui otto omicidi e, tra questi, quello di LO AR. Tutti reati per i quali non era neanche sospettato. Con specifico riferimento al delitto oggetto del ricorso il collaboratore ha raccontato di esserne stato l'autore materiale insieme ad NO LI e che questo era stato deciso da NO IC, NY IC e dallo stesso LI nell'ambito della contrapposizione che c'era in quel periodo tra il loro gruppo e quello del Malpassotu, i cui componenti avevano ucciso AR IC, fratello di NO, precedente reggente del clan. In conseguenza della "guerra" esistente tra i due gruppi i IC, e lo stesso collaboratore, si erano trasferiti in Toscana dove avevano continuato a commettere reati. Nel corso del tempo, d'altro canto, avevano anche continuato a frequentare Misterbianco, dove tornavano anche per vendicarsi. La decisione di uccidere LO AR era maturata in questo contesto in quanto la vittima, segretario della DC di Misterbianco, precedentemente vicino a AR IC, si era avvicinato a PI OR, rappresentante del clan rivale, che ora favoriva in danno degli interessi dei IC. Il collaboratore ha descritto l'azione evidenziando che il 28 settembre 1991 lui e LI, che erano arrivati il giorno prima dalla Toscana, avevano cercato AR prima a casa e poi, avendo saputo che aveva appena parcheggiato la macchina vicino al comune, lo avevano raggiunto e ucciso, dopo che dalla macchina di AR era sceso il dott. Giuseppe Rei na. In questo primo interrogatorio il collaboratore ha riferito che lui era alla guida dell'autovettura e che a sparare era stato il solo LI con una pistola. Secondo quanto riferito, inoltre, a pochi metri si stava celebrando un matrimonio e pektanto lui e LI per scappare avevano dovuto sparare in aria dei colpi di arma da fuoco per far allontanare le persone presenti. Per raggiungere il luogo e per scappare sarebbe stata utilizzata un'Alfa Romeo 75 (oggetto di una rapina commessa un mese prima con il concorso di PE LI) che poi durante la notte era stata incendiata vicino al cimitero. In un successivo interrogatorio reso il 22/2/2016 lo stesso AV ha specificato di avere sparato anche lui in quanto LI lo aveva chiamato dicendogli di farlo. Nel corso dei successivi interrogatori poi il collaboratore ha specificato alcuni particolari, come il fatto che per sparare avevano utilizzato dei fucili a canne mozze, nonostante entrambi avessero delle pistole, lui una 38 e LI una 9x21, Nel corso delle indagini, oltre a AV: 2 -sono stati sentiti altri collaboratori: IP NA, CO UR, TR SA, Giuseppe EL, Giuseppe AF, OR PI, IO Di Mauro Giuseppe IR, che hanno reso dichiarazioni in merito al ruolo rivestito da NO IC, alla conflittualità esistente tra i due clan e circa la riferibilità dell'omicidio di AR al clan dei IC, cioè nel senso che avevano pensato, ritenuto e creduto che gli autori fossero stati i membri del gruppo capeggiato da NO IC, anche se PI ha specificato che non poteva escludere che fosse stato commesso da altri sfruttando il fatto che esisteva la conflittualità tra i due gruppi;
-sono state sentite alcune persone informate dei fatti, tra le quali AR IL, in ordine al matrimonio celebrato il giorno dell'omicidio, e il col. Antonio Sframeli che ha riferito in merito alla perquisizione effettuata a casa di NY IC e alle ulteriori indagini svolte;
- è stata acquisita una lettera, sequestrata nel mese di giugno 1990 nell'abitazione di NY IC, indirizzata a certo "MA", per il contenuto però rivolta a "Tano" IC, nella quale un ignoto mittente, in qualche modo individuato in TR SA, lo informava che alcune persone lo avevano tradito e che tra queste vi era proprio LO AR;
-è stata acquisita una sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato che ha concluso nel senso che NO AV era una persona di fiducia di NO IC. All'esito delle indagini il pubblico ministero ha deciso di procedere separatamente per NO AV e questo, con processo celebrato con rito abbreviato, ritenuta l'attenuante della collaborazione, è stato condannato. Il diverso processo celebrato a carico di NO IC e di NO LI, esaminati i collaboratori e i testi indicati e acquisite le prove documentali, si è concluso con la condanna di NO IC e con l'assoluzione di NO LI. Al termine del processo, infatti, la Corte di Assise, ritenuta la credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese sa NO AV ha però evidenziato che queste potevano ritenersi adeguatamente riscontrate nei soli confronti di NO IC che è stato quindi condannato alla pena dell'ergastolo per il reato così come contestato. L'assoluzione di NO LI, in assenza di impugnazione da parte dell'organo dell'accusa, è divenuta irrevocabile. 3. Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa di NO IC che, in estrema sintesi, ha dedotto: i) la violazione del criterio di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta attendibilità soggettiva e alla credibilità delle dichiarazioni rese da AV, unico effettivo elemento postò a fondamento della dichiarazione di responsabilità: il collaboratore avrebbe avuto dei motivi di astio e rancore nei confronti di NO IC;
non corrisponderebbe al vero quanto riferito in ordine alla morte del 3 fratello e alla sua decisione di aderire all'associazione di IC;
avrebbe offerto diverse e discordanti ricostruzioni di quanto avvenuto;
avrebbe appreso quanto raccontato dalla lettura dei giornali che avevano riportato all'epoca la notizia dell'omicidio; le sue dichiarazioni contrasterebbero con gli accertamenti tecnici effettuati all'epoca dei fatti sul luogo del delitto;
l'Alfa 75 era stata oggetto di rapina in un periodo diverso da quello indicato;
ii) l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni rese, tali non potendo essere le sentenze emesse dalla Corte di Assise di appello di Catania e dal Tribunale di Prato, né la lettera, sequestrata più di un anno prima dell'omicidio, tutto ciò anche non volendo considerare che IC era all'epoca intercettato e che da tali attività non era emerso nulla;
iii) l'assenza di riscontri individualizzanti in quanto non sarebbe stato dimostrato che esisteva un clan IC nell'anno 1991 e il ruolo di capo di NO IC;
iv) l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bís.1 cod. pen., già esclusa dal Tribunale di Prato;
v) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. All'esito del giudizio di appello, nel corso del quale è stata acquisita la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. emessa in primo grado dal Tribunale di Catania il 26/4/2022 nei confronti dell'imputato, la Corte di Assise territoriale ha confermato la sentenza di condanna. Nello specifico il giudice di appello ha ritenuto che le dichiarazioni rese da NO AV fossero intrinsecamente ed estrinsecamente credibili e adeguatamente riscontrate, anche circa la posizione del ricorrente. -Le ragioni della collaborazione, i tempi e i modi della stessa (cattura per la rapina, timore per sé stesso e la moglie, presunta disperazione) non sarebbero significative in termini di mancanza di credibilità, che non sarebbe neanche esclusa dal rancore che NO AV proverebbe verso i IC. La credibilità del collaboratore, poi, è stata anche riconosciuta nella sentenza pronunciata nei suoi confronti. -Le divergenze tra le diverse dichiarazioni rese, che sono comunque di minimo rilievo, sarebbero state chiarite dallo stesso collaboratore. -Le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori e il contesto complessivo accertato anche in altre sentenze costituirebbero riscontri esterni idonei a confermare quanto dichiarato. -Le dichiarazioni degli altri collaboratori quanto all'esistenza del clan e, soprattutto, in merito al ruolo di reggente a questo riconosciuto e il contenuto della lettera a lui inviata, nella quale LO AR viene definito come un traditore, sarebbero riscontri esterni individualizzanti idonei a confermare la chiamata in correità. 4 5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 5.1 Vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta credibilità oggettiva e all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da NO AV. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe addivenuta a conclusioni manifestamente illogiche in quanto non avrebbe adeguatamente considerato le ragioni per le quali questo aveva deciso di collaborare e i motivi di astio che lo stesso aveva nei confronti dell'imputato. Sotto altro profilo, poi, le dichiarazioni sarebbero incomplete e, per come si sono succedute, sarebbero prive della necessaria costanza e coerenza. In tema di mancanza di attendibilità intrinseca, infatti, in prima battuta: il fratello di AV non è stato ucciso per ragioni legate a dinamiche criminali ma per motivi passionali;
Incognito, diversamente da quanto da lui detto, non lo avrebbe mai chiamato o minacciato. Con specifico riferimento all'omicidio, poi: a) le questioni descritte in ordine al movente non sono chiare;
c) le circostanze quanto alla rapina dell'Alfa 75 sono imprecise e smentite con riguardo ai tempi;
d) la descrizione dell'omicidio resa in dibattimento è diversa da quelle rese negli interrogatorio dell'8/2/2016 (nel quale il collaboratore dice che avrebbe avuto il ruolo di autista e LI avrebbe sparato con la pistola), del 22 /2/2016 (nel quale il collaboratore specifica che sarebbe sceso dalla macchina e avrebbe sparato anche lui con un fucile), del 21/3/2016 (nel quale non riconosce la lettera "indirizzata ad MA" e non riconosce la vittima) e del 29/7/2018 (nel quale parla delle armi in modo diverso). 5.2. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta credibilità estrinseca. Nel secondo articolato motivo la difesa evidenzia che la motivazione della Corte territoriale quanto alla ritenuta credibilità estrinseca del collaboratore sarebbe carente e manifestamente illogica. Il giudice di appello, infatti, non si sarebbe adeguatamente confrontato con gli elementi indicati dalla difesa dai quali emergerebbe che NO AV avrebbe di fatto raccontato quanto appreso da notizie di stampa e che la descrizione dallo stesso fornita circa modi e tempi dell'omicidio contrasterebbe con gli accertamenti tecnici, soprattutto la consulenza balistica, effettuati, dai quali emergerebbe una diversa ricostruzione di quanto avvenuto, sia riguardo alle armi utilizzate e al numero dei colpi sparati che alle dinamiche di avvicinamento dei due autori del reato. Le stesse dichiarazioni, ancora, sarebbero smentite anche: i) da quanto accertato in ordine alle circostanze riferite in merito al reperimento dell'autovettura utilizzata, oggetto di una rapina, avvenuta il 2 maggio 1991 e non un mese prima, alla quale non aveva potuto evidentemente partecipare Giuseppe LI, che era deceduto alcuni mesi prima dell'omicidio oggetto del processo;
ii) dal racconto del dott. RE, che ha descritto la 5 propria presenza in modo differente da quanto detto dal collaboratore;
iii) dalla testimonianza degli sposi IL che non hanno riferito di avere udito colpi di pistola. 5.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza di riscontri individualizzanti in ordine al presunto mandato al compimento del delitto che il ricorrente avrebbe conferito al collaboratore e a LI. Nel terzo motivo la difesa rileva che gli elementi indicati a titolo di riscontri individualizzanti non sarebbero tali. Dalle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori, infatti, non emergerebbe né l'esistenza di un vero e proprio clan IC, quanto meno dal 1990, cioè dopo che era stato ucciso AR IC, né che il ricorrente aveva assunto il ruolo di reggente. Le stesse sentenze emesse sul punto, una neanche divenuta irrevocabile, d'altro canto, anche in considerazione del criterio decisorio di cui all'art. 238 bis cod. proc pen., non sarebbero significative e, inoltre, i giudici di merito non si sarebbero confrontati con la diversa conclusione cui era pervenuto il Tribunale di Prato che, nel 1995, ha escluso che il gruppo del quale facevano parte AV e IC, fosse di tipo mafioso. Nessun particolare rilievo, ancora, potrebbe essere riconosciuto alle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia che, in effetti, si sarebbero limitati a esporre quanto da loro ritenuto e ipotizzato, cioè che l'omicidio di AR era stato commesso dal gruppo di IC, senza però escludere che terzi potessero avere approfittato del conflitto allora esistente tra il gruppo dei "tuppi" e il clan del Malpassotu per commettere l'omicidio senza essere sospettati (così nello specifico OR PI). Sotto altro profilo, poi, il ruolo di reggente attribuito al ricorrente non sarebbe stato oggetto di adeguata ed effettiva prova in ciò non assumendo dirimente rilievo le dichiarazioni rese da UR prima del dibattimento e in tale sede non confermate. Il contenuto della lettera "indirizzata ad MA", inoltre, non potrebbe avere il valore di riscontro individualizzante. Nel corso del processo, infatti, non sarebbe emerso che la lettera, indirizzata a tale "MA" e nella quale il riferimento al ricorrente è contenuto nell'incipit "Tano, Tano, Tano", sia mai pervenuta all'imputato, né si sarebbe mai appurato chi l'abbia redatta, ciò anche considerato che l'ipotesi secondo la quale l'autore sarebbe stato SA è stata da questo smentita e, comunque, non potrebbe essere vera essendo stata questa redatta e inviata dopo che SA aveva iniziato a collaborare. Sempre sul punto, ancora, la Corte non avrebbe considerato che il documento è stato sequestrato un anno prima dell'omicidio e che, quindi, non sarebbe ipotizzabile che il ricorrente, sapendo del sequestro e di poter essere sospettato dell'omicidio, abbia deciso di portare a compimento l'azione. 5.4. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei riscontri individualizzanti. Nel quarto motivo la difesa ribadisce la manifesta illogicità della motivazione sul punto evidenziando che questa si fonderebbe solo sulla "plausibilità" del fatto che il ricorrente, "in ragione del ruolo rivestito all'interno del clan", abbia conferito il mandato di uccidere LO AR. Tale affermazione, come detto, fondata su elementi privi 6 di effettivo riscontro, non sarebbe sufficiente. Oltre alle considerazioni in precedenza esposte, infatti, neanche la sentenza da ultimo prodotta, o la sentenza emessa a carico di NO AV, potrebbero costituite elementi di riscontro individualizzante. Ciò in quanto la pronunciata nei confronti di NO IC per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è relativa a fatti del 2007 e la sentenza di condanna di AV non può assurgere a conferma di quanto dichiarato da AV stesso. Sotto altro e forse dirimente profilo, infine, la motivazione apparirebbe manifestamente illogica anche considerando le diverse conclusione cui i giudici di merito sono pervenuti con riferimento alla posizione di NO LI che, pure in presenza di analoghi elementi, è stato assolto dal giudice di primo grado che, appunto, ha escluso che in ordine alla sua posizione fossero stati acquisiti riscontri individualizzanti, decisione questa non impugnata dal pubblico ministero, o di NY IC, soggetto mai neanche sottoposto a indagini. 5.5. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 6. In data 11 maggio 204 sono pervenuti motivi nuovi con i quali l'avv. Vittorio Basile, ulteriormente illustrati e approfonditi gli argomenti esposti nei motivi terzo e quarto dell'atto di ricorso quanto all'assenza di riscontri individualizzanti, anche allegando i documenti e i verbali in questi richiamati, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nei primi quattro motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla violazione dei criteri di valutazione della chiamata di correo di cui agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. sia quanto alla ritenuta credibilità intrinseca ed estrinseca che alla ritenuta sussistenza di elementi di riscontro individualizzanti. Le doglianze sono infondate. 2.1. L'art. 192 cod. proc. pen. nei commi 3 e 4 indica i criteri di valutazione della chiamata in correità o in reità, diretta o de relato evidenziando che le dichiarazioni etero accusatorie rese da un coimputato o imputato in procedimento connesso o collegato devono trovare conferma in altri elementi di prova, con conseguente accentuazione, in ossequio alla previsione di cui al comma 1 dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice. La corretta individuazione dei criteri indicati nella norma, che costituisce la trasposizione legislativa dell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità antecedente 7 l'entrata in vigore del codice del 1989, è stata oggetto di numerose sentenze di questa Corte e, principalmente, di tre pronunce delle Sezioni Unite. 2.1.1. Da principio le Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192465, hanno evidenziato che la corretta valutazione del mezzo di prova deve essere articolato dal giudice di merito in tre tempi: a) prima deve essere verificata la credibilità soggettiva del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socioeconomiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
b) in un secondo momento si deve procedere alla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) da ultimo si effettua la verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa. Come specificato successivamente dalla giurisprudenza di questa Corte, d'altro canto, i tre tempi indicati non delineano una sequenza rigorosamente rigida in quanto il percorso valutativo dei vari passaggi non deve, e spesso non può, muoversi lungo linee separate. La credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, ad esempio, devono essere valutate unitariamente e ciò in quanto l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non pone alcuna deroga al riguardo (cfr. Sez. 4, n. 34413 del 8/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348 - 01; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, n.m. sul punto;
Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151) così che le eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliata la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, possono essere superate. 2.1.2. La procedura di verifica delle dichiarazioni etero accusatorie dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso o collegato, come già evidenziato da Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 e più recentemente da Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01, deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de auditu. Il giudizid di attendibilità intrinseca soggettiva del chiamante e della specifica attendibilità intrinseca oggettiva della dichiarazione da costui resa, infatti, impone, un'indagine accurata sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore. La chiamata de relato, d'altro canto, presentando una struttura analoga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione 8 dell'attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l'attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l'attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l'elemento di prova più significativo del fatto sub iudice. Nel caso specifico della chiamata de auditu non asseverata dalla fonte primaria, inoltre, la valutazione della credibilità intrinseca delle dichiarazioni impone di apprezzarne la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il dichiarante e il soggetto di riferimento nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i due, sì da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo. In questa situazione, nella quale il racconto proviene dalla fonte di seconda mano ed è sicuramente più complicato saggiare l'attendibilità intrinseca del terzo, poi, assume rilievo l'analisi specifica della compatibilità dei particolari forniti con il quadro probatorio già acquisito così che, se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base ad una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extraprocessuale proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sede processuale. 2.1.3. Diversa, d'altro canto, è l'ipotesi delle dichiarazioni rese da[ collaboratore di giustizia in ordine fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso. Queste, infatti, non sono assimilabili a dichiarazioni de relato e possono pertanto assumere, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, il medesimo rilievo probatorio delle chiamate dirette (cfr. Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 - 02; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585; Sez:. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta, Rv. 243425). 2.1.4. L'operazione logica di verifica giudiziale al fine di ritenere che la chiamata possa assurgere a prova idonea a giustificare l'affermazione di responsabilità si deve concludere con la verifica circa l'esistenza di riscontri esterni, convergenti e individualizzanti in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla specifica condotta criminosa dell'incolpato e in tal caso, qualora la dichiarazione sia de relato, il controllo narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa deve essere particolarmente rigoroso e 9 approfondito essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 - 01; Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393 - 01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01). Ne consegue che i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, Genna, Rv. 245867 - 01). In ordine alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, come affermato dalle Sezioni Unite, deve ritenersi che la genericità dell'espressione "altri elementi di prova" utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittimi l'interpretazione secondo cui in questa materia vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura così da poter essere costituiti non soltanto da prove storiche dirette, ma da ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma. Il riscontro, d'altro canto, non deve integrare ex se la prova del fatto in quanto, se così fosse, l'elemento perderebbe la sua funzione e gregaria e sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice facendo nella sostanza venire meno la necessità della prova principale, da sola non sufficiente (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01). L'unico dato certo, evincibile dalla previsione letterale dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è costituito dall'esigenza che i riscontri devono essere caratterizzati dalla necessaria estraneità, devono cioè essere esterni, rispetto alla dichiarazione stessa. Tenuto conto della mancanza di qualsiasi indicazione normativa in senso contrario, d'altro canto, deve escludersi che i riscontri debbano essere necessariamente di natura diversa rispetto alla categoria probatoria considerata. La norma, infatti, fa riferimento ad "altri" elementi di prova, da intendersi come elementi "ulteriori", da utilizzare in chiave corroborativa, il che chiarisce che si è inteso evocare un parametro meramente quantitativo e non qualitativo di tali elementi, 'senza alcuna pretesa di una imprescindibile differenziazione di tipo ontologico dei medesimi rispetto alla prova dichiarativa da riscontrare. Ciò posto, il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità, diretta o de relato, ben può essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella norma in quanto ogni elemento probatorio, diretto o indiretto che 10 sia, purché estraneo alle dichiarazioni da riscontrare, può essere legittimamente utilizzato a conferma dell'attendibilità delle stesse. In tale prospettiva, pertanto, il riscontro di qualsivoglia chiamata, sia esse diretta o indiretta, può essere costituito anche da una diversa e seconda chiamata, anche se questa è del pari de relato, ciò in quanto nessuna norma processuale prevede una tale limitazione al principio del libero convincimento del giudice. Qualora l'elemento di riscontro sia costituito da un'altra chiamata il giudice, al fine di evitare che la c.d. mutual corroboration sia il risultato di falsità concordate e finalizzate a incolpare una persona estranea ai fatti, è tenuto a procedere a una verifica rigorosa e attenta dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e, quindi, l'attitudine di una o più di esse a fungere da riscontro estrinseco di quella o di quelle che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione. In tale ottica, pertanto, al fine di enucleare la prova del fatto contestato, il giudice è tenuto a procedere a una delicata e complessa operazione di valutazione nella quale deve, innanzi tutto, sottoporre la dichiarazione accusatoria utilizzabile come riscontro di altra di analogo tenore allo stesso controllo di attendibilità intrinseca che vale per quest'ultima e, poi, deve procedere alla verifica che le ulteriori dichiarazioni accusatorie siano connotate da: -convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
-indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti inquinanti;
-specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d'accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
-autonomia "genetica", vale a dire derivazione non ex unica fonte, onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice (cfr. testualmente Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01 da ultimo cfr. Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01). In presenza di tali caratteristiche le plurime chiamate in correità (o in reità) legittimamente concorrono a formare, in modo peraltro non rivalutabile in sede di legittimità, la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica e in riferimento alla massima di esperienza, rispettosa dei 11 canoni normativi di valutazione della prova, per la quale quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonché dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni per l'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati. Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti, infatti, possono riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (cfr. Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309 - 01). 2.1.5. Nel caso in cui non siano emersi ovvero non siano stati acquisiti elementi di riscontro su di un segmento significativo della narrazione, ovvero addirittura esistano elementi di chiara smentita tali da incidere sull'attendibilità di quanto dichiarato, il giudice di merito, tenendo conto degli elementi di fatto chiaramente antagonisti rispetto ai contenuti narrativi portati dal dichiarante, è tenuto a esporre in modo logico i criteri adoperati per realizzare, ove ciò sia possibile, il c.d. frazionamento della dichiarazione complessa. Tale operazione, però, non si riferisce a situazioni nelle quali l'elemento di smentita sia irrilevante, quando cioè questo si riferisce a un aspetto marginale nell'economia del racconto (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015. Barraco, Rv. 264368 - 01) quanto, piuttosto, laddove la smentita sia su un fatto specifico rilevante e la narrazione sia stata positivamente vagliata in riferimento ad altri episodi storici. Il limite intrinseco della frazionabilità, infatti, è rappresentato dalla complessità e articolazione della dichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storici autonomi e distinti, non intimamente correlati. Ciò in quanto la c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015, Rossano, Rv. 265874 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917 - 01; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, AR, Rv. 256097 - 01 Sez. 1, n. 16723 del 16/03/2001, Romano, Rv. 218720 - 01). 12 2.2. La Corte territoriale si è conformata agli indicati criteri e le doglianze contenute nel ricorso, reiterative delle medesime censure già sollevate nell'atto di appello e in parte anche tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura dei medesimi elementi, sono infondate. Il giudice dell'impugnazione ha esposto le ragioni per le quali ha condiviso il giudizio di credibilità formulato dal giudice di primo grado in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca di NO AV. Nella sentenza impugnata i secondi giudici, infatti, hanno ripercorso le dichiarazioni rese dal collaboratore e hanno verificato la coerenza delle stesse quanto al nucleo essenziale del narrato dando conto della sostanziale irrilevanza delle divergenze evidenziate dalla difesa, in ciò correttamente ritenendo che queste afferissero a elementi inidonei a inficiare la tenuta della conclusione cui già il primo giudice era pervenuto, considerati anche le circostanze indicate nelle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori e dagli ulteriori elementi emersi. 2.2.1. L'analisi circa l'attendibilità di NO AV è stata correttamente effettuata sia in ordine alla credibilità soggettiva che verificando la coerenza logica di quanto dichiarato e la valutazione effettuata su tali punti, diversamente da quanto indicato dalla difesa, sviluppata tenendo coerentemente conto del tempo trascorso dalla commissione del reato, risulta adeguata e la motivazione, pertanto, non è sindacabile in questa sede. Quanto evidenziato dai giudici di merito, che hanno compiutamente analizzato la genesi della collaborazione e attribuito specifico rilievo al fatto che NO AV si è autoaccusato di gravissimi reati, ben sette omicidi di cui non era stato accusato, tra cui uno archiviato ritenendo che la morte fosse avvenuta per cause naturali, infatti, rende conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione nei termini della ritenuta credibilità intrinseca delle dichiarazioni. Nello specifico i secondi giudici hanno adeguatamente considerato tutte le critiche della difesa, ora sostanzialmente riproposte, e hanno spiegato le ragioni per le quali queste non erano condivisibili (cfr. pag. 48 e seguenti della sentenza impugnata). i. La considerazione per cui la credibilità del collaboratore non può essere inficiata dalla ragione utilitaristica che ha indotto il soggetto a rendere dichiarazioni auto ed etero accusatorie è corretta. Come espressamente evidenziato l il fatto che la scelta dipenda dalla disperazione o dalla necessità di salvaguardare la propria incolumità, ovvero anche solo di conseguire i benefici previsti dalla legge, infatti, non consente di ritenere per ciò solo, in assenza di ulteriori, effettivi e concreti elementi di segno contrario, che le dichiarazioni siano mendaci (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074 - 02). 13 ii. La conclusione per cui sarebbe irrilevante l'esistenza di potenziali ragioni di rancore e dissapore tra il dichiarante e il ricorrente e il II è logica e coerente. La circostanza che il collaboratore provi rancore nei confronti delle persone nei confronti delle quali rende le dichiarazioni accusatorie, seppure in tali casi è necessaria una maggiore attenzione, non è da sola sufficiente a concludere nel senso dell'inattendibilità del soggetto, ciò considerato che lo stesso rancore può essere la ragione che induce la collaborazione e che l'eventuale falsità delle dichiarazioni comporta la revoca dei benefici (Sez. 6, n. 48320 del 12/04/2022, Manna, Rv. 284074 - 02). iii. Quanto indicato in ordine allo scarso rilievo delle critiche della difesa in merito alle circostanze che avrebbero determinato la morte del fratello, considerate le spiegazioni fornite sul punto dal collaboratore, appare condivisibile, ciò anche tenuto conto che in ogni caso l'eventuale difformità non pone comunque in dubbio il fatto che NO AV abbia fatto parte del clan IC e abbia personalmente partecipato ai fatti in ordine ai quali ha reso le proprie dichiarazioni. iv. Il rilievo riconosciuto alla circostanza che il collaboratore ha reso dichiarazioni auto accusatorie in relazione a sette omicidi, di cui uno archiviato come morte per cause naturali, per i quali non era sottoposto a indagini appare sotto certi profili dirimente in termini di verifica dell'attendibilità soggettiva. A prescindere dalle scelte poi operate dalla Procura della Repubblica circa le modalità e i tempi di esercizio dell'azione penale nei confronti di terzi, infatti, il dato risulta comunque significativo in quanto NO AV risulta comunque essere stato condannato. v. Le critiche relative alle difformità contenute nei diversi interrogatori circa le modalità con le quali si sono svolti i fatti sono state compiutamente e attentamente considerate nel provvedimento impugnato nel quale, tenuto conto del tempo trascorso e della costante ricostruzione fornita quanto alla genesi, all'organizzazione e all'esecuzione dell'omicidio, si è dato atto della sostanziale coincidenza del nucleo essenziale del narrato. Dal complesso delle dichiarazioni, infatti, emerge non solo che AV ha accusato IC e LI "di avere a che fare con l'omicidio di LO AR" (pag. 21 del ricorso), ma una puntuale ricostruzione delle modalità organizzative ed esecutive del reato, sia quanto al mandato conferito che in merito all'organizzazione ed esecuzione dello stesso, ciò considerati tutti gli specifici riferimenti al reperimento dell'autovettura utilizzata, al luogo di ricovero della stessa e a quello di distruzione, alle ricerche della vittima effettuate dagli autori del reato e alle modalità di esecuzione, questo anche con riferimento alle armi utilizzate. Senza che, d'altro canto, possa avere alcun effettivo e dirimente rilievo il fatto che inizialmente il collaboratore aveva affermato che LI aveva utilizzato una pistola e non aveva dichiarato in prima battuta di avere anche personalmente sparato. Questi elementi, infatti, sono stati chiariti e spiegati dal collaboratore per cui la conclusione dei 14 giudici di merito in termini di coerenza e costanza delle dichiarazioni non è può ritenersi illogica e non è pertanto sindacabile in questa sede. 2.2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla ritenuta attendibilità estrinseca delle stesse dichiarazioni. Nella motivazione della sentenza impugnata sul punto, contenuta da pag. 60 a pag. 87, infatti, la Corte territoriale ha dato compiuto atto di tutti gli elementi esterni e ulteriori che hanno confermato l'attendibilità di quanto dichiarato da NO AV e delle ragioni per le quali le critiche della difesa, ora sostanzialmente reiterate, non erano condivisibili. i. Il fatto che il collaboratore ha indicato in modo esatto e specifico il luogo in cui è stata rinvenuta la macchina utilizzata per l'omicidio è correttamente indicato come elemento esterno di riscontro. Le circostanze relative al rinvenimento dell'autovettura, d'altro canto, non erano emerse in precedenza e non erano stato menzionate dai giornali per cui, considerato anche che tra la commissione del reato e l'inizio della collaborazione erano trascorsi 25 anni, l'ipotesi della difesa, secondo la quale il collaboratore aveva riferito circostanze apprese dalla cronaca del tempo, è stata coerentemente ritenuta inverosimile. ii. Il fatto che NO DR ha indicato, in termini puntuali e precisi, le ragioni per cui è stata decisa l'eliminazione di LO AR e come queste siano state confermate dagli altri collaboratori di giustizia e, anche, dalla lettera rinvenuta. iii. La sostanziale coincidenza di quanto dichiarato dal collaboratore con gli accertamenti effettuati dal consulente balistico e con gli esiti della consulenza necroscopica, così come già riconosciuto dal giudice di primo grado (cfr. pagine 63-65 della sentenza impugnata con riferimento alle pagine 41-42 della sentenza allora impugnata), iv. Le circostanze, luoghi e tempi, di reperimento dell'Alfa 75 utilizzata, effettivamente oggetto di una rapina alcuni mesi prima dell'omicidio (circostanza questa, come evidenziato in motivazione, specificata nel corso dell'esame e che rende priva di consistenza la censura della difesa circa la presunta falsità in merito al coinvolgimento di AS LI). v. Le dichiarazioni rese dai testi RE, D'TA e IL. Il primo in ordine alle modalità di esecuzione e, l'ultimo in merito alla circostanza riferita dal collaboratore che a poca distanza si stava celebrando un matrimonio e che per fuggire e farsi strada era stato costretto a esplodere alcuni colpi di pistola. vi. Il tenore e il contenuto delle sentenze in atti circa l'esistenza del clan, l'operatività dello stesso e in merito al ruolo ricoperto da NO IC. 15 2.2.3. Le medesime considerazioni, infine, devono essere estese alle doglianze dedotte in ordine al vizio di motivazione circa la sussistenza di riscontri individualizzanti. Anche le dichiarazioni quanto al ruolo avuto dal ricorrente nella commissione dell'omicidio, nell'essere cioè stato il determinatore dello stesso per avere impartito a NO AV l'ordine di eseguirlo, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, risultano essere adeguatamente riscontrate. i. Le sentenze acquisite in atti e le dichiarazioni degli altri collaboratori, OR PI, IP NA, Giuseppe IR e CO UR, danno conto dell'esistenza del clan IC e del ruolo apicale in questo avuto dal ricorrente, che era la persona che comandava e che gestiva le attività del gruppo criminale, sia quelle del sodalizio mafioso che quelle, anche diverse e ulteriori, svolte in Toscana. Circostanze queste coincidenti con quanto riferito in termini specifici da NO AV in ordine al ruolo avuto da NO IC nella decisione e organizzazione dell'omicidio. ii. Il rinvenimento e il contenuto della missiva sequestrata il 6 giugno 1990, che conferma il movente dell'omicidio, il fatto cioè che la vittima era responsabile di avere tradito la famiglia IC in quanto, dalla morte di AR IC, LO AR aveva iniziato a favorire il clan rivale, garantendo l'appoggio e il sostegno politico di cui in precedenza avevano beneficiato i IC. In ordine a tali elementi le pur articolate critiche della difesa non colgono nel segno. Al di là dell'apparente destinatario, tale MA, infatti, come evidenziato nella sentenza impugnata, il tenore della missiva (che si riferisce a questioni relative alla vita del clan) e il dato testuale (l'incipit della missiva è " Tano, Tano, Tana..") non lasciano dubbi circa l'individuazione della persona cui era effettivamente indirizzata. Sul punto, in conclusione, la Corte territoriale, all'esito dell'attenta valutazione effettuata si è correttamente conformata al principio per cui «la causale del delitto, pur non costituendo elemento di prova autosufficiente, può costituire elemento di riscontro individualizzante ad una chiamata in correità dotata dei requisiti di credibilità ed attendibilità, a condizione che sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali ed oggetto di rigorosa argomentazione in correlazione alle propalazioni che deve avvalorare» (Sez. 1, n. 31205 del 23/10/2020, Fortuna, Rv. 279790 - 01; Sez. 2, n. 43311 del 17/07/2013, Barbaro, Rv. 256966-01; Sez. 2, n. 10967 del 17/12/2004, dep. 2005, Romito, Rv. 231028-01; Sez. 1, n. 5036 del 03/04/1997, Pesce, Rv. 207790-01; Sez. 1, n. 685 del 14/12/1995, dep. 1996, Savasta, Rv. 203798). 2.2.4. Da ultimo appare opportuno evidenziare che anche le critiche contenute nel ricorso quanto all'illogicità della motivazione con riferimento alla diversa conclusione cui i giudici di merito sono pervenuti per il coimputato LI sono infondate. La valutazione in ordine alla sussistenza o meno di risconti individualizzanti risente della natura degli stessi e, quindi, pure a fronte di una dichiarazione accusatoria resa nei 16 confronti di più persone e nella sostanza sovrapponibile, è ben possibile addivenire a differenti e opposte conclusioni per i diversi soggetti attinti, ciò senza che questo infici la tenuta logica del ragionamento complessivamente seguito e delle diverse conclusioni cui si perviene. La mancanza di riscontri nei confronti di uno o più dei soggetti indicati, infatti, considerato che questi si riferiscono alla persona specifica, non fa venir meno la credibilità soggettiva ovvero l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dell'intera dichiarazione che può essere pertanto legittimamente utilizzata e posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei soli imputati per i quali questa risulta supportata da riscontri individualizzanti. 3. Nel quinto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo puntuale riferimento alla dimostrata esistenza del sodalizio mafioso e delle ragioni per cui l'omicidio è stato deliberato e commesso, cioè per affermare la supremazia del clan IC e per vendicarsi del tradimento perpetrato dalla vittima, nonché delle modalità utilizzate, ha dato esaustivo conto dei motivi sui quali si fonda la sussistenza dell'aggravante. Ragione questa per cui le attuali censure, anche tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono neanche consentite (in ordine alle caratteristiche della circostanza aggravante da ultimo Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/5/2024 •