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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/11/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 394 del ruolo generale dell'anno 2020, tra:
(C.F. ), ammessa al patrocinio a spese dello stato con Parte_1 C.F._1 delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di Lanusei del 30 giugno 2025 n° 39, elettivamente domiciliata in Lanusei presso lo studio dell'Avv. Mara Cuboni, che la rappresenta e difende come da procura in atti, ricorrente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tortolì presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Stefania Mereu, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione civile – materia famiglia.
Conclusioni:
Per (note di udienza del 17 settembre 2025): Parte_1
- il Tribunale adito, contrariis rejectis, Voglia: ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta,
pagina 1 di 7 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 CP_1
2) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di mantenimento della moglie, la CP_1 Pt_1 somma mensile di euro 1.300,00 (milletrecento/00) o quella maggiore e diversa che il Tribunale riterrà equa. Ciò entro il giorno 05 di ogni mese e con rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per separazione. 3) condannare il sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite.
Per (comparsa conclusionale del 13 maggio 2024): CP_1
- Voglia l'Ill.mo Tribunale così definitivamente pronunciare:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito ad alcuno di essi;
b) Dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
c) Assegnare alla ricorrente un assegno di mantenimento mensile non superiore ad euro 400,00;
d) Assegnare la casa coniugale alla ricorrente con onere della manutenzione ordinaria e delle spese tributarie e amministrative;
e) Stabilire le modalità di restituzione in favore del Sig. della somma differenziale indebitamente CP_1 percepita a partire da marzo 2023 per otto mensilità consecutive dalla Sig.ra pari ad euro Pt_1
2.400,00;
In via subordinata:
f) Assegnare alla ricorrente assegno di mantenimento di euro 500,00, a conferma del provvedimento emesso nel procedimento RG 394/202 sub 1 del 23.10.2023, stabilendo comunque le modalità di restituzione della somma indebitamente percepita pari ad euro 2.400,00;
g) Spese compensate, salvo il caso di resistenza infondata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio con il resistente in data 9 agosto 1981 nel
Comune di Goni (atto n. 6, anno 1981, registro matrimoni); dall'unione sono nate le figlie (20 Per_1 maggio 1982) e (9 maggio 1987), oggi maggiorenni e indipendenti. Per_2
Ha dedotto di non avere mai svolto attività lavorativa (se non per un periodo remoto), essendosi dedicata stabilmente alla cura della famiglia.
Ha riferito che l'allontanamento del marito dalla casa familiare era seguito alla scoperta, avvenuta all'inizio del 2020, della sua iscrizione a un sito di incontri (“Annunci 69”) con il nickname “Murof”,
pagina 2 di 7 circostanza che in giudizio è stata documentata mediante stampe di profili, chat e immagini depositate;
ha dapprima chiesto l'addebito della separazione, ma ha poi rinunciato a tale domanda.
Ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento: in fase presidenziale le era stato riconosciuto un assegno iniziale di € 800, poi ridotto a € 500 atteso che la rata del mutuo sulla casa coniugale, di cui si era sempre fatto carico il marito, era aumentato in maniera consistente.
Ha tuttavia evidenziato che nel corso del tempo il resistente era venuto meno al pagamento delle rate del mutuo così da esporla ad azione esecutiva sulla casa stessa, che la renderebbe priva di ogni abitazione.
Ha chiesto, quindi, che il mutuo fosse posto a suo carico con obbligo per il resistente di versarle l'importo corrispondente alla rata (circa € 800), oltre alla conferma dell'assegno di € 500 in suo favore.
Il resistente percepirebbe, infatti, una pensione di circa € 2.500,00 mensili per 13 mensilità, oltre a ulteriori entrate e proprietà (tra cui una piccola pensione aggiuntiva, immobili ereditati e un altro appartamento) per cui detto addebito sarebbe assolutamente sostenibile per lo stesso.
La sua età e condizioni di salute non sarebbero compatibili con l'avvio di un'attività lavorativa.
Ha concluso come sopra.
Superata la questione dell'addebito della separazione per rinuncia alla domanda, il resistente ha contestato il diritto e, soprattutto, il quantum dell'assegno di mantenimento, sostenendo che, cessata la convivenza, le spese complessive si erano dimezzate e che, pertanto, un contributo congruo non avrebbe potuto superare euro 400 mensili.
Ha dedotto di essersi accollato sin dall'inizio il pagamento integrale del mutuo ipotecario sulla casa coniugale evidenziando l'incremento della rata da circa euro 500 fino a euro 975 al 1° febbraio 2024, e rappresentando che, a fronte di una pensione di circa euro 2.150,00, l'onere combinato tra mutuo e assegno richiesto avrebbe determinato un esborso insostenibile.
Ha poi dedotto che la ricorrente dispone di effettiva capacità lavorativa e che l'unità seminterrata dell'ex casa coniugale era autonoma e locabile ed era stata “sempre” affittata.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e documentale.
***
Sulla casa familiare.
Sull'assegnazione della casa familiare, la giurisprudenza ha ribadito in modo consolidato che il provvedimento ha natura meramente strumentale alla tutela della prole e che può essere disposto solo ove vi sia convivenza con figli minori oppure con figli maggiorenni non economicamente pagina 3 di 7 autosufficienti e stabilmente dimoranti nell'immobile; in difetto di tali presupposti, l'assegnazione non può essere disposta dal giudice della separazione/divorzile (art. 337-sexies c.c.).
L'assegnazione disposta nell'interesse della prole non integra una misura patrimoniale in favore del coniuge, ma tutela esclusivamente l'interesse dei figli a conservare l'habitat domestico.
Ciò premesso, nel caso di specie la ricorrente dispone della casa familiare dal 2020 e il resistente ha ormai trovato in maniera stabile altra sistemazione.
L'utilizzo della casa coniugale da parte della sig.ra non è osteggiato dal ricorrente, che nelle Pt_1 conclusioni ha espressamente previsto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con onere di manutenzione e spese.
Il Collegio, pur ritenendo di non poter statuire con una assegnazione formale, per quanto sopra, ritiene che il volere delle parti sia concorde nel consentire che la ricorrente continui ad abitare la casa coniugale.
Ora, a detta disponibilità - in assenza di figli - il Collegio ritiene di riconoscere un valore economico, ciò a prescindere dal fatto che il sig. abbia ormai altra e diversa collocazione stabile. Pt_2
L'utilizzo di fatto della casa coniugale da parte della sig.ra incide comunque sul diritto del Pt_1 marito di godere del bene di sua proprietà (per il 50%), limitandolo se non addirittura escludendolo: a detto sacrificio deve essere dato un valore economico.
Il Collegio ritiene, inoltre, che il piano seminterrato della casa sia da sempre stato affittato dai coniugi e lo sia (o possa essere) tutt'ora.
All'udienza del 26 gennaio 2022 e hanno dichiarato che il locale al piano Per_1 Testimone_1 seminterrato dell'ex casa familiare è stato affittato nel periodo estivo almeno sino al 2020: Tes_2 ha riferito che l'unità, utilizzata d'inverno dai familiari o per ospiti, veniva data in locazione nei
[...] mesi estivi;
ha confermato la locazione stagionale sin dal 2011, precisando di essersi Testimone_1 occupata direttamente delle prenotazioni fino alla stagione antecedente al lockdown del 2020. Benché le figlie e la madre non abbiano più rapporti, non è emersa alcuna ragione per ritenere inattendibili le loro dichiarazioni, convergenti su durata, modalità e gestione delle locazioni.
I testi di parte ricorrente (udienza del 19 aprile 2023) non sono stati altrettanto chiari sul punto: Tes_3 ha dichiarato di non sapere se il locale fosse mai stato affittato, mentre fratello
[...] Persona_3 della ricorrente, ha riferito di non avere mai visto affittuari ma ha anche ammesso di recarsi pochissimo presso l'abitazione della sorella (solo un po' di più dal 2020, senza tuttavia quantificare).
pagina 4 di 7 Alla luce di tali risultanze, il Collegio ritiene che il locale possa tuttora essere utilizzato per locazioni estive, con ricavi anche non regolari ma comunque rilevanti nella valutazione complessiva delle risorse della ricorrente, che si stimano in via prudenziale in euro 2.000,00/2.500,00 annui.
Non ha assunto rilievo decisivo l'asserita assenza del bagno nel seminterrato, atteso che le locazioni sono avvenute “da sempre” in tali condizioni con l'utilizzo del servizio igienico del piano superiore, e non vi è ragione per ritenere che la situazione sia nel frattempo mutata.
Per quanto sopra, la disponibilità della casa familiare in capo alla ricorrente, unitamente ai proventi ragionevolmente traibili dall'affitto estivo del piano seminterrato, devono essere valutati quali risorse economiche a vantaggio della ricorrente che il Collegio stima in una misura complessiva orientativa di circa euro 400 mensili (euro 200 quale vantaggio abitativo e euro 200 quale reddito da locazione).
Sul mutuo.
È pacifico che le parti abbiano contratto un prestito per l'acquisto della casa coniugale in regime di comunione e che, sebbene il mutuo risulti intestato alla sig.ra con il sig. quale garante, si Pt_1 CP_1 sia trattato di finanziamento finalizzato al pagamento di un bene comune rispetto al quale entrambe le parti dovrebbero avere interesse al regolare adempimento.
Ora, secondo la giurisprudenza costante, il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale integra un rapporto obbligatorio verso terzi avente natura di obbligo restitutorio: eventuali riparti interni tra coniugi possono operare solo inter partes e sulla base del consenso, senza che il giudice del divorzio possa incidere sul titolo del debito o imporre a uno dei coniugi il pagamento in luogo dell'altro nei confronti dell'istituto finanziatore.
Per quanto sopra e con riferimento al caso di specie, il Collegio non può quindi statuire né sulla ripartizione del mutuo né sull'imposizione dell'onere di pagamento, non potendo dare seguito alla domanda della ricorrente, che chiede un aumento del proprio assegno di mantenimento (euro 500,00) nella misura idonea a far fronte autonomamente al mutuo (altri euro 800,00).
Si rileva, tuttavia, che trattandosi di mutuo contratto per finanziare l'acquisto della casa familiare, sebbene intestato alla signora e solo come garante al signor sarebbe ragionevole che le Pt_1 CP_1 parti se ne facessero carico ciascuna al 50%. Secondo il piano di ammortamento, la rata oggi dovuta sarebbe di circa 650.000; le maggior somme sono dovute alla mora maturata per il mancato pagamento.
Sulla capacità produttiva della sig.ra Pt_1
La capacità produttiva della signora è risultata, alla luce dell'istruttoria, oggettivamente Pt_1 limitata.
pagina 5 di 7 È dato non contestato che per l'intera vita matrimoniale la ricorrente si sia dedicata al ruolo di casalinga, senza un'occupazione retribuita stabile né un percorso professionale strutturato.
In tale quadro, e considerata l'età anagrafica (n. 1960), il Collegio non ritiene realistico che, a circa sessant'anni, la ricorrente possa inserirsi in un impiego confacente a specifiche qualifiche professionali strutturate.
Le deduzioni della controparte circa l'attività di cucito di piccoli manufatti – ricostruita dalle figlie come svolta “in nero” –non sono sufficienti a dimostrare una reale e attuale capacità di reddito: si è riferito di manufatti realizzati anche durante il lockdown, ma senza indicazioni verificabili su corrispettivi o continuità.
Alla luce di tali allegazioni (prive di indicazione di prezzi, volumi, committenze o continuità), il
Collegio ritiene che dall'attività di sarta la ricorrente tragga verosimilmente qualche modesto guadagno in nero, non tuttavia commisurabile, se non con stime congetturali e, dunque, arbitrariamente.
Sul quantum del mantenimento.
Dai cedolini pensionistici prodotti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2025 è emerso che il sig. CP_1 ha percepito un trattamento netto nell'ordine di € 2.500,00 mensili;
ai fini del calcolo della capacità reddituale, non si tiene conto della trattenuta di € 250,00 mensili riferita a un prestito con scadenza
2029, non essendo provato che esso sia stato contratto nell'interesse della famiglia.
Considerando il rateo di tredicesima, il reddito medio mensile del resistente è stimato in circa €
2.700,00.
Questo Collegio, considerando i benefici economici di cui sopra si è detto (casa e possibile locazione del seminterrato), ritiene congruo quantificare in favore della ricorrente un assegno di mantenimento pari a euro 1.000,00 al mese. Somma che le permette ragionevolmente di far fronte al 50% del mutuo gravante sull'immobile.
Le spese di giudizio.
Le spese sono compensate tra le parti atteso che la domanda di addebito è stata rinunciata e per la determinazione dell'assegno di mantenimento si è tenuto in considerazione le deduzioni e difese di entrambe i coniugi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronuncia la separazione personale fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Goni il 9 agosto 1981, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte 2, anno 1981; pagina 6 di 7 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Goni le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore di pari a euro CP_1 Parte_1
1.000,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e dal rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 394 del ruolo generale dell'anno 2020, tra:
(C.F. ), ammessa al patrocinio a spese dello stato con Parte_1 C.F._1 delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di Lanusei del 30 giugno 2025 n° 39, elettivamente domiciliata in Lanusei presso lo studio dell'Avv. Mara Cuboni, che la rappresenta e difende come da procura in atti, ricorrente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tortolì presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. Stefania Mereu, che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione civile – materia famiglia.
Conclusioni:
Per (note di udienza del 17 settembre 2025): Parte_1
- il Tribunale adito, contrariis rejectis, Voglia: ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta,
pagina 1 di 7 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 CP_1
2) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di mantenimento della moglie, la CP_1 Pt_1 somma mensile di euro 1.300,00 (milletrecento/00) o quella maggiore e diversa che il Tribunale riterrà equa. Ciò entro il giorno 05 di ogni mese e con rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per separazione. 3) condannare il sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite.
Per (comparsa conclusionale del 13 maggio 2024): CP_1
- Voglia l'Ill.mo Tribunale così definitivamente pronunciare:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi senza addebito ad alcuno di essi;
b) Dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi;
c) Assegnare alla ricorrente un assegno di mantenimento mensile non superiore ad euro 400,00;
d) Assegnare la casa coniugale alla ricorrente con onere della manutenzione ordinaria e delle spese tributarie e amministrative;
e) Stabilire le modalità di restituzione in favore del Sig. della somma differenziale indebitamente CP_1 percepita a partire da marzo 2023 per otto mensilità consecutive dalla Sig.ra pari ad euro Pt_1
2.400,00;
In via subordinata:
f) Assegnare alla ricorrente assegno di mantenimento di euro 500,00, a conferma del provvedimento emesso nel procedimento RG 394/202 sub 1 del 23.10.2023, stabilendo comunque le modalità di restituzione della somma indebitamente percepita pari ad euro 2.400,00;
g) Spese compensate, salvo il caso di resistenza infondata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha esposto di avere contratto matrimonio con il resistente in data 9 agosto 1981 nel
Comune di Goni (atto n. 6, anno 1981, registro matrimoni); dall'unione sono nate le figlie (20 Per_1 maggio 1982) e (9 maggio 1987), oggi maggiorenni e indipendenti. Per_2
Ha dedotto di non avere mai svolto attività lavorativa (se non per un periodo remoto), essendosi dedicata stabilmente alla cura della famiglia.
Ha riferito che l'allontanamento del marito dalla casa familiare era seguito alla scoperta, avvenuta all'inizio del 2020, della sua iscrizione a un sito di incontri (“Annunci 69”) con il nickname “Murof”,
pagina 2 di 7 circostanza che in giudizio è stata documentata mediante stampe di profili, chat e immagini depositate;
ha dapprima chiesto l'addebito della separazione, ma ha poi rinunciato a tale domanda.
Ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento: in fase presidenziale le era stato riconosciuto un assegno iniziale di € 800, poi ridotto a € 500 atteso che la rata del mutuo sulla casa coniugale, di cui si era sempre fatto carico il marito, era aumentato in maniera consistente.
Ha tuttavia evidenziato che nel corso del tempo il resistente era venuto meno al pagamento delle rate del mutuo così da esporla ad azione esecutiva sulla casa stessa, che la renderebbe priva di ogni abitazione.
Ha chiesto, quindi, che il mutuo fosse posto a suo carico con obbligo per il resistente di versarle l'importo corrispondente alla rata (circa € 800), oltre alla conferma dell'assegno di € 500 in suo favore.
Il resistente percepirebbe, infatti, una pensione di circa € 2.500,00 mensili per 13 mensilità, oltre a ulteriori entrate e proprietà (tra cui una piccola pensione aggiuntiva, immobili ereditati e un altro appartamento) per cui detto addebito sarebbe assolutamente sostenibile per lo stesso.
La sua età e condizioni di salute non sarebbero compatibili con l'avvio di un'attività lavorativa.
Ha concluso come sopra.
Superata la questione dell'addebito della separazione per rinuncia alla domanda, il resistente ha contestato il diritto e, soprattutto, il quantum dell'assegno di mantenimento, sostenendo che, cessata la convivenza, le spese complessive si erano dimezzate e che, pertanto, un contributo congruo non avrebbe potuto superare euro 400 mensili.
Ha dedotto di essersi accollato sin dall'inizio il pagamento integrale del mutuo ipotecario sulla casa coniugale evidenziando l'incremento della rata da circa euro 500 fino a euro 975 al 1° febbraio 2024, e rappresentando che, a fronte di una pensione di circa euro 2.150,00, l'onere combinato tra mutuo e assegno richiesto avrebbe determinato un esborso insostenibile.
Ha poi dedotto che la ricorrente dispone di effettiva capacità lavorativa e che l'unità seminterrata dell'ex casa coniugale era autonoma e locabile ed era stata “sempre” affittata.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e documentale.
***
Sulla casa familiare.
Sull'assegnazione della casa familiare, la giurisprudenza ha ribadito in modo consolidato che il provvedimento ha natura meramente strumentale alla tutela della prole e che può essere disposto solo ove vi sia convivenza con figli minori oppure con figli maggiorenni non economicamente pagina 3 di 7 autosufficienti e stabilmente dimoranti nell'immobile; in difetto di tali presupposti, l'assegnazione non può essere disposta dal giudice della separazione/divorzile (art. 337-sexies c.c.).
L'assegnazione disposta nell'interesse della prole non integra una misura patrimoniale in favore del coniuge, ma tutela esclusivamente l'interesse dei figli a conservare l'habitat domestico.
Ciò premesso, nel caso di specie la ricorrente dispone della casa familiare dal 2020 e il resistente ha ormai trovato in maniera stabile altra sistemazione.
L'utilizzo della casa coniugale da parte della sig.ra non è osteggiato dal ricorrente, che nelle Pt_1 conclusioni ha espressamente previsto l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con onere di manutenzione e spese.
Il Collegio, pur ritenendo di non poter statuire con una assegnazione formale, per quanto sopra, ritiene che il volere delle parti sia concorde nel consentire che la ricorrente continui ad abitare la casa coniugale.
Ora, a detta disponibilità - in assenza di figli - il Collegio ritiene di riconoscere un valore economico, ciò a prescindere dal fatto che il sig. abbia ormai altra e diversa collocazione stabile. Pt_2
L'utilizzo di fatto della casa coniugale da parte della sig.ra incide comunque sul diritto del Pt_1 marito di godere del bene di sua proprietà (per il 50%), limitandolo se non addirittura escludendolo: a detto sacrificio deve essere dato un valore economico.
Il Collegio ritiene, inoltre, che il piano seminterrato della casa sia da sempre stato affittato dai coniugi e lo sia (o possa essere) tutt'ora.
All'udienza del 26 gennaio 2022 e hanno dichiarato che il locale al piano Per_1 Testimone_1 seminterrato dell'ex casa familiare è stato affittato nel periodo estivo almeno sino al 2020: Tes_2 ha riferito che l'unità, utilizzata d'inverno dai familiari o per ospiti, veniva data in locazione nei
[...] mesi estivi;
ha confermato la locazione stagionale sin dal 2011, precisando di essersi Testimone_1 occupata direttamente delle prenotazioni fino alla stagione antecedente al lockdown del 2020. Benché le figlie e la madre non abbiano più rapporti, non è emersa alcuna ragione per ritenere inattendibili le loro dichiarazioni, convergenti su durata, modalità e gestione delle locazioni.
I testi di parte ricorrente (udienza del 19 aprile 2023) non sono stati altrettanto chiari sul punto: Tes_3 ha dichiarato di non sapere se il locale fosse mai stato affittato, mentre fratello
[...] Persona_3 della ricorrente, ha riferito di non avere mai visto affittuari ma ha anche ammesso di recarsi pochissimo presso l'abitazione della sorella (solo un po' di più dal 2020, senza tuttavia quantificare).
pagina 4 di 7 Alla luce di tali risultanze, il Collegio ritiene che il locale possa tuttora essere utilizzato per locazioni estive, con ricavi anche non regolari ma comunque rilevanti nella valutazione complessiva delle risorse della ricorrente, che si stimano in via prudenziale in euro 2.000,00/2.500,00 annui.
Non ha assunto rilievo decisivo l'asserita assenza del bagno nel seminterrato, atteso che le locazioni sono avvenute “da sempre” in tali condizioni con l'utilizzo del servizio igienico del piano superiore, e non vi è ragione per ritenere che la situazione sia nel frattempo mutata.
Per quanto sopra, la disponibilità della casa familiare in capo alla ricorrente, unitamente ai proventi ragionevolmente traibili dall'affitto estivo del piano seminterrato, devono essere valutati quali risorse economiche a vantaggio della ricorrente che il Collegio stima in una misura complessiva orientativa di circa euro 400 mensili (euro 200 quale vantaggio abitativo e euro 200 quale reddito da locazione).
Sul mutuo.
È pacifico che le parti abbiano contratto un prestito per l'acquisto della casa coniugale in regime di comunione e che, sebbene il mutuo risulti intestato alla sig.ra con il sig. quale garante, si Pt_1 CP_1 sia trattato di finanziamento finalizzato al pagamento di un bene comune rispetto al quale entrambe le parti dovrebbero avere interesse al regolare adempimento.
Ora, secondo la giurisprudenza costante, il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale integra un rapporto obbligatorio verso terzi avente natura di obbligo restitutorio: eventuali riparti interni tra coniugi possono operare solo inter partes e sulla base del consenso, senza che il giudice del divorzio possa incidere sul titolo del debito o imporre a uno dei coniugi il pagamento in luogo dell'altro nei confronti dell'istituto finanziatore.
Per quanto sopra e con riferimento al caso di specie, il Collegio non può quindi statuire né sulla ripartizione del mutuo né sull'imposizione dell'onere di pagamento, non potendo dare seguito alla domanda della ricorrente, che chiede un aumento del proprio assegno di mantenimento (euro 500,00) nella misura idonea a far fronte autonomamente al mutuo (altri euro 800,00).
Si rileva, tuttavia, che trattandosi di mutuo contratto per finanziare l'acquisto della casa familiare, sebbene intestato alla signora e solo come garante al signor sarebbe ragionevole che le Pt_1 CP_1 parti se ne facessero carico ciascuna al 50%. Secondo il piano di ammortamento, la rata oggi dovuta sarebbe di circa 650.000; le maggior somme sono dovute alla mora maturata per il mancato pagamento.
Sulla capacità produttiva della sig.ra Pt_1
La capacità produttiva della signora è risultata, alla luce dell'istruttoria, oggettivamente Pt_1 limitata.
pagina 5 di 7 È dato non contestato che per l'intera vita matrimoniale la ricorrente si sia dedicata al ruolo di casalinga, senza un'occupazione retribuita stabile né un percorso professionale strutturato.
In tale quadro, e considerata l'età anagrafica (n. 1960), il Collegio non ritiene realistico che, a circa sessant'anni, la ricorrente possa inserirsi in un impiego confacente a specifiche qualifiche professionali strutturate.
Le deduzioni della controparte circa l'attività di cucito di piccoli manufatti – ricostruita dalle figlie come svolta “in nero” –non sono sufficienti a dimostrare una reale e attuale capacità di reddito: si è riferito di manufatti realizzati anche durante il lockdown, ma senza indicazioni verificabili su corrispettivi o continuità.
Alla luce di tali allegazioni (prive di indicazione di prezzi, volumi, committenze o continuità), il
Collegio ritiene che dall'attività di sarta la ricorrente tragga verosimilmente qualche modesto guadagno in nero, non tuttavia commisurabile, se non con stime congetturali e, dunque, arbitrariamente.
Sul quantum del mantenimento.
Dai cedolini pensionistici prodotti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2025 è emerso che il sig. CP_1 ha percepito un trattamento netto nell'ordine di € 2.500,00 mensili;
ai fini del calcolo della capacità reddituale, non si tiene conto della trattenuta di € 250,00 mensili riferita a un prestito con scadenza
2029, non essendo provato che esso sia stato contratto nell'interesse della famiglia.
Considerando il rateo di tredicesima, il reddito medio mensile del resistente è stimato in circa €
2.700,00.
Questo Collegio, considerando i benefici economici di cui sopra si è detto (casa e possibile locazione del seminterrato), ritiene congruo quantificare in favore della ricorrente un assegno di mantenimento pari a euro 1.000,00 al mese. Somma che le permette ragionevolmente di far fronte al 50% del mutuo gravante sull'immobile.
Le spese di giudizio.
Le spese sono compensate tra le parti atteso che la domanda di addebito è stata rinunciata e per la determinazione dell'assegno di mantenimento si è tenuto in considerazione le deduzioni e difese di entrambe i coniugi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronuncia la separazione personale fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Goni il 9 agosto 1981, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte 2, anno 1981; pagina 6 di 7 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Goni le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- pone a carico di un assegno di mantenimento in favore di pari a euro CP_1 Parte_1
1.000,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e dal rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 7 di 7