Ordinanza cautelare 17 dicembre 2020
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00510/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01288/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Sogliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
Autorita' Nazionale Anticorruzione - Anac, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Lecce del 5/10/2020, notificata il 6/10/2020;
-della informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Lecce del 5/11/2019;
-della iscrizione Anac comunicata con nota -OMISSIS-
-della nota Prefetto di Lecce prot. -OMISSIS- del 16/1/2020;
-della determina Comune Sogliano Cavour n. -OMISSIS- del 28/11/2020;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\11\2020:
- degli stessi atti impugnati con il ricorso principale;
- nonché della determina del Comune di Sogliano Cavour - Provincia di Lecce settore 1 Affari Generali e Segreteria N° -OMISSIS- Registro di Settore del 30-10-2020 e N° -OMISSIS- Registro Generale del 30-10-2020 avente ad oggetto: “divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande denominata "-OMISSIS-" (scia prot. rep _prov_le/le-supro -OMISSIS-) e revoca autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico n. -OMISSIS-”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Lecce e di Comune di Sogliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. NI PA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, il ricorrente impugna gli epigrafati provvedimenti prot. n. -OMISSIS- del 5/10/2020 e n. -OMISSIS- del 5/11/2019, con cui il Prefetto della Provincia di Lecce ha emesso interdittiva antimafia.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate:
Violazione artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Violazione a falsa applicazione artt. 84 co. 4 e 91 co. 6 del D. Lgs 159/2011, nonché eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.
Con atto di motivi aggiunti del 9.11.2020 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di interdizione dell’attività esercitata e quello di revoca della concessione per l’utilizzo dello spazio pubblico, provvedimenti questi ultimi adottati in via consequenziale dal Comune di Sogliano Cavour.
A supporto della domanda di cui ai motivi aggiunti il ricorrente deduce illegittimità in via derivata dall’illegittimità dei presupposti provvedimenti di interdittiva.
Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, nonché il Comune di Sogliano Cavour, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 12 febbraio 2026, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Appare utile premettere una breve ricostruzione della complessiva vicenda in punto di fatto.
Con istanza del 23 ottobre 2019 il Comune di Sogliano Cavour (già sciolto per infiltrazioni mafiose ex art. 143 TUEL con DPR del 29.6.2018 e successiva proroga per sei mesi con DPR 1.10.2019), ha richiesto il rilascio di informazione antimafia relativamente alla “-OMISSIS-” con sede legale in Sogliano Cavour alla via -OMISSIS--
I dati emersi a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Prefettura (nota prot. -OMISSIS- dell’11.9.2019) hanno evidenziato che la Società aveva sede legale coincidente con la residenza dei titolari, amministratore unico e proprietario 70% -OMISSIS- e socio al 30% il di lei convivente -OMISSIS-; risultava che detta società gestiva attività di ristorazione denominata “-OMISSIS-” e che fino all’anno 2016 aveva gestito una struttura alberghiera per il supporto a soggetti immigrati nell’ambito del progetto S.P.R.A.R., e che, soprattutto, detta struttura ricettiva aveva costituito supporto della latitanza del pregiudicato -OMISSIS-.
Lo stesso -OMISSIS-, comproprietario e convivente dell’amministratore unico, aveva riportato sentenza irrevocabile di condanna per favoreggiamento personale in concorso e violazione della normativa sulla criminalità organizzata per aver favorito la latitanza del -OMISSIS-, a cui era stata assicurata ospitalità sia presso la propria abitazione che presso la struttura ricettiva.
Risultavano pertanto provati gravi indizi di collegamento con la criminalità organizzata di stampo mafioso Sacra Corona Unita, riconducibili in particolare alla consorteria capeggiati da -OMISSIS- e -OMISSIS-, facenti capo al clan -OMISSIS- di -OMISSIS-.
A quanto sopra faceva seguito l’interdittiva antimafia prot. n.--OMISSIS-.
A seguito dell’adozione di tale provvedimento la società in questione comunicava alla Prefettura la variazione dell’assetto societario per effetto della cessione della quota del 30% del -OMISSIS- alla stessa -OMISSIS-, cui ha fatto seguito l’impugnato provvedimento di conferma della interdittiva permanendo le criticità già accertate.
In virtù di quanto sopra il Comune di Sogliano richiedeva infine informazione antimafia con riferimento all’odierno ricorrente, che - a seguito di fitto di ramo di azienda e subingresso nell’attività di somministrazione già in testa alla -OMISSIS- – risultava il nuovo titolare dell’attività.
Risultava tuttavia che il ricorrente era il convivente della sorella di -OMISSIS-, rilevando la Prefettura una sostanziale sovrapponibilità di tutti gli accertamenti istruttori anche con riferimento al nuovo assetto proprietario.
Premesso quanto sopra, appare evidente l’infondatezza del ricorso e dei motivi dedotti, ivi compresi quelli di illegittimità in via derivata proposti dal ricorrente con i motivi aggiunti.
Quanto affermato dal ricorrente nel primo motivo di censura non risulta infatti fornito di prova, né risulta credibile, atteso che la responsabilità di altri soggetti nel favorire la latitanza del -OMISSIS-, ovvero i soggetti indicati nel capo di imputazione, non escludono la responsabilità del -OMISSIS-, peraltro pure indicato nell’imputazione di cui al capo F.
Altrettanto inconfutabili risultano gli accertamenti prefettizi non solo quanto ai collegamenti e ai legami familiari del ricorrente, ma anche con riferimento alla perfetta sovrapponibilità delle criticità emerse a carico della precedente compagine della società -OMISSIS- rispetto al nuovo assetto di impresa.
Ed invero, come già rilevato in sede cautelare, le successive vicende societarie non hanno modificato lo stato delle cose, sia per effetto dei legami familiari e dei rapporti lavorativi e di parentela tra i soggetti coinvolti (ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 17.12.2020).
Ciò posto in punto di fatto, rileva il Collegio che l’informazione interdittiva antimafia si basa istituzionalmente sulla ritenuta sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della impresa interessata, cioè su una nozione che delinea una fattispecie di mero pericolo, propria del diritto della prevenzione, essendo finalizzata come misura di “cautela avanzata”, a prevenire un evento anche solo potenziale, purché probabile e desumibile dalla effettiva presenza di taluni elementi di fatto sintomatici (e non puramente immaginari) tali da integrare un quadro complessivo (da apprezzare in maniera sintetica e globale e non atomistica) di carattere indiziario (grave preciso e concordante) di una qualche contiguità, connivenza o condivisione di intenti criminali, discrezionalmente apprezzabile dal Prefetto come idoneo a far ritenere “più probabile che non” (che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza) il pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa destinataria (così, da ultimo, Consiglio di Stato , Sez. III , 16/10/2020 , n. 6284).
In particolare, per quanto qui rileva, lo stesso criterio di tipo probabilistico trova applicazione per la valutazione dei rapporti di parentela e/o affinità tra titolari, soci, amministratori dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o anche solo contigui alle associazioni mafiose, in quanto “l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto” (Cons. St., sez. III, 18/09/2023, n.8395 in termini, le sentenze del 29 maggio 2023, n. 5227 e 7 febbraio 2018, n. 820).
L’applicazione delle suindicate coordinate nella fattispecie in esame conduce a ritenere gli impugnati provvedimenti, compresi quelli doverosamente adottati dall’Amministrazione comunale; del tutto immuni dai denunciati vizi
Le risultanze istruttorie, discrezionalmente e ragionevolmente valutate dal Prefetto, conducono infatti a ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività dell’impresa di cui trattasi.
Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque respinti.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate tra tutte la parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente nonché tutti i nomi delle persone menzionate nella sentenza
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI PA, Presidente, Estensore
NA RB, Primo Referendario
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.