Art. 23.
Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Tuttavia, fino ad un anno dalla data predetta e' consentita la vendita delle acquiviti prodotte anteriormente anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamenti non corrispondenti alle norme della presente legge, e di qualsiasi altra bevanda, prodotta e posta in commercio prima di tale data, con denominazioni vietate o comunque riservate alle acqueviti. Tale termine e' ridotto a sei mesi per le vendite effettuato dal produttore.
E' in ogni caso salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.
Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Tuttavia, fino ad un anno dalla data predetta e' consentita la vendita delle acquiviti prodotte anteriormente anche se abbiano caratteristiche, denominazioni e confezionamenti non corrispondenti alle norme della presente legge, e di qualsiasi altra bevanda, prodotta e posta in commercio prima di tale data, con denominazioni vietate o comunque riservate alle acqueviti. Tale termine e' ridotto a sei mesi per le vendite effettuato dal produttore.
E' in ogni caso salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.