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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 13/11/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 102/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di SC civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 102.22 R.G.,
e vertente tra
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Sassuolo, , elettivamente domiciliata in SC alla Via C.F._1
Osservatorio 40 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Meglio,
C.F._2
- Opponente
contro
P. Iva C.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sul-
la Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A , soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4
1
del provvedimento della NC d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, congiun-
tamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed EA NA (C.F. con stu- C.F._3 C.F._4
dio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato , e con domicilio eletto in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, 19125 La Spezia (SP).
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note depositate il 3.11.25.
Per l'opponente:
Preliminarmente si chiede che sia determine e successivamente scomputate dal calcolo delle somme dovute in forza del finanziamento di natura personale tutte le somme derivanti dal contratto denominato Multiconto, il quale è palesemente nullo per le motivazioni innanzi dedotte in atti e dunque la complessiva somma dovuta sulla base del finanziamento dovrà essere quantificata al netto di quanto derivato da tale contratto. Si chiede altresì che il CTU stabilisca, tenuto conto delle deduzioni che precedono e contenute nei vari atti, le somme effettivamente dovute dal debitore principale alla luce del solo contratto di finanziamento perso-
nale e considerando i pagamenti di cui alle quietanze, quelli riconosciuti dall'opposta e quelli di cui ai versamenti oggetto di transazione, i quali hanno di fatto esaurito le somme dovute. Inoltre, si chiede nominarsi Ctu al fine di verifi-
care se gli interessicorrispettivi, moratori e la somma delle spese, calcolati e pre-
tesi dalla pretesa creditrice, rispettino quanto previsto in contratto e soprattutto se
2
quelli applicati superino il cd.”tasso soglia”, ovvero il tasso stabilito dalla legge,
aumentato della metà, al di là del quale gli interessi debbano considerarsi usurari e dunque non risultano dovuti.
Per l'opposta:
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto
ingiuntivo n. 9104/2021 R.G. n. 11370/2021 del 7.12.2021 emesso dal Tribunale
di Napoli
EZ DI SC , stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in nar-
rativa e, per l'effetto, confermare il etto, confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. n. 9104/20219104/2021 R.G. n. R.G. n. 11370/202111370/2021 del del
7.12.20217.12.2021 emesso dal Tribunale di emesso dal Tribunale di Napoli EZ
DI SC Napoli EZ DI SC. In via subordinata, nel merito,
condannare, in ogni caso, la Sig.ra al pagamento in favore della Parte_1
società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1
all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 9104 (emesso nel giudizio RG
3
11370/2021), pubblicato dal Tribunale di Napoli, EZione distaccata di SC, in data 7.12.2021, notificato il 7.1.2022, con il quale ingiunge all'opponente di
[...]
la somma di euro 9500,81, gli interessi come da domanda, le spese della Pt_2
procedura di ingiunzione liquidata in euro 540,00 per compenso e di euro 1455,
50 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese occorrende.
Parte opponente, nel chiederne l'annullamento e/o la revoca ha allegato i seguenti motivi in fatto e diritto:
- Difetto di legittimazione attiva;
- Mancata prova del credito azionato;
- Disconoscimento della sottoscrizione dell'opponente sul documen-
to asseritamente definito contratto;
- Decadenza dalla pretesa ai sensi dell'art. 1957 c.c. e violazione del-
le norme in tema di consumatore;
- Nullità per indeterminatezza della clausola determinativa del tasso di interesse.
Si costituiva parte opposta la quale, nel chiedere il rigetto dell'avversa op-
posizione, allegava che:
a seguito del contratto di cessione intercorso tra la NC IS società ce-
dente e il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte Controparte_1
processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico NCrio, i cui obblighi pubblicitari sono stati ri-
tualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana;
la pretesa doveva ritenersi provata anche alla luce dell'orientamento di cui
4
alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “per espressa disposizione di legge
(art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartola-
rizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, ad ogni effetto,
rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre opera-
zioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previ-
sto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri ter-
mini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è fun-
zionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione.”
Continua, dunque, l'opposta rilevando che “in un simile quadro, consenti-
re ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso in-
tercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla “società veicolo”
al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, signi-
ficherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel “patrimonio sepa-
rato a destinazione vincolata” di cui si diceva.”
Richiamava quindi il seguente principio di diritto da applicare alla fatti-
specie in esame è il seguente:
“In materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizza-
zione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita
(c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente
5
ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il ce-
dente.” ( Cassazione, sentenza n. 21843/2019).
Acquisita la documentazione, assegnata la controversia allo scrivente a seguito di provvedimento straordinario del Presidente del tribunale di Napoli al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR in tema di durata dei giudizi civili, con ordinanza del 10.10.25 revocava ogni provvedimento di natura istruttoria sino a quel momento assunto oltre alla riunione precedentemente disposta del fascicolo di cui è sentenza, con altro giudizio con rg 3136.22 (avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo formulata dal debitore principale
) non assegnato allo scrivente in quanto privo di legit- Parte_3
timazione ad esaminare altra e distinta controversia da quella indicata con rg
102.22 (di cui appunto al provvedimento straordinario del Presidente del Tribu-
nale emesso al fine del raggiungimento degli obiettivi del PNRR). Con la mede-
sima ordinanza, s'ìnvitavano le parti a dedurre sulle questioni di seguito indica-
te con termine per note sino al 4.11.25, in particolare si chiedeva alla parte oppo-
sta di depositare copia leggibile delle condizioni di cui al contratto azionato:
“Ritenuto che, in ordine alla controversia tra e Parte_1 CP_3
, sia opportuno invitare parte opposta al deposito di copia più leggibile del
[...]
contratto azionato nei confronti della parte opponente;
ritenuto inoltre di invitare parte opposta a dedurre in ordine alla:
prova della consegna di copia del contratto ad opera della banca in favore della parte;
prova dell'esistenza in atti di atto giudiziale azionato nei confronti del de-
bitore principale entro mesi 6 dalla decadenza dal beneficio del termine di cui l'opposta si è avvalsa in data 21.11.11;
6
di eventuale deroga all'art. 1957 c.c. eventualmente contenuta nel contrat-
to;
Ritenuto inoltre di invitare le parti a dedurre sulla eventuale qualifica dell'opponente in termini di consumatore alla luce del codice del consumo;
”
Parte opposta non depositava copia maggiormente leggibile del contratto azionato e neppure deduceva in modo specifico sulle questioni sollevate.
Acquisite le note, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza dell' 11.11.25 nelle forme della trattazione scritta con termine sino a tale data per note.
L'opposizione è fondata e va accolta sulla base delle seguenti considera-
zioni, da sole già dirimenti ed esaustive all'accoglimento dell'opposizione, ma che, per mera esigenza di completezza, si espongono assieme.
Mancata prova della legittimazione passiva.
Risulta in atti che tra la NC IS società cedente e sia in- Controparte_1
tervenuta la cessione di crediti in blocco nel corso di un' operazione di cartola-
rizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo
Unico NCrio.
Tuttavia il contratto originario risulta stipulato con la società Fiditalia, che evidentemente originariamente ha ceduto a NC IS il credito di cui è causa.
Seppur in atti vi è un allegato al contratto di cessione tra NC IS e
[...]
la lista del credito di cui è causa, manca il contratto di cessione tra Fidi- CP_4
talia e NC IS, e quindi la prova della continuità della circolazione del credito
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azionato dall'ultima cessionaria.
Nullità del contratto per mancata prova della consegna di copia al cliente.
Inoltre, il contratto azionato, non reca alcuna clausola di cui alle condizio-
ni generali leggibile, con s'individua la prova della consegna di copia al cliente al fini del rispetto del requisito di forma scritta aa d substantiam di cui all'art. 117
tub.
Sul punto le parti sono state chiamate ad esprimersi alla luce dell'eccezione sollevata d'ufficio che ha portato parte opponente a sollevare anche l'eccezione di nullità del contratto.
Decadenza dal diritto di escutere il fideiussore in violazione dell'art. 1957
c.c.
Si premette che la posizione dell'opposta va considerata quale garante dell'obbligazione assunta dal a seguito del documento Parte_3
contrattuale del novembre 2005 (di cui si è accertata la nullità). La natura della garanzia va inquadrata nell'alveo della garanzia fideiussoria. Invero, da un lato non esiste la figura del coobbligato solidale che ha valore unicamente descrittivo di un fenomeno “l'obbligazione solidale” che ha fonte giudica autonoma.
In altri termini, l'obbligazione solidale altro non è che l'effetto giuridico di uno o più istituti preesistenti a tale effetto.
E' il caso della fideiussione, che crea un obbligato che si aggiunge al de-
bitore principale, è il caso ad esempio della responsabilità extracontrattuale per l'ipotesi di più danneggianti, tutti obbligati in solido verso il danneggiato.
Fatta questa premessa, qualificato come fideiussore l'opponente Pt_1
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, accertata la sua natura incontestata di consumatrice, deve ritenersi Pt_1
fondata l'eccezione di decadenza del creditore per non aver azionato il credito entro mesi sei dall'esigibilità del credito stesso.
Invero, risulta in atti che già in data 21.11.11 Fiditalia, originario con-
traente, aveva esercitato la facoltà di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente esigibilità dell'intero credito.
Manca in atti la prova che entro sei mesi il creditore abbia agito in giudi-
zio al fine di escutere il fideiussore.
L'orientamento che il tribunale fa proprio è nel senso che l'agire del credi-
tore debba concretarsi nei mesi sei, in un'apposita domanda giudiziale.
Né l'eventuale deroga all'art. 1957 c.c., invero non rinvenuta nella copia perché non leggibile, sarebbe efficace perché da ritenersi clausola vessatoria ai danni del consumatore.
Infatti, la norma di cui all'art. 1957 c.c. così recita:
“ Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”
L'art. 1957 c.c. prevede una causa di decadenza dalla garanzia fideiussoria ogniqualvolta il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione princi-
pale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o non le abbia con dili-
genza continuate. In termini generali, il concetto di “istanza”, è costantemente interpretato dalla giurisprudenza come azione giudiziale, non rilevando la sem-
plice messa in mora.
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Il termine decadenziale è liberamente derogabile dalle parti, le quali pos-
sono decidere di estenderlo o escluderlo, e può essere oggetto di rinuncia espres-
sa o tacita del fideiussore. Questa norma nella prassi bancaria è derogata nel sen-
so che la banca non ha un termine di decadenza per rivolgersi al fideiussore.
Diversamente, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, in base all'orientamento prevalente delineato dalle Corti di merito e Corte di Cassazione
a Sentenza del 28.02.2020 n. 5598, «con essa la banca non è onerata della deca-
denza per azionare il proprio credito, risultando invece aggravata la posizione del fideiussore che protrae cronologicamente la sua esposizione a garanzia».
La conclusione di tale accordo si presume integrante una clausola vessato-
ria, e deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa .
Anche laddove esistesse, affermazione ipotetica attesa la non leggibilità
del contratto, la clausola di pagamento a prima richiesta, che esonererebbe il cre-
ditore dall'azione giudiziale, tale clausola sarebbe vessatoria per il fideiussore consumatore.
La fideiussione con clausola del tipo «a prima richiesta scritta» o a «sem-
plice richiesta scritta» consente di ritenere che sia sufficiente ai fini dell'escussione del garante, una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, alla previsione che una semplificazione della modalità
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di richiesta di adempimento della prestazione garantita.
La clausola realizza anche una deroga alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.
Non occorre quindi un'azione giudiziale da esercitarsi previamente nei confronti del debitore principale, ma anche ai fini della decadenza verso il garan-
te, è sufficiente indirizzargli una semplice richiesta scritta per escludere l'estinzione della garanzia (Cass. EZ. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Or-
dinanza n. 5598 del 28/02/2020).
Tale clausola è stata ritenuta vessatoria in caso di garante consumatore
(Corte di Cassazione, Civ., EZ. III, n. 14687/2025).
A sostegno della pretesa, parte opposta deduce che il credito azionato sa-
rebbe un patrimonio separato e come tale scevro da ogni eccezione relativa al rapporto contrattuale che ne ha dato origine.
Richiama il principio di diritto che rende estranea la cessionaria di crediti in blocco, dalla cessione della titolarità del lato passivo del rapporto controverso.
Tale principio, risulta affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha esclu-
so la proponibilità da parte del debitore ceduto di domande ed eccezioni inerenti controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente.” ( Cassazione, senten-
za n. 21843/2019).
Tale principio, le cui ragioni trovano il loro fondamento nell'art 3 della legge n. 130 del 1999, laddove è previsto che i crediti che formano oggetto di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, ad ogni
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effetto, rispetto a quello della società veicolo, ritenendolo quindi secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'o-
perazione.
La ratio, esplicitandola ancor meglio, consiste nell'impedire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla “società veicolo” al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), ed anche la proposizione di domande riconvenzionali, perché altrimenti significherebbe andare ad incidere,
in modo imprevedibile, su quel “patrimonio separato a destinazione vincolata” di cui si diceva, “scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta invece ed in via esclusiva il valore del medesimo.
Orbene, tale esigenza, ovvero l'integrità del quantum del credito ceduto,
non consente al titolare del credito di azionarlo in assenza di ogni requisito in or-
dine alla prova della titolarità, esigibilità ed esistenza del credito, eccezioni sem-
pre ammissibili da parte del debitore ceduto.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il princi-
pio di soccombenza al di sotto dei valori medi attesa la natura meramente docu-
mentale della controversia e l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, EZione II, definitivamente pronunziando, così
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provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, li-
mitatamente alla persona di (l'altra parte, il debitore principale Parte_1
di cui al giudizio 31.36.22, non è oggetto del presente giudizio);
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore del legale di parte opponente , che ha dichiarato di aver anticipa- Parte_1
to le spese della lite in nome e per conto della parte, che liquida in € 4000,00,
per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali, euro
150,00 per spese.
Così deciso in data 12.11.25
Il Giudice
EG ZI
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di SC civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 102.22 R.G.,
e vertente tra
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Sassuolo, , elettivamente domiciliata in SC alla Via C.F._1
Osservatorio 40 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Meglio,
C.F._2
- Opponente
contro
P. Iva C.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
), società costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sul-
la Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della
Trivulziana n. 4/A , soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4
1
del provvedimento della NC d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, congiun-
tamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed EA NA (C.F. con stu- C.F._3 C.F._4
dio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato , e con domicilio eletto in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, 19125 La Spezia (SP).
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note depositate il 3.11.25.
Per l'opponente:
Preliminarmente si chiede che sia determine e successivamente scomputate dal calcolo delle somme dovute in forza del finanziamento di natura personale tutte le somme derivanti dal contratto denominato Multiconto, il quale è palesemente nullo per le motivazioni innanzi dedotte in atti e dunque la complessiva somma dovuta sulla base del finanziamento dovrà essere quantificata al netto di quanto derivato da tale contratto. Si chiede altresì che il CTU stabilisca, tenuto conto delle deduzioni che precedono e contenute nei vari atti, le somme effettivamente dovute dal debitore principale alla luce del solo contratto di finanziamento perso-
nale e considerando i pagamenti di cui alle quietanze, quelli riconosciuti dall'opposta e quelli di cui ai versamenti oggetto di transazione, i quali hanno di fatto esaurito le somme dovute. Inoltre, si chiede nominarsi Ctu al fine di verifi-
care se gli interessicorrispettivi, moratori e la somma delle spese, calcolati e pre-
tesi dalla pretesa creditrice, rispettino quanto previsto in contratto e soprattutto se
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quelli applicati superino il cd.”tasso soglia”, ovvero il tasso stabilito dalla legge,
aumentato della metà, al di là del quale gli interessi debbano considerarsi usurari e dunque non risultano dovuti.
Per l'opposta:
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto
ingiuntivo n. 9104/2021 R.G. n. 11370/2021 del 7.12.2021 emesso dal Tribunale
di Napoli
EZ DI SC , stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648
C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in nar-
rativa e, per l'effetto, confermare il etto, confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. n. 9104/20219104/2021 R.G. n. R.G. n. 11370/202111370/2021 del del
7.12.20217.12.2021 emesso dal Tribunale di emesso dal Tribunale di Napoli EZ
DI SC Napoli EZ DI SC. In via subordinata, nel merito,
condannare, in ogni caso, la Sig.ra al pagamento in favore della Parte_1
società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1
all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 9104 (emesso nel giudizio RG
3
11370/2021), pubblicato dal Tribunale di Napoli, EZione distaccata di SC, in data 7.12.2021, notificato il 7.1.2022, con il quale ingiunge all'opponente di
[...]
la somma di euro 9500,81, gli interessi come da domanda, le spese della Pt_2
procedura di ingiunzione liquidata in euro 540,00 per compenso e di euro 1455,
50 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese occorrende.
Parte opponente, nel chiederne l'annullamento e/o la revoca ha allegato i seguenti motivi in fatto e diritto:
- Difetto di legittimazione attiva;
- Mancata prova del credito azionato;
- Disconoscimento della sottoscrizione dell'opponente sul documen-
to asseritamente definito contratto;
- Decadenza dalla pretesa ai sensi dell'art. 1957 c.c. e violazione del-
le norme in tema di consumatore;
- Nullità per indeterminatezza della clausola determinativa del tasso di interesse.
Si costituiva parte opposta la quale, nel chiedere il rigetto dell'avversa op-
posizione, allegava che:
a seguito del contratto di cessione intercorso tra la NC IS società ce-
dente e il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte Controparte_1
processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 ed art. 58 del Testo Unico NCrio, i cui obblighi pubblicitari sono stati ri-
tualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana;
la pretesa doveva ritenersi provata anche alla luce dell'orientamento di cui
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alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “per espressa disposizione di legge
(art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartola-
rizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, ad ogni effetto,
rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre opera-
zioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previ-
sto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri ter-
mini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è fun-
zionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione.”
Continua, dunque, l'opposta rilevando che “in un simile quadro, consenti-
re ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso in-
tercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla “società veicolo”
al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, signi-
ficherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel “patrimonio sepa-
rato a destinazione vincolata” di cui si diceva.”
Richiamava quindi il seguente principio di diritto da applicare alla fatti-
specie in esame è il seguente:
“In materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizza-
zione, deve escludersi in capo alla società cessionaria appositamente costituita
(c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente
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ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il ce-
dente.” ( Cassazione, sentenza n. 21843/2019).
Acquisita la documentazione, assegnata la controversia allo scrivente a seguito di provvedimento straordinario del Presidente del tribunale di Napoli al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR in tema di durata dei giudizi civili, con ordinanza del 10.10.25 revocava ogni provvedimento di natura istruttoria sino a quel momento assunto oltre alla riunione precedentemente disposta del fascicolo di cui è sentenza, con altro giudizio con rg 3136.22 (avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo formulata dal debitore principale
) non assegnato allo scrivente in quanto privo di legit- Parte_3
timazione ad esaminare altra e distinta controversia da quella indicata con rg
102.22 (di cui appunto al provvedimento straordinario del Presidente del Tribu-
nale emesso al fine del raggiungimento degli obiettivi del PNRR). Con la mede-
sima ordinanza, s'ìnvitavano le parti a dedurre sulle questioni di seguito indica-
te con termine per note sino al 4.11.25, in particolare si chiedeva alla parte oppo-
sta di depositare copia leggibile delle condizioni di cui al contratto azionato:
“Ritenuto che, in ordine alla controversia tra e Parte_1 CP_3
, sia opportuno invitare parte opposta al deposito di copia più leggibile del
[...]
contratto azionato nei confronti della parte opponente;
ritenuto inoltre di invitare parte opposta a dedurre in ordine alla:
prova della consegna di copia del contratto ad opera della banca in favore della parte;
prova dell'esistenza in atti di atto giudiziale azionato nei confronti del de-
bitore principale entro mesi 6 dalla decadenza dal beneficio del termine di cui l'opposta si è avvalsa in data 21.11.11;
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di eventuale deroga all'art. 1957 c.c. eventualmente contenuta nel contrat-
to;
Ritenuto inoltre di invitare le parti a dedurre sulla eventuale qualifica dell'opponente in termini di consumatore alla luce del codice del consumo;
”
Parte opposta non depositava copia maggiormente leggibile del contratto azionato e neppure deduceva in modo specifico sulle questioni sollevate.
Acquisite le note, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza dell' 11.11.25 nelle forme della trattazione scritta con termine sino a tale data per note.
L'opposizione è fondata e va accolta sulla base delle seguenti considera-
zioni, da sole già dirimenti ed esaustive all'accoglimento dell'opposizione, ma che, per mera esigenza di completezza, si espongono assieme.
Mancata prova della legittimazione passiva.
Risulta in atti che tra la NC IS società cedente e sia in- Controparte_1
tervenuta la cessione di crediti in blocco nel corso di un' operazione di cartola-
rizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo
Unico NCrio.
Tuttavia il contratto originario risulta stipulato con la società Fiditalia, che evidentemente originariamente ha ceduto a NC IS il credito di cui è causa.
Seppur in atti vi è un allegato al contratto di cessione tra NC IS e
[...]
la lista del credito di cui è causa, manca il contratto di cessione tra Fidi- CP_4
talia e NC IS, e quindi la prova della continuità della circolazione del credito
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azionato dall'ultima cessionaria.
Nullità del contratto per mancata prova della consegna di copia al cliente.
Inoltre, il contratto azionato, non reca alcuna clausola di cui alle condizio-
ni generali leggibile, con s'individua la prova della consegna di copia al cliente al fini del rispetto del requisito di forma scritta aa d substantiam di cui all'art. 117
tub.
Sul punto le parti sono state chiamate ad esprimersi alla luce dell'eccezione sollevata d'ufficio che ha portato parte opponente a sollevare anche l'eccezione di nullità del contratto.
Decadenza dal diritto di escutere il fideiussore in violazione dell'art. 1957
c.c.
Si premette che la posizione dell'opposta va considerata quale garante dell'obbligazione assunta dal a seguito del documento Parte_3
contrattuale del novembre 2005 (di cui si è accertata la nullità). La natura della garanzia va inquadrata nell'alveo della garanzia fideiussoria. Invero, da un lato non esiste la figura del coobbligato solidale che ha valore unicamente descrittivo di un fenomeno “l'obbligazione solidale” che ha fonte giudica autonoma.
In altri termini, l'obbligazione solidale altro non è che l'effetto giuridico di uno o più istituti preesistenti a tale effetto.
E' il caso della fideiussione, che crea un obbligato che si aggiunge al de-
bitore principale, è il caso ad esempio della responsabilità extracontrattuale per l'ipotesi di più danneggianti, tutti obbligati in solido verso il danneggiato.
Fatta questa premessa, qualificato come fideiussore l'opponente Pt_1
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, accertata la sua natura incontestata di consumatrice, deve ritenersi Pt_1
fondata l'eccezione di decadenza del creditore per non aver azionato il credito entro mesi sei dall'esigibilità del credito stesso.
Invero, risulta in atti che già in data 21.11.11 Fiditalia, originario con-
traente, aveva esercitato la facoltà di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente esigibilità dell'intero credito.
Manca in atti la prova che entro sei mesi il creditore abbia agito in giudi-
zio al fine di escutere il fideiussore.
L'orientamento che il tribunale fa proprio è nel senso che l'agire del credi-
tore debba concretarsi nei mesi sei, in un'apposita domanda giudiziale.
Né l'eventuale deroga all'art. 1957 c.c., invero non rinvenuta nella copia perché non leggibile, sarebbe efficace perché da ritenersi clausola vessatoria ai danni del consumatore.
Infatti, la norma di cui all'art. 1957 c.c. così recita:
“ Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”
L'art. 1957 c.c. prevede una causa di decadenza dalla garanzia fideiussoria ogniqualvolta il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione princi-
pale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore o non le abbia con dili-
genza continuate. In termini generali, il concetto di “istanza”, è costantemente interpretato dalla giurisprudenza come azione giudiziale, non rilevando la sem-
plice messa in mora.
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Il termine decadenziale è liberamente derogabile dalle parti, le quali pos-
sono decidere di estenderlo o escluderlo, e può essere oggetto di rinuncia espres-
sa o tacita del fideiussore. Questa norma nella prassi bancaria è derogata nel sen-
so che la banca non ha un termine di decadenza per rivolgersi al fideiussore.
Diversamente, quando il garante rivesta la qualità di consumatore, in base all'orientamento prevalente delineato dalle Corti di merito e Corte di Cassazione
a Sentenza del 28.02.2020 n. 5598, «con essa la banca non è onerata della deca-
denza per azionare il proprio credito, risultando invece aggravata la posizione del fideiussore che protrae cronologicamente la sua esposizione a garanzia».
La conclusione di tale accordo si presume integrante una clausola vessato-
ria, e deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo, con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa .
Anche laddove esistesse, affermazione ipotetica attesa la non leggibilità
del contratto, la clausola di pagamento a prima richiesta, che esonererebbe il cre-
ditore dall'azione giudiziale, tale clausola sarebbe vessatoria per il fideiussore consumatore.
La fideiussione con clausola del tipo «a prima richiesta scritta» o a «sem-
plice richiesta scritta» consente di ritenere che sia sufficiente ai fini dell'escussione del garante, una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, alla previsione che una semplificazione della modalità
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di richiesta di adempimento della prestazione garantita.
La clausola realizza anche una deroga alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.
Non occorre quindi un'azione giudiziale da esercitarsi previamente nei confronti del debitore principale, ma anche ai fini della decadenza verso il garan-
te, è sufficiente indirizzargli una semplice richiesta scritta per escludere l'estinzione della garanzia (Cass. EZ. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Or-
dinanza n. 5598 del 28/02/2020).
Tale clausola è stata ritenuta vessatoria in caso di garante consumatore
(Corte di Cassazione, Civ., EZ. III, n. 14687/2025).
A sostegno della pretesa, parte opposta deduce che il credito azionato sa-
rebbe un patrimonio separato e come tale scevro da ogni eccezione relativa al rapporto contrattuale che ne ha dato origine.
Richiama il principio di diritto che rende estranea la cessionaria di crediti in blocco, dalla cessione della titolarità del lato passivo del rapporto controverso.
Tale principio, risulta affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha esclu-
so la proponibilità da parte del debitore ceduto di domande ed eccezioni inerenti controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente.” ( Cassazione, senten-
za n. 21843/2019).
Tale principio, le cui ragioni trovano il loro fondamento nell'art 3 della legge n. 130 del 1999, laddove è previsto che i crediti che formano oggetto di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, ad ogni
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effetto, rispetto a quello della società veicolo, ritenendolo quindi secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'o-
perazione.
La ratio, esplicitandola ancor meglio, consiste nell'impedire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla “società veicolo” al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), ed anche la proposizione di domande riconvenzionali, perché altrimenti significherebbe andare ad incidere,
in modo imprevedibile, su quel “patrimonio separato a destinazione vincolata” di cui si diceva, “scaricandone, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta invece ed in via esclusiva il valore del medesimo.
Orbene, tale esigenza, ovvero l'integrità del quantum del credito ceduto,
non consente al titolare del credito di azionarlo in assenza di ogni requisito in or-
dine alla prova della titolarità, esigibilità ed esistenza del credito, eccezioni sem-
pre ammissibili da parte del debitore ceduto.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il princi-
pio di soccombenza al di sotto dei valori medi attesa la natura meramente docu-
mentale della controversia e l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, EZione II, definitivamente pronunziando, così
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provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, li-
mitatamente alla persona di (l'altra parte, il debitore principale Parte_1
di cui al giudizio 31.36.22, non è oggetto del presente giudizio);
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore del legale di parte opponente , che ha dichiarato di aver anticipa- Parte_1
to le spese della lite in nome e per conto della parte, che liquida in € 4000,00,
per compensi oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali, euro
150,00 per spese.
Così deciso in data 12.11.25
Il Giudice
EG ZI
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