Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/05/2026, n. 8101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8101 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2025, proposto da
NA BA, AL LI, EA LV, AN AR RD, RT TO, AN ST, ES LI ZZ, CE NA, EO RI, ES RI, AN RA RI, NN RO, ST D'TO, AR CI De RN, IO De TO, GI De RA, ER DE, SS SI, RT Di ND, DR SI AL, IN FL, DE GA, GL GA, CO GI, AR ZA, AN NI, AN OR, NT IT, TA HE, OR CC, GI AS, LL EL, ZI MI, AN OV TE, VI MI, IC OL, GI AT, LE OR, AN AR TO, GE ET, LE DD, AR EC, PE UR RI, AR EM RIo, RT TE, CO LE, MM ST, UI IL, GI CE MP, AR GR VA, NA EL, DR NI, ST OL, rappresentati e difesi dall'avvocato OV Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio RE SS in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
I. delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione - accanto alle graduatorie dei vincitori – degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi: - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 02/12/2024; - A-54 - Storia dell’arte, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 02/12/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR EMILIA ROMAGNA in data 03/12/2024; - A-01 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 26/11/2024; - A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 27/12/2024; - A-19 - Filosofia e Storia, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 09/12/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 04/12/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 04/12/2024; - ADMM - Sostegno scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 25/11/2024; - ADSS - Sostegno scuola secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 25/11/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 17/12/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 29/11/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 18/12/2024; - AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 06/12/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR MARCHE in data 04/12/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 19/12/2024; - A-45 - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 13/12/2024; - A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 06/12/2024; - ADSS - Sostegno scuola secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 04/12/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 18/12/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 16/12/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 28/11/2024; - AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 25/11/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 19/12/2024; - A-19 - Filosofia e Storia, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 19/12/2024; - A-26 - Matematica, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 16/12/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 02/12/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR TOSCANA in data 09/12/2024;
II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 10, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi;
III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui, • all’art. 12 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 12, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;
IV. del Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui, • all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 9, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024;
V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 20.575 il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso;
VI. del Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 29.314 posti il contingente dei posti banditi per la scuola secondaria di I e II grado;
Per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alle graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa ES EL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti impugnano, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, numerose graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, lamentando la mancata compilazione degli elenchi graduati recanti l’indicazione dei candidati risultati idonei ma non vincitori.
2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ Sulla violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e sul conseguenziale obbligo di pubblicare l’elenco graduato di tutti i candidati idonei anche ai fini della verifica dell’integrazione delle graduatorie utili per le immissioni in ruolo nel caso di rinunce degli originari vincitori. violazione dell’art. 19 del d. lgs n. 33/2013 ”;
- “ Sulla violazione dell’art. 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della clausola 5 dell’accordo quadro e sui meccanismi di scorrimento automatico delle graduatorie per l’assunzione degli insegnanti su tutti i posti vacanti e disponibili, quale strumento per la prevenzione dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine ”;
- “ Sull’irragionevolezza dell’esclusione degli idonei dalle future assunzioni: violazione dell’art. 3 della cost., dei principi generali in materia di scorrimento delle graduatorie dei concorsi e del principio del merito nelle assunzioni per pubblico concorso ”;
- “ Sulla violazione degli art. 399 e 440 del d. lgs. 297/94 e del principio di buona amministrazione di cui all’art. 41 della cdfue ”.
2.1 I ricorrenti chiedono l’annullamento degli atti impugnati in quanto ritenuti lesivi del loro asserito diritto all’inserimento in un elenco graduato di merito, comprensivo di tutti i docenti idonei, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, sia in caso di rinuncia da parte dei vincitori, sia in caso di incremento dei posti inizialmente previsti per le immissioni in ruolo.
La mancata pubblicazione dell’elenco graduato di tutti gli insegnanti che hanno superato le prove del concorso de quo non rispetterebbe il principio di trasparenza amministrativa, i principi generali in materia di scorrimento delle graduatorie dei concorsi, nonché quelli relativi alle assunzioni per pubblico concorso.
3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale e per difetto dei presupposti del gravame collettivo e cumulativo. Nel merito, la parte resistente ha eccepito l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
4. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti depositati.
5. Il Collegio ritiene di poter soprassedere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte resistente, in quanto il gravame, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati poiché connessi, risulta infondato alla luce della giurisprudenza, ormai consolidata, della Sezione che il Collegio intende in questa sede confermare.
6. L’operato degli Uffici Scolastici Regionali risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9, D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021).
L’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis , il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso agli Uffici Scolastici di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis.
Peraltro, quanto sopra appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, rientrante tra le procedure del PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr, ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 15647/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 8358/2025).
Neppure merita condivisione il motivo di ricorso nel quale parte ricorrente deduce che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito comprensiva degli idonei impedisce la possibilità di uno scorrimento in favore dei ricorrenti.
Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica Amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, comma 10, D.L. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo. Tale facoltà non è impedita in fatto dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei.
Peraltro, come condivisibilmente eccepito dall’Amministrazione resistente:
- “ sul piano dell’esigenza assunzionale si deve sottolineare come la stessa non sia contestata nel quantum dal ricorrente, che omette di impugnare espressamente gli atti che hanno stabilito il fabbisogno di risorse per gli anni scolastici coinvolti ” (pag. 15, memoria difesa erariale);
- “ Dall’accoglimento del gravame, orbene, non deriverebbe alcuna utilità concreta per il ricorrente – che, tra l’altro, non fornisce alcun valido supporto probatorio al riguardo – non sussistendo alcuna posizione qualificata dell’istante all’assunzione nei ruoli dei docenti ” (pag. 16, memoria difesa erariale).
7. Alla luce di quanto sopra, il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti per la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e, conclusivamente, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento in quanto infondato.
8. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SE, Presidente
AR Rosaria Oliva, Referendario
ES EL AR, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ES EL AR | AN SE |
IL SEGRETARIO