TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/05/2026, n. 8101
TAR
Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
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Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio di trasparenza e obbligo di pubblicare l'elenco degli idonei

    Il Collegio ritiene che l'operato degli Uffici Scolastici Regionali sia conforme alla disciplina concorsuale, la quale prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori e non quella degli idonei non vincitori. Tale disciplina è ritenuta ragionevole e coerente con la ratio delle procedure PNRR, caratterizzate da esigenze di celerità e speditezza. La giurisprudenza consolidata conferma la legittimità di escludere la pubblicazione di graduatorie comprensive degli idonei in casi eccezionali come quelli dei procedimenti PNRR.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 400 del d. lgs. 297/1994 e della clausola 5 dell'accordo quadro sui meccanismi di scorrimento delle graduatorie

    La Corte ha ritenuto che la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all'assunzione, non tutelabile in questa fase, data l'ampia discrezionalità della Pubblica Amministrazione in merito allo scorrimento delle graduatorie. La disciplina concorsuale attuale riconosce la possibilità di integrazione della graduatoria a seguito di rinunce, ma tale facoltà non è impedita dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei.

  • Rigettato
    Irragionevolezza dell'esclusione degli idonei dalle future assunzioni

    Il Collegio ha ritenuto che la disciplina concorsuale, pur prevedendo l'integrazione della graduatoria in caso di rinunce, non impone la pubblicazione di un elenco di idonei. Inoltre, l'Amministrazione ha discrezionalità sulla decisione di procedere o meno allo scorrimento delle graduatorie. La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non impedisce, in fatto, tale scorrimento.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 399 e 440 del d. lgs. 297/94 e del principio di buona amministrazione

    Il Collegio ha confermato la giurisprudenza consolidata secondo cui è legittimo non pubblicare graduatorie comprensive degli idonei, in particolare in contesti eccezionali come quelli legati al PNRR. La discrezionalità dell'Amministrazione nel decidere le modalità di reclutamento e assunzione è riconosciuta.

  • Rigettato
    Richiesta di pubblicazione di un elenco graduato di tutti i candidati idonei

    Il ricorso è stato respinto in quanto infondato, sulla base della giurisprudenza consolidata che ritiene legittima la mancata pubblicazione di graduatorie comprensive degli idonei, in linea con la disciplina concorsuale e le esigenze di celerità delle procedure PNRR. La posizione di idoneo è considerata una mera aspettativa all'assunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/05/2026, n. 8101
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8101
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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