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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20872/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20872/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BISIGNANO STEFANO Parte_1 C.F._1
e con l'avv. BISIGNANO STEFANO CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. Affidamento e Responsabilità
Genitoriale • I figli minori sono affidati a entrambi i genitori (Affidamento Condiviso), ai sensi dell'art. 337-ter c.c. • La responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente, assumendo le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, residenza abituale) di comune accordo. Per
l'ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la potestà durante i rispettivi tempi di permanenza con i figli.
2. Collocamento e Residenza Abituale. • La residenza abituale dei figli minori
è fissata presso l'abitazione del padre sita in PONCARALE (BS) alla via Sorelle Girellini n. 28 3.
Mantenimento Ordinario dei Figli • I figli minori saranno tenuti dai genitori presso ciascuna abitazione, alternativamente e in modo paritario. Ciascun genitore, quando avrà i figli presso di sé
1 provvederà al mantenimento diretto ed a gestire i loro impegni scolastici, sportivi e religiosi;
• A settimane alterne, il genitore che sarà impegnato al lavoro nel primo turno, andrà a prendere i figli a scuola e li terrà presso di sé fino alle ore 22:30 quando verranno ripresi dall'altro genitore che li porterà a dormire presso la propria abitazione e li riporterà a scuola l'indomani; • i figli resteranno con ciascun genitore a fine settimana alternati dalle 22:30 del venerdì alla domenica sera dopo cena, quando verranno ripresi dall'altro genitore. • Il presente calendario verrà seguito anche durante le vacanze scolastiche. • Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà i figli con sé per due settimane, anche non consecutive;
durante le vacanze natalizie per una settimana, alternando ogni anno il Natale con il Capodanno e durante le vacanze pasquali per tre giorni. Le festività infrasettimanali verranno suddivise alternativamente tra i genitori, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
4. Spese Straordinarie • Le spese straordinarie per i figli, di cui al protocollo vigente del Tribunale di Brescia, noto dalle parti, verranno divise al 50% tra i genitori comprendendo tra queste anche le spese di abbigliamento e sportive, preventivamente concordate. • Si stabilisce che le spese straordinarie debbano essere preventivamente concordate, eccetto quelle urgenti.
5. Assegno
Unico. • L'assegno unico e universale, già richiesto, continuerà ad essere percepito al 50% tra i signori e , sui rispettivi conti correnti;
• Il signor si impegna a dare alla CP_1 Pt_1 CP_1
SI fino a esaurimento del diritto, il 50% di quanto da lui verrà accreditato / compensato Pt_1 annualmente per le richieste di detrazione d'imposta delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa familiare e l'acquisto dei mobili;
il versamento della SI dovrà essere Pt_1 eseguito dal signor entro 15 giorni dall'accredito/compensazione; • per trasparenza ogni CP_1
anno, il signor documenterà alla SI quanto percepito e compensato con il CP_1 Pt_1
modello 730 o altra denuncia fiscale;
per il modello 730/2024 (redditi 2023) la somma eventualmente accreditata al signor a qualsiasi titolo dovrà essere da lui versata, entro 15 giorni dal CP_1 ricevimento, sul conto della SI . • Laddove l'ISEE del Signor dovesse Pt_1 CP_1 variare in aumento (per l'aumentare della retribuzione) e comportare di conseguenza la diminuzione dell'importo dell'assegno unico per i figli, lo stesso si impegnerà ad integrare personalmente la quota percepita dalla SI , onde mantenerla invariata. In altre ipotesi di riduzione Parte_1 dell'assegno (indipendenza economica dei figli, ecc. ecc.) non vi sarà conguaglio alcuno a carico del signor 6. Assegnazione Casa Familiare La casa coniugale sita in Villaggio Badia CP_1
Traversa sesta n. 4 è stata regolarmente venduta e i soldi ricavati sono stati divisi equamente tra i coniugi;
7. Assegnazione mobili i mobili risultano divisi equamente tra i coniugi;
8. Finanziamenti e
Mutui. i tre finanziamenti e i mutui relativi alla ristrutturazione e acquisto dell'abitazione contratti dai coniugi risultano a far data odierna estinti;
9. Assegno di ZI (Art. 5 Legge 898/70): I coniugi rinunciano reciprocamente e integralmente al diritto di chiedere e ottenere il mantenimento
2 o l'assegno divorzile, e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo. 10. Passaporto i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al trasferimento di residenza e al rilascio dei documenti identità e passaporti validi per l'espatrio, anche per i figli minori 11. Spese del Procedimento: Le spese e gli onorari del presente procedimento sono posti a carico del signor . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 1/9/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Gussago (BS) (atto n. 32, parte II, serie A, anno 2007), risultano separate dal
24/7/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. pone le spese di lite a carico di CP_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR LI DR ES
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20872/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BISIGNANO STEFANO Parte_1 C.F._1
e con l'avv. BISIGNANO STEFANO CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. Affidamento e Responsabilità
Genitoriale • I figli minori sono affidati a entrambi i genitori (Affidamento Condiviso), ai sensi dell'art. 337-ter c.c. • La responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente, assumendo le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, residenza abituale) di comune accordo. Per
l'ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la potestà durante i rispettivi tempi di permanenza con i figli.
2. Collocamento e Residenza Abituale. • La residenza abituale dei figli minori
è fissata presso l'abitazione del padre sita in PONCARALE (BS) alla via Sorelle Girellini n. 28 3.
Mantenimento Ordinario dei Figli • I figli minori saranno tenuti dai genitori presso ciascuna abitazione, alternativamente e in modo paritario. Ciascun genitore, quando avrà i figli presso di sé
1 provvederà al mantenimento diretto ed a gestire i loro impegni scolastici, sportivi e religiosi;
• A settimane alterne, il genitore che sarà impegnato al lavoro nel primo turno, andrà a prendere i figli a scuola e li terrà presso di sé fino alle ore 22:30 quando verranno ripresi dall'altro genitore che li porterà a dormire presso la propria abitazione e li riporterà a scuola l'indomani; • i figli resteranno con ciascun genitore a fine settimana alternati dalle 22:30 del venerdì alla domenica sera dopo cena, quando verranno ripresi dall'altro genitore. • Il presente calendario verrà seguito anche durante le vacanze scolastiche. • Durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà i figli con sé per due settimane, anche non consecutive;
durante le vacanze natalizie per una settimana, alternando ogni anno il Natale con il Capodanno e durante le vacanze pasquali per tre giorni. Le festività infrasettimanali verranno suddivise alternativamente tra i genitori, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
4. Spese Straordinarie • Le spese straordinarie per i figli, di cui al protocollo vigente del Tribunale di Brescia, noto dalle parti, verranno divise al 50% tra i genitori comprendendo tra queste anche le spese di abbigliamento e sportive, preventivamente concordate. • Si stabilisce che le spese straordinarie debbano essere preventivamente concordate, eccetto quelle urgenti.
5. Assegno
Unico. • L'assegno unico e universale, già richiesto, continuerà ad essere percepito al 50% tra i signori e , sui rispettivi conti correnti;
• Il signor si impegna a dare alla CP_1 Pt_1 CP_1
SI fino a esaurimento del diritto, il 50% di quanto da lui verrà accreditato / compensato Pt_1 annualmente per le richieste di detrazione d'imposta delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa familiare e l'acquisto dei mobili;
il versamento della SI dovrà essere Pt_1 eseguito dal signor entro 15 giorni dall'accredito/compensazione; • per trasparenza ogni CP_1
anno, il signor documenterà alla SI quanto percepito e compensato con il CP_1 Pt_1
modello 730 o altra denuncia fiscale;
per il modello 730/2024 (redditi 2023) la somma eventualmente accreditata al signor a qualsiasi titolo dovrà essere da lui versata, entro 15 giorni dal CP_1 ricevimento, sul conto della SI . • Laddove l'ISEE del Signor dovesse Pt_1 CP_1 variare in aumento (per l'aumentare della retribuzione) e comportare di conseguenza la diminuzione dell'importo dell'assegno unico per i figli, lo stesso si impegnerà ad integrare personalmente la quota percepita dalla SI , onde mantenerla invariata. In altre ipotesi di riduzione Parte_1 dell'assegno (indipendenza economica dei figli, ecc. ecc.) non vi sarà conguaglio alcuno a carico del signor 6. Assegnazione Casa Familiare La casa coniugale sita in Villaggio Badia CP_1
Traversa sesta n. 4 è stata regolarmente venduta e i soldi ricavati sono stati divisi equamente tra i coniugi;
7. Assegnazione mobili i mobili risultano divisi equamente tra i coniugi;
8. Finanziamenti e
Mutui. i tre finanziamenti e i mutui relativi alla ristrutturazione e acquisto dell'abitazione contratti dai coniugi risultano a far data odierna estinti;
9. Assegno di ZI (Art. 5 Legge 898/70): I coniugi rinunciano reciprocamente e integralmente al diritto di chiedere e ottenere il mantenimento
2 o l'assegno divorzile, e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo. 10. Passaporto i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al trasferimento di residenza e al rilascio dei documenti identità e passaporti validi per l'espatrio, anche per i figli minori 11. Spese del Procedimento: Le spese e gli onorari del presente procedimento sono posti a carico del signor . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 1/9/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Gussago (BS) (atto n. 32, parte II, serie A, anno 2007), risultano separate dal
24/7/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. pone le spese di lite a carico di CP_1
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR LI DR ES
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