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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 06/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1210/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, rilevato che parte ricorrente non ha depositato nei termini previsti le note in sostituzione dell'udienza del 03.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che, alla scorsa udienza del 01.07.2024, era stato assegnato termine perentorio fino al
31.10.2024 per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione udienza al resistente;
Controparte_1
considerato che, a mente dell'art. 291, comma III c.p.c., se l'ordine di rinnovazione della citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma III, c.p.c.; rilevato che, nel caso di specie, non risulta versata in atti la prova della notifica all'Ente, entro il termine perentorio del 31.10.2024, con la conseguenza che il presente giudizio dovrà essere estinto, ai sensi degli artt. 291, comma III e 307, comma III, c.p.c.; considerato che il resistente non si è costituito;
Controparte_1
ritenuto infine che, a mente dell'art. 310, comma IV c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
- dichiara, ai sensi degli artt. 291, comma III e 307, comma III, c.p.c., l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese ex art. 310 c.p.c.
Così deciso in L'Aquila, 28.2.2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, rilevato che parte ricorrente non ha depositato nei termini previsti le note in sostituzione dell'udienza del 03.02.2025, ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che, alla scorsa udienza del 01.07.2024, era stato assegnato termine perentorio fino al
31.10.2024 per la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione udienza al resistente;
Controparte_1
considerato che, a mente dell'art. 291, comma III c.p.c., se l'ordine di rinnovazione della citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma III, c.p.c.; rilevato che, nel caso di specie, non risulta versata in atti la prova della notifica all'Ente, entro il termine perentorio del 31.10.2024, con la conseguenza che il presente giudizio dovrà essere estinto, ai sensi degli artt. 291, comma III e 307, comma III, c.p.c.; considerato che il resistente non si è costituito;
Controparte_1
ritenuto infine che, a mente dell'art. 310, comma IV c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
- dichiara, ai sensi degli artt. 291, comma III e 307, comma III, c.p.c., l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese ex art. 310 c.p.c.
Così deciso in L'Aquila, 28.2.2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi