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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1666/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI RD IL, RE
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4904/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17953/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Resistente_1 impugnava innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Napoli il silenzio- rifiuto formatosi il 11/7/24 sull'istanza di rimborso di €. 5.122,00, oggetto di pignoramento presso terzi notificata con pec del 12/4/24 eccependo la sussistenza del presupposto ex art. 37 d.p.r. 602/73, poiché ADER aveva rinunziato al pignoramento con atto del 26/10/2023, per intervenuta estinzione del debito a seguito di definizione agevolata, per cui sussisteva l'onere di ADER e il diritto del contribuente al rimborso dell'importo di €. 5.122,55 introitato dall'INPS il 14.02.2022 in forza del pignoramento poi rinunziato.
Si costituiva in giudizio ADER eccependo l'inammissibilità e infondatezza della domanda e la carenza di legittimazione passiva di ADER per la mancanza della prova della trattenuta da INPS ad ADER;
nonché poiché il rimborso andava richiesto agli Enti impositori, titolari del diritto di credito, depositando i soli estratti – ruolo delle somme pignorate.
2. Che con la sentenza n. n. 17593/2024 depositata il 9/12/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I ° grado di Napoli, sez. 18, accoglieva il ricorso e condannava ER al rimborso in favore del ricorrente della somma di euro 5122,55 oltre interessi dal 26/10 /2023 al soddisfo nonché delle spese di lite, che liquidava in 1.000,00 euro oltre accessori di legge , iva e rimborso del cut con attribuzione al procuratore antistatario.
Affermava il primo giudice che: “Con la pec del 12.4.2024 il ricorrente ha indicato all'ER, nel dettaglio, il bonifico con il quale l'INPS ha versato sul conto corrente dell'ER medesima la somma di 5.122,55 oggetto del pignoramento presso terzi. L'ER non ha mai contestato detta circostanza, e nel presente giudizio ha dato luogo ad una contestazione del tutto generica e formale. Del resto, è del tutto evidente che il terzo pignorato ha trasmesso le somme al creditore pignoratizio, nella specie l'ER, e la stessa ER lo ammette nelle controdeduzioni, ove afferma che le somme ricevute in assegnazione all'esito di pignoramento vengono normalmente girate agli enti creditori nel cui interesse è stata attuata la riscossione.
Nel caso di specie, dunque vi è prova del fatto che ER ha ricevuto il bonifico dall'INPS, contenente le somme pignorate nei confronti del ricorrente;
ha successivamente rinunziato al pignoramento;
non ha rimborsato il ricorrente.
La prova che manca è proprio che l'ER abbia girato dette somme agli enti creditori, ed in assenza di tale prova il ricorrente non potrebbe validamente richiedere a detti enti il rimborso, non potendo provare che le somme, bonificate da INPS ad ER, siano state successivamente bonificate da quest'ultima agli enti creditori. Ne consegue che il diniego tacito di rimborso è illegittimo …”
3. Avverso detto sentenza ER S.p.a. proponeva appello deducendo la illegittimità della stessa e chiedendone l'integrale riforma per la violazione delle norme del procedimento ex artt. 2 e 19 D.lgs. 546/92, difetto di giurisdizione;
artt. 21 e 22 co 1 e ss Dlgs 546/92, inammissibilità del ricorso – artt. 615 e 100 cpc carenza di interesse: chiariva che Resistente_1 invocava ripetutamente l'art 37 D.p.r. 602/73 per giustificare la domanda, ma le somme di € 5.122,55 non erano affatto “ritenute dirette” contemplate dalla norma, ma si riferivano al pagamento delle nove cartelle poste a base del pignoramento presso terzi ex art 72 bis DPR 602/73, che lo stesso opponente ammetteva di essere state pagate da INPS;
non potendosi configurare quindi l'ipotesi dell'art 19 co.1 lett g) D.Lgs 546 /92, che contempla il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, il ricorso andava dichiarato inammissibile. Una eventuale qualificazione della domanda come accertamento negativo del credito ex art 615 c.p.c., ovvero di indebito oggettivo ex 2033 c.c., andava comunque proposta dinanzi al
Giudice ordinario per quattro delle predette cartelle che erano relative a Violazioni al CdS e comunque nei
60 gg. ex art 21 Dlgs n. 546/1992 per le restanti 5 cartelle, pertanto il primo Giudice, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezioni specifiche sollevate nelle controdeduzioni depositate in primo grado, e dichiarare il difetto di giurisdizione, stante il divieto imposto dagli artt. 2 e 19 D.Lgs 546 /92 di decidere sulle 4 cartelle e dichiarare tardiva la domanda per le restanti 5 cartelle perché proposta oltre i 60 gg. dalla conoscenza dell'atto che si intendeva impugnare. Osservava che, ove pure il ricorrente deducesse di aver pagato con la rottamazione quater l'intero debito (dopo due anni dal PPT), non sussisteva l'obbligo alla restituzione di quanto percepito in precedenza, dal momento che il primo pagamento corrispondeva a parte delle cartelle dovute, e la rottamazione saldava solo il residuo non riscosso per le ultime quattro cartelle;
affermava altresì che la rinunzia al pignoramento del 26/10/2023 andava intesa solo come seguito dell'integrale pagamento delle somme reclamate;
inoltre la definizione con la rottamazione era parziale e riguardava anche altre cartelle non oggetto di pignoramento, di cui non poteva chiedersi la ripetizione e/o restituzione. Si doleva inoltre dell'erroneità e dell'eccessività delle spese di giudizio liquidate in quanto controparte doveva ritenersi soccombente.
Chiedeva dunque l'appellante la riforma della sentenza appellata, vinte le spese del doppio grado di giudizio, compensi, rimborso forfetario, accessori di legge.
Si costituiva in secondo grado parte appellata che deduceva, innanzitutto, che l'atto di appello proposto da
ER S.p.a. era inammissibile ex art. 51 D.lgs. 546/92 giacché proposto tardivamente solo in data 8/6/2025 con pec notificata al difensore costituito dell'odierno appellato, ben oltre il termine di impugnativa ex art. 51
D.lgs. 546/92, decorrente dalla notifica della sentenza che si assumeva avvenuta il 10/12/2024 con pec del difensore costituito all'appellante ER e spirato il sessantesimo giorno successivo alla notifica, ovvero il
8/2/2025.
Ulteriore ragione di inammissibilità dell'appello era costituita dall'avvenuta violazione dell'art. 57 D.lgs. 546/92 per la formulazione di nuove domande e nuove eccezioni quali ad esempio l'inapplicabilità dell'art. 37 d.p.
r. 602/73 non proposte nel giudizio di primo grado nel quale l'appellante ER , ben lungi dal formulare articolata e circostanziata controdeduzione si era limitato a sollevare un'inesistente carenza di legittimazione passiva inammissibile giacché beneficiaria del bonifico da parte dell'INPS della somma pignorata e a generiche contestazioni inerenti le somme corrisposte dal contribuente.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello di ER per tardività dello stesso in relazione al termine breve.
Parte appellata invero non ha provato di aver notificato la sentenza al difensore di controparte, ma solo di aver avanzato direttamente ad ER richiesta di pagamento delle spese allegando la sentenza.
Se, difatti, è vero che di recente la suprema Corte ha affermato che “la notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 29919 del 12/11/2025 (Rv. 676317 - 01), le sezioni unite hanno chiarito che “ a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza" (Sez. U - , Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 (Rv. 658856 - 01).
Va disattesa anche la seconda questione processuale sollevata dal ricorrente.
Non si tratta di domande nuove e in primo grado ER si era costituito eccependo l'inammissibilità e infondatezza della domanda.
Venendo al merito dell'appello, così vanno ricostruiti i fatti.
Resistente_1 riceva il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e 48 bis DPR 602/1973 n. 71/2021/1778 proposto da Agenzia delle entrate – SC nei confronti del terzo debitore INPS Gestione
Ex Inpdap per il complessivo importo di €7.175,81;
- alla base di esso nove cartelle di pagamento, alle quali faceva seguito avviso di intimazione, necessario ex art. 50 co2 - DPR 602/73 per procedere all'esecuzione se è trascorso un anno dalla notifica della cartella.
- L'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede – salvo che per i crediti pensionistici – l'agente della riscossione impartisce al terzo, quale debitor debitoris, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente stesso fino a concorrenza del credito per cui si procede:
“a) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme”.
- la stessa disposizione prevede che, se l'ordine di pagamento rimane inevaso, debbano applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 (“Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.”) e, cioè, che si debba procedere col “tradizionale” pignoramento presso terzi, mediante citazione del debitore e del terzo pignorato a comparire innanzi al giudice dell'esecuzione.
Orbene, dunque, se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato il pagamento ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32203 del 10/12/2019) nella misura corrispondente a quanto versato e la procedura è così definita e conclusa,
se il pagamento invece manca nel termine prescritto dalla norma l'Agente della riscossione, è tenuto ad avviare una ordinaria procedura espropriativa presso terzi ex artt. 543 e ss. cpc o, alternativamente, a rinnovare il procedimento speciale con un nuovo ordine ex art.72-bis.
Nel caso di specie era intervenuto il pagamento: non poteva provvedersi sugli effetti di una procedura esecutiva già estinta ex lege.
In ogni caso emerge che l'Agente della riscossione imputava l'importo di € 5.122,55 come per legge alle rispettive cartelle, che restavano parzialmente insoddisfatte per il residuo dovuto e gli estratti ruolo aggiornati depositati in primo grado dimostravano infatti che per le ultime 4 cartelle residuavano rispettivamente
€ 244,88 + 554,00 + 161,62 + 830,76, che soltanto con la successiva istanza di rottamazione presentata dal ricorrente nell'anno 2023, risultavano integralmente riscossi;
Soltanto in data 12/04/2024, dopo oltre due anni dal pagamento quindi veniva formalizzata istanza di rimborso delle somme suddette, ma alla data dell'istanza di rimborso, il PPT risultava abbondantemente estinto ex lege, per effetto del pagamento del terzo risalente al 14.2.2022, con gli effetti e le conseguenze sopra descritte.
Nessun rilievo può darsi all'atto di rinuncia che attesta solo che alla data del 26.10.2023 tutte le cartelle oggetto del PPT erano state saldate, in quanto oltre alle somme di € 5.122,55 ricevute da INPS nell'anno
2022, si era aggiunto il pagamento del residuo dovuto per le 4 cartelle a seguito della rottamazione quater.
Le spese seguono la soccombenza non essendovi ragioni per discostarsi dal relativo principio e vanno liquidate per il doppio grado come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l 'appello condanna parte appellata in favore dell'ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1000,00 per il primo grado e euro 1200,00 per il presente grado.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
DI RD IL, RE
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4904/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17953/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Resistente_1 impugnava innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Napoli il silenzio- rifiuto formatosi il 11/7/24 sull'istanza di rimborso di €. 5.122,00, oggetto di pignoramento presso terzi notificata con pec del 12/4/24 eccependo la sussistenza del presupposto ex art. 37 d.p.r. 602/73, poiché ADER aveva rinunziato al pignoramento con atto del 26/10/2023, per intervenuta estinzione del debito a seguito di definizione agevolata, per cui sussisteva l'onere di ADER e il diritto del contribuente al rimborso dell'importo di €. 5.122,55 introitato dall'INPS il 14.02.2022 in forza del pignoramento poi rinunziato.
Si costituiva in giudizio ADER eccependo l'inammissibilità e infondatezza della domanda e la carenza di legittimazione passiva di ADER per la mancanza della prova della trattenuta da INPS ad ADER;
nonché poiché il rimborso andava richiesto agli Enti impositori, titolari del diritto di credito, depositando i soli estratti – ruolo delle somme pignorate.
2. Che con la sentenza n. n. 17593/2024 depositata il 9/12/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I ° grado di Napoli, sez. 18, accoglieva il ricorso e condannava ER al rimborso in favore del ricorrente della somma di euro 5122,55 oltre interessi dal 26/10 /2023 al soddisfo nonché delle spese di lite, che liquidava in 1.000,00 euro oltre accessori di legge , iva e rimborso del cut con attribuzione al procuratore antistatario.
Affermava il primo giudice che: “Con la pec del 12.4.2024 il ricorrente ha indicato all'ER, nel dettaglio, il bonifico con il quale l'INPS ha versato sul conto corrente dell'ER medesima la somma di 5.122,55 oggetto del pignoramento presso terzi. L'ER non ha mai contestato detta circostanza, e nel presente giudizio ha dato luogo ad una contestazione del tutto generica e formale. Del resto, è del tutto evidente che il terzo pignorato ha trasmesso le somme al creditore pignoratizio, nella specie l'ER, e la stessa ER lo ammette nelle controdeduzioni, ove afferma che le somme ricevute in assegnazione all'esito di pignoramento vengono normalmente girate agli enti creditori nel cui interesse è stata attuata la riscossione.
Nel caso di specie, dunque vi è prova del fatto che ER ha ricevuto il bonifico dall'INPS, contenente le somme pignorate nei confronti del ricorrente;
ha successivamente rinunziato al pignoramento;
non ha rimborsato il ricorrente.
La prova che manca è proprio che l'ER abbia girato dette somme agli enti creditori, ed in assenza di tale prova il ricorrente non potrebbe validamente richiedere a detti enti il rimborso, non potendo provare che le somme, bonificate da INPS ad ER, siano state successivamente bonificate da quest'ultima agli enti creditori. Ne consegue che il diniego tacito di rimborso è illegittimo …”
3. Avverso detto sentenza ER S.p.a. proponeva appello deducendo la illegittimità della stessa e chiedendone l'integrale riforma per la violazione delle norme del procedimento ex artt. 2 e 19 D.lgs. 546/92, difetto di giurisdizione;
artt. 21 e 22 co 1 e ss Dlgs 546/92, inammissibilità del ricorso – artt. 615 e 100 cpc carenza di interesse: chiariva che Resistente_1 invocava ripetutamente l'art 37 D.p.r. 602/73 per giustificare la domanda, ma le somme di € 5.122,55 non erano affatto “ritenute dirette” contemplate dalla norma, ma si riferivano al pagamento delle nove cartelle poste a base del pignoramento presso terzi ex art 72 bis DPR 602/73, che lo stesso opponente ammetteva di essere state pagate da INPS;
non potendosi configurare quindi l'ipotesi dell'art 19 co.1 lett g) D.Lgs 546 /92, che contempla il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, il ricorso andava dichiarato inammissibile. Una eventuale qualificazione della domanda come accertamento negativo del credito ex art 615 c.p.c., ovvero di indebito oggettivo ex 2033 c.c., andava comunque proposta dinanzi al
Giudice ordinario per quattro delle predette cartelle che erano relative a Violazioni al CdS e comunque nei
60 gg. ex art 21 Dlgs n. 546/1992 per le restanti 5 cartelle, pertanto il primo Giudice, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezioni specifiche sollevate nelle controdeduzioni depositate in primo grado, e dichiarare il difetto di giurisdizione, stante il divieto imposto dagli artt. 2 e 19 D.Lgs 546 /92 di decidere sulle 4 cartelle e dichiarare tardiva la domanda per le restanti 5 cartelle perché proposta oltre i 60 gg. dalla conoscenza dell'atto che si intendeva impugnare. Osservava che, ove pure il ricorrente deducesse di aver pagato con la rottamazione quater l'intero debito (dopo due anni dal PPT), non sussisteva l'obbligo alla restituzione di quanto percepito in precedenza, dal momento che il primo pagamento corrispondeva a parte delle cartelle dovute, e la rottamazione saldava solo il residuo non riscosso per le ultime quattro cartelle;
affermava altresì che la rinunzia al pignoramento del 26/10/2023 andava intesa solo come seguito dell'integrale pagamento delle somme reclamate;
inoltre la definizione con la rottamazione era parziale e riguardava anche altre cartelle non oggetto di pignoramento, di cui non poteva chiedersi la ripetizione e/o restituzione. Si doleva inoltre dell'erroneità e dell'eccessività delle spese di giudizio liquidate in quanto controparte doveva ritenersi soccombente.
Chiedeva dunque l'appellante la riforma della sentenza appellata, vinte le spese del doppio grado di giudizio, compensi, rimborso forfetario, accessori di legge.
Si costituiva in secondo grado parte appellata che deduceva, innanzitutto, che l'atto di appello proposto da
ER S.p.a. era inammissibile ex art. 51 D.lgs. 546/92 giacché proposto tardivamente solo in data 8/6/2025 con pec notificata al difensore costituito dell'odierno appellato, ben oltre il termine di impugnativa ex art. 51
D.lgs. 546/92, decorrente dalla notifica della sentenza che si assumeva avvenuta il 10/12/2024 con pec del difensore costituito all'appellante ER e spirato il sessantesimo giorno successivo alla notifica, ovvero il
8/2/2025.
Ulteriore ragione di inammissibilità dell'appello era costituita dall'avvenuta violazione dell'art. 57 D.lgs. 546/92 per la formulazione di nuove domande e nuove eccezioni quali ad esempio l'inapplicabilità dell'art. 37 d.p.
r. 602/73 non proposte nel giudizio di primo grado nel quale l'appellante ER , ben lungi dal formulare articolata e circostanziata controdeduzione si era limitato a sollevare un'inesistente carenza di legittimazione passiva inammissibile giacché beneficiaria del bonifico da parte dell'INPS della somma pignorata e a generiche contestazioni inerenti le somme corrisposte dal contribuente.
4. All'udienza odierna, espletati le incombenze di cui a verbale, il processo è stato definito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello di ER per tardività dello stesso in relazione al termine breve.
Parte appellata invero non ha provato di aver notificato la sentenza al difensore di controparte, ma solo di aver avanzato direttamente ad ER richiesta di pagamento delle spese allegando la sentenza.
Se, difatti, è vero che di recente la suprema Corte ha affermato che “la notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata” (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 29919 del 12/11/2025 (Rv. 676317 - 01), le sezioni unite hanno chiarito che “ a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza" (Sez. U - , Sentenza n. 20866 del 30/09/2020 (Rv. 658856 - 01).
Va disattesa anche la seconda questione processuale sollevata dal ricorrente.
Non si tratta di domande nuove e in primo grado ER si era costituito eccependo l'inammissibilità e infondatezza della domanda.
Venendo al merito dell'appello, così vanno ricostruiti i fatti.
Resistente_1 riceva il pignoramento presso terzi ex art. 72 bis e 48 bis DPR 602/1973 n. 71/2021/1778 proposto da Agenzia delle entrate – SC nei confronti del terzo debitore INPS Gestione
Ex Inpdap per il complessivo importo di €7.175,81;
- alla base di esso nove cartelle di pagamento, alle quali faceva seguito avviso di intimazione, necessario ex art. 50 co2 - DPR 602/73 per procedere all'esecuzione se è trascorso un anno dalla notifica della cartella.
- L'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede – salvo che per i crediti pensionistici – l'agente della riscossione impartisce al terzo, quale debitor debitoris, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente stesso fino a concorrenza del credito per cui si procede:
“a) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme”.
- la stessa disposizione prevede che, se l'ordine di pagamento rimane inevaso, debbano applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 (“Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.”) e, cioè, che si debba procedere col “tradizionale” pignoramento presso terzi, mediante citazione del debitore e del terzo pignorato a comparire innanzi al giudice dell'esecuzione.
Orbene, dunque, se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato il pagamento ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32203 del 10/12/2019) nella misura corrispondente a quanto versato e la procedura è così definita e conclusa,
se il pagamento invece manca nel termine prescritto dalla norma l'Agente della riscossione, è tenuto ad avviare una ordinaria procedura espropriativa presso terzi ex artt. 543 e ss. cpc o, alternativamente, a rinnovare il procedimento speciale con un nuovo ordine ex art.72-bis.
Nel caso di specie era intervenuto il pagamento: non poteva provvedersi sugli effetti di una procedura esecutiva già estinta ex lege.
In ogni caso emerge che l'Agente della riscossione imputava l'importo di € 5.122,55 come per legge alle rispettive cartelle, che restavano parzialmente insoddisfatte per il residuo dovuto e gli estratti ruolo aggiornati depositati in primo grado dimostravano infatti che per le ultime 4 cartelle residuavano rispettivamente
€ 244,88 + 554,00 + 161,62 + 830,76, che soltanto con la successiva istanza di rottamazione presentata dal ricorrente nell'anno 2023, risultavano integralmente riscossi;
Soltanto in data 12/04/2024, dopo oltre due anni dal pagamento quindi veniva formalizzata istanza di rimborso delle somme suddette, ma alla data dell'istanza di rimborso, il PPT risultava abbondantemente estinto ex lege, per effetto del pagamento del terzo risalente al 14.2.2022, con gli effetti e le conseguenze sopra descritte.
Nessun rilievo può darsi all'atto di rinuncia che attesta solo che alla data del 26.10.2023 tutte le cartelle oggetto del PPT erano state saldate, in quanto oltre alle somme di € 5.122,55 ricevute da INPS nell'anno
2022, si era aggiunto il pagamento del residuo dovuto per le 4 cartelle a seguito della rottamazione quater.
Le spese seguono la soccombenza non essendovi ragioni per discostarsi dal relativo principio e vanno liquidate per il doppio grado come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l 'appello condanna parte appellata in favore dell'ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1000,00 per il primo grado e euro 1200,00 per il presente grado.