Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1666
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Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso

    Il primo giudice ha ritenuto provato che l'agente della riscossione ha ricevuto le somme pignorate, ha rinunciato al pignoramento senza rimborsare il contribuente, e in assenza di prova che le somme siano state girate agli enti creditori, il diniego di rimborso è illegittimo.

  • Accolto
    Violazione norme procedimento e difetto di giurisdizione

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che il primo giudice avesse errato nel decidere nel merito quando la giurisdizione avrebbe dovuto essere declinata per alcune cartelle e la domanda dichiarata tardiva per altre.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per tardività

    La Corte ha disatteso l'eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo che l'appellato non avesse provato la notifica della sentenza al difensore di controparte secondo le modalità richieste dalla legge per far decorrere il termine breve.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per nuove domande

    La Corte ha disatteso anche questa eccezione, ritenendo che non si trattasse di nuove domande ma di una diversa argomentazione difensiva rispetto al primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1666
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1666
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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