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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/11/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1346 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Di Girolamo Patrizia. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
RE RA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Con ricorso depositato in data 05/04/2024 la parte ricorrente, premesso di avere presentato in data 16.05.2023 domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla D. Lgs. 503/1992 ma che l'istanza non era stata accolta per ritenuta insussistenza del requisito sanitario (rigetto del CP_ 01.08.2023), conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Latina l'accertamento dello status di invalidità in misura non inferiore all'80%, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al D. Lgs. 503/1992, con condanna dell' CP_2 all'erogazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. CP_ L' si costituiva contestando la sussistenza del requisito sanitario per usufruire della prestazione richiesta e chiedeva il rigetto della domanda.
1 3. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale al fine di accertare l'esistenza e il grado di invalidità della stessa;
quindi sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
4. Il ricorso è fondato e la domanda deve essere accolta.
5. Con decreto legislativo n. 503 del 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, è stata disposta la elevazione dei Parte limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell' gestita dall' , CP_1 da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto stabilisce che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti “invalidi in misura non inferiore all'80%”, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne e 60 se uomini.
6. Rilevato che la sussistenza dei requisiti anagrafico e contributivo alla data di presentazione della domanda amministrativa non è oggetto di contestazione, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ha accertato che il ricorrente è invalido nella misura dell'80% in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa. Invero, il CTU dr. ha nelle conclusioni rappresentato che: Persona_1
“1) la sig.ra è attualmente affetta da: Parte_1
- esiti di multipli interventi addominali
- esiti asportazione tumore neuroendocrino del piccolo intestino
- spondiloartrosi
- sindrome ansioso-depressiva
2) tali affezioni determinano un grado di invalidità nella misura dell'ottanta per cento utile per usufruire, ai fini pensionistici ,della riduzione dell'età e dell'incremento della anzianità contributiva
3) la data del raggiungimento di tale grado di invalidità è settembre 2023”.
In sede di considerazioni medico legali ha rilevato che:
“La ricorrente a seguito di una occlusione intestinale da volvolo ileale fu sottoposta nel settembre del 2019 ad un intervento chirurgico unitamente alla asportazione di un tumore neuroendocrino del piccolo intestino. Dopo tale intervento ne seguirono altri sempre a livello addominale come nel 2021 con l'asportazione della colecisti e di plastica, nel 2022 con viscerolisi e sutura dell'ileo, nel
2023 di riparazione di un laparocele mediano oltre alla asportazione dell'ovaia di sinistra, nel giugno 2024 per una nuova occlusione su base aderenziale, con viscerolisi, resezione e confezionamento di ano praeter naturale, nel luglio 2024 infine due ricoveri
2 di cui uno per una trombosi della vena mesenterica superiore.e uno per coliche addominali. L'esame clinico obiettivo mostra condizioni generali scadute per un alterato assorbimento intestinale in portatrice di ileostomia. Per la complessa patologia a carico dell'apparato digerente si può attribuire un grado invalidante nella misura de cinquanta per cento. Sempre nel primo ricovero fu riscontrato sul tratto dell'intestino asportato, un tumore neuroendocrino con lesioni ripetitive sulle vertebre dorsali che, anche con gli ultimi (2024) esami strumentali eseguiti, risultano in una condizione di stabilità confermando l'evoluzione lenta di tale neoplasia. A tale patologia si può attribuire un grado di invalidità nella misura del venti per cento. L'esame clinico ha mostrato un interessamento artrosico in particolare alla colonna vertebrale confermato anche dagli esami strumentali, presenti agli atti con ln l'evidenza oltre delle lesioni osteolitiche a livello dorsale sopra indicate ma anche di protrusioni discali multiple.Per tale patologia si ritiene di attribuire un grado invalidante nella misura del trenta per cento. E' infine presente una sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico con la sertralina appartenente alla classe degli inibitori della ricaptazione della serotonina con azione antidepressiva e un ansiolitico, l'alprazolam, appartenente alla classe delle benzodiazepine. Tale patologia può essere valutata con un grado invalidante nella misura del trenta per cento. Applicando il calcolo riduzionistico ai valori sopra indicati si perviene ad un grado di invalidità nella misura dell'ottanta per cento per cui si viene a concretizzare il diritto, ai fini pensionistici, alla riduzione dell'età e dell'incremento della anzianità contributiva. Per quanto riguarda il raggiungimento di tale grado di invalidità lo scrivente indica la data di settembre 2023 in concomitanza dell'ulteriore intervento addominale con la asportazione anche dell'ovaia di sinistra”.
7. Questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni espresse dal CTU, risultando fondate su una corretta elaborazione ed interpretazione delle indagini anamnestiche, cliniche e strumentali ed apparendo immuni da errori di metodo e vizi logici. Pertanto, deve essere accolta la domanda finalizzata all'ottenimento della pensione anticipata di vecchiaia, con condanna dell'Ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge.
8. Quanto alla decorrenza deve ritenersi la operatività della c.d. finestre mobili. In materia di applicabilità delle c.d. finestre mobili di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs.
503/1992, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018 (e da ultimo ribadito da Cass. – Ordinanza 03 febbraio 2020, n. 2382) secondo cui la disposizione
3 dell'art. 12, cit. – per motivi letterali, logici e sistematici – individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, secondo la formulazione della norma, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato“ ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. È stato chiarito che nel perimetro normativo di tale disciplina “possono certamente rientrare i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all'80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato. Quest'ultima normativa, com'è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia “…al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, secondo la quale l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini”. Secondo la ricostruzione normativa operata dalla giurisprudenza di legittimità citata – e cui Questo Tribunale ritiene di aderire - la pensione anticipata per invalidità all'80% va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80% e che lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984. Né a tale interpretazione appare ostativa la circostanza che si tratti di una pensione per motivi di invalidità e che il legislatore ne abbia previsto l'anticipazione del relativo trattamento, avendo la Corte citata espressamente chiarito che lo slittamento della pensione di vecchiaia non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l'assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.
4 9. Tenuto conto della decorrenza della prestazione – differita rispetto alla domanda amministrativa ma antecedente rispetto alla presentazione della domanda giudiziale – sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di giudizio nella misura del 50%; ne consegue che l' deve essere condannato al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, della metà dei compensi di lite che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 1346/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario previsto per la pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal mese di settembre 2023; CP_
- per l'effetto condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente dei ratei della pensione di vecchiaia secondo la decorrenza di legge – in riferimento alla decorrenza del requisito sanitario dal mese di settembre 2023 ma con applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 - e nella misura dovuta, oltre accessori come per legge;
CP_
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento della restante parte che si liquidano in € 1.160,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto;
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1346 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Di Girolamo Patrizia. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
RE RA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Con ricorso depositato in data 05/04/2024 la parte ricorrente, premesso di avere presentato in data 16.05.2023 domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla D. Lgs. 503/1992 ma che l'istanza non era stata accolta per ritenuta insussistenza del requisito sanitario (rigetto del CP_ 01.08.2023), conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Latina l'accertamento dello status di invalidità in misura non inferiore all'80%, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al D. Lgs. 503/1992, con condanna dell' CP_2 all'erogazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. CP_ L' si costituiva contestando la sussistenza del requisito sanitario per usufruire della prestazione richiesta e chiedeva il rigetto della domanda.
1 3. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale al fine di accertare l'esistenza e il grado di invalidità della stessa;
quindi sulle conclusioni indicate la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
4. Il ricorso è fondato e la domanda deve essere accolta.
5. Con decreto legislativo n. 503 del 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, è stata disposta la elevazione dei Parte limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell' gestita dall' , CP_1 da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto stabilisce che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti “invalidi in misura non inferiore all'80%”, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne e 60 se uomini.
6. Rilevato che la sussistenza dei requisiti anagrafico e contributivo alla data di presentazione della domanda amministrativa non è oggetto di contestazione, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ha accertato che il ricorrente è invalido nella misura dell'80% in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa. Invero, il CTU dr. ha nelle conclusioni rappresentato che: Persona_1
“1) la sig.ra è attualmente affetta da: Parte_1
- esiti di multipli interventi addominali
- esiti asportazione tumore neuroendocrino del piccolo intestino
- spondiloartrosi
- sindrome ansioso-depressiva
2) tali affezioni determinano un grado di invalidità nella misura dell'ottanta per cento utile per usufruire, ai fini pensionistici ,della riduzione dell'età e dell'incremento della anzianità contributiva
3) la data del raggiungimento di tale grado di invalidità è settembre 2023”.
In sede di considerazioni medico legali ha rilevato che:
“La ricorrente a seguito di una occlusione intestinale da volvolo ileale fu sottoposta nel settembre del 2019 ad un intervento chirurgico unitamente alla asportazione di un tumore neuroendocrino del piccolo intestino. Dopo tale intervento ne seguirono altri sempre a livello addominale come nel 2021 con l'asportazione della colecisti e di plastica, nel 2022 con viscerolisi e sutura dell'ileo, nel
2023 di riparazione di un laparocele mediano oltre alla asportazione dell'ovaia di sinistra, nel giugno 2024 per una nuova occlusione su base aderenziale, con viscerolisi, resezione e confezionamento di ano praeter naturale, nel luglio 2024 infine due ricoveri
2 di cui uno per una trombosi della vena mesenterica superiore.e uno per coliche addominali. L'esame clinico obiettivo mostra condizioni generali scadute per un alterato assorbimento intestinale in portatrice di ileostomia. Per la complessa patologia a carico dell'apparato digerente si può attribuire un grado invalidante nella misura de cinquanta per cento. Sempre nel primo ricovero fu riscontrato sul tratto dell'intestino asportato, un tumore neuroendocrino con lesioni ripetitive sulle vertebre dorsali che, anche con gli ultimi (2024) esami strumentali eseguiti, risultano in una condizione di stabilità confermando l'evoluzione lenta di tale neoplasia. A tale patologia si può attribuire un grado di invalidità nella misura del venti per cento. L'esame clinico ha mostrato un interessamento artrosico in particolare alla colonna vertebrale confermato anche dagli esami strumentali, presenti agli atti con ln l'evidenza oltre delle lesioni osteolitiche a livello dorsale sopra indicate ma anche di protrusioni discali multiple.Per tale patologia si ritiene di attribuire un grado invalidante nella misura del trenta per cento. E' infine presente una sindrome ansioso-depressiva in trattamento farmacologico con la sertralina appartenente alla classe degli inibitori della ricaptazione della serotonina con azione antidepressiva e un ansiolitico, l'alprazolam, appartenente alla classe delle benzodiazepine. Tale patologia può essere valutata con un grado invalidante nella misura del trenta per cento. Applicando il calcolo riduzionistico ai valori sopra indicati si perviene ad un grado di invalidità nella misura dell'ottanta per cento per cui si viene a concretizzare il diritto, ai fini pensionistici, alla riduzione dell'età e dell'incremento della anzianità contributiva. Per quanto riguarda il raggiungimento di tale grado di invalidità lo scrivente indica la data di settembre 2023 in concomitanza dell'ulteriore intervento addominale con la asportazione anche dell'ovaia di sinistra”.
7. Questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni espresse dal CTU, risultando fondate su una corretta elaborazione ed interpretazione delle indagini anamnestiche, cliniche e strumentali ed apparendo immuni da errori di metodo e vizi logici. Pertanto, deve essere accolta la domanda finalizzata all'ottenimento della pensione anticipata di vecchiaia, con condanna dell'Ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge.
8. Quanto alla decorrenza deve ritenersi la operatività della c.d. finestre mobili. In materia di applicabilità delle c.d. finestre mobili di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs.
503/1992, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018 (e da ultimo ribadito da Cass. – Ordinanza 03 febbraio 2020, n. 2382) secondo cui la disposizione
3 dell'art. 12, cit. – per motivi letterali, logici e sistematici – individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, secondo la formulazione della norma, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato“ ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. È stato chiarito che nel perimetro normativo di tale disciplina “possono certamente rientrare i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all'80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato. Quest'ultima normativa, com'è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia “…al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, secondo la quale l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini”. Secondo la ricostruzione normativa operata dalla giurisprudenza di legittimità citata – e cui Questo Tribunale ritiene di aderire - la pensione anticipata per invalidità all'80% va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80% e che lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984. Né a tale interpretazione appare ostativa la circostanza che si tratti di una pensione per motivi di invalidità e che il legislatore ne abbia previsto l'anticipazione del relativo trattamento, avendo la Corte citata espressamente chiarito che lo slittamento della pensione di vecchiaia non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l'assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.
4 9. Tenuto conto della decorrenza della prestazione – differita rispetto alla domanda amministrativa ma antecedente rispetto alla presentazione della domanda giudiziale – sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di giudizio nella misura del 50%; ne consegue che l' deve essere condannato al pagamento, in favore della parte CP_1 ricorrente, della metà dei compensi di lite che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 1346/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara che la parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario previsto per la pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal mese di settembre 2023; CP_
- per l'effetto condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente dei ratei della pensione di vecchiaia secondo la decorrenza di legge – in riferimento alla decorrenza del requisito sanitario dal mese di settembre 2023 ma con applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 - e nella misura dovuta, oltre accessori come per legge;
CP_
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' al pagamento della restante parte che si liquidano in € 1.160,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto;
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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