Art. 6.
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente, decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non e' dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall' art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 , fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'art. 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto art. 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza. ((Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito d'imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle societa' nonche' dagli enti finanziari previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche))
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente, decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non e' dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall' art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 , fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'art. 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto art. 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza. ((Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito d'imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle societa' nonche' dagli enti finanziari previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche))