TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 7396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7396 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 2605 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2605 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso cumulativo di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il Parte_1
29.05.1954 - C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al C.F._1 ricorso, dall'avv. PASTORE GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via Unità Italiana Pal. Eta sc.C
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] -NA- il 2.03.1957 C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione, dagli avv.ti NAPOLANO LEONARDO e LETIZIANA GIOIA presso i quali elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla Via G. Toma n.5
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e divorzio ex art 473 bis 49 e 473 bis 14 c.p.c., depositato in data 04.02.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Quarto (NA) l' 11.10.1976, che dalla loro relazione Controparte_1 erano nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti con autonomi nuclei familiari, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla ricorrente con la quale aveva interrotto la convivenza da svariati anni con consequenziale cessazione della comunione materiale e spirituale e, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione , dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza null'altro prevedersi.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alle domande formulate dal ricorrente.
Fissata l'udienza del 30/04/2024, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio e in data
11.06.2024 veniva pubblicata sentenza n. 5982/2024 con cui veniva pronunciata la separazione tra le parti e, con ordinanza emessa contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio. All'udienza dell'8.07.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite, dichiarando di non volersi riconciliare.
Acquisite le conclusioni del P.M., il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con sentenza dell'intestato Tribunale n° 5982/2024 pubblicata in data
11.06.2024 (passata in giudicato come da attestazione depositata agli atti) veniva dichiarata la separazione dei coniugi senza null'altro prevedersi in merito alle statuizioni accessorie.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente nel procedimento di separazione ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto esclusivamente la pronuncia divorzile ed il Tribunale, rilevato che non vi sono figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, ritiene di accogliere la domanda divorzile sullo status.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e a Quarto (NA) l'11.10.1976 (atto n. Parte_1 Controparte_1
70 , parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1976);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2605 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso cumulativo di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il Parte_1
29.05.1954 - C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al C.F._1 ricorso, dall'avv. PASTORE GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in Caserta alla Via Unità Italiana Pal. Eta sc.C
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] -NA- il 2.03.1957 C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione, dagli avv.ti NAPOLANO LEONARDO e LETIZIANA GIOIA presso i quali elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla Via G. Toma n.5
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e divorzio ex art 473 bis 49 e 473 bis 14 c.p.c., depositato in data 04.02.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Quarto (NA) l' 11.10.1976, che dalla loro relazione Controparte_1 erano nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti con autonomi nuclei familiari, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla ricorrente con la quale aveva interrotto la convivenza da svariati anni con consequenziale cessazione della comunione materiale e spirituale e, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione , dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza null'altro prevedersi.
Si costituiva la resistente la quale aderiva alle domande formulate dal ricorrente.
Fissata l'udienza del 30/04/2024, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio e in data
11.06.2024 veniva pubblicata sentenza n. 5982/2024 con cui veniva pronunciata la separazione tra le parti e, con ordinanza emessa contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio. All'udienza dell'8.07.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite, dichiarando di non volersi riconciliare.
Acquisite le conclusioni del P.M., il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con sentenza dell'intestato Tribunale n° 5982/2024 pubblicata in data
11.06.2024 (passata in giudicato come da attestazione depositata agli atti) veniva dichiarata la separazione dei coniugi senza null'altro prevedersi in merito alle statuizioni accessorie.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente nel procedimento di separazione ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto esclusivamente la pronuncia divorzile ed il Tribunale, rilevato che non vi sono figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, ritiene di accogliere la domanda divorzile sullo status.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 contro così provvede: Controparte_1 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e a Quarto (NA) l'11.10.1976 (atto n. Parte_1 Controparte_1
70 , parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1976);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino