Sentenza 18 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01218/2026REG.PROV.COLL.
N. 03930/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3930 del 2025, proposto da
Marostica Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
nei confronti
Ministero delle imprese e del made in Italy già Ministero dello sviluppo economico, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta) n. 3636/2025 del 18/02/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. IA EL AR;
Vista l’istanza dell’appellante di passaggio in decisione della causa e udito per il Gestore dei Servizi Energetici l’avvocato Marco Trevisan;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è l’impugnazione della nota prot. GSE/P20180058254 del 28.6.2018, con la quale il Gestore Servizi Energetici – Divisione incentivi comunicava “ di procedere, ai sensi della Legge n. 241/1990, all’annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC riportate in allegato A ”.
2. Per una migliore comprensione della vicenda - alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti – va premesso quanto segue.
2.1. La ricorrente ha presentato istanza per progetti di efficienza energetica tra i mesi di agosto e dicembre 2015, depositando a corredo della domanda la documentazione richiesta dalla normativa, di guisa che le RVC venivano approvate dal GSE.
2.2. In esito a successivi controlli, con nota del 18 giugno 2018, il GSE comunicava l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio dei provvedimenti di accoglimento delle RVC, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di deduzioni e della (copiosa) documentazione indicata nella comunicazione.
A seguito della comunicazione, il 28 giugno 2018 la ricorrente chiedeva una proroga di 90 gg del termine per produrre la documentazione. A tale richiesta ma nella medesima data, quindi entro il decimo giorno dall’invio della comunicazione ex l. 241/1990, e dunque ancora entro i termini per il riscontro, il GSE trasmetteva la nota di annullamento delle RVC impugnata.
2.3. Il GSE, preso atto della richiesta di proroga, e a ricorso giurisdizionale presentato, comunicava in data 4 settembre 2018 la possibilità di presentare un’istanza di riesame al GSE, senza annullare in autotutela l’atto impugnato.
3. La società, nel ricorso di primo grado, ha articolato un unico motivo corredato dalla domanda per il risarcimento del danno e dalla domanda cautelare (estesi da pagina 3 a pagina 9):
“ Violazione di legge: art. 24 e 97 Cost. nonché dei principi costituzionali in tema di diritto di difesa e buona amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione del principio generale di legalità e partecipazione. Violazione del giusto procedimento ”.
4. Con l’impugnata sentenza n. 3636 del 18 febbraio 2025 il T.A.R. Lazio adito ha respinto il ricorso e compensato fra le parti le spese di lite.
5. La società ha interposto appello, notificato in data 22 aprile 2025 e affidato a quattro motivi- estesi da pagina 3 a pagina 9 – ai quali ha affidato la critica alle motivazioni a sostengo dell’impugnata sentenza:
5.1. Violazione di legge potere di controllo del GSE ;
5.2. Violazione di legge. carenza della motivazione ;
5.3. Erroneità della sentenza con riferimento al diniego della richiesta di concessione della proroga per il deposito dei documenti ;
5.4. Erroneità della sentenza con riferimento alla mancata impugnazione della richiesta di restituzione degli incentivi .
5.5. L’appellante ha altresì riproposto la domanda di risarcimento del danno.
6. Si è costituito il GSE, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. Nel corso del procedimento, in data 8 gennaio 2025, è stata depositata dal GSE memoria volta ad illustrare l’inammissibilità ed infondatezza dell’appello.
9. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Il primo ed il secondo dei motivi di appello sono inammissibili, in quanto trattasi di motivi nuovi.
Al riguardo, è sufficiente ricordare come, ai sensi del chiaro disposto dell’articolo 104, comma 1, c.p.a., il thema decidendum del giudizio di secondo grado sia circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti (salva la residua possibilità di proporre motivi aggiunti in appello, nell’eccezionale fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo 104), con la conseguenza che il giudizio svolto innanzi al T.a.r. perimetra necessariamente il processo di appello, rendendo inammissibile qualunque nuova domanda o eccezione.
11. Il terzo motivo di appello è invece fondato.
11.1. In punto di fatto, a quanto esposto nelle premesse occorre aggiungere che la nota di avvio del procedimento di annullamento era del 18 giugno 2018, quindi i dieci giorni assegnati alla società venivano a scadere nella mezzanotte del 28 giugno 2018.
Entro tale termine il GSE, alle 18,07, ha inoltrato il provvedimento finale di annullamento delle RVC. A sua volta la Marostica, alle ore 19:30 della medesima data, e quindi entro il termine assegnatole, ha inviato un’istanza per la richiesta della proroga del termine per la produzione della documentazione.
Con il ricorso introduttivo la parte ha fatto giustamente rilevare che l’annullamento è stato adottato prima della scadenza dei 10 giorni per la partecipazione procedimentale, termine entro il quale aveva peraltro chiesto una proroga, come logico data l’impossibilità di provvedere entro il brevissimo termine accordato a reperire presso i clienti una tale mole di documenti, oltretutto non previsti dal DM del 2012 (autodichiarazioni dei clienti accompagnate dai documenti di identità e dalla documentazione a prova dei poteri di firma, prova della prima attivazione/avvio per tutti i clienti, tutte le fatture, documentazione a riprova della campagna di informazione dei clienti, visure catastali storiche, documentazione tecnica).
12. Il Collegio ritiene preliminarmente di richiamare i più recenti arresti (anche) della sezione su alcune problematiche di fondo comuni anche al contenzioso in epigrafe.
12.1. Sebbene non sia in discussione il potere del GSE di svolgere gli approfondimenti istruttori e di chiedere le integrazioni documentali ritenute utili per l'accertamento dei presupposti per l'erogazione degli incentivi pubblici, quale corollario del potere/dovere di controllo e di verifica di cui è titolare, la sezione ha più volte ritenuto illegittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale che non era previsto al momento della presentazione della richiesta, che anzi si pone in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, e della fiducia, che è sancito espressamente nell'ambito dei contratti pubblici dal codice approvato con d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ma che a ben vedere rappresenta una criterio generale di esercizio dell'attività amministrativa discrezionale (in questi termini, Cons. Stato, sez. II, 16 gennaio 2026 n. 363/2026 e 9 maggio 2025, n. 3981).
12.2. Nella specie, la contestazione posta alla base del provvedimento adottato dal GSE riguarda la pretesa carenza della documentazione presentata a corredo delle RVC, rispetto alla quale non erano stati mossi rilievi in sede di approvazione delle stesse, senza che venga dedotta alcuna falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese all'epoca, ovvero alcun inadempimento o sopravvenuta carenza dei requisiti.
12.3. Questa sezione ha chiarito (sentenza del 24 aprile 2023, n. 4155) come siano illegittimi i procedimenti di verifica, controllo e decadenza svolti alla stregua del D.M. 11.01.2017, inapplicabile ratione temporis a RVC presentate anteriormente, e che ha assegnato rilievo a profili formali riferiti alla documentazione elencata, a differenza del decreto del 2012.
12.4. Al riguardo, la sentenza n.4288 del 2021 della IV sezione, richiamata nella n. 4155/2023 citata, ha chiarito che:
< il d.m. 28 dicembre 2012 all'art. 14 prevede che "1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti approvate. Possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e ispezioni nel sito di realizzazione del progetto, durante la realizzazione del progetto stesso o comunque durante la sua vita utile, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento dei certificati.
[...]
3. Nel caso in cui siano rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi, il GSE dispone l'annullamento dei certificati imputabili all'irregolarità riscontrata e applica al soggetto responsabile le misure di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, provvedendo, ai sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, a darne segnalazione alle autorità competenti, ivi inclusa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni. [...]."
L'art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017 prevede invece che "1. Il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma1, il GSE verifica:
a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi;
b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto;
c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato;
d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell'approvazione del progetto.
[...] 13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché' il recupero delle somme già erogate.
14. Costituiscono violazioni rilevanti anche:
a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti,
al fine di avere indebito accesso agli incentivi;
b) l'indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in cui se ne sia già accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo;
c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione purché' strettamente connessa all'attività di controllo;
d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi;
e) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati;
f) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo.".
Dal raffronto tra le due menzionate normative è possibile evincere che, ai sensi del d.m. 28 dicembre 2012, il presupposto per l'annullamento dei certificati e l'applicazione delle sanzioni è costituito dal rilevamento di "modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, che incidono sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi".
Il vigente D.M. 11 gennaio 2017 ha previsto, invece, che qualsiasi violazione, ivi compresa la semplice "incongruenza", comporta la decadenza dagli incentivi e l'applicazione delle sanzioni ("Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.". Al comma 14, inoltre, ha previsto un elenco esemplificativo, anche se non tassativo, di fattispecie qualificabili in termini di 'violazioni rilevanti' .>.
13. Muovendo da tale ricostruzione, questa sezione (tra le tante, sentenza del 15 maggio 2025, n. 4176) ha ulteriormente (e ripetutamente) affermato come l’art. 14 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi Arera) EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 preveda che le attività di verifica sulla conformità dei progetti oggetto di emissione dei certificati bianchi dovessero svolgersi attraverso «controlli a campione», definiti, dall’art. 1, comma 1, della medesima delibera, come «attività di verifica puntuale orientata a verificare il rispetto della normativa e della regolazione di riferimento su un campione selezionato di progetti tra quelli complessivamente presentati nell’ambito del meccanismo»; precisa la decisione come da tale quadro ordinamentale emerga con chiarezza che i controlli devono essere effettuati:
a) in conformità con i principi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tra cui risaltano i principi, recati dal suo art. 1, di imparzialità, economicità, trasparenza, nonché, in virtù del richiamo del comma 1 del predetto articolo ai «principi dell’ordinamento comunitario», il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa;
b) con equità e in contraddittorio;
c) sulla singola richiesta di verifica e certificazione e non sull’intera attività di un soggetto istante;
d) a campione;
e) con riferimento alle verifiche documentali, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa di specifici interventi oppure dei singoli progetti.
Ne discende che in alcun caso l’attività di accertamento e verifica del Gestore può legittimamente tramutarsi in uno strumento di massivo e invasivo controllo generico e generalizzato sul complesso delle attività poste in essere da un singolo operatore economico.
La verifica documentale deve dunque attenersi al progetto e la sua corretta esecuzione tecnico-amministrativa, nei limiti della documentazione che l’interessata ha l’obbligo di trasmettere e conservare. Segnatamente, in materia di progetti standardizzati, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della delibera EEN 9/11, l’istante è tenuta a conservare soltanto la documentazione «idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione», il rispetto dei requisiti previsti nelle schede tecniche di riferimento, il numero delle unità fisiche di riferimento oggetto dell’intervento, il possesso delle eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente ai sensi dell’art 9, comma 1, della medesima delibera.
L’art. 14, comma 2, della delibera EEN 9/11 (che prevede un generale obbligo di conservazione documentale per favorire riscontri in sede di controlli) non legittima la richiesta di documentazione relativa ad un intervento anche se non prevista dalle norme ; tra questa documentazione, rientrano documenti e dichiarazioni che, per il Gestore, dovrebbero dimostrare l’attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni rese nelle varie “RVC” ma la cui richiesta non trova alcun riscontro normativo.
Pertanto, risulta illegittima la comminatoria di decadenza non sulla base della provata falsità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle “RVC”, ma sulla base della mancata produzione di documenti (la cui redazione e conservazione non era prevista da norme) che avrebbero potuto, in via d’ipotesi, al massimo dimostrare l’attendibilità e la veridicità di quanto dichiarato.
Il Gestore, inoltre, agisce fuori dallo schema normativo, laddove impone una serie numericamente anomala in eccesso di adempimenti alla società istante.
14. Venendo al caso in esame, che va scrutinato alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza, nei limiti delle censure ritualmente introdotte nel giudizio di primo grado e oggetto di motivi di appello, occorre rilevare come, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento, con la quale il GSE assegnava alla ricorrente il termine di 10 giorni per presentare le proprie controdeduzioni procedimentali e la corposa documentazione sopra richiamata, entro i 10 giorni la società richiedeva una proroga di 90 giorni al fine di reperire ed inviare la (ingente) documentazione richiesta dal Gestore. Il GSE però adottava l’atto finale pendente ancora il termine di 10 giorni.
14.1. Il TAR ha condiviso le difese del GSE sostenendo che la richiesta di proroga fosse stata inoltrata tardivamente (alle 19,30, mentre il provvedimento di annullamento era stato mandato alle 18,07).
14.2. Con il terzo motivo di appello l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto tardiva l’istanza di proroga presentata dalla Marostica.
Il GSE con la memoria ha insistito nella propria tesi sostenendo che “ L’avvio è stato difatti comunicato il 18 giugno e, pertanto, i 10 giorni utili per poter presentare osservazioni decorrevano da quel momento a sarebbero scaduti il 27 giugno ”.
14.3. L’eccezione è infondata.
Per principio assolutamente pacifico, " in mancanza di una specifica normativa, i criteri di computo dei termini del procedimento amministrativo sono quelli che si rinvengono nella disciplina generale dettata dagli art. 155 e ss. c.p.c. e 2963 c.c.. Regola cardine è che nel calcolo dei termini a giorni dies a quo non computatur, dies ad quem computatur ." (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 824).
Quindi, contrariamente a quanto insiste a sostenere il GSE, i 10 giorni utili per poter presentare osservazioni venivano a scadenza proprio il 28 giugno 2018, a mezzanotte, e il provvedimento di annullamento impugnato è stato illegittimamente adottato nella pendenza del termine.
Ciò ha leso il diritto alla partecipazione della ricorrente e precluso la valutazione dell’istanza di proroga comprensibilmente presentata dall’interessata, risultando il termine di 10 giorni del tutto incongruo per assemblare tutta la ingente documentazione richiesta (peraltro in esito ad un controllo massivo e senza copertura normativa, come spiegato dalla giurisprudenza sopra richiamata).
Per cui erroneamente il primo giudice ha escluso la lesione del diritto alla partecipazione procedimentale.
15. L'appello merita quindi accoglimento nella parte in cui è volto a ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la caducazione del provvedimento impugnato.
Assorbiti gli ulteriori profili di censura.
16. La domanda risarcitoria è invece da respingere, stante l’assoluta genericità del ricorso introduttivo che, in parte qua, certamente mancava di deduzioni specifiche in grado di delineare con sufficiente determinatezza il danno oggetto della richiesta risarcitoria e i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno.
IF modus procedendi è stato reputato dalla giurisprudenza di questo Consiglio non conforme al suindicato onere di allegazione (prima ancora che di prova), con un indirizzo che questo Collegio ritiene di condividere, in quanto il diritto di difesa costituzionalmente garantito impone che alla parte convenuta sia consentito evincere già dall’atto con cui è esercitata l’azione risarcitoria quali sono gli elementi costitutivi sui quali si fonda la pretesa di controparte, non essendo pertanto ammissibile che per l’individuazione degli stessi il ricorso faccia rinvio a documenti esterni, magari nemmeno allegati all’atto che viene notificato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2023, n. 5425; id., sez. II, 9 dicembre 2022, n. 10808, e giurisprudenza della Cassazione ivi richiamata).
16.1. Al riguardo, giova richiamare la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio (tra le più recenti: sezione III, 21 maggio 2025, n. 4339), secondo cui in sede di domanda di risarcimento dei danni ex articolo 2043 c.c., al pari di quanto avviene in generale nel giudizio civile, la parte ricorrente ha l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e fra questi anche l’evento dannoso (inteso come pregiudizio a interessi meritevoli di tutela di cui l’attore è titolare), oltre alla condotta illecita della p.a., all’elemento soggettivo e al nesso causale tra condotta ed evento dannoso; ciò in quanto nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al g.a. il principio dispositivo dell’articolo 2697, primo comma, comma 1, c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1674; sez. III, 23 maggio 2019, n. 3362; sez. VI, 19 novembre 2018, n. 6506; C.g.a.r.s., 7 aprile 2021, n. 295).
16.2. Le indicazioni ritraibili dalla giurisprudenza sono quindi univoche nel distinguere tra l’onere di allegazione della fattispecie di danno (art. 40 c.p.a. e 163 c.p.c) e l’onere della successiva prova dai fatti allegati (2967 c.c.): il primo onere va assolto nella domanda introduttiva del giudizio, con un atto contenutisticamente completo e autosufficiente (che non può fare rinvio ad elementi deduttivi esterni) e che deve illustrare i fatti costitutivi essenziali e primari (ivi inclusi, tra questi, gli eventi pregiudizievoli conseguenti alla condotta lesiva), potendo al più tollerare successive precisazioni di rilievo meramente complementare; il secondo onere pertiene e si compie in relazione a fatti già compiutamente dedotti e può svolgersi (attingendo all’ampio corredo dei mezzi istruttori consentiti in giudizio) nei termini di trattazione fissati dall’art. 73 c.p.a.
16.3. Ciò posto, vale la pena ribadire che l’omessa allegazione dell’evento dannoso – o comunque la sua allegazione generica, inferiore ad uno standard minimo di individuazione sufficientemente circostanziata dei fatti storici essenziali – viola il diritto di difesa della parte evocata in giudizio perché le impedisce di esaminare e valutare la stessa dinamica causale che, nelle intenzioni (inespresse della controparte) dovrebbe collegare la condotta asseritamente lesiva alle conseguenze pregiudizievoli che della stessa si assumono costituire il riflesso “immediato e diretto” ai sensi dell’art. 1223 c.c.; il che val quanto dire che una prospettazione affetta dalle segnalate lacune deduttive finisce per disattendere lo stesso onere di adeguata rappresentazione della fattispecie aquiliana nella sua compiuta e complessiva morfologia, essendo questa di natura “dinamica” poiché impostata su una relazione di “causa – effetto” nella quale devono esser chiaramente enunciate tanto le condizioni causali quanto le loro proiezioni effettuali, secondo un criterio fattuale, logico e storico intellegibile e criticamente verificabile”.
16.4. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
17. Al fine del regolamento delle spese, il Collegio ritiene di valorizzare (a fronte del criterio della soccombenza) la inammissibilità ed infondatezza di parte del ricorso (i motivi 1 e 2 dell’appello contengono censure nuove inammissibilmente introdotte solo in questo grado; la domanda risarcitoria risulta generica), pervenendo alla integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti ivi impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE EN, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
IA EL AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA EL AR | BE EN |
IL SEGRETARIO