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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34514, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, CF: , CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, CF: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3
, CF: ; , Parte_4 C.F._4 Parte_5
CF: ; CF: C.F._5 Controparte_1
; ; CF: in qualità C.F._6 CP_2 C.F._7
di eredi di , nato il [...] a [...] e Persona_1
deceduto il 13.01.1986 a Brendola (VI); tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Sergio Ranzato (CF: , FAX 0444/325115 - PEC C.F._8
, Nicola Zampieri (CF. Email_1
– PEC e C.F._9 Email_2
Alberto Rela (CF: , FAX 04451921369- PEC C.F._10
ed elettivamente domiciliati presso lo Email_3
studio degli Avv.ti Zampieri e Rela sito a Schio (VI), in Piazza Alvise Conte
n.7/A; attore contro
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'Ambasciata della Repubblica
Federale di Germania, con sede in 00185 Roma, Via San Martino della Battaglia
n. 4;
1 2
convenuto contumace nonché
, in persona del Controparte_4
Ministro pro-tempore domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura dello Stato, C.F. , (FAX 0696514000, pec: P.IVA_1
che lo rappresenta e difende;
Email_4
intervenuto volontario
Oggetto: azione di danni per crimini di guerra
FATTO
Il giorno 8.06.2023 il Sig. e altri agivano in giudizio contro la Parte_1
Repubblica di Germania, agendo in qualità di eredi del Sig. CP_3 [...]
, per il fatto illecito commesso dal III Reich nei confronti del proprio Per_1
padre e chiedevano il risarcimento dei danni.
Gli attori sostenevano la piena ammissibilità della domanda da loro proposta per aver correttamente citato la in qualità di CP_3 Controparte_3
legittimato passivo e per la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su questa controversia, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del
2014. Evidenziavano, inoltre, l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno per la natura di crimine contro l'umanità dell'illecito perpetrato in danno del proprio congiunto.
Gli attori individuavano il danno conseguenza nei danni patrimoniali subiti dal proprio padre per la mancata percezione del salario per i lavori svolti, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1929, che quantificavano in via equitativa nella somma di euro 8.344,60 (417,23 per 20 mesi – da settembre 1943
a maggio 1945), e nei danni non patrimoniali per le sofferenze patite durante la prigionia. Calcolavano i danni morali in euro 58.333,33 euro, oltre interessi.
Le parti attrici presentavano le richieste di interrogatorio formale dello Stato convenuto e di prova per testi delle circostanze indicate nell'atto di citazione, inoltre chiedevano l'esibizione della documentazione posseduta dalla
[...]
attinente all'internamento del de cuius; infine, formulavano Controparte_3
le proprie conclusioni.
2 3
Il giorno 15.01.2024 si costituiva in giudizio il Controparte_4
il quale deduceva il difetto di legittimazione passiva della
[...] [...]
A sostegno di tale tesi, l'Amministrazione, oltre a Controparte_3
richiamare la sentenza Corte costituzionale n. 159 del 21 luglio 2023, sottolineava che attraverso il decreto-legge n.36 del 2022 il legislatore aveva inteso attuare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, con l'istituzione del Fondo di cui all'art. 43 del citato decreto, il nostro ordinamento avrebbe introdotto un'ipotesi peculiare di accollo, con conseguente successione a titolo particolare del
[...] nei debiti risarcitori della verso le Controparte_4 CP_3
vittime del Terzo Reich. Dunque, sottolineava la difesa erariale, considerato che la domanda era stata azionata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n.36 del Contr 2022, gli attori avrebbero dovuto citare esclusivamente il il quale, pertanto, si reputava legittimato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, fuorché quelle di natura personale.
Pertanto, il chiedeva il rigetto della domanda nel merito, in quanto CP_4
attinente a crediti prescritti o di dichiarare l'infondatezza della medesima in fatto e in diritto.
Inoltre, l'Amministrazione sosteneva che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata infondata in quanto mirava ad ottenere i benefici previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 2043 del 1963, rispetto ai quali gli odierni attori erano incorsi in decadenza per non aver presentato la richiesta nei termini previsti dall'art.6 del citato decreto. In subordine, chiedeva di applicare la compensatio lucri cum damno in sede di quantificazione del risarcimento in relazione ai benefici percepiti ai sensi dell'art. 1 della legge del 18 novembre 1980, n. 791.
Con il deposito di memorie integrative ex art.171 ter n.1 c.p.c. gli attori contestavano le difese e le eccezioni sollevate dal e ribadivano la CP_4
legittimazione passiva dello nell'ipotesi di azione Controparte_6
risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo Reich. In particolare, confutavano la tesi dell'accollo del debito, sostenuta dalla difesa erariale, e riqualificavano la fattispecie in espromissione cumulativa, per difetto dell'accordo con l'erede. Inoltre,
3 4
Contr sostenevano l'inammissibilità dell'intervento del riconducendolo al paradigma dell'intervento ad opponendum, e, in ogni caso, deducevano l'impossibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione in quanto, essendo intervenuto in favore di una parte rimasta contumace, avrebbe potuto sollevare unicamente le eccezioni rilevabili d'ufficio.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio.
In data 23.04.2024 aveva luogo la prima udienza in cui il giudice accertava la costituzione delle parti attrici e del e Controparte_4
dichiarava la contumacia della Il giudice dato Controparte_3
atto, delle richieste delle parti attrici, rigettava le istanze istruttorie ritenuta la natura documentale della controversia. Assegnava alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c., nella misura massima ivi prevista, per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella propria comparsa conclusionale l'Avvocatura evidenziava l'inammissibilità
o comunque infondatezza della domanda in quanto era stata avanzata iure hereditatis per l'intero ma il contraddittorio non era stato esteso dagli attori anche all'altro figlio del de cuius, la cui esistenza risultava dal certificato dello Stato di famiglia depositato. Di converso, le parti attrici, con la memoria conclusionale di replica, ribadivano la loro legittimazione ad agire.
All'udienza del 10.2.2025, sulla scorta di quanto indicato nel verbale, il giudice assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici, commessi iure imperii dalla nel CP_3
secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella specifica fattispecie – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che
4 5
gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_3
corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
In una recente occasione le Sezioni Unite hanno ricordato che “La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
“prerogativa” dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della
“sovrana uguaglianza” degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un.,
29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442)” (Cassazione civile sez. un., 11/06/2024, n.16136).
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Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sussista un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Nel delineare i requisiti per la sussistenza del crimine di guerra e contro l'umanità nel caso di specie, occorre fare riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti in causa, costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) nonché CP_3
dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929, in considerazione del fatto che la prigionia del militare iniziava il giorno 27.09.1943 e terminava il giorno 8.05.1945. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti.
Gli artt.27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabiliscono infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente
(quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori).
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità ma occorre la dimostrazione di un quid pluris, ossia che la prigionia è avvenuta in violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, con conseguente lesione dei diritti umani fondamentali. Tale questione è dirimente in quanto solo ed unicamente dinnanzi a crimini contro l'umanità, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e che si sostanziano nell'abuso della sovranità statuale, non trova spazio l'immunità (Cass.
S.U. 21946/2015; Cass. S.U. 15812/2016; Cass. S.U. 762/2017; Cass. Pen.
43696/2015), e quindi sussiste la giurisdizione del giudice italiano su un atto iure imperii di uno Stato estero.
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C) La fattispecie in esame.
Il Sig. nel settembre 1943 prestava servizio nell'Esercito Persona_1
Italiano come soldato del 18° Reggimento Fanteria. Il 9 settembre 1943 veniva prelevato dai militari appartenenti al III Reich e deportato in in un CP_3
campo di concentramento dove rimaneva internato fino al maggio 1945. Gli attori sostengono che il Sig. veniva sottoposto al trattamento riservato ai cd. Pt_1
“IMI” (Italienische MilitärInternierte) e privato dello status di prigioniero di guerra e delle garanzie previste per questi ultimi dalla Convenzione di Ginevra e dunque anche impiegato come manodopera nel settore dell'industria bellica e mineraria.
Ripercorrendo il periodo della detenzione del proprio padre, le parti attrici affermano che il de cuius raggiungeva il campo di concentramento a bordo di un carro merci carico di persone in un lungo tragitto durato diversi giorni, in assenza di acqua, cibo e recipienti per le necessità fisiologiche. Gli eredi sostengono, inoltre, che al momento dell'ingresso nel campo di detenzione “il sig. Pt_1
veniva insultato e immatricolato con un numero di identificazione che sostituiva il suo nome … subiva una perquisizione nel corso della quale veniva derubato del bagaglio e di tutti i suoi effetti personali”.
I Sig.ri sostengono che il proprio padre era stato internato in condizione di Pt_1 schiavitù, sottoposto al lavoro forzato “massacrante”, patendo la fame e il freddo, oltre a vivere in condizioni igieniche precarie (“si diffondevano la tubercolosi, la polmonite, la pleurite ed il tifo, favorite dall'invasione di cimici e pidocchi … la baracca era priva dei servizi igienici”). La vita quotidiana nel campo, sempre secondo la ricostruzione offerta dagli attori, era scandita dagli appelli estenuanti e da continui controlli perquisizioni e ispezioni, con frequenti punizioni di carattere corporale.
Gli attori evidenziavano che in varie occasioni il Sig. si era rifiutato di Pt_1 combattere in guerra con l'esercito della istituita Repubblica di Salò al fianco dei tedeschi, e per questo motivo veniva trattato più duramente dai soldati nel campo.
I figli, odierni attori, dichiarano che quanto il proprio padre aveva subito nel corso della prigionia aveva determinato l'insorgenza di danni conseguenza, consistiti sia nel trauma di ciò a cui aveva assistito, oltre che vissuto (“per lo stato di schiavitù
e di assoggettamento patito, per la privazione della libertà, per la deportazione e
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per gli effetti postumi della prigionia, per l'alterazione dell'equilibrio psicofisico
e le difficoltà nel reinserimento sociale”), sia nel danno patrimoniale, per non essere stato retribuito per il lavoro svolto nel corso della prigionia.
D) L'onere della prova.
Considerato che nel caso di specie si verte in un'ipotesi di prigionia del militare per un atto iure imperii di uno Stato estero, per affermare la giurisdizione del giudice italiano è necessaria la commissione, da parte di questo Stato, di un crimine di guerra o contro l'umanità. Questi delicta imperii, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, integrano un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Alla luce delle osservazioni di cui sopra, è emerso che nel caso del militare belligerante appartenente ad una forza militare nemica, la restrizione in prigionia e la sottoposizione ai lavori nel campo militare, per quanto connotati da drammaticità, erano consentiti dalle norme internazionali;
pertanto, la verificazione di tali eventi non costituisce un elemento di per sé sufficiente ad integrare la prova degli elementi costitutivi del crimine di guerra e contro l'umanità ex art.2043 c.c.
In concreto viene richiesto alle parti attrici di dimostrare che la prigionia è avvenuta in violazione dei limiti posti dalla Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, e che dunque il de cuius ha subito un trattamento inumano nel corso del proprio internamento.
Le parti attrici formulavano le seguenti richieste istruttorie:
1) l'interrogatorio formale dello Stato convenuto;
2) la prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 1-31 dell'atto di citazione;
3) l'esibizione dei documenti in possesso alla Repubblica CP_3 concernenti l'internamento del Sig. ;
[...] Persona_1
4) l'acquisizione di informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nel lager in cui era stato internato il de cuius dall'Arolsen Archives International
Center on Nazi Persecution;
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5) l'acquisizione presso il Ministero della Difesa di tutti i documenti relativi al servizio militare e all'internamento del de cuius;
6) l'acquisizione di una serie di pubblicazioni.
Considerato l'oggetto dell'azione, questo giudice rigettava le richieste istruttorie in quanto non ritenute in grado di dimostrare la sussistenza dei delicta iure imperii ma unicamente lo stato di prigionia e la sottoposizione ai lavori forzati del Sig.
, oltre alla sua qualità di IMI. Persona_1
In particolare, la testimonianza dei figli, essendo de relato, non avrebbe aggiunto elementi ulteriori rispetto a quanto contenuto nell'atto di citazione ed anche le altre prove richieste non avrebbero potuto dimostrare in modo specifico il dedotto trattamento inumano subito dal Sig. nel corso della prigionia. Pt_1
Infatti, l'interrogatorio formale della Repubblica di Germania ed i CP_3
documenti richiesti avrebbero potuto restituire al giudice un quadro storico dell'evento bellico e dei trattamenti riservati agli IMI senza tuttavia poter assolvere allo specifico onere della prova di cui si è detto.
La detenzione del militare appartenente ad una forza militare nemica e la sua sottoposizione a lavori forzati erano atti iure imperii consentiti all'epoca dei fatti dalle Convenzioni internazionali vigenti.
Questo giudice riconosce la difficoltà insita nel provare fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa ma non può disattendersi il dettato normativo imposto dall'art.2697 c.c.; dunque, permane la necessità di assolvere all'onere della prova in materia di responsabilità extracontrattuale.
Né la violazione dei diritti umani può essere dimostrata facendo riferimento al notorio, in quanto il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi ovvero a nozioni “di comune esperienza” di cui al capoverso dell'art.115 c.p.c., considerato che la giurisprudenza di legittimità ne fornisce una interpretazione particolarmente restrittiva, in ossequio al principio dispositivo. “Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Non si possono di
9 10
conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie”( Cassazione civile sez. III,
26/05/2020, n.9714). Ed ancora “il ricorso alle nozioni di comune esperienza
(fatto notorio), ex art. 115, comma 2, c.p.c., deve essere riferito ad eventi di carattere generale ed obiettivo che, proprio perché tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico), non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità; sicché, ai fini probatori previsti da detta norma, non
è consentito generalizzare situazioni particolari” (Cassazione civile sez. II,
06/03/2017, n.5530).
Orbene, se l'evento bellico può essere considerato un fatto notorio, tuttavia ritiene questo giudice che il trattamento disumano rappresenti un elemento valutativo della prigionia che esula dal potere previsto dall'art.115 c.2 c.p.c., in quanto si produrrebbe una indebita compressione del principio dispositivo.
Per quanto la situazione esposta dagli attori si mostri in tutta la sua drammaticità, tuttavia non risulta provato il fatto illecito commesso nei confronti del militare prigioniero, quindi viene meno il presupposto per giudicare uno Stato estero, dovendosi applicare il principio di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile che- ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.
Solo ed unicamente dinnanzi a crimini contro l'umanità, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e che si sostanziano nell'abuso della sovranità statuale, non trova spazio l'immunità (Cass. S.U.
21946/2015; Cass. S.U. 15812/2016; Cass. S.U. 762/2017; Cass. Pen.
43696/2015) e, quindi, l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014. Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla Corte di Giustizia 3.2.2012.
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Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dalle parti attrici, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 18.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Elettra Pizzi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34514, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, CF: , CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, CF: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3
, CF: ; , Parte_4 C.F._4 Parte_5
CF: ; CF: C.F._5 Controparte_1
; ; CF: in qualità C.F._6 CP_2 C.F._7
di eredi di , nato il [...] a [...] e Persona_1
deceduto il 13.01.1986 a Brendola (VI); tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Sergio Ranzato (CF: , FAX 0444/325115 - PEC C.F._8
, Nicola Zampieri (CF. Email_1
– PEC e C.F._9 Email_2
Alberto Rela (CF: , FAX 04451921369- PEC C.F._10
ed elettivamente domiciliati presso lo Email_3
studio degli Avv.ti Zampieri e Rela sito a Schio (VI), in Piazza Alvise Conte
n.7/A; attore contro
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'Ambasciata della Repubblica
Federale di Germania, con sede in 00185 Roma, Via San Martino della Battaglia
n. 4;
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convenuto contumace nonché
, in persona del Controparte_4
Ministro pro-tempore domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura dello Stato, C.F. , (FAX 0696514000, pec: P.IVA_1
che lo rappresenta e difende;
Email_4
intervenuto volontario
Oggetto: azione di danni per crimini di guerra
FATTO
Il giorno 8.06.2023 il Sig. e altri agivano in giudizio contro la Parte_1
Repubblica di Germania, agendo in qualità di eredi del Sig. CP_3 [...]
, per il fatto illecito commesso dal III Reich nei confronti del proprio Per_1
padre e chiedevano il risarcimento dei danni.
Gli attori sostenevano la piena ammissibilità della domanda da loro proposta per aver correttamente citato la in qualità di CP_3 Controparte_3
legittimato passivo e per la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su questa controversia, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del
2014. Evidenziavano, inoltre, l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno per la natura di crimine contro l'umanità dell'illecito perpetrato in danno del proprio congiunto.
Gli attori individuavano il danno conseguenza nei danni patrimoniali subiti dal proprio padre per la mancata percezione del salario per i lavori svolti, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1929, che quantificavano in via equitativa nella somma di euro 8.344,60 (417,23 per 20 mesi – da settembre 1943
a maggio 1945), e nei danni non patrimoniali per le sofferenze patite durante la prigionia. Calcolavano i danni morali in euro 58.333,33 euro, oltre interessi.
Le parti attrici presentavano le richieste di interrogatorio formale dello Stato convenuto e di prova per testi delle circostanze indicate nell'atto di citazione, inoltre chiedevano l'esibizione della documentazione posseduta dalla
[...]
attinente all'internamento del de cuius; infine, formulavano Controparte_3
le proprie conclusioni.
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Il giorno 15.01.2024 si costituiva in giudizio il Controparte_4
il quale deduceva il difetto di legittimazione passiva della
[...] [...]
A sostegno di tale tesi, l'Amministrazione, oltre a Controparte_3
richiamare la sentenza Corte costituzionale n. 159 del 21 luglio 2023, sottolineava che attraverso il decreto-legge n.36 del 2022 il legislatore aveva inteso attuare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, con l'istituzione del Fondo di cui all'art. 43 del citato decreto, il nostro ordinamento avrebbe introdotto un'ipotesi peculiare di accollo, con conseguente successione a titolo particolare del
[...] nei debiti risarcitori della verso le Controparte_4 CP_3
vittime del Terzo Reich. Dunque, sottolineava la difesa erariale, considerato che la domanda era stata azionata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n.36 del Contr 2022, gli attori avrebbero dovuto citare esclusivamente il il quale, pertanto, si reputava legittimato a sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, fuorché quelle di natura personale.
Pertanto, il chiedeva il rigetto della domanda nel merito, in quanto CP_4
attinente a crediti prescritti o di dichiarare l'infondatezza della medesima in fatto e in diritto.
Inoltre, l'Amministrazione sosteneva che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata infondata in quanto mirava ad ottenere i benefici previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 2043 del 1963, rispetto ai quali gli odierni attori erano incorsi in decadenza per non aver presentato la richiesta nei termini previsti dall'art.6 del citato decreto. In subordine, chiedeva di applicare la compensatio lucri cum damno in sede di quantificazione del risarcimento in relazione ai benefici percepiti ai sensi dell'art. 1 della legge del 18 novembre 1980, n. 791.
Con il deposito di memorie integrative ex art.171 ter n.1 c.p.c. gli attori contestavano le difese e le eccezioni sollevate dal e ribadivano la CP_4
legittimazione passiva dello nell'ipotesi di azione Controparte_6
risarcitoria per le condotte poste in essere da soggetti facenti parte dell'apparato militare del Terzo Reich. In particolare, confutavano la tesi dell'accollo del debito, sostenuta dalla difesa erariale, e riqualificavano la fattispecie in espromissione cumulativa, per difetto dell'accordo con l'erede. Inoltre,
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Contr sostenevano l'inammissibilità dell'intervento del riconducendolo al paradigma dell'intervento ad opponendum, e, in ogni caso, deducevano l'impossibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione in quanto, essendo intervenuto in favore di una parte rimasta contumace, avrebbe potuto sollevare unicamente le eccezioni rilevabili d'ufficio.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio.
In data 23.04.2024 aveva luogo la prima udienza in cui il giudice accertava la costituzione delle parti attrici e del e Controparte_4
dichiarava la contumacia della Il giudice dato Controparte_3
atto, delle richieste delle parti attrici, rigettava le istanze istruttorie ritenuta la natura documentale della controversia. Assegnava alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c., nella misura massima ivi prevista, per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella propria comparsa conclusionale l'Avvocatura evidenziava l'inammissibilità
o comunque infondatezza della domanda in quanto era stata avanzata iure hereditatis per l'intero ma il contraddittorio non era stato esteso dagli attori anche all'altro figlio del de cuius, la cui esistenza risultava dal certificato dello Stato di famiglia depositato. Di converso, le parti attrici, con la memoria conclusionale di replica, ribadivano la loro legittimazione ad agire.
All'udienza del 10.2.2025, sulla scorta di quanto indicato nel verbale, il giudice assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti attrici, commessi iure imperii dalla nel CP_3
secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella specifica fattispecie – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che
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gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_3
corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
In una recente occasione le Sezioni Unite hanno ricordato che “La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una
“prerogativa” dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della
“sovrana uguaglianza” degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un.,
29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n. 20442)” (Cassazione civile sez. un., 11/06/2024, n.16136).
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Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sussista un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Nel delineare i requisiti per la sussistenza del crimine di guerra e contro l'umanità nel caso di specie, occorre fare riferimento alla normativa vigente all'epoca dei fatti in causa, costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) nonché CP_3
dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929, in considerazione del fatto che la prigionia del militare iniziava il giorno 27.09.1943 e terminava il giorno 8.05.1945. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti.
Gli artt.27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabiliscono infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente
(quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori).
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità ma occorre la dimostrazione di un quid pluris, ossia che la prigionia è avvenuta in violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, con conseguente lesione dei diritti umani fondamentali. Tale questione è dirimente in quanto solo ed unicamente dinnanzi a crimini contro l'umanità, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e che si sostanziano nell'abuso della sovranità statuale, non trova spazio l'immunità (Cass.
S.U. 21946/2015; Cass. S.U. 15812/2016; Cass. S.U. 762/2017; Cass. Pen.
43696/2015), e quindi sussiste la giurisdizione del giudice italiano su un atto iure imperii di uno Stato estero.
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C) La fattispecie in esame.
Il Sig. nel settembre 1943 prestava servizio nell'Esercito Persona_1
Italiano come soldato del 18° Reggimento Fanteria. Il 9 settembre 1943 veniva prelevato dai militari appartenenti al III Reich e deportato in in un CP_3
campo di concentramento dove rimaneva internato fino al maggio 1945. Gli attori sostengono che il Sig. veniva sottoposto al trattamento riservato ai cd. Pt_1
“IMI” (Italienische MilitärInternierte) e privato dello status di prigioniero di guerra e delle garanzie previste per questi ultimi dalla Convenzione di Ginevra e dunque anche impiegato come manodopera nel settore dell'industria bellica e mineraria.
Ripercorrendo il periodo della detenzione del proprio padre, le parti attrici affermano che il de cuius raggiungeva il campo di concentramento a bordo di un carro merci carico di persone in un lungo tragitto durato diversi giorni, in assenza di acqua, cibo e recipienti per le necessità fisiologiche. Gli eredi sostengono, inoltre, che al momento dell'ingresso nel campo di detenzione “il sig. Pt_1
veniva insultato e immatricolato con un numero di identificazione che sostituiva il suo nome … subiva una perquisizione nel corso della quale veniva derubato del bagaglio e di tutti i suoi effetti personali”.
I Sig.ri sostengono che il proprio padre era stato internato in condizione di Pt_1 schiavitù, sottoposto al lavoro forzato “massacrante”, patendo la fame e il freddo, oltre a vivere in condizioni igieniche precarie (“si diffondevano la tubercolosi, la polmonite, la pleurite ed il tifo, favorite dall'invasione di cimici e pidocchi … la baracca era priva dei servizi igienici”). La vita quotidiana nel campo, sempre secondo la ricostruzione offerta dagli attori, era scandita dagli appelli estenuanti e da continui controlli perquisizioni e ispezioni, con frequenti punizioni di carattere corporale.
Gli attori evidenziavano che in varie occasioni il Sig. si era rifiutato di Pt_1 combattere in guerra con l'esercito della istituita Repubblica di Salò al fianco dei tedeschi, e per questo motivo veniva trattato più duramente dai soldati nel campo.
I figli, odierni attori, dichiarano che quanto il proprio padre aveva subito nel corso della prigionia aveva determinato l'insorgenza di danni conseguenza, consistiti sia nel trauma di ciò a cui aveva assistito, oltre che vissuto (“per lo stato di schiavitù
e di assoggettamento patito, per la privazione della libertà, per la deportazione e
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per gli effetti postumi della prigionia, per l'alterazione dell'equilibrio psicofisico
e le difficoltà nel reinserimento sociale”), sia nel danno patrimoniale, per non essere stato retribuito per il lavoro svolto nel corso della prigionia.
D) L'onere della prova.
Considerato che nel caso di specie si verte in un'ipotesi di prigionia del militare per un atto iure imperii di uno Stato estero, per affermare la giurisdizione del giudice italiano è necessaria la commissione, da parte di questo Stato, di un crimine di guerra o contro l'umanità. Questi delicta imperii, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, integrano un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Alla luce delle osservazioni di cui sopra, è emerso che nel caso del militare belligerante appartenente ad una forza militare nemica, la restrizione in prigionia e la sottoposizione ai lavori nel campo militare, per quanto connotati da drammaticità, erano consentiti dalle norme internazionali;
pertanto, la verificazione di tali eventi non costituisce un elemento di per sé sufficiente ad integrare la prova degli elementi costitutivi del crimine di guerra e contro l'umanità ex art.2043 c.c.
In concreto viene richiesto alle parti attrici di dimostrare che la prigionia è avvenuta in violazione dei limiti posti dalla Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, e che dunque il de cuius ha subito un trattamento inumano nel corso del proprio internamento.
Le parti attrici formulavano le seguenti richieste istruttorie:
1) l'interrogatorio formale dello Stato convenuto;
2) la prova per testi sulle circostanze di cui ai punti 1-31 dell'atto di citazione;
3) l'esibizione dei documenti in possesso alla Repubblica CP_3 concernenti l'internamento del Sig. ;
[...] Persona_1
4) l'acquisizione di informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nel lager in cui era stato internato il de cuius dall'Arolsen Archives International
Center on Nazi Persecution;
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5) l'acquisizione presso il Ministero della Difesa di tutti i documenti relativi al servizio militare e all'internamento del de cuius;
6) l'acquisizione di una serie di pubblicazioni.
Considerato l'oggetto dell'azione, questo giudice rigettava le richieste istruttorie in quanto non ritenute in grado di dimostrare la sussistenza dei delicta iure imperii ma unicamente lo stato di prigionia e la sottoposizione ai lavori forzati del Sig.
, oltre alla sua qualità di IMI. Persona_1
In particolare, la testimonianza dei figli, essendo de relato, non avrebbe aggiunto elementi ulteriori rispetto a quanto contenuto nell'atto di citazione ed anche le altre prove richieste non avrebbero potuto dimostrare in modo specifico il dedotto trattamento inumano subito dal Sig. nel corso della prigionia. Pt_1
Infatti, l'interrogatorio formale della Repubblica di Germania ed i CP_3
documenti richiesti avrebbero potuto restituire al giudice un quadro storico dell'evento bellico e dei trattamenti riservati agli IMI senza tuttavia poter assolvere allo specifico onere della prova di cui si è detto.
La detenzione del militare appartenente ad una forza militare nemica e la sua sottoposizione a lavori forzati erano atti iure imperii consentiti all'epoca dei fatti dalle Convenzioni internazionali vigenti.
Questo giudice riconosce la difficoltà insita nel provare fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa ma non può disattendersi il dettato normativo imposto dall'art.2697 c.c.; dunque, permane la necessità di assolvere all'onere della prova in materia di responsabilità extracontrattuale.
Né la violazione dei diritti umani può essere dimostrata facendo riferimento al notorio, in quanto il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi ovvero a nozioni “di comune esperienza” di cui al capoverso dell'art.115 c.p.c., considerato che la giurisprudenza di legittimità ne fornisce una interpretazione particolarmente restrittiva, in ossequio al principio dispositivo. “Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Non si possono di
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conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie”( Cassazione civile sez. III,
26/05/2020, n.9714). Ed ancora “il ricorso alle nozioni di comune esperienza
(fatto notorio), ex art. 115, comma 2, c.p.c., deve essere riferito ad eventi di carattere generale ed obiettivo che, proprio perché tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico), non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità; sicché, ai fini probatori previsti da detta norma, non
è consentito generalizzare situazioni particolari” (Cassazione civile sez. II,
06/03/2017, n.5530).
Orbene, se l'evento bellico può essere considerato un fatto notorio, tuttavia ritiene questo giudice che il trattamento disumano rappresenti un elemento valutativo della prigionia che esula dal potere previsto dall'art.115 c.2 c.p.c., in quanto si produrrebbe una indebita compressione del principio dispositivo.
Per quanto la situazione esposta dagli attori si mostri in tutta la sua drammaticità, tuttavia non risulta provato il fatto illecito commesso nei confronti del militare prigioniero, quindi viene meno il presupposto per giudicare uno Stato estero, dovendosi applicare il principio di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile che- ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.
Solo ed unicamente dinnanzi a crimini contro l'umanità, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e che si sostanziano nell'abuso della sovranità statuale, non trova spazio l'immunità (Cass. S.U.
21946/2015; Cass. S.U. 15812/2016; Cass. S.U. 762/2017; Cass. Pen.
43696/2015) e, quindi, l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014. Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla Corte di Giustizia 3.2.2012.
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Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dalle parti attrici, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 18.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Elettra Pizzi.
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