Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 847
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali, presupposto del fermo, siano state regolarmente notificate e che le pretese creditorie siano definitive, rigettando la contestazione sulla mancata produzione degli originali delle relate di notifica in quanto la contestazione della conformità delle copie non è stata specifica e circostanziata. Ha inoltre respinto le contestazioni sull'identità del destinatario della notifica, ritenendo che la consegna a familiari e il successivo invio dell'avviso di consegna fossero sufficienti e che eventuali contestazioni richiedessero querela di falso.

  • Accolto
    Prescrizione pretese creditorie

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo nella parte in cui richiama il credito dedotto nella cartella di pagamento n. 03420140012049286000 (TARES 2013), in quanto prescritta per decorso del termine quinquennale dalla notifica della cartella senza atti interruttivi successivi. Per le altre cartelle (IRPEF 2013, TARI 2016, TARI 2017), ha ritenuto i crediti non prescritti, considerando i termini di prescrizione applicabili (5 anni per TARI, 10 anni per IRPEF) e il periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 847
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 847
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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