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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 847/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
OZ US FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6646/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002772000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002772000 TARES 2013 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002772000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002772000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Comune di Paola, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 03480202200002772000 - con cui si chiede il pagamento dei debiti oggetto delle cartelle esattoriali n. 03420140012049286000 dell'importo di euro 40,52
(asseritamente notificata in data 08/11/2014 - TARES anno 2013), n. 03420170021838289000 dell'importo di euro 956,12 (asseritamente notificata in data 23/10/2017 - IRPEF anno 2013), n. 03420190014338415000 dell'importo di euro 726,05 (asseritamente notificata in data 05/10/2019 - TARI anno 2017) e n.
03420190028748054000 dell'importo di euro 766,78 (asseritamente notificata in data 13/02/2020 - TARI anno 2016) - deducendo l'omessa notifica delle citate cartelle e la prescrizione delle pretese creditorie.
In data 22.10.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica delle suddette cartelle e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 24.12.2025 il Comune di Paola si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 24.12.2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative contestando la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La prima doglianza non merita accoglimento.
Il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo si inserisce in una più ampia fattispecie procedimentale che si snoda attraverso una serie di provvedimenti tra loro concatenati, ciascuno costituente il presupposto giuridico e fattuale dell'atto successivo, di talché l'assenza di uno di essi inficia, irrimediabilmente, il prosieguo dell'iter procedurale volto all'espropriazione forzata.
Ciò posto, il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base delle cartelle esattoriali n.
03420140012049286000, n. 03420170021838289000, n. 03420190014338415000 e 03420190028748054000, atti che, per come emerso alla documentazione prodotta in giudizio dall'ente della riscossione, sono stati regolarmente notificati al contribuente, non sono stati da lui impugnati e, pertanto, le pretese creditorie in essi riportate sono ormai definitive.
Quanto alle contestazioni circa la mancata produzione dell'originale delle relate di notifica, operate nelle memorie illustrative del 24.12.2025, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. n. 12730/2016) in un caso in cui l'opponente aveva contestato “la conformità delle copie prodotte agli originali”: secondo i Giudici di legittimità “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. civ. 30 dicembre 2009, n. 28096; nonchè, più di recente, Cass. civ., 03 aprile 2014, n. 7775; Cass. civ. 07 giugno 2013, n. 14416). E' stato, infatti, osservato che qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti genericamente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte, sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento;
in particolare una contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, per essere validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775 del 2014 cit.)”. (Cass. n.7775/2014; n.7105/2016).
I suddetti principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16557/2019 secondo la quale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità).
Ebbene, il contribuente si è limitato a contestare la conformità delle copie agli originali senza spiegare quali aspetti dell'atto sarebbero stati interessati dalla dedotta difformità.
Parimenti destituite di fondamento sono le censure circa l'identità del destinatario della notifica.
Le cartelle di pagamento in contestazione sono state consegnate a soggetti dichiaratisi familiari del ricorrente
(con successivo invio dell'avviso di consegna) per cui eventuali contestazioni sul punto dovevano essere effettuate proponendo querela di falso in ordine alle attestazioni operate dall'operatore postale, cosa non avvenuta.
Si aggiunga, al riguardo, che nel caso in cui l'atto venga consegnato tramite posta ad un familiare del destinatario e a tale consegna segua l'invio della CAN, ipotesi ricorrente nel caso di specie, non occorre ai fini del perfezionamento del procedimento di notifica che il notificante, in caso di contestazione della ricezione della CAN, esibisca in giudizio l'avviso di ricevimento.
Il secondo motivo di ricorso, invece, risulta in parte fondato.
La pretesa creditoria dedotta nella cartella di pagamento n. 03420140012049286000 e cioè la TARES - soggetta a prescrizione quinquennale - è ormai prescritta in quanto, dopo la notifica della cartella in discorso
(avvenuta in data 08/11/2014), l'ente della riscossione non ha notificato ulteriori atti interruttivi se non quello oggetto di impugnazione (notificato nell'anno 2024).
Al contrario, non sono prescritti i crediti riportati nelle restanti cartelle di pagamento: ciò tenendo conto sia dei termini di prescrizione previsti dalla legge in relazione a ciascuna pretesa creditoria (5 anni per la TARI,
10 anni per l'IRPEF) sia del periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale
ID (9.3.2020 - 31.12.2021).
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo amministtrativo oggetto di impugnazione nella parte in cui richiama il credito dedotto nella cartella di pagamento n. 03420140012049286000.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
OZ US FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6646/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002772000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002772000 TARES 2013 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002772000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202200002772000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Comune di Paola, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 03480202200002772000 - con cui si chiede il pagamento dei debiti oggetto delle cartelle esattoriali n. 03420140012049286000 dell'importo di euro 40,52
(asseritamente notificata in data 08/11/2014 - TARES anno 2013), n. 03420170021838289000 dell'importo di euro 956,12 (asseritamente notificata in data 23/10/2017 - IRPEF anno 2013), n. 03420190014338415000 dell'importo di euro 726,05 (asseritamente notificata in data 05/10/2019 - TARI anno 2017) e n.
03420190028748054000 dell'importo di euro 766,78 (asseritamente notificata in data 13/02/2020 - TARI anno 2016) - deducendo l'omessa notifica delle citate cartelle e la prescrizione delle pretese creditorie.
In data 22.10.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica delle suddette cartelle e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 24.12.2025 il Comune di Paola si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 24.12.2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative contestando la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La prima doglianza non merita accoglimento.
Il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo si inserisce in una più ampia fattispecie procedimentale che si snoda attraverso una serie di provvedimenti tra loro concatenati, ciascuno costituente il presupposto giuridico e fattuale dell'atto successivo, di talché l'assenza di uno di essi inficia, irrimediabilmente, il prosieguo dell'iter procedurale volto all'espropriazione forzata.
Ciò posto, il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base delle cartelle esattoriali n.
03420140012049286000, n. 03420170021838289000, n. 03420190014338415000 e 03420190028748054000, atti che, per come emerso alla documentazione prodotta in giudizio dall'ente della riscossione, sono stati regolarmente notificati al contribuente, non sono stati da lui impugnati e, pertanto, le pretese creditorie in essi riportate sono ormai definitive.
Quanto alle contestazioni circa la mancata produzione dell'originale delle relate di notifica, operate nelle memorie illustrative del 24.12.2025, si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. n. 12730/2016) in un caso in cui l'opponente aveva contestato “la conformità delle copie prodotte agli originali”: secondo i Giudici di legittimità “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. civ. 30 dicembre 2009, n. 28096; nonchè, più di recente, Cass. civ., 03 aprile 2014, n. 7775; Cass. civ. 07 giugno 2013, n. 14416). E' stato, infatti, osservato che qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti genericamente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte, sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento;
in particolare una contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, per essere validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775 del 2014 cit.)”. (Cass. n.7775/2014; n.7105/2016).
I suddetti principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16557/2019 secondo la quale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nella specie la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità).
Ebbene, il contribuente si è limitato a contestare la conformità delle copie agli originali senza spiegare quali aspetti dell'atto sarebbero stati interessati dalla dedotta difformità.
Parimenti destituite di fondamento sono le censure circa l'identità del destinatario della notifica.
Le cartelle di pagamento in contestazione sono state consegnate a soggetti dichiaratisi familiari del ricorrente
(con successivo invio dell'avviso di consegna) per cui eventuali contestazioni sul punto dovevano essere effettuate proponendo querela di falso in ordine alle attestazioni operate dall'operatore postale, cosa non avvenuta.
Si aggiunga, al riguardo, che nel caso in cui l'atto venga consegnato tramite posta ad un familiare del destinatario e a tale consegna segua l'invio della CAN, ipotesi ricorrente nel caso di specie, non occorre ai fini del perfezionamento del procedimento di notifica che il notificante, in caso di contestazione della ricezione della CAN, esibisca in giudizio l'avviso di ricevimento.
Il secondo motivo di ricorso, invece, risulta in parte fondato.
La pretesa creditoria dedotta nella cartella di pagamento n. 03420140012049286000 e cioè la TARES - soggetta a prescrizione quinquennale - è ormai prescritta in quanto, dopo la notifica della cartella in discorso
(avvenuta in data 08/11/2014), l'ente della riscossione non ha notificato ulteriori atti interruttivi se non quello oggetto di impugnazione (notificato nell'anno 2024).
Al contrario, non sono prescritti i crediti riportati nelle restanti cartelle di pagamento: ciò tenendo conto sia dei termini di prescrizione previsti dalla legge in relazione a ciascuna pretesa creditoria (5 anni per la TARI,
10 anni per l'IRPEF) sia del periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale
ID (9.3.2020 - 31.12.2021).
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del preavviso di fermo amministtrativo oggetto di impugnazione nella parte in cui richiama il credito dedotto nella cartella di pagamento n. 03420140012049286000.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara compensate le spese di giudizio.