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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/11/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1524/2025 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DI LASCIO LUCA MARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto il riconoscimento (con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27/2/2023) dello status di persona con disabilità grave e del conseguente diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. L'art.3, l.104/1992 prevede il diritto della persona con disabilità (colui che presenta una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri) alle prestazioni stabilite in suo favore: la situazione assume connotazione di gravità allorquando la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tanto premesso, il CTU già nominato in fase di ATP ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che la rende attualmente disabile in situazione di gravità con decorrenza da novembre 2023.
1 Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice immuni da vizi, oltre che ben argomentate e motivate), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, anche in ragione del fatto che le contestazioni sollevate nel ricorso nei confronti delle valutazioni del CTU sono limitate alla decorrenza dello stato invalidante, correttamente -a parere di chi scrive- fissata dal consulente a novembre 2023 (mese in cui è stato redatto il certificato del CSM di Crotone del 20/11/2023 in atti attestante lo stato patologico della parte ricorrente), dovendosi inoltre rilevare che tale documentazione medica, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non dice in alcun punto che lo stato invalidante era già presente in data 18/7/2011, limitandosi a dire che la parte ricorrente è in carico al CSM di Crotone dal 18/7/2011 (cosa ben diversa). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase CP_1 di ATP liquidate con separato decreto. Crotone, 28/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1524/2025 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DI LASCIO LUCA MARIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.), ha chiesto il riconoscimento (con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27/2/2023) dello status di persona con disabilità grave e del conseguente diritto all'erogazione delle prestazioni previste dalla legge in favore delle persone con disabilità grave. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni. L'art.3, l.104/1992 prevede il diritto della persona con disabilità (colui che presenta una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri) alle prestazioni stabilite in suo favore: la situazione assume connotazione di gravità allorquando la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tanto premesso, il CTU già nominato in fase di ATP ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che la rende attualmente disabile in situazione di gravità con decorrenza da novembre 2023.
1 Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU (che appaiono a questo Giudice immuni da vizi, oltre che ben argomentate e motivate), cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, anche in ragione del fatto che le contestazioni sollevate nel ricorso nei confronti delle valutazioni del CTU sono limitate alla decorrenza dello stato invalidante, correttamente -a parere di chi scrive- fissata dal consulente a novembre 2023 (mese in cui è stato redatto il certificato del CSM di Crotone del 20/11/2023 in atti attestante lo stato patologico della parte ricorrente), dovendosi inoltre rilevare che tale documentazione medica, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non dice in alcun punto che lo stato invalidante era già presente in data 18/7/2011, limitandosi a dire che la parte ricorrente è in carico al CSM di Crotone dal 18/7/2011 (cosa ben diversa). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Spese irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase CP_1 di ATP liquidate con separato decreto. Crotone, 28/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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