Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 452 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. CALABRO' DAVIDE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Via Piave, 23 22100 Como ITALIA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. BUFFONI MARIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in CORSO PORTA NUOVA, 19 20121 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: impugnazione verbale collegiale¸ D.lgs. 38/2000
FATTO
Con ricorso depositato in data 5 maggio 2023 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Como di:
“accertare e dichiarare che a seguito dell'accertata malattia professionale il grado d'invalidità del sig.
è pari al 64% e coefficiente lavorativo a 0,8% e, comunque, superiore a quello accertato Pt_1 dall' (30%-coeff. Lav. 0,6) e confermato in modo discorde dal verbale collegiale del CP_1
38/2000 è pari a 0,8, e in ogni caso superiore a quello previsto per il grado d'invalidità riconosciuto dalla convenuta;
-per l'effetto ordinare a , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 di riparametrare a fare data dal mese di giugno 2022 l'indennità riconosciuta al ricorrente a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (art. 13, 2° comma lett. b d. lgs. n. 38/2000) sulla base del coefficiente corretto, ossia 0,8 (ovvero quello diverso che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria)”.
Con vittoria dselle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e acquisita C.T.U. medico-legale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione. All'udienza del 21 gennaio 2025, il
Giudice invitava le parti alla discussione e pronunciava sentenza contestuale, pubblicamente letta, ex art. 53 legge 133/2008.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
In tema di indennizzo da parte dell' del danno biologico conseguente a CP_1 malattie professionali o infortuni sul lavoro, l'art. 13 co. 2 d.lgs. 38/2000 prevede:
“In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
"tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età
2 dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ai fini della quantificazione del danno si ritiene di far riferimento alla C.T.U. disposta in corso di causa. Della consulenza e, più nello specifico, della parte relativa all'accertamento della menomazione, infatti, si condividono tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura
Nel complesso, la ricostruzione dei fatti e l'analisi dell'incidenza degli stessi sugli esiti riportati dal ricorrente appare completa, coerente e attendibile, al punto tale che si ritiene sufficiente richiamare i soli passaggi essenziali del contributo scritto (che deve, comunque, intendersi ivi interamente richiamato).
Relativamente alla condizione del ricorrente, il nominato CT ha argomentato sostenendo che “Dovendo proporre una valutazione attuale del danno biologico di cui è portatore il Periziato, secondo le tabelle del D.M.38/2000, riteniamo equo ascrivere il caso in questione al
N.134 della suddetta tabella, numero che così recita: “Neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico/chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni;
i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza, sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità primarie ed agli atti del vivere comune. Fino a 60%”. Ora, poiché è del tutto impossibile stabilire allo stato attuale quale sarà la sua condizione tra 5 anni, gli elementi di giudizio certi che teniamo in considerazione sono rappresentati da una tendenza alle recidive della neoplasia, alla mancanza di un normale palato che è sostituito da protesi e che condiziona la necessità di una alimentazione possibile solo per via esterna tramite PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea). E' questa una procedura che consiste nel posizionare un dispositivo in materiale plastico nello stomaco attraverso la
3 parete addominale in modo da collegare la cavità gastrica verso l'esterno, mediante un tubicino di 5-7 mm di diametro. Tale procedura permette di somministrare cibi, liquidi e farmaci direttamente nello stomaco in soggetti che hanno difficoltà a deglutire (per malattie organiche o funzionali). Oltre a questi, consideriamo anche la ripercussione dello stato fisico sullo stato psichico, con il persistere di quel Disturbo dell'adattamento che era già stato riscontrato dal Dipartimento Gestionale Salute
Mentale e Dipendenze di ” Persona_1
Poste queste premesse, con riferimento ai danni richiesti e da quantificarsi sulla base del D. Lgs. 38/2000, il Perito ha osservato di poter ritenere “equo valutare il danno biologico attuale nella misura del 50% (cinquanta per cento) della totale integrità psicofisica, con un coefficiente pari allo 0,7. Per quanto riguarda la decorrenza da cui far risalire detto stato invalidante, riteniamo che il dies a quo debba essere riconosciuto con l'epoca dell'ultimo intervento chirurgico in cui è stato ulteriormente demolito il palato molle ed applicata la PEG, cioè dal
10.10.2023”.
Tali valutazioni medico legali sono state confermate dal CT, anche all'esito di osservazioni dei CCTTPP.
Ne consegue che la domanda di accertamento va accolta, nei limiti della percentuale verificata dal CT;
va accolta anche la domanda di corresponsione dell'indennizzo, in relazione all'entità del già menzionato danno biologico.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso si ritiene equo compensare le spese di lite nella misure di un quarto. Per il resto, la convenuta deve essere condannata nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l' al pagamento della rendita corrispondente all'invalidità del 50%, CP_1 con l'utilizzo del coefficiente 0,7 della percentuale di retribuzione per il suo calcolo, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 10 ottobre 2023 e sino al saldo;
compensa per un quarto le spese di lite;
condanna l' alla rifusione delle restanti spese liquidate in euro 2.468,00 per CP_1 compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Calabrò; CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. già liquidate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
4 Como, 21 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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