Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 201
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici e prescrizione crediti

    La Corte di primo grado ha accolto il ricorso annullando la cartella, ma senza specificare la motivazione nel dettaglio.

  • Accolto
    Compensazione spese di lite

    La Corte ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese. Ha ritenuto che l'agente della riscossione, pur avendo effettuato la litis denuntiatio nei confronti dell'ente impositore, debba rispondere delle spese nei confronti del contribuente vittorioso, in quanto la lite trae origine dalla notifica della cartella di pagamento. La mancata citazione del Comune non costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare le spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 201
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 201
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo