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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: COSTA GIUSEPPE, Presidente
IN LE, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3995/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230005337718000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230005337718000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230005337718000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Ricorrente_1, aveva impugnato la cartella di pagamento n. 094 2023 00053377 18 000, notificata il 5 aprile 2023, relativa a carichi IMU e TARI degli anni 2014 e 2015 per un valore di
€ 1.188,88. Il ricorrente aveva dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti. L'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) si era costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e aveva provveduto alla litis denuntiatio nei confronti dell'Ente impositore, il Comune di Taurianova, il quale però non si era costituito. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con sentenza n. 2920/2024, aveva accolto il ricorso nel merito annullando la cartella, ma aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. I giudici di prime cure avevano motivato tale decisione sostenendo che AdER si fosse fatta parte diligente chiamando in causa l'ente creditore e che l'assenza del
"soccombente autentico" dipendesse dalla scelta del ricorrente di non citare il Comune.
Nel presente grado di appello, il contribuente contestava esclusivamente il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese. L'appellante sosteneva che la decisione di primo grado fosse manifestamente ingiusta e in violazione del principio di causalità, poiché la lite traeva origine dalla notifica di una cartella illegittima. AdER, costituendosi nel giudizio di secondo grado, resisteva al gravame e chiedeva la conferma della sentenza impugnata, ribadendo che la mancata citazione del Comune rappresentava un fattore esterno tale da giustificare la compensazione. Il difensore dell'appellante, infine, depositava memoria illustrativa richiamando giurisprudenza favorevole alla condanna del concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte l'Agente della Riscossione è dotato di una legittimazione passiva generale nelle controversie riguardanti la riscossione. Il principio di causalità, che informa quello di soccombenza, impone che le spese di lite siano poste a carico del soggetto che ha dato causa al processo. Nella specie, anche se l'illegittimità è ascrivibile all'ente impositore per omessa notifica degli atti prodromici, l'esattore deve rispondere delle spese nei confronti del contribuente vittorioso perché la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento.
La circostanza che AdER abbia effettuato la litis denuntiatio non esclude la sua soccombenza verso il ricorrente, ma rileva esclusivamente nei rapporti interni tra l'Agente e l'Ente creditore, in sede di eventuale manleva. Pertanto, la scelta del contribuente di citare solo il concessionario è pienamente legittima ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 e non può costituire una "grave ed eccezionale ragione" per compensare le spese. La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata nel capo relativo alle spese.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 2920/2024 limitatamente al capo delle spese. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 400,00 per il primo grado di giudizio ed
Euro 500,00 per il secondo grado di giudizio. Le somme, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge, se dovuti, sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: COSTA GIUSEPPE, Presidente
IN LE, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3995/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230005337718000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230005337718000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230005337718000 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Ricorrente_1, aveva impugnato la cartella di pagamento n. 094 2023 00053377 18 000, notificata il 5 aprile 2023, relativa a carichi IMU e TARI degli anni 2014 e 2015 per un valore di
€ 1.188,88. Il ricorrente aveva dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti. L'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) si era costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e aveva provveduto alla litis denuntiatio nei confronti dell'Ente impositore, il Comune di Taurianova, il quale però non si era costituito. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con sentenza n. 2920/2024, aveva accolto il ricorso nel merito annullando la cartella, ma aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. I giudici di prime cure avevano motivato tale decisione sostenendo che AdER si fosse fatta parte diligente chiamando in causa l'ente creditore e che l'assenza del
"soccombente autentico" dipendesse dalla scelta del ricorrente di non citare il Comune.
Nel presente grado di appello, il contribuente contestava esclusivamente il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese. L'appellante sosteneva che la decisione di primo grado fosse manifestamente ingiusta e in violazione del principio di causalità, poiché la lite traeva origine dalla notifica di una cartella illegittima. AdER, costituendosi nel giudizio di secondo grado, resisteva al gravame e chiedeva la conferma della sentenza impugnata, ribadendo che la mancata citazione del Comune rappresentava un fattore esterno tale da giustificare la compensazione. Il difensore dell'appellante, infine, depositava memoria illustrativa richiamando giurisprudenza favorevole alla condanna del concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte l'Agente della Riscossione è dotato di una legittimazione passiva generale nelle controversie riguardanti la riscossione. Il principio di causalità, che informa quello di soccombenza, impone che le spese di lite siano poste a carico del soggetto che ha dato causa al processo. Nella specie, anche se l'illegittimità è ascrivibile all'ente impositore per omessa notifica degli atti prodromici, l'esattore deve rispondere delle spese nei confronti del contribuente vittorioso perché la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento.
La circostanza che AdER abbia effettuato la litis denuntiatio non esclude la sua soccombenza verso il ricorrente, ma rileva esclusivamente nei rapporti interni tra l'Agente e l'Ente creditore, in sede di eventuale manleva. Pertanto, la scelta del contribuente di citare solo il concessionario è pienamente legittima ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 e non può costituire una "grave ed eccezionale ragione" per compensare le spese. La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata nel capo relativo alle spese.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 2920/2024 limitatamente al capo delle spese. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 400,00 per il primo grado di giudizio ed
Euro 500,00 per il secondo grado di giudizio. Le somme, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge, se dovuti, sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.