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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/10/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4722/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4722/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1
AS TI CE IL ricorrente e
rappresentato e difeso dall'ANZIANO DANIELA giusta procura in atti CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avvero agli avvisi di pagamento notificati in data 18/10/2023 mediante raccomandate RK2 nn.: 66489988792-7, 66489988791-6, 66489988793-8,
66489988790-5 ai quali venivano allegati nn. 4 avvisi di pagamento precompilati, aventi ad oggetto: “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA della sig.ra ” tutte riportanti Parte_2 la scarna dicitura “corrisposta indennità di disoccupazione non spettante” nonché avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
Ha rappresentato come l' , a seguito di attività ispettiva svolta nei confronti CP_1
dell'azienda agricola della madre, , aveva ritenuto insussistente in Controparte_2
capo a quest'ultima la qualifica di imprenditore agricolo e conseguentemente riteneva non sussistente il rapporto di lavoro subordinato della odierna ricorrente.
Ha concluso, quindi, chiedendo “accertare e dichiarare l'insussistenza del credito previdenziale preteso dall' , previa disapplicazione dell'impugnato avviso CP_1
di addebito, da ritenersi palesemente illegittimo per carenza di motivazione;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dei provvedimenti di CP_3
reiezione delle domande di disoccupazione relative agli anni 2011, 2012,2013 e 2014, comunicate dall' con raccomandate A/R notificate in data in data Controparte_4
07/11/2017 e successive diffide di pagamento notificate in data 18/10/2023, nonché del provvedimento sotteso al su esteso provvedimento di reiezione e contestuale richiesta restituzione somme, in quanto illegittimo, infondato in fatto ed in diritto oltreché ogni ulteriore atto e/o provvedimento a esse note presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti alla ricorrente;
- per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la restituzione somme pretesa dall' per CP_1
gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio negli elenchi di categoria in qualità di collaboratore di titolare non iscrivibile con decorrenza 01/01/2011.In via subordinata: accertare l'illegittimità delle pretese contenute nelle impugnate note per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva eventualmente essere fatto valere. Condannare l' CP_1
in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio o in subordine, compensazione delle spese trattandosi di materia complessa e non definita a livello giurisprudenziale. In via estremamente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, Voglia L'Ill.mo Giudice adito disporre che la somma eventualmente dovuta dall'odierna ricorrente venga rateizzata”
Si è costituito l' contestando il ricorso e ribadendo la legittimità CP_1
dell'ispezione espletata e delle risultanze di cui al verbale di ispezione.
Espletata la prova testimoniale ammessa e dichiarata la decadenza dell' CP_1
dall'escussione del proprio testimone in quanto non citato all'udienza fissata pe l'escussione la causa è stata decisa previo deposito di note scritte.
La parte ricorrente contesta la legittimità dell'accertamento da parte degli ispettori posto alla base del disconoscimento della qualità di lavoratrice CP_1
dipendente (nell'erroneo convincimento che non esercitasse alcuna Controparte_2
attività lavorativa, nemmeno quella di imprenditore agricolo professionale, ritenendo viceversa che l'azienda stessa fosse condotta abitualmente, a far data dall'anno 2011, dalle di lei figlie e . Per_1 Parte_1
L'assunto dell' , è che , unitamente alla sorella si CP_1 Parte_1 Per_1
siano occupate, negli anni di cui è causa, della conduzione e lavorazione del fondo di proprietà della madre (titolare del fondo e titolare altresì di pensione cat. VO) in via autonoma e del tutto esclusiva, nell'ambito di una gestione familiare (si vedano i tre verbali prodotti dall ) e nega la sussistenza della denunciata subordinazione sulla CP_1
base, essenzialmente, di due elementi: da un lato la dichiarazione resa agli ispettori dalla madre, in data 27.10.2015, e dall'altro la sussistenza del Controparte_2
vincolo familiare che legittimerebbe la presunzione di gratuità della prestazione resa.
Ebbene occorre verificare l'adempimento dell'onere probatorio in relaizone alla richiesta di cui al ricorso tenendo conto della posizione delle parti in causa.
Ed infatti, il lavoratore ha certamente l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda volta al riconoscimento della subordinazione ma detto onere si atteggia in modo del tutto peculiare nei giudizi di cancellazione o mancata iscrizione conseguenti ad accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro atteso che ivi si discute non propriamente del diritto del lavoratore ad essere iscritto, bensì della legittimità e della fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento CP_1 di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso
, cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge CP_1
(è la stessa legge a prevedere che l'iscrizione negli elenchi costituisce titolo per le prestazioni previdenziali - art.
9-ter, comma 2, L. n. 608 del 1996) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 375 del 1993, “fa fede a tutti gli effetti”.
Pertanto, è l' , ove intenda a far valere e a dedurre esplicitamente la natura CP_1
simulata o fittizia dei rapporti di lavoro subordinato denunziati dall'impresa agricola e posti a base dell'iscrizione negli elenchi che debba fornire elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
Nel presente giudizio la tesi dell' si fonda sull'esito di accertamenti CP_1
ispettivi nei confronti del datore di lavoro, la madre della ricorrente, iniziato nel 2015
e finito a febbraio 2016.
Certamente i verbali ispettivi, al riguardo redatti dagli ispettori che hanno avuto accesso ai luoghi sono fidefacenti nei limiti degli artt. 2699 e seg. c.c.; il verbale ispettivo (redatto ai sensi della normativa dettata in subiecta materia) integra (come è ben noto) gli estremi di un atto pubblico, la cui efficacia probatoria privilegiata (ex art. 2700 c.c.), però, concerne (come, d'altronde, per qualsiasi altro atto redatto da un pubblico ufficiale) solo la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato ed i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la validità e l'esattezza (e, quindi, evidentemente, anche la valutazione) delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi. In particolare, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 ce, solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atti pubblici, hanno una attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr., in tal senso, fra le tante, in particolare, Cass., sez. lav., 8.4.10, n. 8335;. Cass., sez. lav.,
2.10.08, n. 24416; Cass., sez. lav., 20.1.05, n. 1124; Cass., sez. lav., 13.12.04, n. 23228;
Cass., sez. lav., 24.6.04, n. 11751; Cass., 25.2.02, n. 2734; Cass., sez. un., 17.11.2000,
n. 1186/SU; Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133/SU; Cass., sez. un., 3.2.96, n. 916);
Inoltre, i controlli dell' sono esplicita manifestazione del potere di CP_1
controllo che sempre spetta alla pubblica amministrazione, soprattutto in procedimenti fondati sull'autodenunzia del privato, nei quali il momento dell'accertamento è necessariamente successivo all'adozione del provvedimento, cioè a quello costitutivo del rapporto.
Occorre però tenere conto che il libero convincimento del Giudice si deve fondare su tutti gli elementi raccolti nel corso del giudizio non solo le prove documentali ma altresì quelle orali espletate in giudizio.
Passando, a questo punto, all'esame della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, esaminando le contestazioni mosse dall' nell'allegato verbale CP_5
ispettivo emerge la loro inidoneità a far ritenere insussistente il rapporto di lavoro intercorso tra le parti negli anni in oggetto.
La cancellazione della ricorrente dalle liste dei braccianti agricoli fatta dagli ispettori dell' appare il frutto più di presunzioni che di accertamenti fondati su CP_1
effettivi riscontri oggettivi in particolare detto verbale di accertamento non contiene alcun riferimento alla singolare e specifica posizione della ricorrente e nulla riferisce di particolare nei suoi confronti.
Dalla documentazione agli atti emerge come l' si sia rivolto alla madre CP_1
della ricorrente come imprenditrice agricola e alla figlia come lavoratrice subordinata alle dipendenze della stessa, inoltrando due istanze relative a tale rapporto di lavoro in data 31/10/2016 e 07/03/2018, la prima con la quale si metteva in mora per il pagamento del contributo FIMI – EBAR, relativo agli anni 2010-11-12-13-14, per le dipendenti e e la seconda missiva con la quale si contestava la Per_1 Parte_1
violazione ex art. 2, co.
1-bis, DL 463/93 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni delle lavoratrici e Per_1 Parte_1 relative all'anno 2012; a fronte di tali asserzioni il verbale ispettivo non contiene sufficienti elementi a confutazione della tesi attorea.
In particolare, l' asserisce che la madre della ricorrente avrebbe dichiarato CP_1
agli ispettori, il 27.10.2015, di non occuparsi della conduzione e lavorazione del fondo adibito a coltivazione di fragole, rimesso al lavoro delle due figlie ma di tale dichiarazione non v'è traccia non solo negli allegati della memoria ma neppure nei verbali di accertamento prodotti dall' e negli atti tutti acquisiti al giudizio. CP_1
In giudizio l non ha neppure citato il testimone ammesso al fine di CP_1
confermare tali presunte dichiarazioni.
A contrario il testimone della parte ricorrente ha dichiarato “Conosco la Pt_3
ricorrente perché io camminavo nei campi e lei stava a lavorare. Io camminavo da casa mia di residenza prendevo le campagne di San Cesareo e vedevo dei campi in cui la ricorrente e la sorella coltivavano le fragole. Passando sempre ci siamo presentate e siamo diventate amiche. A volte sono entrata nel campo. Anzi preciso che le conoscevo già da anni dal 1990 o dal 2000 perché siamo di paesi vicini. Io avevo un rapporto con la sorella della ricorrente. Quando passavo di li a volte mi fermavo e entravo nel campo;
era aperto non era recintato e cinque minuti chiacchieravamo. E' capitato di vedere la ricorrente e la sorella che lavoravano. La mamma spiegava come svolgere il lavoro. Io passavo meno di inverno ma le ho viste tante volte”.
Il testimone sebbene non sempre preciso nelle risposte non ha reso affermazioni che suggeriscano allo stato, come diversamente indicato dall , una falsità delle CP_1
dichiarazioni stesse.
In mancanza di un elemento sintomatico della totale carenza di esercizio di potere eterodirettivo da parte di colei che risulta parte datoriale, madre della ricorrente della cui dichiarazione in tal senso nulla è dato sapere dalla documentazione in atti,
l'unico elemento a supporto della tesi dell è la sussistenza del vincolo familiare, CP_1
posto a fondamento della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese “affectionis vel benevolentiue causae”) (cfr. Tribunale di Velletri del 26.05.2023).
Tale presunzione è messa fuori gioco dalla testimonianza assunta in cui si confermano le direttive, seppure senza particolari specifici ma ugualmente sufficienti,
a fronte della carenza probatoria della tesi dell' . CP_1
Tali considerazioni inducono all'accoglimento della domanda.
Le spese di lite stante la pluralità di pronunce anche favorevoli all' di CP_1
questo stesso giudice e stante la presenza di contrasti in ordine alla distruzione degli oneri probatori in materia sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del credito previdenziale preteso dall' e, CP_1
per l'effetto, annulla i provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione relative agli anni 2011, 2012,2013 e 2014, comunicate dall' con Controparte_4
raccomandate A/R notificate in data in data 07/11/2017 e successive diffide di pagamento notificate in data 18/10/2023, nonché il provvedimento di reiezione e contestuale richiesta restituzione somme;
compensa le spese di lite.
Tivoli, il 22.10.2025
Il giudice
ER IS
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4722/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL Parte_1 C.F._1
AS TI CE IL ricorrente e
rappresentato e difeso dall'ANZIANO DANIELA giusta procura in atti CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avvero agli avvisi di pagamento notificati in data 18/10/2023 mediante raccomandate RK2 nn.: 66489988792-7, 66489988791-6, 66489988793-8,
66489988790-5 ai quali venivano allegati nn. 4 avvisi di pagamento precompilati, aventi ad oggetto: “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA della sig.ra ” tutte riportanti Parte_2 la scarna dicitura “corrisposta indennità di disoccupazione non spettante” nonché avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
Ha rappresentato come l' , a seguito di attività ispettiva svolta nei confronti CP_1
dell'azienda agricola della madre, , aveva ritenuto insussistente in Controparte_2
capo a quest'ultima la qualifica di imprenditore agricolo e conseguentemente riteneva non sussistente il rapporto di lavoro subordinato della odierna ricorrente.
Ha concluso, quindi, chiedendo “accertare e dichiarare l'insussistenza del credito previdenziale preteso dall' , previa disapplicazione dell'impugnato avviso CP_1
di addebito, da ritenersi palesemente illegittimo per carenza di motivazione;
- accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, dei provvedimenti di CP_3
reiezione delle domande di disoccupazione relative agli anni 2011, 2012,2013 e 2014, comunicate dall' con raccomandate A/R notificate in data in data Controparte_4
07/11/2017 e successive diffide di pagamento notificate in data 18/10/2023, nonché del provvedimento sotteso al su esteso provvedimento di reiezione e contestuale richiesta restituzione somme, in quanto illegittimo, infondato in fatto ed in diritto oltreché ogni ulteriore atto e/o provvedimento a esse note presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti alla ricorrente;
- per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la restituzione somme pretesa dall' per CP_1
gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio negli elenchi di categoria in qualità di collaboratore di titolare non iscrivibile con decorrenza 01/01/2011.In via subordinata: accertare l'illegittimità delle pretese contenute nelle impugnate note per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva eventualmente essere fatto valere. Condannare l' CP_1
in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio o in subordine, compensazione delle spese trattandosi di materia complessa e non definita a livello giurisprudenziale. In via estremamente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, Voglia L'Ill.mo Giudice adito disporre che la somma eventualmente dovuta dall'odierna ricorrente venga rateizzata”
Si è costituito l' contestando il ricorso e ribadendo la legittimità CP_1
dell'ispezione espletata e delle risultanze di cui al verbale di ispezione.
Espletata la prova testimoniale ammessa e dichiarata la decadenza dell' CP_1
dall'escussione del proprio testimone in quanto non citato all'udienza fissata pe l'escussione la causa è stata decisa previo deposito di note scritte.
La parte ricorrente contesta la legittimità dell'accertamento da parte degli ispettori posto alla base del disconoscimento della qualità di lavoratrice CP_1
dipendente (nell'erroneo convincimento che non esercitasse alcuna Controparte_2
attività lavorativa, nemmeno quella di imprenditore agricolo professionale, ritenendo viceversa che l'azienda stessa fosse condotta abitualmente, a far data dall'anno 2011, dalle di lei figlie e . Per_1 Parte_1
L'assunto dell' , è che , unitamente alla sorella si CP_1 Parte_1 Per_1
siano occupate, negli anni di cui è causa, della conduzione e lavorazione del fondo di proprietà della madre (titolare del fondo e titolare altresì di pensione cat. VO) in via autonoma e del tutto esclusiva, nell'ambito di una gestione familiare (si vedano i tre verbali prodotti dall ) e nega la sussistenza della denunciata subordinazione sulla CP_1
base, essenzialmente, di due elementi: da un lato la dichiarazione resa agli ispettori dalla madre, in data 27.10.2015, e dall'altro la sussistenza del Controparte_2
vincolo familiare che legittimerebbe la presunzione di gratuità della prestazione resa.
Ebbene occorre verificare l'adempimento dell'onere probatorio in relaizone alla richiesta di cui al ricorso tenendo conto della posizione delle parti in causa.
Ed infatti, il lavoratore ha certamente l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda volta al riconoscimento della subordinazione ma detto onere si atteggia in modo del tutto peculiare nei giudizi di cancellazione o mancata iscrizione conseguenti ad accertamenti ispettivi presso il datore di lavoro atteso che ivi si discute non propriamente del diritto del lavoratore ad essere iscritto, bensì della legittimità e della fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento CP_1 di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso
, cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge CP_1
(è la stessa legge a prevedere che l'iscrizione negli elenchi costituisce titolo per le prestazioni previdenziali - art.
9-ter, comma 2, L. n. 608 del 1996) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 375 del 1993, “fa fede a tutti gli effetti”.
Pertanto, è l' , ove intenda a far valere e a dedurre esplicitamente la natura CP_1
simulata o fittizia dei rapporti di lavoro subordinato denunziati dall'impresa agricola e posti a base dell'iscrizione negli elenchi che debba fornire elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
Nel presente giudizio la tesi dell' si fonda sull'esito di accertamenti CP_1
ispettivi nei confronti del datore di lavoro, la madre della ricorrente, iniziato nel 2015
e finito a febbraio 2016.
Certamente i verbali ispettivi, al riguardo redatti dagli ispettori che hanno avuto accesso ai luoghi sono fidefacenti nei limiti degli artt. 2699 e seg. c.c.; il verbale ispettivo (redatto ai sensi della normativa dettata in subiecta materia) integra (come è ben noto) gli estremi di un atto pubblico, la cui efficacia probatoria privilegiata (ex art. 2700 c.c.), però, concerne (come, d'altronde, per qualsiasi altro atto redatto da un pubblico ufficiale) solo la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato ed i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la validità e l'esattezza (e, quindi, evidentemente, anche la valutazione) delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi. In particolare, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 ce, solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atti pubblici, hanno una attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr., in tal senso, fra le tante, in particolare, Cass., sez. lav., 8.4.10, n. 8335;. Cass., sez. lav.,
2.10.08, n. 24416; Cass., sez. lav., 20.1.05, n. 1124; Cass., sez. lav., 13.12.04, n. 23228;
Cass., sez. lav., 24.6.04, n. 11751; Cass., 25.2.02, n. 2734; Cass., sez. un., 17.11.2000,
n. 1186/SU; Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133/SU; Cass., sez. un., 3.2.96, n. 916);
Inoltre, i controlli dell' sono esplicita manifestazione del potere di CP_1
controllo che sempre spetta alla pubblica amministrazione, soprattutto in procedimenti fondati sull'autodenunzia del privato, nei quali il momento dell'accertamento è necessariamente successivo all'adozione del provvedimento, cioè a quello costitutivo del rapporto.
Occorre però tenere conto che il libero convincimento del Giudice si deve fondare su tutti gli elementi raccolti nel corso del giudizio non solo le prove documentali ma altresì quelle orali espletate in giudizio.
Passando, a questo punto, all'esame della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, esaminando le contestazioni mosse dall' nell'allegato verbale CP_5
ispettivo emerge la loro inidoneità a far ritenere insussistente il rapporto di lavoro intercorso tra le parti negli anni in oggetto.
La cancellazione della ricorrente dalle liste dei braccianti agricoli fatta dagli ispettori dell' appare il frutto più di presunzioni che di accertamenti fondati su CP_1
effettivi riscontri oggettivi in particolare detto verbale di accertamento non contiene alcun riferimento alla singolare e specifica posizione della ricorrente e nulla riferisce di particolare nei suoi confronti.
Dalla documentazione agli atti emerge come l' si sia rivolto alla madre CP_1
della ricorrente come imprenditrice agricola e alla figlia come lavoratrice subordinata alle dipendenze della stessa, inoltrando due istanze relative a tale rapporto di lavoro in data 31/10/2016 e 07/03/2018, la prima con la quale si metteva in mora per il pagamento del contributo FIMI – EBAR, relativo agli anni 2010-11-12-13-14, per le dipendenti e e la seconda missiva con la quale si contestava la Per_1 Parte_1
violazione ex art. 2, co.
1-bis, DL 463/93 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni delle lavoratrici e Per_1 Parte_1 relative all'anno 2012; a fronte di tali asserzioni il verbale ispettivo non contiene sufficienti elementi a confutazione della tesi attorea.
In particolare, l' asserisce che la madre della ricorrente avrebbe dichiarato CP_1
agli ispettori, il 27.10.2015, di non occuparsi della conduzione e lavorazione del fondo adibito a coltivazione di fragole, rimesso al lavoro delle due figlie ma di tale dichiarazione non v'è traccia non solo negli allegati della memoria ma neppure nei verbali di accertamento prodotti dall' e negli atti tutti acquisiti al giudizio. CP_1
In giudizio l non ha neppure citato il testimone ammesso al fine di CP_1
confermare tali presunte dichiarazioni.
A contrario il testimone della parte ricorrente ha dichiarato “Conosco la Pt_3
ricorrente perché io camminavo nei campi e lei stava a lavorare. Io camminavo da casa mia di residenza prendevo le campagne di San Cesareo e vedevo dei campi in cui la ricorrente e la sorella coltivavano le fragole. Passando sempre ci siamo presentate e siamo diventate amiche. A volte sono entrata nel campo. Anzi preciso che le conoscevo già da anni dal 1990 o dal 2000 perché siamo di paesi vicini. Io avevo un rapporto con la sorella della ricorrente. Quando passavo di li a volte mi fermavo e entravo nel campo;
era aperto non era recintato e cinque minuti chiacchieravamo. E' capitato di vedere la ricorrente e la sorella che lavoravano. La mamma spiegava come svolgere il lavoro. Io passavo meno di inverno ma le ho viste tante volte”.
Il testimone sebbene non sempre preciso nelle risposte non ha reso affermazioni che suggeriscano allo stato, come diversamente indicato dall , una falsità delle CP_1
dichiarazioni stesse.
In mancanza di un elemento sintomatico della totale carenza di esercizio di potere eterodirettivo da parte di colei che risulta parte datoriale, madre della ricorrente della cui dichiarazione in tal senso nulla è dato sapere dalla documentazione in atti,
l'unico elemento a supporto della tesi dell è la sussistenza del vincolo familiare, CP_1
posto a fondamento della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese “affectionis vel benevolentiue causae”) (cfr. Tribunale di Velletri del 26.05.2023).
Tale presunzione è messa fuori gioco dalla testimonianza assunta in cui si confermano le direttive, seppure senza particolari specifici ma ugualmente sufficienti,
a fronte della carenza probatoria della tesi dell' . CP_1
Tali considerazioni inducono all'accoglimento della domanda.
Le spese di lite stante la pluralità di pronunce anche favorevoli all' di CP_1
questo stesso giudice e stante la presenza di contrasti in ordine alla distruzione degli oneri probatori in materia sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del credito previdenziale preteso dall' e, CP_1
per l'effetto, annulla i provvedimenti di reiezione delle domande di disoccupazione relative agli anni 2011, 2012,2013 e 2014, comunicate dall' con Controparte_4
raccomandate A/R notificate in data in data 07/11/2017 e successive diffide di pagamento notificate in data 18/10/2023, nonché il provvedimento di reiezione e contestuale richiesta restituzione somme;
compensa le spese di lite.
Tivoli, il 22.10.2025
Il giudice
ER IS