CASS
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 12/03/2024, n. 10365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10365 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di LIVORNO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10365 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/02/2024 N. 44166/2023 R.G. Motivi della decisione 1. DA CI ricorre "per saltum" ai sensi dell'art. contro la sentenza impugnata, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, unificati i reati con il vin- colo della continuazione sotto il più grave reato sub b) e ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen. prevalente sulla contestata recidiva è stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed 9..uro 400 di multa, convertite in complessive n. 606 ore di lavoro di pubblica utilità come da programma dell'Uepe di Livorno in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada e 2bis cod. strada (capo a) e 648 cod. pen. (capo b, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale) commesso in Livorno il 14/7/2016 Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione per il reato di cui al capo a), già maturata all'atto della pronuncia impugnata. Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato contravvenzionale sub a) e che venga rideterminata la pena, con eliminazione della revoca della patente di guida. 2.11 motivo è fondato. Ed invero, la contestata violazione del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza riguarda un fatto accertato il 14/7/2016. Per cui, riscontrata ex actis la presenza di 28 gg. di sospensione a seguito di rinvio chiesto dalla difesa, il reato in questione ha visto, pertanto, spirare il suo termine massimo di prescri- zione al 11/8/2021, ben prima della data della pronuncia impugnata (3/7/2023). Alla rideterminazione della pena può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. 1), cod. proc. pen. Va dunque eliminato l'aumento di mesi due di reclusione ed euro 67 di multa (mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa così ridotta per il rito) pervenendosi ad una pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 333 di multa (da una pena base di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa così ridotta per il rito) conver- tita in complessive 481 ore di lavoro di pubblica utilità come da programma ela- borato dall'UEPE di Livorno. Va altresì eliminata la revoca della patente di guida.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo A perché lo stesso è estinto per prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 333,00 di multa convertita in complessive 481 ore di lavoro di pubblica utilità come da programma elaborato dal UEPE di Livorno ed elimina la revoca della patente di guida. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10365 Anno 2024 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/02/2024 N. 44166/2023 R.G. Motivi della decisione 1. DA CI ricorre "per saltum" ai sensi dell'art. contro la sentenza impugnata, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, unificati i reati con il vin- colo della continuazione sotto il più grave reato sub b) e ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 4 cod. pen. prevalente sulla contestata recidiva è stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed 9..uro 400 di multa, convertite in complessive n. 606 ore di lavoro di pubblica utilità come da programma dell'Uepe di Livorno in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada e 2bis cod. strada (capo a) e 648 cod. pen. (capo b, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale) commesso in Livorno il 14/7/2016 Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione per il reato di cui al capo a), già maturata all'atto della pronuncia impugnata. Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato contravvenzionale sub a) e che venga rideterminata la pena, con eliminazione della revoca della patente di guida. 2.11 motivo è fondato. Ed invero, la contestata violazione del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza riguarda un fatto accertato il 14/7/2016. Per cui, riscontrata ex actis la presenza di 28 gg. di sospensione a seguito di rinvio chiesto dalla difesa, il reato in questione ha visto, pertanto, spirare il suo termine massimo di prescri- zione al 11/8/2021, ben prima della data della pronuncia impugnata (3/7/2023). Alla rideterminazione della pena può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. 1), cod. proc. pen. Va dunque eliminato l'aumento di mesi due di reclusione ed euro 67 di multa (mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa così ridotta per il rito) pervenendosi ad una pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 333 di multa (da una pena base di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa così ridotta per il rito) conver- tita in complessive 481 ore di lavoro di pubblica utilità come da programma ela- borato dall'UEPE di Livorno. Va altresì eliminata la revoca della patente di guida.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo A perché lo stesso è estinto per prescrizione e per l'effetto ridetermina la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 333,00 di multa convertita in complessive 481 ore di lavoro di pubblica utilità come da programma elaborato dal UEPE di Livorno ed elimina la revoca della patente di guida. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024