CASS
Ordinanza 22 marzo 2022
Ordinanza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 22/03/2022, n. 9847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9847 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI ST UI nato a [...] il [...] TI QU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9847 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BONI MONICA Data Udienza: 10/02/2022 Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Napoli, con sentenza emessa il 15 aprile 2021, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Noia del 17 febbraio 2020, che, all'esito del giudizio celebrato col rito abbreviato, aveva condannato gli imputati UI Di CR e QU RR alle rispettive pene di due anni, otto mesi e 3.000 euro di multa e di due anni, quattro mesi e 3.000,00 euro di multa in quanto ritenuti responsabili dei reati di concorso nel porto di ordigno esplosivo, nella resistenza a pubblico ufficiale, nelle lesioni personali e nel danneggiamento, fatti commessi in Terzigno il 20 agosto 2019. 2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei loro difensori. 2.1 QU RR ha lamentato: a) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di integrazione probatoria per accertare la capacità di volere in capo al ricorrente ed all'elemento psicologico del dolo, ritenuto assente dal G.i.p. in fase cautelare;
b) manifesta contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione e violazione di legge in relazione al reato di cui al capo b) per non avere considerato la Corte di appello che il ricorrente, al momento in cui la pattuglia di Carabinieri aveva intimato l'alt, si era trovato già a bordo dello scooter condotto dal coimputato sicchè non aveva avuto nessuna possibilità di opporsi alla fuga, che non aveva preventivato solo perché era stata occultata la targa del mezzo. Inoltre, entrambi avevano tenuto una condotta meramente passiva priva dei connotati della violenza e della minaccia, sicchè non era configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. c) Insufficienza probatoria, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo d) per non essere stati chiariti gli elementi dai quali si è ricavato il nesso di causalità tra la deflagrazione ed il danneggiamento dell'immobile di CE Di CR anche perché non è stata dimostrata la condizione del bene prima del fatto, sicchè questo doveva essere rapportato alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 635 cod. pen. che è stato depenalizzato dal D.Lgs. n. 7 del 2016. 2.2 UI Di CR ha dedotto l'erronea applicazione della legge processuale quanto alla determinazione della pena in riferimento ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ed al bilanciamento tra circostanze, che avrebbe dovuto essere condotto in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, temi risolti con la considerazione della gravità dei reati per gli effetti prodotti anche a terzi per effetto della svalutazione della confessione resa sin dalla fase preprocessuale e della giovane età del ricorrente. 1 Considerato in diritto Le impugnazioni sono inammissibili perché basate su motivi manifestamente infondati ed in parte non consentiti nel giudizio di legittimità. 1.11 ricorso di RR solleva al primo motivo la questione del mancato accertamento della sua capacità di volere per non avere acquistato personalmente l'ordigno esplosivo. La Corte non ha affatto ignorato il tema così proposto, ma ha osservato che il ricorrente aveva personalmente trasportato e collocato nei pressi dell'obiettivo preso di mira l'ordigno, per poi allontanarsi velocemente dopo l'accensione della miccia. Tale comportamento gli aveva consentito di constatarne le caratteristiche e la pericolosità, che del resto si era prefigurato per la già appresa volontà del correo di andare a rompere i vetri dell'abitazione del padre con uno strumento che avrebbe causato la deflagrazione. 1.1 A fronte di rilievi logici e coerenti col compendio probatorio, non è dato comprendere il significato di contestazione della pretesa incapacità di volere: la difesa si limita a lamentare la carenza motivazionale sul punto, ma non illustra nessun dato di fatto che possa suggerire la necessità dell'accertamento sollecitato, che resta un mero tentativo di esplorazione di aspetti soggettivi della vicenda, già puntualmente accertati dalle due sentenze di merito. Pertanto, nessun rilievo può assumere la dedotta mancanza di motivazione rispetto ad un profilo fattuale di non decisiva rilevanza. 1.2 Del tutto generico è il richiamo ad un asserito accertamento condotto in fase cautelare, che non è accompagnato dall'illustrazione delle ragioni giustificative e non è quindi valutabile. 2. Il secondo motivo devolve questione sulla configurabilità del concorso nella resistenza a pubblico ufficiale. 2.1 La sentenza in esame ha osservato sul punto che era attribuibile al ricorrente la responsabilità quanto meno a titolo di concorrente morale per non avere manifestato nessuna opposizione alla condotta di fuga ed alla guida spericolata posta in essere per circa cinque chilometri dal complice conducente del veicolo a bordo del quale stavano viaggiando e per avere essi preventivamente occultato la targa del mezzo al fine di non essere identificati e fermati, il che dimostra come avessero preordinato la condotta elusiva di un eventuale controllo. Ha aggiunto che le manovre pericolose per la sicurezza dei militari inseguitori, di ignari passanti e degli altri utenti della strada, a ragione dell'elevatissima velocità tenuta durante la fuga, di quattro sorpassi azzardati e dell'impegno in contromano di alcune rotonde lungo il percorso seguito dagli imputati realizzavano una condotta non passiva, ma attiva e caratterizzata dalla violenza, volta a dissuadere o impedire 2 alle forze dell'ordine di raggiungerli ed identificarli (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765; Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 6, n. 31716 del 08/04/200, Laraspata, Rv. 226251). 2.2 Sul punto il ricorso si limita a riprendere il motivo di appello e non appronta una critica seria e correlata ai rilievi esposti nella sentenza impugnata in termini perfettamente logici e congrui, risultando aspecifico sul punto. 3. Quanto poi al terzo motivo che contesta la configurabilità del danneggiamento, le obiezioni difensive sono altrettanto aspecifiche e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza contestata, che ha osservato come il nesso di causalità tra i pregiudizi riportati dalle due autovetture indicate nell'imputazione e l'esplosione dell'ordigno erano desumibili dal fatto che due veicoli parcheggiati in strada nei pressi avevano entrambi riportato il danneggiamento del parabrezza in precedenza inesistente. Ha aggiunto la corretta considerazione della sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, perché i due veicoli erano stati lasciati in sosta in luogo pubblico, sicchè risulta inconferente l'assunto difensivo per il quale la norma di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen. sarebbe riferita solo ai beni pubblici e non a quelli dei privati. Si è affermato da parte di questa Corte che «In tema di aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere». (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Distefano, Rv. 279774). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di UI Di CR è parimenti inammissibile perché censura le scelte sanzionatorie, compiute dai giudici di merito, con argomenti che esprimono un mero dissenso rispetto alla decisione, ma non danno conto dell'effettiva sussistenza dei vizi denunciati. La Corte di appello ha condiviso il giudizio di equivalenza tra le circostanze sussistenti e ha avvalorato l'applicazione delle attenuanti generiche per effetto dell'ammissione dei fatti da parte dell'imputato, pur rilevando che la sua efficacia dimostrativa era modesta poiché già all'atto dell'arresto il quadro probatorio era chiaramente indicativo della responsabilità di Di CR e che la futilità dei motivi a delinquere non consentiva un più favorevole bilanciamento. Ha poi rilevato che la pena per il reato più grave era stata contenuta nel minimo edittale e che gli aumenti per i reati satellite era molto limitato e comunque congruo rispetto alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo, ai motivi banali di gelosia e vendetta, che avevano indotto a commettere quella serie di violazioni, alle conseguenze dannose e pericolose per i terzi. 3 I superiori rilievi sono chiaramente esplicativi del giudizio espresso e si mantengono nell'ambito di una plausibilità discrezionalità, oltre ad essere aderenti ai criteri orientativi dettati dall'art. 133 cod. pen.. Per contro, il ricorso sollecita in termini meramente reiterativi un giudizio più favorevole in base alle medesime argomentazioni già esaminate e disattese nella fase di appello, la cui motivazione è esente da qualsiasi vizio motivazionale e giuridico. Per le considerazioni svolte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento della somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9847 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: BONI MONICA Data Udienza: 10/02/2022 Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Napoli, con sentenza emessa il 15 aprile 2021, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Noia del 17 febbraio 2020, che, all'esito del giudizio celebrato col rito abbreviato, aveva condannato gli imputati UI Di CR e QU RR alle rispettive pene di due anni, otto mesi e 3.000 euro di multa e di due anni, quattro mesi e 3.000,00 euro di multa in quanto ritenuti responsabili dei reati di concorso nel porto di ordigno esplosivo, nella resistenza a pubblico ufficiale, nelle lesioni personali e nel danneggiamento, fatti commessi in Terzigno il 20 agosto 2019. 2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei loro difensori. 2.1 QU RR ha lamentato: a) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di integrazione probatoria per accertare la capacità di volere in capo al ricorrente ed all'elemento psicologico del dolo, ritenuto assente dal G.i.p. in fase cautelare;
b) manifesta contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione e violazione di legge in relazione al reato di cui al capo b) per non avere considerato la Corte di appello che il ricorrente, al momento in cui la pattuglia di Carabinieri aveva intimato l'alt, si era trovato già a bordo dello scooter condotto dal coimputato sicchè non aveva avuto nessuna possibilità di opporsi alla fuga, che non aveva preventivato solo perché era stata occultata la targa del mezzo. Inoltre, entrambi avevano tenuto una condotta meramente passiva priva dei connotati della violenza e della minaccia, sicchè non era configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. c) Insufficienza probatoria, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo d) per non essere stati chiariti gli elementi dai quali si è ricavato il nesso di causalità tra la deflagrazione ed il danneggiamento dell'immobile di CE Di CR anche perché non è stata dimostrata la condizione del bene prima del fatto, sicchè questo doveva essere rapportato alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 635 cod. pen. che è stato depenalizzato dal D.Lgs. n. 7 del 2016. 2.2 UI Di CR ha dedotto l'erronea applicazione della legge processuale quanto alla determinazione della pena in riferimento ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ed al bilanciamento tra circostanze, che avrebbe dovuto essere condotto in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, temi risolti con la considerazione della gravità dei reati per gli effetti prodotti anche a terzi per effetto della svalutazione della confessione resa sin dalla fase preprocessuale e della giovane età del ricorrente. 1 Considerato in diritto Le impugnazioni sono inammissibili perché basate su motivi manifestamente infondati ed in parte non consentiti nel giudizio di legittimità. 1.11 ricorso di RR solleva al primo motivo la questione del mancato accertamento della sua capacità di volere per non avere acquistato personalmente l'ordigno esplosivo. La Corte non ha affatto ignorato il tema così proposto, ma ha osservato che il ricorrente aveva personalmente trasportato e collocato nei pressi dell'obiettivo preso di mira l'ordigno, per poi allontanarsi velocemente dopo l'accensione della miccia. Tale comportamento gli aveva consentito di constatarne le caratteristiche e la pericolosità, che del resto si era prefigurato per la già appresa volontà del correo di andare a rompere i vetri dell'abitazione del padre con uno strumento che avrebbe causato la deflagrazione. 1.1 A fronte di rilievi logici e coerenti col compendio probatorio, non è dato comprendere il significato di contestazione della pretesa incapacità di volere: la difesa si limita a lamentare la carenza motivazionale sul punto, ma non illustra nessun dato di fatto che possa suggerire la necessità dell'accertamento sollecitato, che resta un mero tentativo di esplorazione di aspetti soggettivi della vicenda, già puntualmente accertati dalle due sentenze di merito. Pertanto, nessun rilievo può assumere la dedotta mancanza di motivazione rispetto ad un profilo fattuale di non decisiva rilevanza. 1.2 Del tutto generico è il richiamo ad un asserito accertamento condotto in fase cautelare, che non è accompagnato dall'illustrazione delle ragioni giustificative e non è quindi valutabile. 2. Il secondo motivo devolve questione sulla configurabilità del concorso nella resistenza a pubblico ufficiale. 2.1 La sentenza in esame ha osservato sul punto che era attribuibile al ricorrente la responsabilità quanto meno a titolo di concorrente morale per non avere manifestato nessuna opposizione alla condotta di fuga ed alla guida spericolata posta in essere per circa cinque chilometri dal complice conducente del veicolo a bordo del quale stavano viaggiando e per avere essi preventivamente occultato la targa del mezzo al fine di non essere identificati e fermati, il che dimostra come avessero preordinato la condotta elusiva di un eventuale controllo. Ha aggiunto che le manovre pericolose per la sicurezza dei militari inseguitori, di ignari passanti e degli altri utenti della strada, a ragione dell'elevatissima velocità tenuta durante la fuga, di quattro sorpassi azzardati e dell'impegno in contromano di alcune rotonde lungo il percorso seguito dagli imputati realizzavano una condotta non passiva, ma attiva e caratterizzata dalla violenza, volta a dissuadere o impedire 2 alle forze dell'ordine di raggiungerli ed identificarli (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765; Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 6, n. 31716 del 08/04/200, Laraspata, Rv. 226251). 2.2 Sul punto il ricorso si limita a riprendere il motivo di appello e non appronta una critica seria e correlata ai rilievi esposti nella sentenza impugnata in termini perfettamente logici e congrui, risultando aspecifico sul punto. 3. Quanto poi al terzo motivo che contesta la configurabilità del danneggiamento, le obiezioni difensive sono altrettanto aspecifiche e non si confrontano con le argomentazioni della sentenza contestata, che ha osservato come il nesso di causalità tra i pregiudizi riportati dalle due autovetture indicate nell'imputazione e l'esplosione dell'ordigno erano desumibili dal fatto che due veicoli parcheggiati in strada nei pressi avevano entrambi riportato il danneggiamento del parabrezza in precedenza inesistente. Ha aggiunto la corretta considerazione della sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, perché i due veicoli erano stati lasciati in sosta in luogo pubblico, sicchè risulta inconferente l'assunto difensivo per il quale la norma di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen. sarebbe riferita solo ai beni pubblici e non a quelli dei privati. Si è affermato da parte di questa Corte che «In tema di aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere». (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Distefano, Rv. 279774). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di UI Di CR è parimenti inammissibile perché censura le scelte sanzionatorie, compiute dai giudici di merito, con argomenti che esprimono un mero dissenso rispetto alla decisione, ma non danno conto dell'effettiva sussistenza dei vizi denunciati. La Corte di appello ha condiviso il giudizio di equivalenza tra le circostanze sussistenti e ha avvalorato l'applicazione delle attenuanti generiche per effetto dell'ammissione dei fatti da parte dell'imputato, pur rilevando che la sua efficacia dimostrativa era modesta poiché già all'atto dell'arresto il quadro probatorio era chiaramente indicativo della responsabilità di Di CR e che la futilità dei motivi a delinquere non consentiva un più favorevole bilanciamento. Ha poi rilevato che la pena per il reato più grave era stata contenuta nel minimo edittale e che gli aumenti per i reati satellite era molto limitato e comunque congruo rispetto alla gravità dei fatti, all'intensità del dolo, ai motivi banali di gelosia e vendetta, che avevano indotto a commettere quella serie di violazioni, alle conseguenze dannose e pericolose per i terzi. 3 I superiori rilievi sono chiaramente esplicativi del giudizio espresso e si mantengono nell'ambito di una plausibilità discrezionalità, oltre ad essere aderenti ai criteri orientativi dettati dall'art. 133 cod. pen.. Per contro, il ricorso sollecita in termini meramente reiterativi un giudizio più favorevole in base alle medesime argomentazioni già esaminate e disattese nella fase di appello, la cui motivazione è esente da qualsiasi vizio motivazionale e giuridico. Per le considerazioni svolte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento della somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2022.