CASS
Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/09/2024, n. 33452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33452 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AT nato il [...] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato RENATO APPELLI, difensore di fiducia di OR AT, insiste sulla intervenuta prescrizione del reato;
si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33452 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che con sentenza Sez. 1^ n. 25178 del 21 settembre 2022, dep. il 12 giugno 2023, aveva annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 4 novembre 2021 nei confronti di TO BO, la Corte di assise di appello di Napoli con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di assise di Napoli in data 15 maggio 2020, ha assolto TO AB dal reato di omicidio pluriaggravato commesso in danno di LA NO (capo A) e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di tentato omicidio pluriaggravato (capo B), commesso in Aversa in danno di FA EL PE il 20 luglio 2001, in anni nove e mesi quattro di reclusione, con le già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e con la circostanza attenuante di cui all'art. 8 I. 203 del 1991. In particolare, il giudice del rinvio, ritenendo di avere ricevuto dalla Corte rescindente il mandato di verificare se vi fossero stati o meno atti interruttivi della prescrizione, anteriori all'interrogatorio reso dall'imputato in data 20 novembre 2016, allo scopo di stabilire se il delitto di tentato omicidio di cui al capo B) si fosse estinto prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, ha ritenuto che, ai fini della determinazione del termine di prescrizione breve, relativo alla fase antecedente al giudizio ed alla sentenza di primo grado, non dovesse tenersi conto delle circostanze attenuanti generiche, concesse in equivalenza con le aggravanti contestate e ritenute, con la sentenza di primo grado, ma soltanto della pena massima comminata per il delitto come contestato, ossia tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dall'aggravante dei futili motivi e dall'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 I. 203 del 1991, con la conseguenza che il tempo necessario per il decorso della cd. 'prescrizione breve' era pari ad anni venti e non si era esaurito alla data dell'atto interruttivo costituito dall'interrogatorio dell'imputato del 20 novembre 2016. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di TO BO consta di due motivi. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen. nella formulazione anteriore alla I. n. 251 del 2005, sul rilievo che la Corte di assise di appello del rinvio era incorsa in un errore di applicazione della detta norma ritenendo che ai fini della determinazione della cd. 'prescrizione breve' si dovesse tener conto della pena massima per il delitto contestato, come risultante dall'applicazione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e con la maggiorazione fino ad un terzo per l'applicazione dell'ulteriore circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 I. 203 del 1991, di modo che, nel caso al vaglio, questa - il cui termine era pari ad 1 anni venti - non era maturata alla data dell'atto interruttivo considerato, ossia l'interrogatorio dell'imputato in data 20 novembre 2016. Deduce, a sostegno, la difesa del ricorrente, che la giurisprudenza di legittimità, formatasi sul tenore di quella norma, aveva costantemente affermato che, ai fini dell'accertamento dell'avvenuta prescrizione la configurazione terminale della fattispecie criminosa, a cui fa luogo la pronuncia del giudice di merito, opera "ex tunc" ed è pertanto irrilevante, al medesimo fine, la configurazione della fattispecie ipotizzata nel momento iniziale dell'esperimento dell'azione volta ad accertarla. Donde, nella fattispecie al vaglio, dovendosi considerare ai fini della determinazione della pena massima sia l'applicazione delle attenuanti generiche che l'attenuante della collaborazione, la prescrizione breve, calcolata in un tempo pari ad anni quindici, doveva ritenersi già maturata alla data del 20 settembre 2016. - Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, posto che il giudice del rinvio, nella valutazione della gravità del fatto e dell'intensità del dolo, si era attenuto all'apprezzamento compiuto dai giudici di merito dei giudizi precedenti, senza avvedersi che tale apprezzamento non poteva ritenersi più congruo perché calibrato anche sull'omicidio pluriaggravato in danno di LA NO dal quale il ricorrente era stato tuttavia assolto. 3. In data 30 aprile 2024 è pervenuta richiesta di trattazione orale del ricorso a firma del difensore del ricorrente;
trattazione che gli è stata accordata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo sconta gli effetti di un fraintendimento circa i limiti oggettivi del giudizio di rinvio, disposto da questa Corte con la sentenza Sez. 1^ n. 25178/2023, in riferimento alla posizione di TO AB nel processo per i delitti di cui ai capi A) e B) della rubrica. 1.1. Non vi è dubbio che il giudice del rinvio sia incorso in un error iuris laddove ha ritenuto che, vigente la disciplina della prescrizione anteriore a quella introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cd. 'termine di prescrizione breve' doveva essere computato sulla base della pena massima per il delitto di tentato omicidio contestato al ricorrente al capo B), come risultante dall'applicazione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e con la maggiorazione fino ad un terzo per l'applicazione dell'ulteriore circostanza ad effetto speciale di 2 cui all'art. 7 I. 203 del 1991, posto che, invece, questa Corte, nell'interpretare la disposizione contenuta nella norma di cui all'art. 157 cod. pen., nella formulazione anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, secondo cui «Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69», ha costantemente affermato che «Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta prescrizione la configurazione terminale della fattispecie criminosa, a cui fa luogo la pronuncia del giudice di merito, opera "ex tune ed è pertanto irrilevante, al medesimo fine, la configurazione della fattispecie ipotizzata nel momento iniziale dell'esperimento dell'azione volta ad accertarla» (Sez. 5, n. 3144 del 15/10/1993, Rv. 195880), di modo che il termine di prescrizione deve essere computato in riferimento alla specifica e concreta configurazione finale che del fatto il giudice abbia ritenuto in sentenza, avuto riguardo alla qualificazione giuridica ed agli elementi circostanziali, e ciò anche in relazione alle fasi processuali precedenti, dovendosi in base ad esso stabilire, nella verifica di eventuale estinzione del reato, l'efficacia dei fatti interruttivi o sospensivi di volta in volta intervenuti (Sez. 6, n. 25680 del 09/01/2003, Rv. 226420). 1.2. Tuttavia, tale erronea decisione non sortisce alcun effetto sull'affermazione di responsabilità di TO BO per il delitto di tentato omicidio pluriaggravato commesso in danno di FA EL PE il 20 luglio 2001, questa essendo coperta da giudicato progressivo (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165). In effetti, nella parte motiva della sentenza rescindente si legge: «Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio in relazione al capo A), perché il giudice del rinvio si confronti, con piena autonomia di giudizio, con la pronunciata assoluzione del concorrente nel reato e rivaluti, alla luce anche di tale significativa emergenza istruttoria sopravvenuta, la posizione di BO in ordine alla sua partecipazione al delitto ai danni di NO. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli, per nuovo giudizio sul capo A), limitatamente alla posizione di BO e, conseguentemente, sul trattamento sanzionatorio nei confronti del medesimo BO, ove l'esito del giudizio di rinvio incida sulla responsabilità dell'imputato per il reato sub A)» e «.. che il motivo nuovo di ricorso tempestivamente proposto dalla difesa [con il quale era stata dedotta «l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo B)»], non è ammissibile.... per aspecificità e difetto di autosufficienza. Né la censura è idonea a far attivare i poteri istruttori ufficiosi della Corte nella parte in cui nega la sussistenza di atti interruttivi, ai fini del decorso del termine massimo di 3 prescrizione, anteriori all'interrogatorio di BO, intervenuto, secondo quanto dedotto ma non documentato dalla difesa, in data 20 novembre 2016» (cfr. pag. 16 della sentenza Sez. 1^ n, n. 25178/2023). Donde, è del tutto evidente che la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza rescindente: «Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TO BO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli» doveva intendersi riferita al solo capo A), con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di cui al capo B), ove l'esito del giudizio di rinvio avesse inciso sulla responsabilità dell'imputato per il reato sub A). Pertanto, il passaggio argomentativo della sentenza rescindente riferito alla « preliminare .... verifica della progressione di tutti gli atti onde esaminare l'esistenza di quelli interruttivi, verifica, dunque, da riservare necessariamente al giudizio di rinvio, dovendo svolgersi, sul punto, attività di merito in ordine a quelli indicati dal difensore — in assenza di produzione documentale ad hoc — come iniziati, nel presente procedimento, soltanto con l'interrogatorio di BO del 20 novembre 2016» (cfr. pag. 16, ultimo capoverso, della sentenza Sez. 1" n. n. 25178/2023) deve interpretarsi non come espressione di un comando sul da farsi rivolto dal giudice di legittimità al giudice del rinvio, ma come espressione di un'attività riservata al giudice di merito e che, eventualmente, avrebbe dovuto compiere il giudice del rinvio, sempre che non si fosse formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità per il capo B) e che fosse stato ammissibile il motivo nuovo proposto. 1.3. Ne viene che il giudice del rinvio pronunciandosi sul tema del decorso dei termini di prescrizione del reato di cui al capo B) ha attratto al suo potere decisorio una questione diversa ed autonoma rispetto a quelle dovutegli, così violando il disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.. L'illegittimità della predetta statuizione si riverbera sul rilievo censorio formulato con il motivo in disamina, determinandone, quindi, l'inammissibilità. 2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Invero, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il giudice del rinvio, in esito all'assoluzione pronunciata nei confronti di BO dal delitto di omicidio in danno di LA NO (capo A), nel rideterminare il trattamento sanzionatorio applicatogli per il delitto di tentato omicidio pluriaggravato di cui al capo B), gli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti ritenute valorizzando la gravità del fatto - in cui BO era stato scelto per fungere da «specchiettista» nell'agguato teso a FA EL PE, per il suo «diretto e stretto rapporto con questi, così da essere in grado 4 di tradirlo e di consegnarlo ai killer» (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata) - i suoi gravi ed allarmanti precedenti. Si tratta di motivazione completa e congrua che, come tale non può essere sindacata in questa sede, al lume dell'insegnamento impartito in materia dal diritto vivente (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/06/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato RENATO APPELLI, difensore di fiducia di OR AT, insiste sulla intervenuta prescrizione del reato;
si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33452 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che con sentenza Sez. 1^ n. 25178 del 21 settembre 2022, dep. il 12 giugno 2023, aveva annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 4 novembre 2021 nei confronti di TO BO, la Corte di assise di appello di Napoli con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di assise di Napoli in data 15 maggio 2020, ha assolto TO AB dal reato di omicidio pluriaggravato commesso in danno di LA NO (capo A) e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di tentato omicidio pluriaggravato (capo B), commesso in Aversa in danno di FA EL PE il 20 luglio 2001, in anni nove e mesi quattro di reclusione, con le già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e con la circostanza attenuante di cui all'art. 8 I. 203 del 1991. In particolare, il giudice del rinvio, ritenendo di avere ricevuto dalla Corte rescindente il mandato di verificare se vi fossero stati o meno atti interruttivi della prescrizione, anteriori all'interrogatorio reso dall'imputato in data 20 novembre 2016, allo scopo di stabilire se il delitto di tentato omicidio di cui al capo B) si fosse estinto prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, ha ritenuto che, ai fini della determinazione del termine di prescrizione breve, relativo alla fase antecedente al giudizio ed alla sentenza di primo grado, non dovesse tenersi conto delle circostanze attenuanti generiche, concesse in equivalenza con le aggravanti contestate e ritenute, con la sentenza di primo grado, ma soltanto della pena massima comminata per il delitto come contestato, ossia tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dall'aggravante dei futili motivi e dall'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 I. 203 del 1991, con la conseguenza che il tempo necessario per il decorso della cd. 'prescrizione breve' era pari ad anni venti e non si era esaurito alla data dell'atto interruttivo costituito dall'interrogatorio dell'imputato del 20 novembre 2016. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di TO BO consta di due motivi. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 157 cod. pen. nella formulazione anteriore alla I. n. 251 del 2005, sul rilievo che la Corte di assise di appello del rinvio era incorsa in un errore di applicazione della detta norma ritenendo che ai fini della determinazione della cd. 'prescrizione breve' si dovesse tener conto della pena massima per il delitto contestato, come risultante dall'applicazione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e con la maggiorazione fino ad un terzo per l'applicazione dell'ulteriore circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 I. 203 del 1991, di modo che, nel caso al vaglio, questa - il cui termine era pari ad 1 anni venti - non era maturata alla data dell'atto interruttivo considerato, ossia l'interrogatorio dell'imputato in data 20 novembre 2016. Deduce, a sostegno, la difesa del ricorrente, che la giurisprudenza di legittimità, formatasi sul tenore di quella norma, aveva costantemente affermato che, ai fini dell'accertamento dell'avvenuta prescrizione la configurazione terminale della fattispecie criminosa, a cui fa luogo la pronuncia del giudice di merito, opera "ex tunc" ed è pertanto irrilevante, al medesimo fine, la configurazione della fattispecie ipotizzata nel momento iniziale dell'esperimento dell'azione volta ad accertarla. Donde, nella fattispecie al vaglio, dovendosi considerare ai fini della determinazione della pena massima sia l'applicazione delle attenuanti generiche che l'attenuante della collaborazione, la prescrizione breve, calcolata in un tempo pari ad anni quindici, doveva ritenersi già maturata alla data del 20 settembre 2016. - Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, posto che il giudice del rinvio, nella valutazione della gravità del fatto e dell'intensità del dolo, si era attenuto all'apprezzamento compiuto dai giudici di merito dei giudizi precedenti, senza avvedersi che tale apprezzamento non poteva ritenersi più congruo perché calibrato anche sull'omicidio pluriaggravato in danno di LA NO dal quale il ricorrente era stato tuttavia assolto. 3. In data 30 aprile 2024 è pervenuta richiesta di trattazione orale del ricorso a firma del difensore del ricorrente;
trattazione che gli è stata accordata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo sconta gli effetti di un fraintendimento circa i limiti oggettivi del giudizio di rinvio, disposto da questa Corte con la sentenza Sez. 1^ n. 25178/2023, in riferimento alla posizione di TO AB nel processo per i delitti di cui ai capi A) e B) della rubrica. 1.1. Non vi è dubbio che il giudice del rinvio sia incorso in un error iuris laddove ha ritenuto che, vigente la disciplina della prescrizione anteriore a quella introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cd. 'termine di prescrizione breve' doveva essere computato sulla base della pena massima per il delitto di tentato omicidio contestato al ricorrente al capo B), come risultante dall'applicazione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale e con la maggiorazione fino ad un terzo per l'applicazione dell'ulteriore circostanza ad effetto speciale di 2 cui all'art. 7 I. 203 del 1991, posto che, invece, questa Corte, nell'interpretare la disposizione contenuta nella norma di cui all'art. 157 cod. pen., nella formulazione anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, secondo cui «Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69», ha costantemente affermato che «Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta prescrizione la configurazione terminale della fattispecie criminosa, a cui fa luogo la pronuncia del giudice di merito, opera "ex tune ed è pertanto irrilevante, al medesimo fine, la configurazione della fattispecie ipotizzata nel momento iniziale dell'esperimento dell'azione volta ad accertarla» (Sez. 5, n. 3144 del 15/10/1993, Rv. 195880), di modo che il termine di prescrizione deve essere computato in riferimento alla specifica e concreta configurazione finale che del fatto il giudice abbia ritenuto in sentenza, avuto riguardo alla qualificazione giuridica ed agli elementi circostanziali, e ciò anche in relazione alle fasi processuali precedenti, dovendosi in base ad esso stabilire, nella verifica di eventuale estinzione del reato, l'efficacia dei fatti interruttivi o sospensivi di volta in volta intervenuti (Sez. 6, n. 25680 del 09/01/2003, Rv. 226420). 1.2. Tuttavia, tale erronea decisione non sortisce alcun effetto sull'affermazione di responsabilità di TO BO per il delitto di tentato omicidio pluriaggravato commesso in danno di FA EL PE il 20 luglio 2001, questa essendo coperta da giudicato progressivo (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165). In effetti, nella parte motiva della sentenza rescindente si legge: «Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio in relazione al capo A), perché il giudice del rinvio si confronti, con piena autonomia di giudizio, con la pronunciata assoluzione del concorrente nel reato e rivaluti, alla luce anche di tale significativa emergenza istruttoria sopravvenuta, la posizione di BO in ordine alla sua partecipazione al delitto ai danni di NO. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli, per nuovo giudizio sul capo A), limitatamente alla posizione di BO e, conseguentemente, sul trattamento sanzionatorio nei confronti del medesimo BO, ove l'esito del giudizio di rinvio incida sulla responsabilità dell'imputato per il reato sub A)» e «.. che il motivo nuovo di ricorso tempestivamente proposto dalla difesa [con il quale era stata dedotta «l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo B)»], non è ammissibile.... per aspecificità e difetto di autosufficienza. Né la censura è idonea a far attivare i poteri istruttori ufficiosi della Corte nella parte in cui nega la sussistenza di atti interruttivi, ai fini del decorso del termine massimo di 3 prescrizione, anteriori all'interrogatorio di BO, intervenuto, secondo quanto dedotto ma non documentato dalla difesa, in data 20 novembre 2016» (cfr. pag. 16 della sentenza Sez. 1^ n, n. 25178/2023). Donde, è del tutto evidente che la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza rescindente: «Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TO BO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli» doveva intendersi riferita al solo capo A), con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di cui al capo B), ove l'esito del giudizio di rinvio avesse inciso sulla responsabilità dell'imputato per il reato sub A). Pertanto, il passaggio argomentativo della sentenza rescindente riferito alla « preliminare .... verifica della progressione di tutti gli atti onde esaminare l'esistenza di quelli interruttivi, verifica, dunque, da riservare necessariamente al giudizio di rinvio, dovendo svolgersi, sul punto, attività di merito in ordine a quelli indicati dal difensore — in assenza di produzione documentale ad hoc — come iniziati, nel presente procedimento, soltanto con l'interrogatorio di BO del 20 novembre 2016» (cfr. pag. 16, ultimo capoverso, della sentenza Sez. 1" n. n. 25178/2023) deve interpretarsi non come espressione di un comando sul da farsi rivolto dal giudice di legittimità al giudice del rinvio, ma come espressione di un'attività riservata al giudice di merito e che, eventualmente, avrebbe dovuto compiere il giudice del rinvio, sempre che non si fosse formato il giudicato sull'affermazione di responsabilità per il capo B) e che fosse stato ammissibile il motivo nuovo proposto. 1.3. Ne viene che il giudice del rinvio pronunciandosi sul tema del decorso dei termini di prescrizione del reato di cui al capo B) ha attratto al suo potere decisorio una questione diversa ed autonoma rispetto a quelle dovutegli, così violando il disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.. L'illegittimità della predetta statuizione si riverbera sul rilievo censorio formulato con il motivo in disamina, determinandone, quindi, l'inammissibilità. 2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Invero, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il giudice del rinvio, in esito all'assoluzione pronunciata nei confronti di BO dal delitto di omicidio in danno di LA NO (capo A), nel rideterminare il trattamento sanzionatorio applicatogli per il delitto di tentato omicidio pluriaggravato di cui al capo B), gli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti ritenute valorizzando la gravità del fatto - in cui BO era stato scelto per fungere da «specchiettista» nell'agguato teso a FA EL PE, per il suo «diretto e stretto rapporto con questi, così da essere in grado 4 di tradirlo e di consegnarlo ai killer» (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata) - i suoi gravi ed allarmanti precedenti. Si tratta di motivazione completa e congrua che, come tale non può essere sindacata in questa sede, al lume dell'insegnamento impartito in materia dal diritto vivente (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). 3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/06/2024.