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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/11/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5200/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5200/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Omar Mornata e dall'avv. Giorgia Gambacorta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Cesare Battisti n. 8, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Blat (Libano) Ainat Albayad, Bifurcation Kartaba Jbeil, Imm. Charbel 1 Er Etage;
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“pronunciare la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 30 maggio 2007 in New York (USA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Seregno (Atto n. 45 -Parte 2 – Serie C – Ufficio 1 – Anno 2007), con ogni opportuno ordine di annotazione e trascrizione. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 25.07.2024 , dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con in New York il giorno 30.05.2007 (trascritto presso Controparte_1 gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno 2007, n. 45, Parte II, Serie C) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 27.02.2024 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato rinviava la causa all'11.06.2025 a fronte della concessione di nuovo termine al ricorrente per la rinnovazione della notifica. Tale udienza veniva differita quindi al successivo 21.10.2025 su istanza del ricorrente. Con decreto del 21.11.2025 il Giudice, esaminate le deduzioni del ricorrente per la trattazione scritta dell'udienza e la documentazione prodotta in merito alla notifica eseguita nei confronti della resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. II. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che seppur destinataria Controparte_1 di regolare notifica non si è costituita nel presente giudizio. III. Nel merito, la domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da verbale dell'08.07.2008, omologato dal Tribunale di Monza in data 07.08.2008. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico. IV. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 25.07.2024, così provvede:
[...]
I. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
II. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
New York il giorno 30.05.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno 2007, n. 45, Parte II, Serie C); III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; IV. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5200/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Omar Mornata e dall'avv. Giorgia Gambacorta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Cesare Battisti n. 8, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2 in Blat (Libano) Ainat Albayad, Bifurcation Kartaba Jbeil, Imm. Charbel 1 Er Etage;
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“pronunciare la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 30 maggio 2007 in New York (USA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Seregno (Atto n. 45 -Parte 2 – Serie C – Ufficio 1 – Anno 2007), con ogni opportuno ordine di annotazione e trascrizione. Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 25.07.2024 , dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con in New York il giorno 30.05.2007 (trascritto presso Controparte_1 gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno 2007, n. 45, Parte II, Serie C) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 27.02.2024 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato rinviava la causa all'11.06.2025 a fronte della concessione di nuovo termine al ricorrente per la rinnovazione della notifica. Tale udienza veniva differita quindi al successivo 21.10.2025 su istanza del ricorrente. Con decreto del 21.11.2025 il Giudice, esaminate le deduzioni del ricorrente per la trattazione scritta dell'udienza e la documentazione prodotta in merito alla notifica eseguita nei confronti della resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. II. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che seppur destinataria Controparte_1 di regolare notifica non si è costituita nel presente giudizio. III. Nel merito, la domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da verbale dell'08.07.2008, omologato dal Tribunale di Monza in data 07.08.2008. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico. IV. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato in data 25.07.2024, così provvede:
[...]
I. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
II. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
New York il giorno 30.05.2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno 2007, n. 45, Parte II, Serie C); III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; IV. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi