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Sentenza breve 2 marzo 2026
Decreto cautelare 1 aprile 2026
Accoglimento
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 02/03/2026, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03871/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2026, proposto da IU IN, rappresentata e difesoa dagli avvocati Antonio Spallieri, Claudio Ursomando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Agenzia delle Entrate - Divisione Risorse - Direzione Centrale Risorse Umane, non costituita in giudizio;
nei confronti
TE RI, LL PU, FA EL GR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria finale degli idonei vincitori del concorso pubblico per "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali", approvata e pubblicata in data 27 novembre 2025, nella parte in cui risultano inseriti concorrenti idonei vincitori con punteggio inferiore a quello della ricorrente, in danno della stessa che risulta esclusa;
dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali subcriteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati ed estesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente sottoscritti dai vincitori in posizione eccedentaria rispetto ai posti effettivamente disponibili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato e depositato in data 25 gennaio 2026, il ricorrente ha agito per l’annullamento della graduatoria indicata in epigrafe, assumendone l’illegittimità per non avere l’Amministrazione riconosciuto il suo diritto alla riserva del posto avendo egli svolto il Servizio Civile Nazionale, in ossequio a quanto oggi previsto dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nel testo novellato dall’art. 4, comma 4, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69.
2. L’ Amministrazione interessata si è costituita, come da memorie in atti, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
3. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
4. Va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, formalmente formulata in atti da parte resistente.
Il Collegio non ravvisa, invero, motivi per discostarsi dall’orientamento anche recentemente espresso da questa Sezione su fattispecie analoga (in tal senso, le sentenze n. 5297/2025, n. 14961/2025, n. 9847/2025, 16738/2025).
Se, infatti, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, anche la presente controversia verte sulla pretesa lesione del diritto all’assunzione del ricorrente, su cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ( ex multis , Cass. Sez. Un. 19 luglio 2022, n. 22569, nonché anche T.A.R. Toscana, sez. I, 19/03/2024, n.312).
La giurisdizione del giudice amministrativo è, infatti, limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso ( ex multis T.A.R. Marche, Sez. I, 21.04.2021, n. 346; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26.05.2021, n. 1276), mentre non è estesa alle controversie, come la presente, relative alla pretesa di assunzione basata sull'esito del concorso (che non è contestato in sé), che sono per l’appunto devolute, come anzidetto, alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimesso il sindacato sui comportamenti riconducibili alla fase di esecuzione dell’atto amministrativo presupposto.
Rientra, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale non si contesta la graduatoria (o perlomeno la si contesta come atto da cui si evince la negazione del diritto), bensì il riconoscimento del diritto alla riserva del posto in favore dell’idoneo di un concorso.
Tale principio è stato affermato tanto nell’ipotesi di mancata valutazione del titolo di riservatario nella graduatoria definitiva (Cass. S.U. 15 maggio 2003 n. 7507), sia laddove si denunciava l’elusione del diritto alla riserva, attraverso l'articolazione della graduatoria in più fasce (Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3409; SU 14 gennaio 2009 n. 561), sia in relazione alla domanda proposta per il risarcimento del danno, in ragione della omessa valutazione, nel concorso espletato, del titolo di riserva (Cass. SU 28 maggio 2007 n. 12348).
5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, indicandosi il giudice ordinario quale giudice innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a..
6. Atteso il carattere meramente processuale della pronuncia, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., il giudice ordinario quale giudice nazionale, invece, munitone.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ET BI, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | ET BI |
IL SEGRETARIO