TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2264
TAR
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Eccesso di potere da difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Comune ha violato l'art. 8 della legge regionale n. 12/2001 non specificando la regola violata del codice delle attività funerarie. Ha recepito acriticamente l'informativa dei Carabinieri, fraintendendo le finalità di tutela della legalità e dell'ordine pubblico. La gestione abusiva di un'altra ditta è contraddetta da registrazioni di marchio e SCIA. I presunti collegamenti del dipendente non hanno influenza sulla gestione aziendale. L'omessa comunicazione dell'assunzione non è sanzionata con la revoca. La registrazione del marchio non è un tentativo di elusione dell'informativa antimafia rivolta ad altra impresa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2264
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2264
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo