Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02264/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02986/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2986 del 2025, proposto da
IMPRESA FUNEBRE -OMISSIS- in persona del Sig. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Folchino, con domicilio eletto in Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 10 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza del Comune di Marano di Napoli prot. n.-OMISSIS- recante la revoca dell’autorizzazione rilasciata nel 2024 all’impresa ricorrente per l’esercizio dell’attività funeraria, con conseguente divieto di prosecuzione della stessa;
b) di ogni atto, anche endoprocedimentale, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto, comunque lesivo degli interessi dell’impresa ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1581 dell’11 luglio 2025, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. LO ELOL e uditi per le parti il difensore Giovanni Folchino per la ricorrente;
Premesso che:
- la ricorrente Impresa Funebre -OMISSIS- impugna l’ordinanza del Comune di Marano di Napoli prot. n.-OMISSIS- con cui le è stata revocata l’autorizzazione rilasciata nel 2024 per l’esercizio dell’attività funeraria, con conseguente comminatoria del divieto di prosecuzione della stessa;
- tale ordinanza trae linfa da un’informativa del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Napoli-Poggioreale del 6 maggio 2025 (-OMISSIS-), con cui si rimetteva alla valutazione dell’amministrazione comunale la possibile revoca del titolo abilitativo rilasciato all’impresa ricorrente, sulla scorta del rilievo che non sarebbe apparso “contraddittorio ritenere che la stessa sia priva dei requisiti minimi di affidabilità tali da poter evitare eventuali situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”;
Rilevato che:
- l’ordinanza comunale di revoca, prendendo spunto dalla succitata informativa, poggia essenzialmente sui seguenti ordini di motivi: a) in dispregio dell’art. 8 della legge regionale di settore n. 12/2001, l’Impresa Funebre -OMISSIS- coltiva rapporti commerciali, anche mediante emissione di fatture, attraverso una ditta funebre avente sede a Calvizzano, denominata “-OMISSIS-”, che risulta priva di autorizzazione funeraria; b) è inserito tra i dipendenti dell’Impresa Funebre -OMISSIS- il Sig. -OMISSIS- che ha prestato, dal novembre 2019 al gennaio 2025, attività lavorativa presso una serie di aziende funerarie oggetto di provvedimenti comunali di revoca, emessi in forza di rilevati collegamenti con i referenti – tali -OMISSIS- – della “Trasporti Funebri -OMISSIS-”, impresa destinataria, nell’ottobre 2022, di informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli; c) l’assunzione del Sig. -OMISSIS-, avvenuta nel marzo 2025, “non è stata comunicata all’ente ai fini dell’aggiornamento del titolo autorizzativo e quindi rappresenta ulteriore elemento di irregolarità”; d) la conservazione, ad opera dell’Impresa Funebre -OMISSIS-, del marchio “-OMISSIS-” costituisce “un elemento di continuità teso all’elusione del dispositivo prefettizio”;
Considerato che:
- il Collegio reputa palesemente fondata ed assorbente la censura, sviluppata nel secondo motivo di gravame, con cui parte ricorrente stigmatizza i vizi di carenza motivazionale ed istruttoria, essendosi l’amministrazione comunale determinata ad inibire l’esercizio di attività funeraria senza esplicitare la fattispecie normativa concreta violata dall’Impresa Funebre -OMISSIS- e recependo acriticamente i fatti riportati nell’informativa dei Carabinieri, in presenza di un quadro indiziario del tutto ipotetico e controvertibile sulla ritenuta gestione abusiva della “-OMISSIS-”, sulla posizione del dipendente -OMISSIS- -OMISSIS- e sui presunti rapporti con soggetti controindicati a fini antimafia;
- infatti, come è confermato dalle evidenze processuali in atti, sono sicuramente individuabili in capo all’amministrazione comunale i seguenti errori valutativi: i) nell’ordinanza di revoca la disposizione normativa ritenuta violata – ossia l’art. 8 della legge regionale n. 12/2001, secondo il quale le “imprese che svolgono attività funerarie sono tenute al rispetto delle regole disposte dal Codice delle attività e delle imprese funebri, allegato A” – è riportata in maniera generica e non riceve il necessario completamento precettivo dall’indicazione della regola specifica del codice delle attività e delle imprese funebri di cui viene lamentata l’inosservanza, tenuto anche conto del dato che, secondo quanto disposto dall’art. 8-bis, commi 4 e 5, della citata legge regionale, non ogni violazione delle prescrizioni codicistiche è destinata a riverberarsi sull’esercizio dell’attività funebre in termini di revoca del titolo abilitativo e di interdizione dell’attività stessa; ii) l’informativa dei Carabinieri non è stata oggetto di autonoma ponderazione da parte del Comune di Marano di Napoli, al fine di ricondurre gli elementi in essa segnalati ad una delle fattispecie inibitorie dell’esercizio dell’attività funebre previste dalla succitata legislazione regionale, ma, al contrario, è stata recepita in maniera acritica dall’autorità comunale, facendo impropriamente discendere dalla medesima gli stessi effetti inibitori promananti dal tipico provvedimento interdittivo antimafia emesso dall’autorità prefettizia, nonché fraintendendo le finalità di tutela della legalità e dell’ordine pubblico che sono istituzionalmente demandate alle Prefetture in tema di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale locale; iii) la stessa gestione abusiva della “-OMISSIS-” sarebbe contraddetta sia dall’avvenuta registrazione del relativo marchio, nel marzo 2025, in capo all’impresa ricorrente, sia dall’effettuata presentazione al Comune di Calvizzano, sempre nel marzo 2025 sotto forma di SCIA commerciale, di apposita istanza per l’esercizio di attività funeraria, per cui potrebbe essere non escluso l’avvenuto rilascio del corrispondente titolo abilitativo per quel determinato ambito comunale; iv) i presunti collegamenti esistenti tra il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e i Sig.ri -OMISSIS- risultano solo enunciati, ma sono affatto privi di concreti riferimenti fattuali da cui poter ragionevolmente trarre un’influenza, a cascata, sulla gestione aziendale dell’impresa ricorrente, in ragione della mera posizione di dipendente nel tempo rivestita dal Sig. -OMISSIS-, al quale non sono stati ascritti ruoli di gestore di fatto nell’ambito delle imprese funebri colpite dai provvedimenti comunali di revoca, né tantomeno all’interno della stessa impresa ricorrente; v) l’omessa comunicazione all’autorità comunale dell’avvenuta assunzione del Sig. -OMISSIS- non rientra tra le irregolarità sanzionate con la revoca del titolo abilitativo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8-bis, commi 4 e 5, della legge regionale n. 12/2001; vi) infine, del tutto fuori sesto si profila il rilievo relativo alla registrazione del marchio “-OMISSIS-” quale elemento di continuità teso all’elusione dell’informativa prefettizia antimafia, atteso che quest’ultima è stata emanata nei confronti della diversa impresa denominata “Trasporti Funebri -OMISSIS-”, appunto riferita ai succitati Sig.ri -OMISSIS-;
Ritenuto, in conclusione, che:
- alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l’illegittimità, per eccesso di potere da difetto di istruttoria e di motivazione, dell’ordinanza del Comune di Marano di Napoli prot. n.-OMISSIS- con conseguente annullamento della stessa e con assorbimento delle rimanenti censure meno invasive qui non esaminate, restando comunque salvi gli ulteriori provvedimenti delle competenti autorità amministrative;
- pertanto, il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, mentre le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente amministrazione comunale, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla la gravata ordinanza comunale prot. n. -OMISSIS-.
Condanna il Comune di Marano di Napoli a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendosi l’attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le ditte Impresa Funebre -OMISSIS-, -OMISSIS- e Trasporti Funebri -OMISSIS-, nonché i Sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO MA OR, Presidente
LO ELOL, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ELOL | LO MA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.