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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 05/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
EM RE, TO
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 05/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6/2022 depositato il 10/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di NT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - LZ .bozen.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. T2A010DX00673 2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. T2A010DX00673 2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. T2A010DX00673 2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11220190003079683 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. T2A02DX02317 2018 IVA-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. T2A02DX02317 2018 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220190003677921 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 presentava alla Commissione Tributaria di primo grado di LZ richiesta di annullamento con la, conseguente cancellazione dal ruolo esattoriale dei titoli portati dalle cartelle di pagamento nn. 11220190003079683 000 – 11220190003677921 000 e dagli avvisi di accertamento esecutivi nn. T2A010DX00673/2017 - T2A02DX02317/2018, inclusi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 112CP120200004324001. La richiesta derivava dal mancato riscontro dell'Amministrazione competente all'istanza di sospensione Legale della IS ex L. 228/2012 presentata all'Agente della
IS di LZ in data 11/03/2020. In data 29/03/2021 parte resistente rigettava impugnazione, che ai sensi dell'art. 17-bis, comma1, del D.Lgs. n. 546/1992 produceva anche gli effetti di un reclamo.
In data 11/05/2021 si costituiva in giudizio, presso la Commissione Tributaria di NT l'Agenzia delle Entrate
IS di eccependo in via preliminare l'incompetenza della Commissione Tributaria di primo grado di
LZ, in favore di quella di NT.
Parte ricorrente non ha mai depositato ricorso nei termini presso codesta Commissione Tributaria di promo grado di NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione tributaria di primo grado di NT mette in luce che in sede di udienza del 5 aprile 2024,
l'Ufficio in via pregiudiziale eccepiva l'inammissibilità, perché il ricorso difetta della riassunzione presso la
Commissione Tributaria di primo grado di NT. Il collegio prendo atto che effettivamente il ricorso non era stato riassunto presso codesta Commissione, dichiara come la stessa non possa essere decisa. L'art. 45 del D.Lgs n. 546/92 recista: "Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo".
Con riferimento al CPC, l'art. 50 prevede che “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue”.
Tenuto conto che alla data dell'udienza la riassunzione non si è verificata, il collegio dichiara l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione ai sensi dell'art.50, ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione ai sensi dell'art.50, ultimo comma c.p.c.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 05/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORELLI QUIRINO, Presidente
EM RE, TO
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 05/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6/2022 depositato il 10/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di NT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - LZ .bozen.
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. T2A010DX00673 2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. T2A010DX00673 2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. T2A010DX00673 2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11220190003079683 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. T2A02DX02317 2018 IVA-ALTRO 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. T2A02DX02317 2018 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220190003677921 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 presentava alla Commissione Tributaria di primo grado di LZ richiesta di annullamento con la, conseguente cancellazione dal ruolo esattoriale dei titoli portati dalle cartelle di pagamento nn. 11220190003079683 000 – 11220190003677921 000 e dagli avvisi di accertamento esecutivi nn. T2A010DX00673/2017 - T2A02DX02317/2018, inclusi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 112CP120200004324001. La richiesta derivava dal mancato riscontro dell'Amministrazione competente all'istanza di sospensione Legale della IS ex L. 228/2012 presentata all'Agente della
IS di LZ in data 11/03/2020. In data 29/03/2021 parte resistente rigettava impugnazione, che ai sensi dell'art. 17-bis, comma1, del D.Lgs. n. 546/1992 produceva anche gli effetti di un reclamo.
In data 11/05/2021 si costituiva in giudizio, presso la Commissione Tributaria di NT l'Agenzia delle Entrate
IS di eccependo in via preliminare l'incompetenza della Commissione Tributaria di primo grado di
LZ, in favore di quella di NT.
Parte ricorrente non ha mai depositato ricorso nei termini presso codesta Commissione Tributaria di promo grado di NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione tributaria di primo grado di NT mette in luce che in sede di udienza del 5 aprile 2024,
l'Ufficio in via pregiudiziale eccepiva l'inammissibilità, perché il ricorso difetta della riassunzione presso la
Commissione Tributaria di primo grado di NT. Il collegio prendo atto che effettivamente il ricorso non era stato riassunto presso codesta Commissione, dichiara come la stessa non possa essere decisa. L'art. 45 del D.Lgs n. 546/92 recista: "Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo".
Con riferimento al CPC, l'art. 50 prevede che “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue”.
Tenuto conto che alla data dell'udienza la riassunzione non si è verificata, il collegio dichiara l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione ai sensi dell'art.50, ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione ai sensi dell'art.50, ultimo comma c.p.c.