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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del Legale Rappr. P.t. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N064H01530 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N064H01541 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N064H01559 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N064H01569 IVA-ALTRO 2022
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 08/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del Legale Rappr. P.t. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N074H01528 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N074H01529 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N074H01540 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N074H01558 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N074H01568 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 370/2025 depositato il
02/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Accoglimento del ricorso.
Resistente:
Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente questa Corte riunisce il fascicolo RGR n. 8/2025 al fascicolo RGR n. 7/2025 per connessione oggettiva e soggettiva. Trattasi di ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.R.L. contro l'Agenzia delle Entrate di Perugia (AE) ed avverso i seguenti avvisi di accertamento: nn. T3N64H01530/2024 - 064H01541/2024.T3N064H01559/2024 - T3N064H01569/2024 riguardanti Tributo IVA per gli anni d'imposta rispettivamente 2019/2020/2021/2022, per un valore della controversia di € 72.301,00 e avvisi di accertamento nn.T3N074H01528/2024 -074H01529/2024 – T3N074H01540/2024 - T3N074H01558/2024- T3N064H01559/2024 – T3N064H01569- 2024, -
T3N074H01568/2024 riguardanti tributo II.DD per gli anni d'imposta rispettivamente 2018/2019/2020/2021/2022, per un valore della controversia di €248.860,00. Con gli avvisi di accertamento citati, l'AE di Perugia ha proceduto ad accertare l'indebita deduzione di costi non inerenti, derivanti dalle fatture emesse dalla Società_1 e a rilevare per le medesime motivazioni l'indebita detrazione dell'IVA, addebitata nelle relative fatture emesse e vista l'infedele dichiarazione presentata su
MOD. 770 a determinare l'omesso versamento di ritenute IRPEF, su redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo. Gli atti in esame derivano dal Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza di Perugia redatto in data 30/05/2024 nei confronti della Ricorrente_1 S. r.l a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della citata società, in cui, secondo la GdF, la società ricorrente ha omesso di effettuare e versare per gli anni d'imposta 2018 2019 e 2020 le ritenute fiscali su compensi erogati ai dipendenti sotto forma di rimborsi chilometrici e per gli anni d'imposta 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022. In particolare, nel verbale è stato contestato l'uso elusivo della voce “trasferta” e della voce “rimborso chilometrico”, finalizzato secondo l'Ufficio ad ottenere una indebita riduzione dell'imponibile contributivo e fiscale sotto il profilo dell'assoggettamento di ritenute IRPEF e le ritenute fiscali su compensi corrisposti ad agenti sportivi residenti all'estero per un totale di € 89.055,00.
Avverso i suddetti avvisi di accertamento la Ricorrente_1 ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento degli atti impositivi per i seguenti motivi:
In via pregiudiziale: Istanza di sospensione del processo tributario, in attesa risoluzione della controversia in ambito giuslavoristico.
In via preliminare: Nullità degli avvisi di accertamento per violazione della legge n. 2212/2000- Difetto di motivazione- Carenza di istruttoria.
Si evidenzia il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento e comunque la violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990, nonché dell'articolo 7 della statuto del contribuente.
Gli avvisi di accertamento sono, con evidenza, privi di motivazione.
Gli atti impositivi, provenendo dalla parte pubblica, devono essere adeguatamente motivati, ritenendosi con ciò la necessità che siano indicati i presupposti di fatto le ragioni giuridiche che avrebbero condotto l'Agenzia delle Entrate ad emetterli.
La motivazione degli avvisi gravati si estrinseca in un telegrafico resoconto della vicenda in cui non si evince la motivazione in base alla quale la contribuente avrebbe illegittimamente indicato tra i costi quelli sostenuti per i servizi resi da Società_1 srl.
Nel merito: Illegittimità e/o infondatezza degli avvisi di accertamento – Violazione del principio dell'onere della prova ex art 2697 c.c.
Fermo restando la rilevanza assorbente della superiore eccezione, si rileva poi come la pretesa sia in ogni caso del tutto infondata, stante il difetto di prova delle pretese tributarie.
L'Agenzia delle Entrate asserisce, senza provarlo di vantare, un credito tributario nei confronti della società ricorrente. Per far valere tale credito deve dimostrare il fondamento in base al principio dell'onere della prova, disciplinato dall'art 2697 c.c. applicabile anche alla materia tributaria.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la reiezione del ricorso, dichiarando lo stesso infondato e in diritto, e ribadendo che l'atto impugnato non è assolutamente affetto dal vizio motivazionale, bensì è corredato da un impianto motivazionale completo e sufficiente ed in tutto e per tutto rispondente ai parametri normativi rilevanti. Nel merito lo stesso Ufficio conferma la fondatezza dell'avviso di accertamento constatato che la società ricorrente, pur avendone l'onere, non ha provato adeguatamente la deducibilità dei costi.
La Ricorrente_1, con memorie aggiuntive 05/02/ e 02/04 del 2025 insiste per la sospensione del processo tributario in attesa della risoluzione della controversia in ambito giuslavoristico, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e nel merito l'assoluta infondatezza degli stessi avvisi, vista la violazione del principio dell'onere della prova ex art 2697 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, le motivazioni addotte dalla società ricorrente non sono supportate da atti o documentazione tese a comprovarle.
In via preliminare, sulla richiesta della ricorrente, sulla sospensione del presente processo in attesa della controversia in ambito giuslavoristico, questa Corte ritiene di accogliere le deduzioni dell'Ufficio, considerato che la controversia citata riguarda i rimborsi chilometrici, e dunque solo una parte dei recuperi ad imposizione oggetto del presente giudizio.
Peraltro va rilevato che, nei rapporti processuali tra processo tributario e processi non tributari, il primo deve essere sospeso quando è stata presentata querela di falso, sempre che la controversia tributaria che dovrebbe essere sospesa sia rilevante ai fini della decisione.
Per quanto riguarda la carenza di motivazione e carenza di istruttoria eccepita dalla società ricorrente, questa
Corte osserva che l'avviso di accertamento risulta motivato. Esso principalmente richiama il PVC della
Guardia di Finanza, e contiene tutti gli elementi idonei ad esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno giustificato l'emissione, consentendo inoltre alla società ricorrente di poter svolgere contro di esso un pieno e tempestivo esercizio di diritto alla difesa. La Ricorrente_1 con il proprio scritto difensivo ha dato piena dimostrazione di aver potuto comprendere la pretesa in tutti i suoi termini essenziali.
Nel merito, si ritiene che l'avviso di accertamento è fondato. La società ricorrente pur avendone l'onere non ha provato adeguatamente la deducibilità dei costi, ed invero che il richiamato art 2697 comma 1 c.c. statuisce chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscano il fondamento. Sul punto si può richiamare una recente Cassazione Civile del 21/08/2023 n. 24912 la quale così statuisce: incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questo, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. D'altronde, sulla questione, esiste una giurisprudenza oramai consolidata (vedasi le più recenti sentenze della Suprema
Corte 31/07/2023 n. 23184; 04/04/2023 n. 9320; 22/03/2023. n.8270).
In merito al recupero ad imposizione della voce “rimborsi chilometrici ”, questa Corte ritiene la documentazione prodotta dalla società non sufficiente per comprovare la genuinità dei rimborsi/indennità in questione.
Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente si evidenzia una serie di criticità (peraltro non giustificate dalla ricorrente) che provano come la documentazione prodotta dalla stessa fosse inidonea,
in particolare: prospetti acquisiti come trasmessi dall'azienda incompleti o mancanti, anomala numerosità delle trasferte per il personale amministrativo, anomala determinazione degli importi corrisposti, assenza di indicazioni, in molti casi, sul modello di vettura utilizzato, genericità delle motivazioni contenute nei giustificativi delle trasferte, anomala contemporaneità di più lavoratori in trasferta, incoerenze tra chilometri rimborsati ai chilometri delle reali distanze, totale mancanza di documentazione riguardante pagamento pedaggi autostradali, bar o ristoranti, ricevute per alberghi. In conclusione sulla base di tale documentazione la società ricorrente non ha prodotto prove che potessero comprovare la genuinità dei rimborsi/indennità in questione.
Anche sulle ritenute fiscali di compensi corrisposti ad agenti sportivi residenti all'estero questa Corte ritiene che nessuna documentazione è stata prodotta, considerato che l'art 25 comma 2 del DPR 600/73 prevede che sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero debba essere applicata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%. L'Ufficio ha rilevato l'omessa effettuazione e il conseguente omesso versamento delle ritenute fiscali sui compensi oggetto della controversia. Ebbene nel caso in questione la società non ha fornito atti o documentazione per giustificare il proprio operato e dunque in maniera legittima è stata operata la ritenuta prevista dalle normative vigenti del 30%.
Ciò posto il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge il ricorso.
Spese compensate.
Perugia, lì 01/07/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del Legale Rappr. P.t. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N064H01530 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N064H01541 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N064H01559 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N064H01569 IVA-ALTRO 2022
- sul ricorso n. 8/2025 depositato il 08/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del Legale Rappr. P.t. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N074H01528 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N074H01529 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N074H01540 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N074H01558 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N074H01568 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 370/2025 depositato il
02/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Accoglimento del ricorso.
Resistente:
Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente questa Corte riunisce il fascicolo RGR n. 8/2025 al fascicolo RGR n. 7/2025 per connessione oggettiva e soggettiva. Trattasi di ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.R.L. contro l'Agenzia delle Entrate di Perugia (AE) ed avverso i seguenti avvisi di accertamento: nn. T3N64H01530/2024 - 064H01541/2024.T3N064H01559/2024 - T3N064H01569/2024 riguardanti Tributo IVA per gli anni d'imposta rispettivamente 2019/2020/2021/2022, per un valore della controversia di € 72.301,00 e avvisi di accertamento nn.T3N074H01528/2024 -074H01529/2024 – T3N074H01540/2024 - T3N074H01558/2024- T3N064H01559/2024 – T3N064H01569- 2024, -
T3N074H01568/2024 riguardanti tributo II.DD per gli anni d'imposta rispettivamente 2018/2019/2020/2021/2022, per un valore della controversia di €248.860,00. Con gli avvisi di accertamento citati, l'AE di Perugia ha proceduto ad accertare l'indebita deduzione di costi non inerenti, derivanti dalle fatture emesse dalla Società_1 e a rilevare per le medesime motivazioni l'indebita detrazione dell'IVA, addebitata nelle relative fatture emesse e vista l'infedele dichiarazione presentata su
MOD. 770 a determinare l'omesso versamento di ritenute IRPEF, su redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo. Gli atti in esame derivano dal Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza di Perugia redatto in data 30/05/2024 nei confronti della Ricorrente_1 S. r.l a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della citata società, in cui, secondo la GdF, la società ricorrente ha omesso di effettuare e versare per gli anni d'imposta 2018 2019 e 2020 le ritenute fiscali su compensi erogati ai dipendenti sotto forma di rimborsi chilometrici e per gli anni d'imposta 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022. In particolare, nel verbale è stato contestato l'uso elusivo della voce “trasferta” e della voce “rimborso chilometrico”, finalizzato secondo l'Ufficio ad ottenere una indebita riduzione dell'imponibile contributivo e fiscale sotto il profilo dell'assoggettamento di ritenute IRPEF e le ritenute fiscali su compensi corrisposti ad agenti sportivi residenti all'estero per un totale di € 89.055,00.
Avverso i suddetti avvisi di accertamento la Ricorrente_1 ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento degli atti impositivi per i seguenti motivi:
In via pregiudiziale: Istanza di sospensione del processo tributario, in attesa risoluzione della controversia in ambito giuslavoristico.
In via preliminare: Nullità degli avvisi di accertamento per violazione della legge n. 2212/2000- Difetto di motivazione- Carenza di istruttoria.
Si evidenzia il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento e comunque la violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990, nonché dell'articolo 7 della statuto del contribuente.
Gli avvisi di accertamento sono, con evidenza, privi di motivazione.
Gli atti impositivi, provenendo dalla parte pubblica, devono essere adeguatamente motivati, ritenendosi con ciò la necessità che siano indicati i presupposti di fatto le ragioni giuridiche che avrebbero condotto l'Agenzia delle Entrate ad emetterli.
La motivazione degli avvisi gravati si estrinseca in un telegrafico resoconto della vicenda in cui non si evince la motivazione in base alla quale la contribuente avrebbe illegittimamente indicato tra i costi quelli sostenuti per i servizi resi da Società_1 srl.
Nel merito: Illegittimità e/o infondatezza degli avvisi di accertamento – Violazione del principio dell'onere della prova ex art 2697 c.c.
Fermo restando la rilevanza assorbente della superiore eccezione, si rileva poi come la pretesa sia in ogni caso del tutto infondata, stante il difetto di prova delle pretese tributarie.
L'Agenzia delle Entrate asserisce, senza provarlo di vantare, un credito tributario nei confronti della società ricorrente. Per far valere tale credito deve dimostrare il fondamento in base al principio dell'onere della prova, disciplinato dall'art 2697 c.c. applicabile anche alla materia tributaria.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la reiezione del ricorso, dichiarando lo stesso infondato e in diritto, e ribadendo che l'atto impugnato non è assolutamente affetto dal vizio motivazionale, bensì è corredato da un impianto motivazionale completo e sufficiente ed in tutto e per tutto rispondente ai parametri normativi rilevanti. Nel merito lo stesso Ufficio conferma la fondatezza dell'avviso di accertamento constatato che la società ricorrente, pur avendone l'onere, non ha provato adeguatamente la deducibilità dei costi.
La Ricorrente_1, con memorie aggiuntive 05/02/ e 02/04 del 2025 insiste per la sospensione del processo tributario in attesa della risoluzione della controversia in ambito giuslavoristico, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e nel merito l'assoluta infondatezza degli stessi avvisi, vista la violazione del principio dell'onere della prova ex art 2697 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, le motivazioni addotte dalla società ricorrente non sono supportate da atti o documentazione tese a comprovarle.
In via preliminare, sulla richiesta della ricorrente, sulla sospensione del presente processo in attesa della controversia in ambito giuslavoristico, questa Corte ritiene di accogliere le deduzioni dell'Ufficio, considerato che la controversia citata riguarda i rimborsi chilometrici, e dunque solo una parte dei recuperi ad imposizione oggetto del presente giudizio.
Peraltro va rilevato che, nei rapporti processuali tra processo tributario e processi non tributari, il primo deve essere sospeso quando è stata presentata querela di falso, sempre che la controversia tributaria che dovrebbe essere sospesa sia rilevante ai fini della decisione.
Per quanto riguarda la carenza di motivazione e carenza di istruttoria eccepita dalla società ricorrente, questa
Corte osserva che l'avviso di accertamento risulta motivato. Esso principalmente richiama il PVC della
Guardia di Finanza, e contiene tutti gli elementi idonei ad esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno giustificato l'emissione, consentendo inoltre alla società ricorrente di poter svolgere contro di esso un pieno e tempestivo esercizio di diritto alla difesa. La Ricorrente_1 con il proprio scritto difensivo ha dato piena dimostrazione di aver potuto comprendere la pretesa in tutti i suoi termini essenziali.
Nel merito, si ritiene che l'avviso di accertamento è fondato. La società ricorrente pur avendone l'onere non ha provato adeguatamente la deducibilità dei costi, ed invero che il richiamato art 2697 comma 1 c.c. statuisce chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscano il fondamento. Sul punto si può richiamare una recente Cassazione Civile del 21/08/2023 n. 24912 la quale così statuisce: incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questo, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. D'altronde, sulla questione, esiste una giurisprudenza oramai consolidata (vedasi le più recenti sentenze della Suprema
Corte 31/07/2023 n. 23184; 04/04/2023 n. 9320; 22/03/2023. n.8270).
In merito al recupero ad imposizione della voce “rimborsi chilometrici ”, questa Corte ritiene la documentazione prodotta dalla società non sufficiente per comprovare la genuinità dei rimborsi/indennità in questione.
Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente si evidenzia una serie di criticità (peraltro non giustificate dalla ricorrente) che provano come la documentazione prodotta dalla stessa fosse inidonea,
in particolare: prospetti acquisiti come trasmessi dall'azienda incompleti o mancanti, anomala numerosità delle trasferte per il personale amministrativo, anomala determinazione degli importi corrisposti, assenza di indicazioni, in molti casi, sul modello di vettura utilizzato, genericità delle motivazioni contenute nei giustificativi delle trasferte, anomala contemporaneità di più lavoratori in trasferta, incoerenze tra chilometri rimborsati ai chilometri delle reali distanze, totale mancanza di documentazione riguardante pagamento pedaggi autostradali, bar o ristoranti, ricevute per alberghi. In conclusione sulla base di tale documentazione la società ricorrente non ha prodotto prove che potessero comprovare la genuinità dei rimborsi/indennità in questione.
Anche sulle ritenute fiscali di compensi corrisposti ad agenti sportivi residenti all'estero questa Corte ritiene che nessuna documentazione è stata prodotta, considerato che l'art 25 comma 2 del DPR 600/73 prevede che sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero debba essere applicata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%. L'Ufficio ha rilevato l'omessa effettuazione e il conseguente omesso versamento delle ritenute fiscali sui compensi oggetto della controversia. Ebbene nel caso in questione la società non ha fornito atti o documentazione per giustificare il proprio operato e dunque in maniera legittima è stata operata la ritenuta prevista dalle normative vigenti del 30%.
Ciò posto il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria respinge il ricorso.
Spese compensate.
Perugia, lì 01/07/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE