Articolo 2 della Legge 26 luglio 1961, n. 720
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 ottobre 1961
Art. 2.
La colorazione, che deve interessare non meno del 5 per cento dei semi, viene praticata mediante razionale impiego, quale reattivo colorante, del sale di tetrabromofluorescina ossia cosina gialla in polvere.
L'accertamento della percentuale dei semi colorati viene effettuato dai delegati fitopatologici di frontiera.
Entrata in vigore il 9 ottobre 1961