CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2023, n. 8080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8080 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di AS nel procedimento nei confronti di RN HN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte di appello di AS visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Francesco Billet in sostituzione dell'avv. Goffredo Alviano Glaviano che ha concluso per il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di AS propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di AS, in parziale riforma della sentenza emessa il 12/11/2021 dal Tribunale di Isernia nei confronti di RN HN, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche e per l'effetto ha Penale Sent. Sez. 6 Num. 8080 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 11/01/2023 rideterminato la pena in mesi 4 e giorni 10 di reclusione e 700 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 90 con la già ritenuta continuazione e il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso. Con un unico motivo deduce la violazione di legge in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificate con riferimento all'incensuratezza dell'imputato ed alla necessità di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto. Il ricorrente denuncia la violazione della regola di giudizio posta dall'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen. che vieta di porre a fondamento della concessione delle attenuanti generiche la mera assenza di precedenti condanne, atteso che la necessità di adeguare la pena alla gravità del fatto è una mera formula di stile, che nulla dice sulle ragioni che giustificano la concessione del beneficio in mancanza di riferimento a circostanze diverse dalla incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente formalmente denuncia una violazione di legge, in realtà, censura la motivazione relativa alla determinazione della pena, che, espressamente, il giudice di secondo grado ha ritenuto di dover adeguare alla concreta gravità del fatto, valorizzando l'assenza di precedenti penali dell'imputato e la concreta offensività della condotta. La Corte di appello ha, infatti, implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. invocata dall'appellante, ma ne ha accolto la richiesta di rideterminazione della pena alla luce della ricostruzione del fatto, delle circostanze e delle modalità del fatto nonché della concreta offensività dello stesso e della personalità dell'imputato, così rirnodulando la pena in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. E' indubbio che il giudice di merito ha l'onere di ben evidenziare gli elementi che nel caso concreto giustificano il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma nel caso di specie il rilievo attribuito all'assenza di precedenti penali ed alla necessità di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto risponde all'esigenza di individualizzare il trattamento sanzionatorio, ancorandolo alla personalità non negativa dell'imputato ed alla prognosi favorevole già formulata dal primo giudice, che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2 La giustificazione della decisione censurata si ricava, quindi, dal complessivo esame della motivazione, sicché il motivo di ricorso si risolve in una censura all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che, in assenza di manifesta illogicità, non è censurabile in questa sede. Per le ragioni esposte va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 11/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Francesco Billet in sostituzione dell'avv. Goffredo Alviano Glaviano che ha concluso per il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di AS propone ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di AS, in parziale riforma della sentenza emessa il 12/11/2021 dal Tribunale di Isernia nei confronti di RN HN, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche e per l'effetto ha Penale Sent. Sez. 6 Num. 8080 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 11/01/2023 rideterminato la pena in mesi 4 e giorni 10 di reclusione e 700 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 90 con la già ritenuta continuazione e il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso. Con un unico motivo deduce la violazione di legge in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche, giustificate con riferimento all'incensuratezza dell'imputato ed alla necessità di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto. Il ricorrente denuncia la violazione della regola di giudizio posta dall'art. 62-bis, terzo comma, cod. pen. che vieta di porre a fondamento della concessione delle attenuanti generiche la mera assenza di precedenti condanne, atteso che la necessità di adeguare la pena alla gravità del fatto è una mera formula di stile, che nulla dice sulle ragioni che giustificano la concessione del beneficio in mancanza di riferimento a circostanze diverse dalla incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente formalmente denuncia una violazione di legge, in realtà, censura la motivazione relativa alla determinazione della pena, che, espressamente, il giudice di secondo grado ha ritenuto di dover adeguare alla concreta gravità del fatto, valorizzando l'assenza di precedenti penali dell'imputato e la concreta offensività della condotta. La Corte di appello ha, infatti, implicitamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. invocata dall'appellante, ma ne ha accolto la richiesta di rideterminazione della pena alla luce della ricostruzione del fatto, delle circostanze e delle modalità del fatto nonché della concreta offensività dello stesso e della personalità dell'imputato, così rirnodulando la pena in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. E' indubbio che il giudice di merito ha l'onere di ben evidenziare gli elementi che nel caso concreto giustificano il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma nel caso di specie il rilievo attribuito all'assenza di precedenti penali ed alla necessità di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto risponde all'esigenza di individualizzare il trattamento sanzionatorio, ancorandolo alla personalità non negativa dell'imputato ed alla prognosi favorevole già formulata dal primo giudice, che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2 La giustificazione della decisione censurata si ricava, quindi, dal complessivo esame della motivazione, sicché il motivo di ricorso si risolve in una censura all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che, in assenza di manifesta illogicità, non è censurabile in questa sede. Per le ragioni esposte va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 11/01/2023