Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7281 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA LT728 1 /0 1 IN NON DEL POP LO IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ricorso per SEZIONE TERZA CIVILE revocazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15848/00 Dott. Vittorio DUVA Presidente SALLUZZO Rel. Consigliere Dott. Vincenzo Cron. 16268 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Rep. 2686 Consigliere - Ud. 24/01/01 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA от sul ricorso proposto da: в PLESCIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 322, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA CORTE SUPRIMA DICA NICCOLAJ, che lo difende, giusta delega in atti;
UFFICIO CO Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1500 contro per dirity 29 MMG 2001 DI GENNARO NINA;
IL CANCELLI E intimato 0,77 1.1500 avversO la sentenza n. 12474/99 della Corte suprema di cassazione di ROMA, Sezione Terza Civile emessa il 2001 15/4/1999, depositata il 10/11/99; rg.4907/97, 1801795 145 udita la relazione della causa svolta nella camera di Vincenzo consiglio il 24/01/01 dal Consigliere Dott. SALLUZZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Letto il ricorso per revocazione della sentenza n. 12474 del 1999 di questa Corte proposto da Plescia Gio- vanni;
Rilevato che a sostegno dello stesso si prospetta un errore di fatto nella individuazione dell'oggetto della controversia attinente, in particolare, alla qua- lificazione del provvedimento impugnato che sarebbe stato emesso, a dire del ricorrente, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. civ. e non del successivo art. 665;
Ritenuto che
non ricorre detto errore in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata, avendo specifico riguardo alle difese svolte dal ricorrente, Su tale provvedimento precisando che esso era stato adottato а norma dell'art. 665 c.p.c. e non, come da questo soste nuto, dall'art. 663; Che, censurandosi tale qualificazione, l'errore prospettato non può considerarsi "di fatto", integrando eventualmente, "errore di diritto" non rientrante nella 2 previsione di cui al n° 4 dell'art. 395 c.p.c.; Che tale norma, nella sua parte finale, contiene appunto la precisazione che la revocazione per errore di fatto è esclusa nel caso in cui il fatto abbia CO- stituito punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata;
Ritenuto che
il ricorso va, pertanto, dichiarato мои inammissibile ma che, va adottata, in mancanza di atti- vità difensiva di controparte, alcuna statuizione sulle spese;
P.Q.M.
Losos La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla Foca per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 24.01.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Viñorio Luvă IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, 11 29 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Agenzia delle Entrate Giovanni Giambattista Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 10.03. Art. n. 16 3