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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BIANCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 352/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8BIR0100001-2025 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL impugna l'atto di contestazione emesso dall'AG Entrate DP Firenze a seguito di PVC stilato dalla GdF di Firenze ed inerente l'omessa memorizzazione elettronica di un corrispettivo ricevuto a seguito di somministrazione di pasto.
Si censura l'illegittimità del provvedimento per insussitenza dei presupposti di fatto (e quindi di diritto) legittimanti l'operato della GdF, oltre che l'assenza di danno erariale.
LA PA, regolarmente costituitasi, prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la corretteza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Invero le ragioni addotte sono generiche, e consistono sostanzialmente nell'affermare l'insussistenza dei presupposti di fatto legittimanti l'operato della Gdf, quindi che il cliente, al momento della contestazione da parte della Gdf si trovava ancora all'interno del locale.
Ne consegue come, in assenza di specifici elementi di segno contrario, non è possibile valutare la non correttezza di quanto attestato prima nel PVC e quindi nell'atto oggi contestato, che a quest'ultimo si ricollega.
Il PVC, pertanto, anche in assenza di querela di falso, è atto di fede pubblica e quanto alle operazioni ivi indicate come compiute, compreso quanto attestato dai verbalizzanti, devono reputarsi assolutamente veritiere.
Peraltro va altresì evidenziato come i verbalizzanti hanno riportato che l'operatore dell'addetto alla cassa ha riferito che “nella fretta ho dimenticato di fare lo scontrino”, ciò che rende vieppiù corretto l'operato della
PA.
Non emergono, in conclusione, ragioni per annullare l'impugnato atto emesso dalla AG Entrate DP Firenze che ben si è fondato sulle risultanze del fidefaciente PVC.
Queste le ragioni del rigetto.
Quanto alle spese, queste possono essere compensate, anche i ragione della proposta di conciliazione, non accolta, avanzata dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BIANCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 352/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8BIR0100001-2025 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL impugna l'atto di contestazione emesso dall'AG Entrate DP Firenze a seguito di PVC stilato dalla GdF di Firenze ed inerente l'omessa memorizzazione elettronica di un corrispettivo ricevuto a seguito di somministrazione di pasto.
Si censura l'illegittimità del provvedimento per insussitenza dei presupposti di fatto (e quindi di diritto) legittimanti l'operato della GdF, oltre che l'assenza di danno erariale.
LA PA, regolarmente costituitasi, prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la corretteza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Invero le ragioni addotte sono generiche, e consistono sostanzialmente nell'affermare l'insussistenza dei presupposti di fatto legittimanti l'operato della Gdf, quindi che il cliente, al momento della contestazione da parte della Gdf si trovava ancora all'interno del locale.
Ne consegue come, in assenza di specifici elementi di segno contrario, non è possibile valutare la non correttezza di quanto attestato prima nel PVC e quindi nell'atto oggi contestato, che a quest'ultimo si ricollega.
Il PVC, pertanto, anche in assenza di querela di falso, è atto di fede pubblica e quanto alle operazioni ivi indicate come compiute, compreso quanto attestato dai verbalizzanti, devono reputarsi assolutamente veritiere.
Peraltro va altresì evidenziato come i verbalizzanti hanno riportato che l'operatore dell'addetto alla cassa ha riferito che “nella fretta ho dimenticato di fare lo scontrino”, ciò che rende vieppiù corretto l'operato della
PA.
Non emergono, in conclusione, ragioni per annullare l'impugnato atto emesso dalla AG Entrate DP Firenze che ben si è fondato sulle risultanze del fidefaciente PVC.
Queste le ragioni del rigetto.
Quanto alle spese, queste possono essere compensate, anche i ragione della proposta di conciliazione, non accolta, avanzata dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.