Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 27/02/2026, n. 1772
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'ingiunzione per omessa notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, poiché la mancata costituzione del Comune di Catania non ha permesso di provare la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'ingiunzione. L'omissione della notifica di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale.

  • Rigettato
    Decadenza del Comune dalla pretesa impositiva per tardiva notifica del titolo esecutivo

    La Corte, pur riconoscendo che la disciplina emergenziale anticovid avrebbe fatto scadere il termine per la notifica al 31 dicembre 2024, ha basato la decisione sulla nullità dell'ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto, rendendo irrilevante la questione della decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 27/02/2026, n. 1772
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1772
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo