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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 27/02/2026, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1772/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3961/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 202483122108162108111808 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 569/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad R.T.I. (Società_1, composto da Municipia S.p.a. e Gamma Tributi S.r.l.) ed al Comune di Catania l'8 aprile 2024 (depositato il 6 maggio 2024), la sig.ra
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ) impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 202483122108162108111808, emessa da R.T.I., Concessionaria della Riscossione per il Comune di Catania, per la somma complessiva di € 592,51, notificatale il 02.04.2024 e relativa a TARI 2014.
La difesa della ricorrente lamentava che prima della notifica dell'ingiunzione de qua, il Comune dovesse inviare alla contribuente un avviso d'accertamento, trattandosi di somme di natura tributaria;
e che solo quando l'avviso di accertamento fosse divenuto definitivo si sarebbe potuto legittimamente procedere con l'ingiunzione. Tuttavia, sebbene, nella menzionata ingiunzione si fa generico riferimento ad un avviso di accertamento (il n. 177 del 24.10.2019), che, a detta del Concessionario, sarebbe stato notificato alla ricorrente, quest'ultima non ne ha mai acquisito conoscenza legale. Inoltre, indipendentemente dall'emissione e notifica del prodromico avviso di accertamento, a giustificare la nullità dell'ingiunzione opposta sarebbe, secondo la ricorrente, la decisiva circostanza, pacifica e documentale, della intervenuta decadenza del Comune dalla propria pretesa impositiva, causa della tardiva notifica del titolo esecutivo.
L'ingiunzione andava infatti notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, in ossequio all'art. 1, comma 163, L. 296/06. Termine che, nel caso di specie, sarebbe ampiamente trascorso, anche tenuto conto della sospensione dei termini (a giudizio della ricorrente, di 85 gg.) dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, disposta dall'art. 67 D.l. 18/20.
L'Ente riscossore si è costituito in giudizio depositando controdeduzioni alla data del 20.10.2024, nelle quali, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure rivolte a carico dell'operato dell'ente impositore, contrastava - per il resto - il ricorso facendo valere la tempestività della notifica dell'intimazione, stante l'applicabilità per essa della disciplina emergenziale anticovid che avrebbe fatto spirare il termine decadenziale per la notifica, a suo dire, il 26/06/2024.
Il 09.02.2026 la difesa della ricorrente ha depositato memorie, nelle quali, evidenziata la mancata costituzione in giudizio del Comune di Catania alla data di deposito delle memorie medesime, eccepiva la tardività della eventuale successiva costituzione, con conseguente: a) “decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa”,
e, b) considerato altresì l'intervenuta maturazione del termine di cui all'art. 32 D.lgs. 546/92, il divieto di produrre documenti che – se prodotti – sarebbero inammissibili.
Il Comune di Catania non si è costituito.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 20.02.2026. Quivi, presentata la causa da parte dell'Ufficio, si è svolta la discussione alla sola presenza del difensore della ricorrente, il quale insisteva su quanto già rassegnato agli scritti difensivi. Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta l'ammissibilità del ricorso, questa Corte in composizione monocratica dichiara, altresì, ch'esso è, nel merito, fondato.
Lo fonda, in particolare, la circostanza, rilevante ai fine dell'accoglimento del primo motivo di impugnazione, secondo cui, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Catania, non risulta agli atti istruttori di causa prova della notifica dell'avviso prodromico all'ingiunzione di pagamento opposta.
Poiché, come correttamente richiamato dalla difesa della ricorrente in seno alle note difensive del
09.02.2026, «in materia di riscossione esattoriale delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni», sicché «l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato» (cfr. Cass. SS.
UU., n. 10012/21), ne deriva che l'ingiunzione è nulla.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del contumace Comune di Catania cui ha da imputarsi unicamente la responsabilità della lite, stante che, pur sul presupposto della intervenuta valida notifica dell'avviso alla dichiarata data del 24.10.2019, l'operare della proroga biennale del termine decadenziale per la notifica del “titolo esecutivo” (ex art. 68, comma 4 bis, D.L. n. 18/2020) portava nella specie lo scadere del termine di cui all'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006 al 31 dicembre 2024, con conseguente tempestività dell'azione esattiva di Municipia S.p.a. (l'ingiunzione fu, infatti, notificata il
02.04.2024).
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Il Comune di Catania è condannato al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori come per legge (rimborso del contributo unificato, spese generali, oltre ad IVA e CPA), da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, avv.
Difensore_1 Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3961/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 3 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 202483122108162108111808 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 569/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad R.T.I. (Società_1, composto da Municipia S.p.a. e Gamma Tributi S.r.l.) ed al Comune di Catania l'8 aprile 2024 (depositato il 6 maggio 2024), la sig.ra
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ) impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 202483122108162108111808, emessa da R.T.I., Concessionaria della Riscossione per il Comune di Catania, per la somma complessiva di € 592,51, notificatale il 02.04.2024 e relativa a TARI 2014.
La difesa della ricorrente lamentava che prima della notifica dell'ingiunzione de qua, il Comune dovesse inviare alla contribuente un avviso d'accertamento, trattandosi di somme di natura tributaria;
e che solo quando l'avviso di accertamento fosse divenuto definitivo si sarebbe potuto legittimamente procedere con l'ingiunzione. Tuttavia, sebbene, nella menzionata ingiunzione si fa generico riferimento ad un avviso di accertamento (il n. 177 del 24.10.2019), che, a detta del Concessionario, sarebbe stato notificato alla ricorrente, quest'ultima non ne ha mai acquisito conoscenza legale. Inoltre, indipendentemente dall'emissione e notifica del prodromico avviso di accertamento, a giustificare la nullità dell'ingiunzione opposta sarebbe, secondo la ricorrente, la decisiva circostanza, pacifica e documentale, della intervenuta decadenza del Comune dalla propria pretesa impositiva, causa della tardiva notifica del titolo esecutivo.
L'ingiunzione andava infatti notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, in ossequio all'art. 1, comma 163, L. 296/06. Termine che, nel caso di specie, sarebbe ampiamente trascorso, anche tenuto conto della sospensione dei termini (a giudizio della ricorrente, di 85 gg.) dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, disposta dall'art. 67 D.l. 18/20.
L'Ente riscossore si è costituito in giudizio depositando controdeduzioni alla data del 20.10.2024, nelle quali, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure rivolte a carico dell'operato dell'ente impositore, contrastava - per il resto - il ricorso facendo valere la tempestività della notifica dell'intimazione, stante l'applicabilità per essa della disciplina emergenziale anticovid che avrebbe fatto spirare il termine decadenziale per la notifica, a suo dire, il 26/06/2024.
Il 09.02.2026 la difesa della ricorrente ha depositato memorie, nelle quali, evidenziata la mancata costituzione in giudizio del Comune di Catania alla data di deposito delle memorie medesime, eccepiva la tardività della eventuale successiva costituzione, con conseguente: a) “decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa”,
e, b) considerato altresì l'intervenuta maturazione del termine di cui all'art. 32 D.lgs. 546/92, il divieto di produrre documenti che – se prodotti – sarebbero inammissibili.
Il Comune di Catania non si è costituito.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 20.02.2026. Quivi, presentata la causa da parte dell'Ufficio, si è svolta la discussione alla sola presenza del difensore della ricorrente, il quale insisteva su quanto già rassegnato agli scritti difensivi. Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta l'ammissibilità del ricorso, questa Corte in composizione monocratica dichiara, altresì, ch'esso è, nel merito, fondato.
Lo fonda, in particolare, la circostanza, rilevante ai fine dell'accoglimento del primo motivo di impugnazione, secondo cui, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Catania, non risulta agli atti istruttori di causa prova della notifica dell'avviso prodromico all'ingiunzione di pagamento opposta.
Poiché, come correttamente richiamato dalla difesa della ricorrente in seno alle note difensive del
09.02.2026, «in materia di riscossione esattoriale delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni», sicché «l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato» (cfr. Cass. SS.
UU., n. 10012/21), ne deriva che l'ingiunzione è nulla.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del contumace Comune di Catania cui ha da imputarsi unicamente la responsabilità della lite, stante che, pur sul presupposto della intervenuta valida notifica dell'avviso alla dichiarata data del 24.10.2019, l'operare della proroga biennale del termine decadenziale per la notifica del “titolo esecutivo” (ex art. 68, comma 4 bis, D.L. n. 18/2020) portava nella specie lo scadere del termine di cui all'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006 al 31 dicembre 2024, con conseguente tempestività dell'azione esattiva di Municipia S.p.a. (l'ingiunzione fu, infatti, notificata il
02.04.2024).
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Il Comune di Catania è condannato al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori come per legge (rimborso del contributo unificato, spese generali, oltre ad IVA e CPA), da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, avv.
Difensore_1 Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.