Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2022, proposto da
AZIENDA AGRICOLA DI GRADELLA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA-AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione AGEA Regime quote latte “ Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35650 Comunicazione: CP700-4485442-P notificata alla ricorrente in data 20 ottobre 2022 con la quale EA (e nella parte in cui) ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002 e 2002/2003 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso EA ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’azienda agricola ricorrente ha impugnato il provvedimento del direttore dell’Organismo Pagatore dell’AGEA di data 7 ottobre 2022, notificato il 20 ottobre 2022, di “ Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ” prot. n. AGEA.AGA.2022.35650, con il quale, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3554 del 05 maggio 2022, n. 3589 del 09 maggio 2022 e n. 5812 dell’11 luglio 2022, è stato effettuato il ricalcolo del prelievo supplementare dovuto per le campagne 2001/2002 e 2002/2003.
2. Le sentenze suindicate hanno annullato le comunicazioni dell’AGEA contenenti i risultati delle compensazioni nazionali e la conseguente determinazione del prelievo supplementare delle campagne richiamate.
3. Per arrivare a tale risultato, dette sentenze hanno disapplicato il meccanismo di compensazione nazionale ex art. 1 comma 8 del D.L. 1° marzo 1999 n. 43, seguendo le linee interpretative elaborate dalla Corte di Giustizia Sez. VII nella sentenza C-348/18 del 27 giugno 2019 ( US ).
4. In esito al ricalcolo, la ricorrente ha visto un peggioramento della propria posizione debitoria.
5. Contro i provvedimenti di ricalcolo l’azienda agricola ricorrente ha presentato impugnazione, articolando plurime censure.
6. L’AGEA, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
7. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis, c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8.1. Per la valutazione in ordine alla persistenza dell’interesse a ricorrere, deve aversi riguardo alla sopravvenienza normativa dell’art. 10- bis del DL 13 giugno 2023 n. 69, introdotto dal legislatore nazionale con la finalità di recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare.
La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri (v. comma 2), con applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019, ossia dalla data di pubblicazione della prima delle sentenze della Corte di Giustizia (v. comma 3), e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (v. comma 4).
9. Il provvedimento impugnato risulta pertanto inefficace ex lege , dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, di talché non vi è più interesse ad ottenerne l’annullamento, e conseguentemente può dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm..
10. Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e particolare complessità della vicenda contenziosa, attestata in primis proprio dalle sopravvenute disposizioni legislative possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AB LL, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
AN EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | AR AB LL |
IL SEGRETARIO