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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Nella causa n. 921/2023 RG promossa da
(C.F. ), in persona del suo Amministratore e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., avv. Gaetano Mulonia, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita
Maria Ligato
Attore
CONTRO
in persona del Sindaco, suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, (P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Stefania Morgante
Convenuto
PREMESSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona Parte_1
dell'Amministratore e legale rappresentante, premetteva di essere Parte_2
titolare di un utenza, contraddistinta dal n. per fornitura di acqua potabile a P.IVA_3
canone idrico integrato;
di aver ricevuto, a mezzo pec del 3.11.2022, da parte del
[...]
, per il tramite della Hermes Servizi Metropolitani s.r.l., un'attestazione Controparte_1
della propria situazione debitoria nei confronti dello stesso comprensivo di CP_1 presunti debiti per canoni idrici non pagati per € 23.559,19, portati da fatture indicate nello stesso prospetto ed emesse negli anni 2004, 2005, 2007, 2008, 2009,2010 e 2011.
Ciò premesso, il attore ha chiesto l'accertamento negativo delle pretese Parte_1
creditorie del rilevandone, preliminarmente, l'avvenuta Controparte_1
prescrizione quinquennale;
ha, inoltre, dichiarato che le fatture relative ai crediti vantati dal convenuto non gli sono mai state inoltrate, né, peraltro, dal prospetto è CP_1
dato sapere se i consumi in relazione ai quali si contesta il mancato pagamento del canone idrico siano relativi allo stesso anno di emissione delle fatture o a consumi precedenti. Il ha, quindi, formulato, le seguenti domande: “-In via preliminare, Parte_1
in accoglimento di ciascuno e tutti i motivi del presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria dell' relativa al canone idrico Controparte_2
integrato con riferimento alle annualità 2004, 2005, 2007,2008,2009,2010,2011, portate dalla attestazione della situazione debitoria oggetto di contestazione;
per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla
e/o inefficace e/o illegittima la corrispondente richiesta di pagamento;
accertare e dichiarare, in accoglimento delle causali di cui in premessa, in ogni caso, non dovuta, ad alcun titolo, la complessiva somma di € 23.559,19, riferita al canone idrico integrato per le annualità 2004,2005,
2007,2008,2009,2010,2011, portate dall' attestazione della situazione debitoria e, dunque, la non tenutezza in capo all'istante, a pagare dette somme e, per l'effetto, annullare e/o stornare il citato importo
e/o eventuali fatture e/o atti connessi. In via subordinata, si chiede che il Tribunale voglia procedere, anche in via equitativa, alla riduzione delle pretese di parte convenuta, alla luce delle ragioni attoree”.
Il si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data Controparte_1
27.07.2023, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'Amministratore del Condominio chiedendo, in subordine e nel merito, il rigetto delle domande attoree;
con ordinanza del 20.09.2023 sono stati concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.; all'udienza del 06.11.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, rilevato che l'azione era stata proposta dall'Amministratore del attore senza autorizzazione dell'assemblea condominiale, pur non Parte_1
rientrando nell'alveo delle azioni proponibili autonomamente, di cui agli artt. 1130 e
1131 c.c., è stato assegnato al Condominio attore, ai sensi dell'art. 182 II comma c.p.c., un termine di 60 giorni per produrre delibera assembleare di autorizzazione all'amministratore ad agire in giudizio;
il relativo deposito è stato effettuato in data
19.12.2025. All'udienza del 19.02.2025, fissata per la discussione e la decisione, si sono riportati ai rispettivi atti di causa, insistendo nelle relative conclusioni. Il Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore 14,40 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
*********
Preliminarmente si fa rilevare che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'amministratore del Condominio attore, sollevata da parte convenuta, è superata dalla delibera condominiale di autorizzazione ad agire nel presente giudizio, datata 06.11.2024
e prodotta in data 19.12.2024, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza del
06.11.2024; la stessa eccezione deve, pertanto, essere rigettata. Nel merito, si rileva la fondatezza della domanda attorea di declaratoria di maturata prescrizione quinquennale del diritto creditorio preteso da parte del in quanto la Controparte_1
fornitura idrica integra una prestazione continuativa, contro pagamento di un corrispettivo, come tale riconducibile ad un contratto di somministrazione, i cui crediti sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.4 c.c., comprendente ogni prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo ( cfr.
Cass. civ. n.6966 del 20.3.2018). Nel caso in esame non può trovare applicazione la prescrizione biennale prevista dall'art. 1 comma 4 e ss della L.n.205/2017, in quanto il comma 10 del predetto articolo dispone che la stessa prescrizione si applica, per il settore idrico, solo per fatture la cui scadenza sia successiva al 1 gennaio 2020, mentre le fatture di cui all'attestazione notificata dal convenuto al attore, si CP_1 Parte_1
riferiscono ad annualità dal 2004 al 2011, con relativa scadenza anteriore alla predetta data del 01.01.2020. Per i consumi oggetto del presente giudizio la prescrizione soggiace, quindi, al termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c., con decorrenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2935 c.c., dal momento in cui può essere fatto valere il diritto e, quindi, alla scadenza del termine utile per il pagamento. Per i crediti soggetti a fatturazione, il Giudice Amministrativo ha meglio chiarito quali siano i termini di decorrenza della prescrizione, seppure con riferimento a quella biennale introdotta dalla L.207/2017 sopra citata, statuendo che “la prescrizione biennale di cui alla L.207/2017 decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato ad emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura”(Tar Lombardia n.1442/2021). La predetta statuizione, seppure espressa con riferimento alla prescrizione breve, deve ritenersi riferibile – data la sostanziale identità della natura del credito - anche per canoni idrici soggetti a prescrizione quinquennale, come quelli oggetto di causa. Venendo all'esame dei singoli crediti vantati da parte convenuta, si rileva che due delle fatture riportate nell'attestazione notificata al Condominio attore, sono state emesse a distanza di ben due anni rispetto al periodo di consumo cui si riferiscono - la fattura n.10087/2006 riferita al consumo del 2004, e la fattura n.9498/2007, riferita al consumo del 2005; per esse la prescrizione decorre, rispettivamente, dal 14 febbraio 2005 e dal 14 febbraio 2006, in linea con la statuizione sopra richiamata;
e per l'ultima fattura in ordine cronologico, tra quelle riportate e nell'attestazione del convenuto, emessa nel 2011 e riferita allo stesso periodo CP_1
di consumo, il termine è iniziato e decorrere il 14 febbraio 2012; la prescrizione quinquennale è, pertanto, ampiamente maturata rispetto a tutti i crediti per canone idrico di cui alle fatture riportate nell'attestazione notificata dal convenuto al CP_1
attore. Ma anche a voler ritenere non applicabile il principio espresso dalla Parte_1
sopra citata sentenza ed a voler, invece, ritenere decorrente la prescrizione dalla data di scadenza indicata in ogni fattura, il termine quinquennale è, comunque, ampiamente decorso, anche con riferimento all'ultima fattura emessa dal n. 7404 del CP_1
27.05.2011, la cui scadenza è del 16.12.2011. Riguardo alla fattura n.164779 del
30.10.2007, rispetto alla quale parte convenuta afferma, in ogni caso, non maturata la prescrizione in quanto il relativo credito è stato accertato con sentenza del Giudice di
Pace del 2015, si fa rilevare che, sebbene la prescrizione sia stata interrotta dall'accertamento giudiziale, il nuovo termine di prescrizione quinquennale decorre dalla suddetta sentenza ed, in mancanza di ulteriori interruzioni, non attestate da parte convenuta, è maturato nel 2020. Si fa, peraltro, rilevare che le scadenze delle fatture non sono state riportate nell'attestazione inviata dal convenuto al Condominio CP_1
attore, ma sono riscontrabili nelle copie delle stesse fatture, prodotte da parte convenuta nel presente giudizio ma mai inoltrate precedentemente a parte attrice;
quest'ultima circostanza non è stata smentita dal convenuto e, pertanto, conferma anche la CP_1
fondatezza delle doglianze di parte attrice in merito all'indeterminatezza del credito fatto valere dal convenuto attraverso la sola generica attestazione notificata all'attore il
3.11.2022, a distanza, quindi, di diversi anni dai consumi di riferimento. L'accoglimento della domanda di accertamento della maturata prescrizione supera, comunque, ogni altra contestazione nel merito. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, il convenuto, in persona del sindaco pro tempore, è tenuto e Controparte_1
rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano, ex DM Parte_1
147/2022 secondo lo scaglione di riferimento, e tenuto conto dell'attività processuale, in
€ 2.906,00 per compensi, oltre IVA e CPA , spese forfettarie e spese vive per € 271,62
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.921/2023 R.G, vertente tra in persona dell'amministratore pro tempore, attore, e Parte_1 [...]
, in persona del sindaco pro tempore, convenuto così provvede: Controparte_1
1. accoglie le domande attoree e, per l'effetto dichiara l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditorie avanzate dell'Ente convenuto nei confronti del
Condominio attore, relative al canone idrico integrato erogato con riferimento alle annualità 2004,2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, per un ammontare complessivo di
€ 23.559,19, di cui alle fatture n. 10087/2006, 9498/2007, 164779/2007, 8055/2009,
7801/2009, 7608/2010, 7404/2011, riportate nell'attestazione della situazione debitoria redatta dal convenuto ed allegata all'atto di citazione; CP_1
2. per l'effetto, dichiara la non tenutezza da parte dell'attore, ad alcun titolo, della complessiva somma di € 23.559,19, riferita al canone idrico integrato, per le annualità dal
2004 al 2011, di cui alle fatture sopra indicate, riportate nell' attestazione della situazione debitoria redatta dal convenuto ed allegata all'atto di citazione. CP_1
3.condanna parte convenuta alla rifusione delle spese legali in favore di parte attrice, che liquida in € 2.906,00, oltre IVA, CPA, come per legge, spese forfettarie al 15%. e spese vive per € 271,62
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 19.02.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Francesca Versaci