Articolo 3 della Legge 24 ottobre 1975, n. 810
Articolo 2
Versione
12 febbraio 1976
Art. 3.

Gli atti di concessione che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata dall'articolo 15 della convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.

Entrata in vigore il 12 febbraio 1976