Art. 3.
Gli atti di concessione che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata dall'articolo 15 della convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.
Gli atti di concessione che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata dall'articolo 15 della convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.