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Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02576/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 23/02/2026
N. 01457 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02576/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2576 del 2024, proposto da
NE DE PO, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello EP OL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio DO ST CI in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
UR RI ed IO AN, non costituiti in giudizio N. 02576/2024 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 39/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. Marco GA
e uditi per le parti gli avvocati Francesco Pignatiello per delega dell'avvocato Marcello
EP OL e IO De TA in sostituzione dell'avvocato Sabato Criscuolo.;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia della SCIA in sanatoria presentata dall'appellante in data 10 gennaio 2020.
L'opera di cui si controverte è così descritta:
“tettoia in legno sul confine lato est con tre pilastrini in legno e copertura con travi sempre in legno ancorate al preesistente fabbricato su due lati e doghe in senso trasversale con sovrastante tegole; le dimensioni della struttura erano di ml. 5,22 x
2,92 = mq 15,24 con altezza alla gronda di ml. 2,80 mentre al colmo di ml. 3,23”
Il provvedimento impugnato reca la declaratoria di inefficacia della SCIA in sanatoria n.10/2020 di cui al prot.n.1729 del 10 gennaio 2020, per non conformabilità della stessa, in ragione della carenza “dell'atto di assenso del confinante in merito al posizionamento sul confine dei piedritti della tettoia, nel rispetto degli artt. 8 (tettoia aperta su almeno due lati, senza incidenza volumetrica e quindi senza pannellatura) e N. 02576/2024 REG.RIC.
12 del RUEC vigente ed in merito agli aspetti civilistici che sono incisi dal rialzo del calpestio di cui alla DIA n.428/2007”.
Il Tar ha ritenuto infondate le censure inerenti i profili procedimentali, inerenti agli aspetti motivazionali o di consolidamento della posizione giuridica sottesa alla SCIA.
In particolare il Tar ha osservato che dalla lettura del provvedimento prot. 47865 del
9 agosto 2023, si desume chiaramente l'iter motivazionale del diniego.
Così “nella tettoia in legno il rialzo della quota di imposta, in uno alla realizzazione della pannellatura frontale, determina che la stessa si ritrovi ad essere interposta tra due pareti di manufatti edilizi ed un terzo lato (pannellatura sovrastante di chiusura), con la conseguenza che la stessa è configurabile come volume e non più come mera tettoia aperta ai sensi ex art. 8 del RUEC. Per tali caratteristiche, la tettoia si rivela suscettibile di configurare un organismo edilizio avente propria rilevanza urbanistica.
Né vale ipotizzare la preesistenza del manufatto rispetto al titolo edilizio (condono) dello stabile, visto che la nuova struttura si presenta significativamente diversa, per quota di imposta, materiali, punto di appoggio alla parete del fabbricato, opere sul confine, rispetto al manufatto preesistente. I sostegni della tettoia sono posizionati sul confine di proprietà; pertanto, non rispettando le distanze minime dal confine, ai sensi dell'art. 12 del RUEC, si determina interferenza delle opere con il confine proprietario, che è rilevante anche dal punto di vista urbanistico, in difetto dell'assenso del proprietario confinante richiesto dall'art. 12 del RUEC.
Di conseguenza il Tar ha ritenuto l'insanabilità delle opere, stante il contrasto delle stesse rispetto alle previsioni degli artt. 8 e 12 del RUEC.
Il Tar ha altresì osservato che l'opera edilizia, che non abbia carattere del tutto temporaneo, debba comunque rispettare le distanze dalle proprietà e dal confine, a nulla rilevando in contrario i materiali impiegati nella costruzione o l'eventuale esclusione dell'obbligo del rilascio del permesso di costruire. N. 02576/2024 REG.RIC.
2. Parte appellante premette che di condividere la sentenza appellata nella parte in cui il Tar ha dichiarato “improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse”, il ricorso introduttivo ed i primi due motivi aggiunti, ritenendo che “gli atti impugnati con i suddetti gravami sono stati evidentemente superati dal nuovo provvedimento, oggetto di impugnazione mediante terzo ricorso per motivi aggiunti.
Parte appellante lamenta che il Tar non abbia ritenuto il consolidamento della SCIA sulla base dell'art. 19, comma 3, 4 e 6-bis, della legge n. 241 del 1990.
Espone che a fronte della SCIA presentata il 10 gennaio 2020 (prot. 1729), con nota del 28 gennaio 2020 (prot. 1729) il Comune di Nocera Inferiore, comunicato “che il complesso delle opere è assentibile sotto il profilo urbanistico e edilizio”, chiedeva all'esponente l'integrazione della “seguente documentazione:
-) Ricevuta attestante il pagamento della sanzione amministrativa per un importo pari ad € 516,00 da versare sul CC 18977843 del Comune di Nocera Inferiore – Servizio
Tesoreria;
-) Grafici integrativi nel rispetto della norma del CC in materia di affacci e vedute ed in ossequio all'art. 8 del RUEC;
-) Autorizzazione sismica in sanatoria”.
Parte appellante, dopo aver inizialmente trasmesso, in data 27 febbraio 2020 (prot.
12413), la “ricevuta attestante il pagamento della sanzione amministrativa per un importo pari ad € 516,00” ed i “grafici architettonici integrativi”, in data 28 maggio
2020 mediante la trasmissione dell'autorizzazione sismica rilasciatale dal Genio
Civile di Salerno, completava l'integrazione documentale che gli era stata richiesta dal Comune di Nocera Inferiore.
Ne consegue che, secondo parte appellante, una volta avutasi l'integrazione documentale, compreso il versamento della sanzione amministrativa, può ritenersi per avvenuta la formazione del titolo edilizio abilitativo mediante SCIA in sanatoria, con N. 02576/2024 REG.RIC.
conseguente piena operatività del modulo procedimentale di cui all'art. 19, comma 3,
4 e 6-bis, della legge n. 241 del 1990.
Parte appellante fa presente che la S.C.I.A. in questione è stata presentata il 10 gennaio
2020 (prot. 1729) e l'integrazione documentale chiesta dal Comune sarebbe stata soddisfatta il 28 maggio 2020.
Da questa data sarebbe iniziato a decorrere il termine di 30 giorni, ex art. 19 commi 3
e 6-bis della l. n. 241/1990, per l'esercizio del potere di inibitoria.
Senonché lamenta che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo era stato adottato solo il 21 luglio 2020 (prot. 27410), quindi ben oltre il termine perentorio stabilito per l'esercizio del potere di inibitoria della SCIA edilizia.
Ritiene che il provvedimento di diniego del 9 agosto 2023 sarebbe illegittimo perché adottato in aperta violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 19 della l. n. 241/1990.
In particolare, una volta decorso il termine di 30 giorni per l'inibitoria ex commi 3 dell'art. 19 della legge n. 241/1990 della SCIA edilizia, il potere inibitorio potrebbe essere esercitato solo in presenza delle condizioni” previste dall'art. 21-nonies della stessa legge n. 241 del 1990 che nel caso di specie non sussisterebbero.
Parte appellante lamenta altresì l'erroneità della sentenza appellata con riferimento alla necessità del consenso del confinante e alla rilevanza urbanistica delle modifiche della tettoia.
Ritiene che la tettoia non possa essere assimilata ad una nuova costruzione.
Fa riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, secondo cui “nella tettoia il rialzo della quota di imposta, in uno alla realizzazione della pennellatura frontale, determina che la stessa si ritrovi ad essere interposta tra due pareti di manufatti edilizi ed un terzo lato (pennellatura sovrastante di chiusura), con la conseguenza che la stessa è configurabile come volume e non più come mera tettoia aperta ex art. 8 del RUEC”. N. 02576/2024 REG.RIC.
Ritiene che comunque la struttura resterebbe assimilabile alla nozione di tettoia aperta tipizzata dal ridetto art. 8 del RUEC (“per tettoia si intende un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura intelaiata poggiante su pilastri, coperta con struttura rigida e aperta su due o più lati”).
Si tratterebbe di tettoia aperta.
Fa riferimento alla motivazione del provvedimento del 9 agosto 2023, secondo cui “la tipologia di pannellatura indicata non garantisce l'assenza di interferenza visiva tra confinanti, permanendo fori o simili”.
Non si tratterebbe pertanto di parete chiusa.
Ritiene che il rispetto della normativa sulle distanze non configura una questione di carattere urbanistico.
Ritiene altresì che i piedritti posizionati sul confine per sostenere la tettoia non integrerebbero una nuova costruzione.
Secondo parte appellante inoltre le distanze minime previste dall'art. 12 del RUEC, alla luce di quanto previsto dal precedente art. 11, non si applicherebbero alle zone
“A” e “B”.
Il fabbricato per cui è causa ricade in zona “B”, per cui anche per tale ragione non potrebbe trovare applicazione l'art. 12 RUEC.
3. Il Comune di Nocera Inferiore si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
Espone in fatto quanto segue.
La sig.ra DE PO NE è proprietaria di un immobile per civile abitazione ubicato alla via G. Falcone n. 76 di Nocera Inferiore, sul quale, a seguito di accertamento (rapporto prot. n. 47709 del 3 settembre 2019), il Comune rilevava l'abusiva realizzazione di una “tettoia in legno sul confine lato Est con n. 3 pilastrini in legno e copertura con travi sempre in legno ancorate al preesistente fabbricato su due lati e doghe in senso trasversale con sovrastante tegole; le dimensioni della N. 02576/2024 REG.RIC.
struttura erano di ml. 5,22 x 2,92 = mq 15,24 con altezza alla gronda di ml. 2,80 mentre al colmo di ml.3,23”.
Il Comune di Nocera Inferiore emanava in conseguenza l'ordinanza di demolizione prot. n. 58626 del 17 ottobre 2019, notificata in data 15 novembre 2019, mai impugnata dalla sig.ra DE PO, prestando in tal modo ampia ed indiscussa acquiescenza alla natura abusiva delle opere.
La ricorrente, in data 10 gennaio 2020, presentava S.C.I.A. in sanatoria, sulla quale, con nota prot. n. 1729 del 13 febbraio 2020, l'Ufficio tecnico richiedeva la documentazione integrativa già in precedenza richiamata.
A questo punto, il Comando di Polizia Locale di Nocera Inferiore, con verbale prot.
n. 16393 del 27 marzo 2020, accertava l'inottemperanza all'ordinanza di ripristino.
Solo in seguito a tale sopralluogo - precisamente in data 28 maggio 2020 - la ricorrente completava l'integrazione documentale producendo l'autorizzazione sismica in sanatoria e il certificato di collaudo statico, dichiarando nel contempo che “quanto al rispetto delle norme del Codice civile in materia di affacci e vedute, la tettoia di che trattasi verrà dotata di idonea schermatura, tale da impedire l'assoluto affaccio e veduta così come indicato nei grafici integrativi già inviati con missiva prot. n. 12413 del 27.02.2020.
Quanto in ossequio all'art.8 del RUEC. non trattasi di nuova edificazione a confine, ma di straordinaria manutenzione/ristrutturazione di preesistente ed acclarata tettoria che aveva struttura leggera in ferro e lamiera.”.
Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, con provvedimento prot. n. 27410 del 21 luglio 2020, dichiarava l'archiviazione del procedimento di S.C.I.A., che la sig.ra
DE PO impugnava con ricorso dinanzi al TAR Salerno, iscritto al numero di R.G.
1510/2020 senza richiesta cautelare.
A seguito della notifica del ricorso, il Responsabile del Servizio Edilizia del Comune di Nocera Inferiore, accertato che la contestazione di inadempienza all'ordinanza di N. 02576/2024 REG.RIC.
demolizione era avvenuta in pendenza di S.C.I.A. in sanatoria, emanava la nota prot.
n. 74439 del 14 dicembre 2021 recante annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 27410 del 21 luglio 2020 e contestuale formulazione di motivi ostativi all'efficacia della S.C.I.A. in sanatoria, sui seguenti, essenziali rilievi:
- la struttura si presenta significativamente diversa, per quota di imposta, materiali, punto di appoggio alla parete del fabbricato, opere sul confine, rispetto al manufatto preesistente, sicché non è qualificabile come mero rinnovamento del preesistente;
- la pannellatura realizzata per porre soluzione all'interferenza visiva con la proprietà confinante determina la chiusura dello spazio, configurando la realizzazione di un volume e non di una tettoia aperta non computabile;
- a fronte dell'interferenza delle opere con il confine proprietario, difetta l'assenso del proprietario confinante richiesto dall'art. 12 del RUEC.
Stante l'assenza di riscontro da parte del privato al preavviso di rigetto, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ha concluso il procedimento di diniego ed inefficacia della predetta S.C.I.A., con provvedimento prot. 1405 dell'11 gennaio 2022, fondato sui motivi ostativi non opposti dalla ricorrente.
Tale provvedimento è stato gravato dalla sig.ra DE PO con il primo ricorso per motivi aggiunti proposti nel giudizio R.G. n. 1510/2020, anche stavolta, senza richiesta di tutela cautelare.
Da ultimo, il Comune, stando l'efficacia del rigetto della sanatoria ed essendosi pienamente riespansi gli effetti dell'ordinanza di demolizione prot. n. 58626 del 17 ottobre 2019 sospesi in pendenza della SCIA, nel contestare l'inottemperanza, con atto prot. n. 14544 del 6 marzo 2023, ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 2.500,00 e, con atto prot. n. 19351 del 27 marzo 2023, ha preannunciato l'esecuzione del ripristino in danno, decorsi trenta giorni dalla notifica.
Avverso ultimi tali provvedimenti, la ricorrente ha proposto il secondo atto per motivi aggiunti. N. 02576/2024 REG.RIC.
Il TAR Salerno, adito in sede cautelare, con ordinanza n. 1105/2023, ha accolto la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente alla stregua della seguente motivazione:
“Ritenuto che, a mente dell'art. 19, comma 3, L. 241/1990, “qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente,
l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime; ' Considerato che, pur essendo astrattamente possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti, tale invito non risulta essere stato formulato; Ritenuto che, alle esigenze cautelari illustrate, può sopperirsi, disponendo il riesame del provvedimento impugnato, in contraddittorio tra le parti, da eseguirsi entro 90 giorni dalla notificazione della presente decisione, a cura del ricorrente'.
Il Comune di Nocera Inferiore, al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla predetta ordinanza, con nota prot. n. 38440 del 22 giugno 2023, ha comunicato che ai fini della conformabilità, ex art.19 co III della L.241/1990, della SCIA in sanatoria n.
10/2020, è necessario acquisire l'atto di assenso del confinante in merito al posizionamento sul confine dei piedritti della tettoia, nel rispetto degli artt. 8 (tettoia aperta su almeno due lati, senza incidenza volumetrica e quindi senza pannellatura) e
12 del RUEC vigente ed in merito agli aspetti civilistici che sono incisi dal rialzo del calpestio di cui alla DIA n.428/2007.
La DE PO ha presentato in data 21 luglio 2023 (prot. n. 44617) proprie osservazioni con le quali si è limitata a dedurre che “è stato già dimostrato ... che era assolutamente pretestuoso richiedere il preventivo atto di assenso del confinante, non essendo i sostegni della tettoia un'opera edilizia giuridicamente rilevante ai fini del calcolo delle distanze”.
Il Comune di Nocera Inferiore, quindi, con provvedimento prot. 47865 del 9 agosto
2023 esaminava e respingeva motivatamente le osservazioni del privato (in quanto N. 02576/2024 REG.RIC.
esse “non permettono di riscontrare la richiesta di documentazione ai fini della conformabilità della SCIA in sanatoria in oggetto, in quanto persiste l'assenza dell'
“atto di assenso del confinante in merito al posizionamento sul confine dei piedritti della tettoia, nel rispetto degli artt. 8 (tettoia aperta su almeno due lati, senza incidenza volumetrica e quindi senza pannellatura) e 12 del RUEC vigente ed in merito agli aspetti civilistici che sono incisi dal rialzo del calpestio di cui alla DIA n.428/2007,' richiesto con prot.n.38440 del 22.06.2023”).
Il Comune di Nocera Inferiore ha dunque statuito la non conformabilità della SCIA in sanatoria n. 10/2020 e ne ha dichiarato l'inefficacia per difformità con la disciplina urbanistica vigente (artt. 8 e 12 del RUEC vigente).
Avverso tale provvedimento è stato proposto il terzo ricorso per motivi aggiunti.
All'udienza pubblica del 19 dicembre 2023, la causa è stata introitata in decisione e con la sentenza n. 39/2024 il ricorso principale ed i primi due motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse atteso che gli atti impugnati con tali gravami sono stati superati dal provvedimento impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti, quest'ultimo respinto siccome infondato.
4. Preliminarmente il collegio osserva che non è oggetto d'appello la declaratoria d'improcedibilità (contenuta nella sentenza appellata) del ricorso principale e dei primi due motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse.
L'appello è infondato.
Il collegio ritiene che non possa essere sostenuta la tesi secondo cui si sarebbe perfezionata la formazione del titolo edilizio abilitativo mediante SCIA in sanatoria, in relazione a quanto previsto dall'art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, della legge n. 241 del
1990.
Il collegio ribadisce l'orientamento già fatto proprio dal Consiglio di Stato (così
Sezione Settima n° 6169 del 14 luglio 2025, Sezione Seconda n° 1708 del 23 febbraio
2023), secondo cui l'art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001non prevede un'ipotesi di silenzio N. 02576/2024 REG.RIC.
significativo, a differenza dell'art. 36 del medesimo d.P.R., ma al contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento.
Dalla lettura della norma emerge che la definizione della procedura di sanatoria non può prescindere dall'intervento del responsabile del procedimento competente a determinare, in caso di esito favorevole, il quantum della somma dovuta sulla base della valutazione dell'aumento di valore dell'immobile compiuta dall'Agenzia del
Territorio.
Al tempo stesso la soluzione appare più conforme alla ratio della sanatoria di opere abusive già realizzate, che necessita di una valutazione espressa dell'amministrazione sulla sussistenza della doppia conformità, rispetto al regime di opere ancora da realizzare alle quali si attaglia la disciplina ordinaria della S.C.I.A., come metodo di semplificazione del regime abilitativo edilizio.
Ne deriva che il Comune deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla
SCIA in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui al citato art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001.
Ne consegue che non sono stati adottati in carenza di potere:
a) il provvedimento prot. n. 38440 del 22 giugno 2023 con il quale, in sede di verifica della conformabilità ex art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 della S.C.I.A. edilizia in sanatoria prot. n. 1729 del 10 gennaio 2020, è stato richiesto di produrre “l'atto di assenso del confinante in merito al posizionamento sul confine dei piedritti della tettoia”;
b) il provvedimento prot. 0047865 del 9 agosto 2023 con cui è stata dichiarata la “non conformabilità” ex art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 della S.C.I.A. edilizia in sanatoria prot. n. 1729 del 10 gennaio 2020. N. 02576/2024 REG.RIC.
5. E' parimenti infondata la censura secondo cui non sarebbe necessario il nullaosta del confinante e non sarebbero rilevanti dal punto di vista urbanistico le modifiche della tettoia.
Rispetto al manufatto preesistente la tettoia si presenta diversa, per quota di imposta, materiali, punto di appoggio alla parete del fabbricato, opere sul confine.
Infatti i sostegni della tettoia sono posizionati sul confine di proprietà, non rispettando le distanze minime dal confine, ai sensi dell'art. 12 del RUEC, con conseguente necessità di acquisire l'assenso del confinante.
Correttamente l'Ufficio con la nota prot.n.38440 del 22 giugno 2023 comunicava le condizioni per la conformabilità della SCIA in sanatoria n.10/2020 ossia la necessità dell'atto di assenso del confinante in merito al posizionamento sul confine dei piedritti della tettoia, nel rispetto degli artt. 8 (tettoia aperta su almeno due lati, senza incidenza volumetrica e quindi senza pannellatura) e 12 del RUEC vigente ed in merito agli aspetti civilistici che sono incisi dal rialzo del calpestio di cui alla DIA n. 428/2007.
Parte appellante proponeva nella pratica SCIA in sanatoria del 2020 una soluzione per rispettare le norme del Codice Civile su affaccio e veduta, data la nuova quota di imposta della tettoia, che evidenzia fori o simili che da un lato non risolvono l'interferenza visiva e dall'altro configura una tettoia che si sviluppa tra tre pareti in continuità, in contrasto con la definizione di tettoia contenuta nell'art.8 del RUEC vigente (“…aperta su due o più lati…”).
La presenza dei fori su una parete d'altro canto non determina la perdita della funzione di chiusura di ambiente propria della parete, anche considerando la documentazione progettuale sul punto depositata in giudizio.
In relazione a quanto sopra il Comune di Nocera Inferiore risulta avere correttamente applicato gli articoli 8 e 12 del regolamento edilizio.
Infatti l'art. 8 del regolamento edilizio stabilisce che per tettoia si intende un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura intelaiata N. 02576/2024 REG.RIC.
poggiante su pilastri, coperta con struttura rigida e aperta su due o più lati e che gli elementi verticali devono rispettare le norme sulle distanze.
Il collegio osserva che tale prescrizione del regolamento edilizio si applica anche ai manufatti che possono essere definiti tettoie per essere aperti su due lati.
L'art. 12 del regolamento edilizio disciplina le distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree a destinazione pubblica. Stabilisce che la distanza degli edifici dai confini di proprietà dovrà essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di metri 5 e che la distanza minima degli edifici dai confini di proprietà può essere ridotta a metri zero se
è intercorso un accordo tra i proprietari confinanti.
Parte appellante non ha provato che tale disciplina non si applichi in quanto ritiene trattarsi di zona B.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Come in primo grado e tenendo conto della complessa articolazione del procedimento amministrativo nel caso di specie, le spese dell'appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese dell'appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD CO, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere N. 02576/2024 REG.RIC.
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco GA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Marco GA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
UD CO
Pubblicato il 23/02/2026
N. 01457 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02576/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2576 del 2024, proposto da
NE DE PO, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello EP OL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio DO ST CI in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
UR RI ed IO AN, non costituiti in giudizio N. 02576/2024 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 39/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. Marco GA
e uditi per le parti gli avvocati Francesco Pignatiello per delega dell'avvocato Marcello
EP OL e IO De TA in sostituzione dell'avvocato Sabato Criscuolo.;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia della SCIA in sanatoria presentata dall'appellante in data 10 gennaio 2020.
L'opera di cui si controverte è così descritta:
“tettoia in legno sul confine lato est con tre pilastrini in legno e copertura con travi sempre in legno ancorate al preesistente fabbricato su due lati e doghe in senso trasversale con sovrastante tegole; le dimensioni della struttura erano di ml. 5,22 x
2,92 = mq 15,24 con altezza alla gronda di ml. 2,80 mentre al colmo di ml. 3,23”
Il provvedimento impugnato reca la declaratoria di inefficacia della SCIA in sanatoria n.10/2020 di cui al prot.n.1729 del 10 gennaio 2020, per non conformabilità della stessa, in ragione della carenza “dell'atto di assenso del confinante in merito al posizionamento sul confine dei piedritti della tettoia, nel rispetto degli artt. 8 (tettoia aperta su almeno due lati, senza incidenza volumetrica e quindi senza pannellatura) e N. 02576/2024 REG.RIC.
12 del RUEC vigente ed in merito agli aspetti civilistici che sono incisi dal rialzo del calpestio di cui alla DIA n.428/2007”.
Il Tar ha ritenuto infondate le censure inerenti i profili procedimentali, inerenti agli aspetti motivazionali o di consolidamento della posizione giuridica sottesa alla SCIA.
In particolare il Tar ha osservato che dalla lettura del provvedimento prot. 47865 del
9 agosto 2023, si desume chiaramente l'iter motivazionale del diniego.
Così “nella tettoia in legno il rialzo della quota di imposta, in uno alla realizzazione della pannellatura frontale, determina che la stessa si ritrovi ad essere interposta tra due pareti di manufatti edilizi ed un terzo lato (pannellatura sovrastante di chiusura), con la conseguenza che la stessa è configurabile come volume e non più come mera tettoia aperta ai sensi ex art. 8 del RUEC. Per tali caratteristiche, la tettoia si rivela suscettibile di configurare un organismo edilizio avente propria rilevanza urbanistica.
Né vale ipotizzare la preesistenza del manufatto rispetto al titolo edilizio (condono) dello stabile, visto che la nuova struttura si presenta significativamente diversa, per quota di imposta, materiali, punto di appoggio alla parete del fabbricato, opere sul confine, rispetto al manufatto preesistente. I sostegni della tettoia sono posizionati sul confine di proprietà; pertanto, non rispettando le distanze minime dal confine, ai sensi dell'art. 12 del RUEC, si determina interferenza delle opere con il confine proprietario, che è rilevante anche dal punto di vista urbanistico, in difetto dell'assenso del proprietario confinante richiesto dall'art. 12 del RUEC.
Di conseguenza il Tar ha ritenuto l'insanabilità delle opere, stante il contrasto delle stesse rispetto alle previsioni degli artt. 8 e 12 del RUEC.
Il Tar ha altresì osservato che l'opera edilizia, che non abbia carattere del tutto temporaneo, debba comunque rispettare le distanze dalle proprietà e dal confine, a nulla rilevando in contrario i materiali impiegati nella costruzione o l'eventuale esclusione dell'obbligo del rilascio del permesso di costruire. N. 02576/2024 REG.RIC.
2. Parte appellante premette che di condividere la sentenza appellata nella parte in cui il Tar ha dichiarato “improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse”, il ricorso introduttivo ed i primi due motivi aggiunti, ritenendo che “gli atti impugnati con i suddetti gravami sono stati evidentemente superati dal nuovo provvedimento, oggetto di impugnazione mediante terzo ricorso per motivi aggiunti.
Parte appellante lamenta che il Tar non abbia ritenuto il consolidamento della SCIA sulla base dell'art. 19, comma 3, 4 e 6-bis, della legge n. 241 del 1990.
Espone che a fronte della SCIA presentata il 10 gennaio 2020 (prot. 1729), con nota del 28 gennaio 2020 (prot. 1729) il Comune di Nocera Inferiore, comunicato “che il complesso delle opere è assentibile sotto il profilo urbanistico e edilizio”, chiedeva all'esponente l'integrazione della “seguente documentazione:
-) Ricevuta attestante il pagamento della sanzione amministrativa per un importo pari ad € 516,00 da versare sul CC 18977843 del Comune di Nocera Inferiore – Servizio
Tesoreria;
-) Grafici integrativi nel rispetto della norma del CC in materia di affacci e vedute ed in ossequio all'art. 8 del RUEC;
-) Autorizzazione sismica in sanatoria”.
Parte appellante, dopo aver inizialmente trasmesso, in data 27 febbraio 2020 (prot.
12413), la “ricevuta attestante il pagamento della sanzione amministrativa per un importo pari ad € 516,00” ed i “grafici architettonici integrativi”, in data 28 maggio
2020 mediante la trasmissione dell'autorizzazione sismica rilasciatale dal Genio
Civile di Salerno, completava l'integrazione documentale che gli era stata richiesta dal Comune di Nocera Inferiore.
Ne consegue che, secondo parte appellante, una volta avutasi l'integrazione documentale, compreso il versamento della sanzione amministrativa, può ritenersi per avvenuta la formazione del titolo edilizio abilitativo mediante SCIA in sanatoria, con N. 02576/2024 REG.RIC.
conseguente piena operatività del modulo procedimentale di cui all'art. 19, comma 3,
4 e 6-bis, della legge n. 241 del 1990.
Parte appellante fa presente che la S.C.I.A. in questione è stata presentata il 10 gennaio
2020 (prot. 1729) e l'integrazione documentale chiesta dal Comune sarebbe stata soddisfatta il 28 maggio 2020.
Da questa data sarebbe iniziato a decorrere il termine di 30 giorni, ex art. 19 commi 3
e 6-bis della l. n. 241/1990, per l'esercizio del potere di inibitoria.
Senonché lamenta che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo era stato adottato solo il 21 luglio 2020 (prot. 27410), quindi ben oltre il termine perentorio stabilito per l'esercizio del potere di inibitoria della SCIA edilizia.
Ritiene che il provvedimento di diniego del 9 agosto 2023 sarebbe illegittimo perché adottato in aperta violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 19 della l. n. 241/1990.
In particolare, una volta decorso il termine di 30 giorni per l'inibitoria ex commi 3 dell'art. 19 della legge n. 241/1990 della SCIA edilizia, il potere inibitorio potrebbe essere esercitato solo in presenza delle condizioni” previste dall'art. 21-nonies della stessa legge n. 241 del 1990 che nel caso di specie non sussisterebbero.
Parte appellante lamenta altresì l'erroneità della sentenza appellata con riferimento alla necessità del consenso del confinante e alla rilevanza urbanistica delle modifiche della tettoia.
Ritiene che la tettoia non possa essere assimilata ad una nuova costruzione.
Fa riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, secondo cui “nella tettoia il rialzo della quota di imposta, in uno alla realizzazione della pennellatura frontale, determina che la stessa si ritrovi ad essere interposta tra due pareti di manufatti edilizi ed un terzo lato (pennellatura sovrastante di chiusura), con la conseguenza che la stessa è configurabile come volume e non più come mera tettoia aperta ex art. 8 del RUEC”. N. 02576/2024 REG.RIC.
Ritiene che comunque la struttura resterebbe assimilabile alla nozione di tettoia aperta tipizzata dal ridetto art. 8 del RUEC (“per tettoia si intende un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura intelaiata poggiante su pilastri, coperta con struttura rigida e aperta su due o più lati”).
Si tratterebbe di tettoia aperta.
Fa riferimento alla motivazione del provvedimento del 9 agosto 2023, secondo cui “la tipologia di pannellatura indicata non garantisce l'assenza di interferenza visiva tra confinanti, permanendo fori o simili”.
Non si tratterebbe pertanto di parete chiusa.
Ritiene che il rispetto della normativa sulle distanze non configura una questione di carattere urbanistico.
Ritiene altresì che i piedritti posizionati sul confine per sostenere la tettoia non integrerebbero una nuova costruzione.
Secondo parte appellante inoltre le distanze minime previste dall'art. 12 del RUEC, alla luce di quanto previsto dal precedente art. 11, non si applicherebbero alle zone
“A” e “B”.
Il fabbricato per cui è causa ricade in zona “B”, per cui anche per tale ragione non potrebbe trovare applicazione l'art. 12 RUEC.
3. Il Comune di Nocera Inferiore si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
Espone in fatto quanto segue.
La sig.ra DE PO NE è proprietaria di un immobile per civile abitazione ubicato alla via G. Falcone n. 76 di Nocera Inferiore, sul quale, a seguito di accertamento (rapporto prot. n. 47709 del 3 settembre 2019), il Comune rilevava l'abusiva realizzazione di una “tettoia in legno sul confine lato Est con n. 3 pilastrini in legno e copertura con travi sempre in legno ancorate al preesistente fabbricato su due lati e doghe in senso trasversale con sovrastante tegole; le dimensioni della N. 02576/2024 REG.RIC.
struttura erano di ml. 5,22 x 2,92 = mq 15,24 con altezza alla gronda di ml. 2,80 mentre al colmo di ml.3,23”.
Il Comune di Nocera Inferiore emanava in conseguenza l'ordinanza di demolizione prot. n. 58626 del 17 ottobre 2019, notificata in data 15 novembre 2019, mai impugnata dalla sig.ra DE PO, prestando in tal modo ampia ed indiscussa acquiescenza alla natura abusiva delle opere.
La ricorrente, in data 10 gennaio 2020, presentava S.C.I.A. in sanatoria, sulla quale, con nota prot. n. 1729 del 13 febbraio 2020, l'Ufficio tecnico richiedeva la documentazione integrativa già in precedenza richiamata.
A questo punto, il Comando di Polizia Locale di Nocera Inferiore, con verbale prot.
n. 16393 del 27 marzo 2020, accertava l'inottemperanza all'ordinanza di ripristino.
Solo in seguito a tale sopralluogo - precisamente in data 28 maggio 2020 - la ricorrente completava l'integrazione documentale producendo l'autorizzazione sismica in sanatoria e il certificato di collaudo statico, dichiarando nel contempo che “quanto al rispetto delle norme del Codice civile in materia di affacci e vedute, la tettoia di che trattasi verrà dotata di idonea schermatura, tale da impedire l'assoluto affaccio e veduta così come indicato nei grafici integrativi già inviati con missiva prot. n. 12413 del 27.02.2020.
Quanto in ossequio all'art.8 del RUEC. non trattasi di nuova edificazione a confine, ma di straordinaria manutenzione/ristrutturazione di preesistente ed acclarata tettoria che aveva struttura leggera in ferro e lamiera.”.
Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, con provvedimento prot. n. 27410 del 21 luglio 2020, dichiarava l'archiviazione del procedimento di S.C.I.A., che la sig.ra
DE PO impugnava con ricorso dinanzi al TAR Salerno, iscritto al numero di R.G.
1510/2020 senza richiesta cautelare.
A seguito della notifica del ricorso, il Responsabile del Servizio Edilizia del Comune di Nocera Inferiore, accertato che la contestazione di inadempienza all'ordinanza di N. 02576/2024 REG.RIC.
demolizione era avvenuta in pendenza di S.C.I.A. in sanatoria, emanava la nota prot.
n. 74439 del 14 dicembre 2021 recante annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 27410 del 21 luglio 2020 e contestuale formulazione di motivi ostativi all'efficacia della S.C.I.A. in sanatoria, sui seguenti, essenziali rilievi:
- la struttura si presenta significativamente diversa, per quota di imposta, materiali, punto di appoggio alla parete del fabbricato, opere sul confine, rispetto al manufatto preesistente, sicché non è qualificabile come mero rinnovamento del preesistente;
- la pannellatura realizzata per porre soluzione all'interferenza visiva con la proprietà confinante determina la chiusura dello spazio, configurando la realizzazione di un volume e non di una tettoia aperta non computabile;
- a fronte dell'interferenza delle opere con il confine proprietario, difetta l'assenso del proprietario confinante richiesto dall'art. 12 del RUEC.
Stante l'assenza di riscontro da parte del privato al preavviso di rigetto, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ha concluso il procedimento di diniego ed inefficacia della predetta S.C.I.A., con provvedimento prot. 1405 dell'11 gennaio 2022, fondato sui motivi ostativi non opposti dalla ricorrente.
Tale provvedimento è stato gravato dalla sig.ra DE PO con il primo ricorso per motivi aggiunti proposti nel giudizio R.G. n. 1510/2020, anche stavolta, senza richiesta di tutela cautelare.
Da ultimo, il Comune, stando l'efficacia del rigetto della sanatoria ed essendosi pienamente riespansi gli effetti dell'ordinanza di demolizione prot. n. 58626 del 17 ottobre 2019 sospesi in pendenza della SCIA, nel contestare l'inottemperanza, con atto prot. n. 14544 del 6 marzo 2023, ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 2.500,00 e, con atto prot. n. 19351 del 27 marzo 2023, ha preannunciato l'esecuzione del ripristino in danno, decorsi trenta giorni dalla notifica.
Avverso ultimi tali provvedimenti, la ricorrente ha proposto il secondo atto per motivi aggiunti. N. 02576/2024 REG.RIC.
Il TAR Salerno, adito in sede cautelare, con ordinanza n. 1105/2023, ha accolto la richiesta cautelare avanzata dalla ricorrente alla stregua della seguente motivazione:
“Ritenuto che, a mente dell'art. 19, comma 3, L. 241/1990, “qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente,
l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime; ' Considerato che, pur essendo astrattamente possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti, tale invito non risulta essere stato formulato; Ritenuto che, alle esigenze cautelari illustrate, può sopperirsi, disponendo il riesame del provvedimento impugnato, in contraddittorio tra le parti, da eseguirsi entro 90 giorni dalla notificazione della presente decisione, a cura del ricorrente'.
Il Comune di Nocera Inferiore, al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla predetta ordinanza, con nota prot. n. 38440 del 22 giugno 2023, ha comunicato che ai fini della conformabilità, ex art.19 co III della L.241/1990, della SCIA in sanatoria n.
10/2020, è necessario acquisire l'atto di assenso del confinante in merito al posizionamento sul confine dei piedritti della tettoia, nel rispetto degli artt. 8 (tettoia aperta su almeno due lati, senza incidenza volumetrica e quindi senza pannellatura) e
12 del RUEC vigente ed in merito agli aspetti civilistici che sono incisi dal rialzo del calpestio di cui alla DIA n.428/2007.
La DE PO ha presentato in data 21 luglio 2023 (prot. n. 44617) proprie osservazioni con le quali si è limitata a dedurre che “è stato già dimostrato ... che era assolutamente pretestuoso richiedere il preventivo atto di assenso del confinante, non essendo i sostegni della tettoia un'opera edilizia giuridicamente rilevante ai fini del calcolo delle distanze”.
Il Comune di Nocera Inferiore, quindi, con provvedimento prot. 47865 del 9 agosto
2023 esaminava e respingeva motivatamente le osservazioni del privato (in quanto N. 02576/2024 REG.RIC.
esse “non permettono di riscontrare la richiesta di documentazione ai fini della conformabilità della SCIA in sanatoria in oggetto, in quanto persiste l'assenza dell'
“atto di assenso del confinante in merito al posizionamento sul confine dei piedritti della tettoia, nel rispetto degli artt. 8 (tettoia aperta su almeno due lati, senza incidenza volumetrica e quindi senza pannellatura) e 12 del RUEC vigente ed in merito agli aspetti civilistici che sono incisi dal rialzo del calpestio di cui alla DIA n.428/2007,' richiesto con prot.n.38440 del 22.06.2023”).
Il Comune di Nocera Inferiore ha dunque statuito la non conformabilità della SCIA in sanatoria n. 10/2020 e ne ha dichiarato l'inefficacia per difformità con la disciplina urbanistica vigente (artt. 8 e 12 del RUEC vigente).
Avverso tale provvedimento è stato proposto il terzo ricorso per motivi aggiunti.
All'udienza pubblica del 19 dicembre 2023, la causa è stata introitata in decisione e con la sentenza n. 39/2024 il ricorso principale ed i primi due motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse atteso che gli atti impugnati con tali gravami sono stati superati dal provvedimento impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti, quest'ultimo respinto siccome infondato.
4. Preliminarmente il collegio osserva che non è oggetto d'appello la declaratoria d'improcedibilità (contenuta nella sentenza appellata) del ricorso principale e dei primi due motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse.
L'appello è infondato.
Il collegio ritiene che non possa essere sostenuta la tesi secondo cui si sarebbe perfezionata la formazione del titolo edilizio abilitativo mediante SCIA in sanatoria, in relazione a quanto previsto dall'art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, della legge n. 241 del
1990.
Il collegio ribadisce l'orientamento già fatto proprio dal Consiglio di Stato (così
Sezione Settima n° 6169 del 14 luglio 2025, Sezione Seconda n° 1708 del 23 febbraio
2023), secondo cui l'art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001non prevede un'ipotesi di silenzio N. 02576/2024 REG.RIC.
significativo, a differenza dell'art. 36 del medesimo d.P.R., ma al contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento.
Dalla lettura della norma emerge che la definizione della procedura di sanatoria non può prescindere dall'intervento del responsabile del procedimento competente a determinare, in caso di esito favorevole, il quantum della somma dovuta sulla base della valutazione dell'aumento di valore dell'immobile compiuta dall'Agenzia del
Territorio.
Al tempo stesso la soluzione appare più conforme alla ratio della sanatoria di opere abusive già realizzate, che necessita di una valutazione espressa dell'amministrazione sulla sussistenza della doppia conformità, rispetto al regime di opere ancora da realizzare alle quali si attaglia la disciplina ordinaria della S.C.I.A., come metodo di semplificazione del regime abilitativo edilizio.
Ne deriva che il Comune deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla
SCIA in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui al citato art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001.
Ne consegue che non sono stati adottati in carenza di potere:
a) il provvedimento prot. n. 38440 del 22 giugno 2023 con il quale, in sede di verifica della conformabilità ex art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 della S.C.I.A. edilizia in sanatoria prot. n. 1729 del 10 gennaio 2020, è stato richiesto di produrre “l'atto di assenso del confinante in merito al posizionamento sul confine dei piedritti della tettoia”;
b) il provvedimento prot. 0047865 del 9 agosto 2023 con cui è stata dichiarata la “non conformabilità” ex art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 della S.C.I.A. edilizia in sanatoria prot. n. 1729 del 10 gennaio 2020. N. 02576/2024 REG.RIC.
5. E' parimenti infondata la censura secondo cui non sarebbe necessario il nullaosta del confinante e non sarebbero rilevanti dal punto di vista urbanistico le modifiche della tettoia.
Rispetto al manufatto preesistente la tettoia si presenta diversa, per quota di imposta, materiali, punto di appoggio alla parete del fabbricato, opere sul confine.
Infatti i sostegni della tettoia sono posizionati sul confine di proprietà, non rispettando le distanze minime dal confine, ai sensi dell'art. 12 del RUEC, con conseguente necessità di acquisire l'assenso del confinante.
Correttamente l'Ufficio con la nota prot.n.38440 del 22 giugno 2023 comunicava le condizioni per la conformabilità della SCIA in sanatoria n.10/2020 ossia la necessità dell'atto di assenso del confinante in merito al posizionamento sul confine dei piedritti della tettoia, nel rispetto degli artt. 8 (tettoia aperta su almeno due lati, senza incidenza volumetrica e quindi senza pannellatura) e 12 del RUEC vigente ed in merito agli aspetti civilistici che sono incisi dal rialzo del calpestio di cui alla DIA n. 428/2007.
Parte appellante proponeva nella pratica SCIA in sanatoria del 2020 una soluzione per rispettare le norme del Codice Civile su affaccio e veduta, data la nuova quota di imposta della tettoia, che evidenzia fori o simili che da un lato non risolvono l'interferenza visiva e dall'altro configura una tettoia che si sviluppa tra tre pareti in continuità, in contrasto con la definizione di tettoia contenuta nell'art.8 del RUEC vigente (“…aperta su due o più lati…”).
La presenza dei fori su una parete d'altro canto non determina la perdita della funzione di chiusura di ambiente propria della parete, anche considerando la documentazione progettuale sul punto depositata in giudizio.
In relazione a quanto sopra il Comune di Nocera Inferiore risulta avere correttamente applicato gli articoli 8 e 12 del regolamento edilizio.
Infatti l'art. 8 del regolamento edilizio stabilisce che per tettoia si intende un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura intelaiata N. 02576/2024 REG.RIC.
poggiante su pilastri, coperta con struttura rigida e aperta su due o più lati e che gli elementi verticali devono rispettare le norme sulle distanze.
Il collegio osserva che tale prescrizione del regolamento edilizio si applica anche ai manufatti che possono essere definiti tettoie per essere aperti su due lati.
L'art. 12 del regolamento edilizio disciplina le distanze minime degli edifici dai confini di proprietà e dalle aree a destinazione pubblica. Stabilisce che la distanza degli edifici dai confini di proprietà dovrà essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di metri 5 e che la distanza minima degli edifici dai confini di proprietà può essere ridotta a metri zero se
è intercorso un accordo tra i proprietari confinanti.
Parte appellante non ha provato che tale disciplina non si applichi in quanto ritiene trattarsi di zona B.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Come in primo grado e tenendo conto della complessa articolazione del procedimento amministrativo nel caso di specie, le spese dell'appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese dell'appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD CO, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere N. 02576/2024 REG.RIC.
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco GA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Marco GA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
UD CO