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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3591/2020 depositato il 13/07/2020
proposto da
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2344/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 37 e pubblicata il 24/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180053023569000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: Il difensore di parte contribuente chiede la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società per azioni AMA proponeva appello avverso la sentenza numero 2344/37/2020 emessa dall'allora
Commissione tributaria provinciale di Roma.
Conveniva in giudizio sia la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo una serie di eccezioni come meglio dettagliate in atto.
Concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso di primo grado ovvero la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, l'accoglimento delle proprie doglianze nonché la debenza delle somme di cui all'impugnata cartella di pagamento numero 09720180053023569000.
Si costituiva la ricorrente contestando quanto ex adverso dedotto chiedendo la revoca dell'impugnato atto della riscossione ovvero, in subordine, il pagamento della sola tassa al netto di sanzioni e di interessi.
Depositava, altresì, ulteriori e successive memorie illustrative attraverso le quali precisava di aver aderito alla definizione agevolata, cd rottamazione quater, pagando le prime due rate del piano di rateizzo del debito.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione spiegando, al contempo, appello incidentale.
All'udienza del 5 febbraio 2024 il difensore costituito per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedeva un rinvio in attesa della totale estinzione del debito rateizzato.
Aderendo alla richiesta così formulata la Corte sospendeva il giudizio rinviandone la discussione a nuovo ruolo.
Nella seduta del 12 gennaio 2026, sentito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva che successivamente è entrato in vigore l'articolo 12 bis del decreto legge numero 84 del 2025, convertito dalla legge numero 108 del 2025, il quale stabilisce, quale norma di interpretazione autentica, che il giudizio tributario si estingue già con il pagamento della prima rata o, se prevista, dell'unica rata dovuta. Da tanto discende, considerato il pagamento della prima rata come dato evincere dalla documentazione versata in atti e confermato, sia pure in maniera implicita, dall'Agente della riscossione nel corso della precedente udienza, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per l'adesione della parte alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo in dipendenza del pagamento, tra le altre, della prima rata di quanto dovuto in base al piano di rateizzo. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3591/2020 depositato il 13/07/2020
proposto da
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2344/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 37 e pubblicata il 24/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180053023569000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: Il difensore di parte contribuente chiede la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società per azioni AMA proponeva appello avverso la sentenza numero 2344/37/2020 emessa dall'allora
Commissione tributaria provinciale di Roma.
Conveniva in giudizio sia la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo una serie di eccezioni come meglio dettagliate in atto.
Concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso di primo grado ovvero la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, l'accoglimento delle proprie doglianze nonché la debenza delle somme di cui all'impugnata cartella di pagamento numero 09720180053023569000.
Si costituiva la ricorrente contestando quanto ex adverso dedotto chiedendo la revoca dell'impugnato atto della riscossione ovvero, in subordine, il pagamento della sola tassa al netto di sanzioni e di interessi.
Depositava, altresì, ulteriori e successive memorie illustrative attraverso le quali precisava di aver aderito alla definizione agevolata, cd rottamazione quater, pagando le prime due rate del piano di rateizzo del debito.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione spiegando, al contempo, appello incidentale.
All'udienza del 5 febbraio 2024 il difensore costituito per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedeva un rinvio in attesa della totale estinzione del debito rateizzato.
Aderendo alla richiesta così formulata la Corte sospendeva il giudizio rinviandone la discussione a nuovo ruolo.
Nella seduta del 12 gennaio 2026, sentito il relatore in pubblica udienza, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva che successivamente è entrato in vigore l'articolo 12 bis del decreto legge numero 84 del 2025, convertito dalla legge numero 108 del 2025, il quale stabilisce, quale norma di interpretazione autentica, che il giudizio tributario si estingue già con il pagamento della prima rata o, se prevista, dell'unica rata dovuta. Da tanto discende, considerato il pagamento della prima rata come dato evincere dalla documentazione versata in atti e confermato, sia pure in maniera implicita, dall'Agente della riscossione nel corso della precedente udienza, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per l'adesione della parte alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo in dipendenza del pagamento, tra le altre, della prima rata di quanto dovuto in base al piano di rateizzo. Spese compensate.